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Violazione di segreti aziendali: presupposti per l’accoglimento della tutela cautelare
Il possesso su propri dispositivi elettronici di documenti aziendali o comunque contenenti notizie relative all’azienda dopo la cessazione del rapporto...

Il possesso su propri dispositivi elettronici di documenti aziendali o comunque contenenti notizie relative all'azienda dopo la cessazione del rapporto di lavoro rende verosimile l'esistenza di una condotta di violazione di segreto aziendale, tale da integrare il fumus boni iuris ed il periculum in mora, e impone l'adozione di provvedimenti cautelativi al fine di scongiurare il rischio di un aggravamento o di una perpetuazione della violazione.

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Violazione del diritto d’autore di opere scultore e configurabilità dell’illecito anticoncorrenziale
Il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le...

Il divieto dell’imitazione servile tutela soltanto l’interesse a che l’imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente, realizzando le condizioni perché il potenziale acquirente possa equivocare sulla fonte di produzione, pertanto, l’effetto confusorio sui consumatori finali è escluso qualora l’opera realizzata costituisce un esemplare unico, commissionato e realizzato una tantum, non essendo quindi ravvisabile alcuna platea di clienti che potrebbe essere tratta in errore.

L’utilizzo non autorizzato del disegno per la realizzazione di un’opera scultorea e la mancata indicazione di qualsiasi riferimento al vero autore dell’opera integra i requisiti dell’illecito anticoncorrenziale di cui all’art. 2598, n.3 c.c.

Il risarcimento del lucro cessante consiste nel mancato guadagno che il danneggiato avrebbe ottenuto in assenza dell'illecito; tuttavia, tale voce di danno deve essere esclusa quando, considerata l’unicità dell’opera contraffatta, l’autore non avrebbe in ogni caso effettuato ulteriori riproduzioni, rimanendo quindi privo di qualsiasi possibilità di guadagno.

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Natura e funzione della sanzione della pubblicazione della sentenza
La misura della pubblicazione della sentenza è discrezionale e non è finalizzata al risarcimento del danno; ha invece natura di...

La misura della pubblicazione della sentenza è discrezionale e non è finalizzata al risarcimento del danno; ha invece natura di sanzione autonoma diretta a portare a conoscenza del pubblico la reintegrazione del diritto leso allo scopo di realizzare una sorta di restitutio in integrum.

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Le opere scientifiche sono protette come opere dell’ingegno umano dal diritto d’autore
È noto che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge sul diritto d’autore, sono protette come opere dell’ingegno...

È noto che, ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge sul diritto d’autore, sono protette come opere dell’ingegno umano anche le opere scientifiche. Sono poi definite collettive le opere costituite dalla riunione di opere o di parti di opera, che hanno carattere di creazione autonoma, come risultato della scelta e del coordinamento ad un determinato fine, anche scientifico e sono protette come opere originali, indipendentemente e senza pregiudizio dei diritti di autore sulle opere o sulle parti di opere di cui sono composte, se l'opera è stata creata con il contributo indistinguibile ed inscindibile di più persone, il diritto di autore appartiene in comune a tutti i coautori.

La previsione di cui all’art. 110 l.d.a., in base alla quale la trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto, fa riferimento alle ipotesi in cui i diritti patrimoniali siano oggetto di cessione.

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Tutela dei segreti commerciali e del know-how: quali limiti?
Non può essere invocata la tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i. in assenza delle necessarie specificazioni,...

Non può essere invocata la tutela dei segreti commerciali ex artt. 98 e 99 c.p.i. in assenza delle necessarie specificazioni, in primis in ordine alla tipologia e contenuto delle informazioni segrete mediante idonee produzioni (ad es. di disegni tecnici) anziché generiche affermazioni.

In mancanza di una adeguata allegazione circa la natura e tipologia delle conoscenze e applicazioni tecniche asseritamente riutilizzate, le caratteristiche comuni tra due dispositivi non sono sufficienti ad affermare che il secondo sia il risultato di una sottrazione di patrimonio tecnologico riservato.

Se non si ha contezza del contenuto tecnico del know-how sotteso alla realizzazione dei dispostivi mediante specifiche di progetto, la mera comunanza di funzionalità e/o di elementi costruttivi fra dispositivi aventi la medesima utilità, non è atta a dimostrare che il secondo consista in una sottrazione di know-how del precedente.

