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Individuazione del c.d. forum commissi delicti per violazioni della proprietà industriale via internet
In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell’individuazione del giudice territorialmente competente, l’art. 120, comma 6, c.p.i. indica...

In tema di violazione della proprietà industriale, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, l'art. 120, comma 6, c.p.i. indica il criterio del luogo della commissione del fatto, cioè dove è stata tenuta la condotta lesiva e non dove si è verificato il danno, sicché, ove la violazione sia stata posta in essere tramite internet, rileva il luogo in cui il convenuto ha immesso i contenuti lesivi nel circuito telematico, che in via presuntiva corrisponde a quello in cui il medesimo ha il centro principale dei propri affari e, dunque, la propria sede.

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Il gioco a premi è escluso dalla tutela autorale per difetto di creatività e originalità
Il gioco a premi, consistente nella mera esposizione di un’idea non compiutamente elaborata e priva dei necessari caratteri di creatività...

Il gioco a premi, consistente nella mera esposizione di un'idea non compiutamente elaborata e priva dei necessari caratteri di creatività e originalità, non è suscettibile di tutela ai sensi della normativa sul diritto d'autore. L'incompiutezza dell'elaborazione dell'idea, prospettata soltanto nelle sue linee di massima, unitamente all'assoluta carenza di originalità derivante dalla larga diffusione di forme analoghe preesistenti, impedisce la qualificazione della stessa come opera dell'ingegno tutelabile.

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Fideiussioni bancarie tra ne bis in idem e schema A.B.I.
La proposizione di un’eccezione riconvenzionale di nullità non determina la violazione del principio del ne bis in idem laddove la...

La proposizione di un'eccezione riconvenzionale di nullità non determina la violazione del principio del ne bis in idem laddove la medesima questione giuridica venga proposta come domanda in un separato e diverso giudizio, specie qualora la predetta eccezione riconvenzionale fosse stata proposta di fronte ad un giudice diverso da quello dotato della necessaria competenza funzionale per la declaratoria di tale nullità [Nel caso di specie, la proposizione dell'eccezione riconvenzionale di nullità di una fideiussione riproduttiva dello schema A.B.I. di fronte al Tribunale di Lariano prima e della Corte d'Appello di Campobasso poi non precluderebbe - alla luce del principio del ne bis in idem - la proposizione della domanda di nullità fondata sulle medesime ragioni di fronte alla Sezione Specializzata in Materia di Impresa del Tribunale di Campobasso].

La proposizione di una domanda nell'ambito della prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c. che sia connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e che si ponga, rispetto alla domanda originaria, in un rapporto di alternatività senza aggiungersi ad essa, costituisce una semplice ed ammissibile emendatio (e non un mutatio) libelli.

Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia (che ha dichiarata l'illegittimità del c.d. schema A.B.I.) ha valore di prova privilegiata dell'intesa restrittiva della concorrenza soltanto con riferimento alle fideiussioni prestate nel periodo di tempo oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia, ossia tra il 2002 ed il 2005. Di conseguenza, laddove la fideiussione oggetto del giudizio risalga ad un momento differente, la parte che intenda contestare la nullità sulla base della usa natura anti-concorrenziale è tenuta ad allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 2, co. 2, lett. a), l. n. 287/1990.

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Sussistenza della giurisdizione italiana in una controversia transfrontaliera e diritto d’autore
Nell’ambito di una controversia transfrontaliera avente ad oggetto l’illecito utilizzo di una fotografia semplice, promossa da una società portoghese contro...

Nell'ambito di una controversia transfrontaliera avente ad oggetto l'illecito utilizzo di una fotografia semplice, promossa da una società portoghese contro una società italiana, che esercita attività di agenzia viaggi in Italia, va affermata la giurisdizione del giudice italiano ai sensi del Reg (UE) n. 1215/2012 nella misura in cui il convenuto sia domiciliato in Italia.

L'assenza di una visione personale distintiva dell'autore, unita alla mancanza di un originale apporto creativo del suo autore, sia nell'inquadratura che nella composizione, sia nella post-produzione, escludono la natura di opera dell'ingegno, riducendosi la fotografia in una semplice rappresentazione della realtà naturale. Allorché una fotografia sia riconducibile alla categoria delle semplici fotografie, e non a quella delle opere dell'ingegno, l'omessa indicazione del nome del fotografo e dell'anno di produzione sull'originale rende l'utilizzo non abusivo ex art. 90, comma 2 L.A., salva la mala fede, il cui onere di allegazione e prova grava sull'attore.