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Approccio a problemi parziali per la valutazione dell’attività inventiva
Ai sensi delle linee guida EPO si è in presenza di un effetto sinergico originato dalle singole caratteristiche dell’invenzione quando...

Ai sensi delle linee guida EPO si è in presenza di un effetto sinergico originato dalle singole caratteristiche dell'invenzione quando la combinazione di queste dà vita a un effetto tecnico ulteriore e diverso rispetto alla mera somma degli effetti tecnici di ogni caratteristica dell'invenzione. Allorché dall'analisi compiuta dal consulente tecnico si evinca la mancanza di un effetto sinergico ulteriore rispetto alla mera somma degli effetti tecnici individuali delle caratteristiche dell'invenzione, si è in presenza di un'ipotesi di mera aggregazione di caratteristiche, con la conseguenza che al fine di indagare la sussistenza di attività inventiva dell'invenzione è corretta l'applicazione dell'approccio a problemi parziali.

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Concorrenza sleale e agganciamento alla notorietà e alla tradizione storica altrui
Integra un’ipotesi di concorrenza sleale confusoria, sanzionabile con provvedimento inibitorio cautelare, la condotta di un’impresa che commercializzi un prodotto identico...

Integra un'ipotesi di concorrenza sleale confusoria, sanzionabile con provvedimento inibitorio cautelare, la condotta di un'impresa che commercializzi un prodotto identico a quello di un concorrente, utilizzando un marchio simile e una comunicazione pubblicitaria che evoca la notorietà e la tradizione storica del prodotto altrui. Tale condotta è idonea a generare confusione nel consumatore e a determinare uno sviamento di clientela, giustificando l'adozione di misure urgenti.

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Tutela della ditta costituita da denominazioni generiche o descrittive e parametro soggettivo di valutazione della confondibilità
Anche per la ditta vale la distinzione fra segno distintivo forte e segno distintivo debole con i corollari inerenti al...

Anche per la ditta vale la distinzione fra segno distintivo forte e segno distintivo debole con i corollari inerenti al gradiente di differenziazione richiesto; ciò va tenuto presente soprattutto in relazione all’uso nella ditta di denominazioni generiche o descrittive, che non può considerarsi precluso ma si riflette sulla sua tutela, nel senso che l’imprenditore può usarle ma non può impedire ad altri di usarle a loro volta.

In materia di ditta il confronto fra i segni ai fini dell’accertamento della confondibilità va operato non in base al parametro del consumatore medio, come in materia di marchi, bensì in base al parametro dell’imprenditore medio che abbia o possa avere rapporti con le due imprese in conflitto, poiché la ditta, è per definizione, rivolta a destinatari professionali, compresi fornitori, distributori e finanziatori e, quindi, il rischio di confusione in cui questi soggetti possono incorrere deve essere valutato con criteri tendenzialmente più stringenti di quelli che vanno impiegati quando la medesima valutazione deve essere condotta con riferimento agli acquirenti finali del prodotto.

Questo criterio vale quando la ditta sia usata come tale nei rapporti fra imprenditori e non anche quando sia usata come marchio ed a scopo pubblicitario, posto che in tal caso sono astrattamente applicabili la disciplina del marchio e quella della concorrenza confusoria, valutati nell’ottica del consumatore medio.

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Sussistenza del periculum in mora per la violazione di marchio
Il periculum in mora per l’accoglimento di un ricorso cautelare per violazione di marchio può sussistere alla luce del rischio...

Il periculum in mora per l'accoglimento di un ricorso cautelare per violazione di marchio può sussistere alla luce del rischio confusorio, che è sufficiente sussista in astratto e non in concreto, e della necessità di impedire il persistente uso illegittimo, in grado di arrecare danni non facilmente risarcibili a posteriori in termini monetari, quali ad esempio lo sviamento di clientela e svilimento del marchio.

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Differente natura di ditta e denominazione sociale e applicabilità dei principi previsti in materia di registrabilità di marchi
Gli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva...

Gli atti di concorrenza sleale ex art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore: quest'ultima si perde con la cessazione dell'attività di impresa.

La denominazione sociale è il nome necessario di una società di capitali, al pari della ragione sociale per le società di persone. E' ritenuto ammissibile che essa sia distinta dalla dita che è invece il nome sotto il quale l'imprenditore esercita la propria attività e quindi più propriamente distingue l'attività imprenditoriale. Una società di capitali può quindi utilizzare diverse ditte per identificare le sue diverse attività imprenditoriali purché, nel rispetto del principio di verità imposto dall'art. 2563 c.c., vi sia una connessione con la denominazione sociale. La denominazione sociale è un bene immateriale e corrisponde al nome civile dell'imprenditore, ciò in quanto con il riconoscimento della personalità giuridica la denominazione sociale acquisisce il valore di elemento obiettivo di identificazione dell'ente, ma usufruisce di una tutela rafforzata rispetto a quella del nome. La sua formazione è libera, salva l'indicazione obbligatoria del tipo di società e il rispetto del principio di verità, non potendo apparire ingannevole per il pubblico.

La ditta, come la denominazione sociale, costituisce un segno distintivo relativo all'attività d'impresa. Essa, più specificamente, contraddistingue l'impresa, mentre il marchio contraddistingue i prodotti. Entrambi, peraltro, mirano per un verso a favorire l'acquisizione e il mantenimento della clientela, per altro verso a rendere consapevoli i consumatori nelle loro scelte, pertanto entrambi hanno una funzione concorrenziale.

Il divieto contenuto nell'art. 13, comma 1, lett. b) c.p.i. di utilizzare marchi descrittivi che possono servire a designare la provenienza geografica del prodotto o della prestazione del servizio, non è assoluto ma dev'essere inteso come riferito a quelle denominazioni d'origine che possono astrattamente definire o descrivere la provenienza geografica di un determinato prodotto o servizio, le cui qualità o caratteri siano dovuti, esclusivamente o essenzialmente, all'ambiente geografico comprendente i fattori naturali e i fattori umani. Possono invece essere registrati come marchi quelle indicazioni di provenienza geografica che si presentino agli occhi del pubblico come nomi di fantasia, svincolati dall'effettivo luogo di origine o provenienza del prodotto o servizio che contraddistinguono, oppure quei nomi che, pur consistendo in un nome geografico, abbiano raggiunto per la loro notorietà una rilevante forza distintiva, svincolata dalla mera indicazione della zona in cui il prodotto viene realizzato.

I principi in materia di novità e carattere distintivo previsti per i marchi sono applicabili anche alla denominazione sociale, pertanto anche con riferimento ad essa parole di uso comune e denominazione geografiche che di per sé non hanno capacità distintiva, possono acquisirla se combinate fra loro o con parole fantastiche o non di uso comune.

Ai fini della rilevanza della confondibilità delle denominazioni sociali ex art. 2564 c.c., non vanno considerate tanto le attività in concreto svolte dalle società che abbiano denominazioni simili, quanto la potenziale concorrenzialità fra di esse desumibile dall'oggetto sociale, quale espressione dell'ambito complessivo di attività che le società, anche in futuro, potrebbero svolgere nel mercato.

La ditta è tutelata indipendentemente dal fatto che possieda un contenuto originale, essendo sufficiente che abbia un elemento differenziatore rispetto a quello di altre imprese operanti nella zona ove viene esercitata l'attività complessiva dell'impresa.

In un marchio d'insieme, ove l'aspetto denominativo rappresentato da una parola è collegato in maniera inscindibile all'aspetto figurativo, la combinazione di tali due elementi conferisce nel loro insieme ai marchi un carattere sufficientemente individualizzante e caratterizzante e pertanto consente di ritenere che essi abbiano capacità distintiva. Pertanto, in relazione ad un marchio d'insieme, la valutazione della contraffazione va condotta con riguardo a tale impressione complessiva, mentre nessun singolo elemento costitutivo, in quanto di per sé non distintivo, può essere autonomamente protetto.

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Per la tutela dei segreti commerciali è necessaria una adeguta vigilanza sull’osservanza delle misure di riservatezza adottate
Ai fini dell’applicazione dell’art. 98 c.p.i. è necessario che le misure di riservatezza adottate dall’azienda siano concretamente osservate e che...

Ai fini dell'applicazione dell'art. 98 c.p.i. è necessario che le misure di riservatezza adottate dall'azienda siano concretamente osservate e che sulla loro osservanza vi sia una adeguata vigilanza.

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