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La competenza territoriale e il cambio di domicilio in sede di rinnovo del marchio
La modifica del domicilio effettuata in sede di rinnovo del marchio integra un’elezione di domicilio esclusivo, rilevante ai fini della...

La modifica del domicilio effettuata in sede di rinnovo del marchio integra un’elezione di domicilio esclusivo, rilevante ai fini della competenza territoriale di cui all’art. 120, comma 3, c.p.i., ove risulti dal certificato di rinnovo, il quale ha valore di pubblicità a tutti gli effetti, garantendone la conoscibilità ai terzi.

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Legittimazione passiva dell’asserito contraffattore, contraffazione per equivalenti e triple identity test
Il difetto di legittimazione passiva sussiste solo ove “sulla base delle allegazioni del ricorrente, risulti che la parte resistente non...

Il difetto di legittimazione passiva sussiste solo ove "sulla base delle allegazioni del ricorrente, risulti che la parte resistente non possa essere identificata con il soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisprudenziale". L'eccezione di difetto di legittimazione passiva nell'ambito di una causa per contraffazione di privativa industriale va rigettata allorché, dal compendio probatorio agli atti, emerga il coinvolgimento della parte che invoca tale eccezione nei flussi commerciali del prodotto in asserita contraffazione.

Le rivendicazioni di un brevetto mirano a perimetrare il diritto di esclusiva del titolare del brevetto, in modo che i terzi possano, ex ante, conoscere quale sia il prodotto o il procedimento protetto.

In virtù del criterio del c.d. triple identity test, da svolgere per valutare l'analisi circa la contraffazione per equivalenti di un brevetto, il giudice deve preliminarmente determinare l'ambito di protezione conferita dal brevetto, successivamente individuare analiticamente le singole caratteristiche del trovato, così come espressamente rivendicate nel testo brevettuale ed interpretate anche sulla base della loro descrizione e dei disegni allegati, e infine verificare se ogni elemento così rivendicato si ritrovi anche nel prodotto accusato della contraffazione anche solo per equivalenti, così intendendosi, secondo una delle possibili metodologie utilizzabili, quelle varianti del trovato che possano assolvere alla stessa funzione degli elementi propri del prodotto brevettato, seguendo sostanzialmente la stessa via dell'inventore e pervenendo al conseguimento dello stesso risultato.

 

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Rischio di confusione, famiglia di marchi, marchio notorio e periculum nelle azioni di accertamento negativo della contraffazione del marchio
In materia di marchi il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti fattori pertinenti...

In materia di marchi il rischio di confusione deve essere oggetto di valutazione globale, in considerazione di tutti fattori pertinenti del caso di specie, mediante un confronto della somiglianza visiva, uditiva e concettale dei marchi. Il parametro di valutazione è quello del consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

Più marchi possono appartenere ad una stessa “famiglia” qualora tutti riproducano integralmente uno stesso elemento distintivo con l'aggiunta di altro elemento, grafico o denominativo, che li differenzia l'uno dall'altro, oppure si caratterizzino per la ripetizione di uno stesso prefisso o suffisso estrapolato da un marchio originario, e comunque a condizione che il titolare di essi abbia provato l'uso effettivo sul mercato - in epoca anteriore alla data di deposito del marchio successivo della cui invalidità si discute - di un numero di essi sufficiente per farli percepire dal pubblico come una "famiglia" di marchi. In presenza di una famiglia di marchi, il rischio di confusione, ossia il rischio che il consumatore possa sbagliarsi circa l’origine commerciale dei prodotti o dei servizi di cui trattasi, non deriva dalla possibilità che egli confonda il marchio richiesto con l'uno o l'altro dei marchi seriali anteriori, ma dalla possibilità che egli ritenga che il marchio richiesto faccia parte della stessa serie. La riconduzione del marchio posteriore alla serie anteriore presuppone che il marchio successivo possa essere percepito come una derivazione del marchio anteriore e composto sulla base di un tronco comune.

Ai fini dell’applicazione dell’art. 20 comma 1 lett. c), ciò che rileva è la possibilità di estensione operata dai consumatori ai prodotti commercializzati dal terzo dell'immagine associata al marchio notorio, essendo funzione della norma impedire che il terzo si appropri del valore attrattivo di quest’ultimo. Occorre dunque che la somiglianza tra i segni riguardi il nucleo ideologico caratterizzante del segno, in assenza della quale non può esservi appropriazione dell’effettiva rinomanza altrui.

Nelle azioni cautelari di accertamento negativo della contraffazione, la cui proponibilità è oggi espressamente prevista dall’art. 120 comma 6-bis c.p.i., è necessario che sussista il presupposto di un pericolo effettivo, concreto e attuale che renda indispensabile ottenere un provvedimento provvisorio e urgente che eviti il consolidarsi di un pregiudizio irreparabile in attesa che una causa ordinaria pervenga al suo esito. Nelle azioni cautelari di accertamento negativo della contraffazione, il periculum in mora non può discendere esclusivamente dallo stato di “obbiettiva incertezza” in cui si trova il ricorrente - che integra piuttosto la condizione dell’azione di accertamento negativo in sé - ma necessita della prova di un pregiudizio grave ed irreparabile che consista, per quanto qui di interesse, nella limitazione della libertà economica dell’impresa, la quale, a fronte delle contestazioni provenienti da un concorrente, decida di interrompere o differire la programmata operatività sul mercato. L’interesse ad agire per ottenere un provvedimento cautelare di accertamento negativo di contraffazione sussiste quando si verifichi una situazione di incertezza determinata da una circostanza oggettiva - tipicamente una contestazione proveniente dalla parte contro cui è diretta la domanda cautelare.

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L’irreparabilità del pregiudizio nei diritti di credito ai fini della tutela d’urgenza
Il pregiudizio lamentato – consistente nell’impossibilità di scegliere per la campagna agricola 2024 il proprio acquirente sul libero mercato e...

Il pregiudizio lamentato – consistente nell’impossibilità di scegliere per la campagna agricola 2024 il proprio acquirente sul libero mercato e con esso trattare liberamente del prezzo di vendita del bene senza subire i vincoli impositivi di quantità e prezzo discendenti dall’obbligo di trattare la vendita solo con i distributori “imposti” dalla resistente e la risoluzione del contratto di affitto ove la ricorrente decidesse spontaneamente di vendere a terzi – si traduce di fatto in un pregiudizio di natura meramente economica quantificabile sulla base della maggiore quantità di frutta che si sarebbe potuta vendere rispetto a quella da conferirsi ai distributori autorizzati, i quali non hanno assorbito l’intera produzione e dell’eventuale maggior prezzo a cui la libera cessione potrebbe effettuarsi e suscettibile di ristoro per equivalente.

La cautela ex art. 700 cpc è ammissibile solo a condizione che essa sia volta a salvaguardare non il diritto di credito in quanto tale, bensì situazioni giuridiche soggettive non patrimoniali - di cui il ricorrente deve fornire la prova - a tale diritto indissolubilmente ed immediatamente correlate (come il diritto all'integrità fisica, alla salute o ad un'esistenza libera e dignitosa), le quali potrebbero essere pregiudicate definitivamente dal ritardo nella soddisfazione del diritto di credito.

L'irreparabilità del pregiudizio, quale presupposto della tutela d'urgenza ex art. 700, c.p.c., è ravvisabile, rispetto ai diritti di credito, unicamente per i diritti a contenuto patrimoniale e funzione non patrimoniale, ovvero per i diritti a contenuto e  funzione patrimoniali, ma con eccessivo scarto tra danno subito e danno risarcito.

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Tutela autoriale del software
La tutela autoriale al software può essere accordata nei soli casi in cui sussista indebito utilizzo e diffusione del  nucleo...

La tutela autoriale al software può essere accordata nei soli casi in cui sussista indebito utilizzo e diffusione del  nucleo centrale dell'opera protetta.

Un wrapper (evidentemente dal verbo inglese to wrap, "avvolgere") designa un rivestimento di dati (mediante assemblaggio e adattamento di questi) che consente di renderli fruibili ad un altro software (il core) capace di “fare i calcoli”. Pertanto, nella misura in cui i wrapper non costituiscono il nucleo centrale del software, nessun abusivo utilizzo o diffusione dello stesso possono essere ravvisati nel caso di mancata restituzione di tutti i dati e materiali discendenti dalla collaborazione che ne prevedeva la condivisione.

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La protezione del marchio non registrato (c.d. marchio di fatto) è subordinata al riconoscimento di una notorietà qualificata del segno
Il difensore è abilitato a proporre querela di falso secondo le peculiari modalità previste dall’art. 121 cod. proc. civ., purché...

Il difensore è abilitato a proporre querela di falso secondo le peculiari modalità previste dall'art. 121 cod. proc. civ., purché la normale procura speciale contenga l'espressa indicazione dell'attività da svolgere ovvero la sottoscrizione dell'atto ad opera della parte, allo scopo di garantire l'esigenza di richiamare l'attenzione della stessa e rendere incontrovertibile la sua consapevolezza e volontà di porlo in essere. La procura speciale conferita ai sensi dell'art. 83, comma 3, cod. proc civ. è utile alla proposizione della querela di falso in via incidentale quando il suo contenuto riporti l'espressa indicazione dell'attività da svolgere e dia conto in questo modo della consapevolezza e volontà della parte di presentare la querela di falso.

La proposizione della querela di falso incidentale è inammissibile nel corso del procedimento cautelare, atteso che l’accertamento incidenter tantum derivante dalla proposizione della querela di falso ed implicante un’attività cognitiva piena è incompatibile con la struttura del procedimento cautelare, ispirato ai canoni di celerità, immediatezza e sommarietà. La sede naturale per proporre la querela di falso è il giudizio di merito come espressamente richiesto dall’art. 221 c.p.c che offre alla parte la proposizione in via principale ovvero incidentale nel corso dell’ordinario giudizio di merito.

L'imitazione rilevante ai sensi dell'art. 2598, n. 1, c.c. non esige la riproduzione di qualsiasi forma del prodotto altrui, ma solo quella che cade sulle caratteristiche esteriori dotate di efficacia individualizzante, e cioè idonee, in virtù della loro capacità distintiva, a ricollegare il prodotto ad una determinata impresa, sempre che la ripetizione dei connotati formali non si limiti a quei profili resi necessari dalle caratteristiche funzionali del prodotto.

La riproduzione di quanto ha formato o poteva formare oggetto di brevetto per modello di utilità od ornamentale non può, di per sé, integrare normalmente gli estremi della concorrenza sleale per imitazione servile, essendo necessario, per la sussistenza di questa, che la presentazione della merce - in base ad un esame comparativo di prodotti similari in relazione al grado di diligenza e di capacita del consumatore medio, cui la merce stessa è destinata - risulti attuata in maniera tale da poter trarre in inganno il consumatore medesimo, di guisa che egli, volendo acquistare la merce di un determinato produttore, possa confonderla con quella di un suo concorrente. L'imitazione servile del prodotto dell'impresa concorrente può configurare, qualora ricorrano certi presupposti, un atto di concorrenza sleale, e determinare l'obbligazione del risarcimento del danno pur se il prodotto imitato non costituisca oggetto di privativa o di valida privativa. In tema di concorrenza sleale […], al fine di accertare l'esistenza della fattispecie della confondibilità tra prodotti per imitazione servile, è necessario che la comparazione tra i medesimi avvenga non attraverso un esame analitico e separato dei singoli elementi caratterizzanti, ma mediante una valutazione sintetica dei medesimi nel loro complesso, ponendosi dal punto di vista del consumatore e tenendo, quindi, conto che, quanto minore è l'importanza merceologica di un prodotto, tanto più la scelta può essere determinata da percezioni di tipo immediato e sollecitazioni sensoriali, anziché da dati che richiedano un'attenzione riflessiva, e considerando altresì che il divieto di imitazione servile tutela l'interesse a che l'imitatore non crei confusione con i prodotti del concorrente. Per costituire un atto di concorrenza sleale, in conclusione, l’imitazione deve riguardare forme esteriori che, per la loro originalità e novità, costituiscono l’individualità di un prodotto e ne denotano la provenienza di fronte alla specifica clientela cui esso è destinato. Non rilevano invece quali imitazioni servili le ipotesi in cui vengano imitate forme prive di originalità, cioè forme comuni o standardizzate, o che siano indispensabili al funzionamento del prodotto, ovvero rispondano ad esigenze di tipo tecnico.

La condotta tipica di concorrenza sleale per appropriazione dei pregi dei prodotti o dell'impresa altrui, ai sensi dell'art. 2598, comma 1, n. 2 c.c., ricorre - secondo principio già enunciato da questa Corte - quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti od alla propria impresa pregi, quali ad esempio medaglie, riconoscimenti, indicazioni di qualità, requisiti, virtù, da essi non posseduti, ma appartenenti a prodotti od all'impresa di un concorrente, in modo da perturbare la libera scelta dei consumatori. Gli atti di appropriazione di pregi si distinguono dagli atti di confusione, in quanto l'illecito sviamento della clientela da essi causato si realizza non a seguito della confusione di identità tra prodotti od attività di imprese distinte, bensì esclusivamente ingenerando nel pubblico la convinzione che un prodotto od un'impresa abbiano le stesse qualità e pregi di quella concorrente. Il divieto di appropriazione di pregi posto dall'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c. intende impedire non propriamente l'inganno del consumatore in ordine alla qualità del prodotto o di un'impresa, ma, ancor prima, la decettività del riferimento, il quale suggestivamente mutui, da un'esperienza che il consumatore ha fatto con riguardo ad altro prodotto od altra impresa, un risultato positivo, che, invece, il consumatore deve ancora sperimentare per il nuovo prodotto o impresa. L'imprenditore concorrente «si appropria di pregi» di un'altra impresa, secondo la fattispecie dell'art. 2598, comma 1, n. 2, c.c., in quanto operi, dunque, in una comunicazione destinata a terzi, una c.d. auto-attribuzione di qualità, peculiarità o caratteristiche riconosciute all'altrui impresa. In tal modo, invero, egli riferisce a sé, mediante il mezzo pubblicitario, caratteri di prodotti, di servizi o dell'impresa altrui, ma come se si trattasse di prodotti, servizi o caratteri già facenti parte della propria attività d'impresa, così appropriandosi dell'attività di un terzo e cagionando nella potenziale clientela un indebito accreditamento, rispetto ad attività, servizi o prodotti non corrispondenti all'effettiva attività realizzativa svolta fino a quel momento. La condotta di "appropriazione di pregi", contemplata dall'art. 2598, comma 1, n. 2 c.c., consiste anche nell'operare vanto a proprio favore con riguardo a caratteristiche dell'impresa, mutuate, però, da quelle di un altro imprenditore, e ciò tutte le volte in cui, secondo la ratio della disposizione, detto vanto abbia l'attitudine di fare indebitamente acquisire meriti non posseduti, realizzando così una concorrenza sleale per appropriazione di pregi (il c.d. agganciamento), che è atto illecito di mero pericolo, ai sensi della norma predetta.

Per poter invocare la tutela di cui all’art. 2598 cc, il logo utilizzato come segno distintivo dell’attività di un’impresa è considerato valido marchio di fatto, qualora sia riscontrato:
1. il suo carattere distintivo: occorrendo cioè verificare la sussistenza di un sufficiente carattere individualizzante, idoneo ad indicare l’origine imprenditoriale dei beni o servizi offerti dalla titolare;
2. l’uso effettivo e continuo (né precario, né occasionale), indice dell’intenzione di destinare detto segno a marchio per i prodotti e servizi dalla stessa offerti;
3. la notorietà non puramente locale, dalla quale si desuma la conoscenza effettiva del segno da parte della clientela interessata, derivante dalla rilevante ed apprezzabile diffusione nel segmento di mercato di riferimento anche grazie ad iniziative pubblicitarie che abbiano contribuito a rafforzare la sua diffusione e la sua notorietà.

Va infatti sempre tenuto presente che ciò che rileva in relazione al potere invalidante e alla tutela dei marchi di fatto è l’ambito della loro notorietà qualificata nel senso anzidetto ovvero la percezione del segno come marchio da parte del pubblico: è necessario quindi che nel pubblico di riferimento il segno sia percepito in funzione distintiva di un dato bene o servizio di un determinato imprenditore. La genesi di un marchio di fatto non si ricollega, automaticamente ed esclusivamente, al suo uso, pur protratto ed esclusivo, ma richiede la prova che tale uso gli abbia attribuito “notorietà”, ossia abbia determinato il diffuso radicamento della forza distintiva del segno nella percezione dei consumatori. A tal fine, occorre, dunque, accertare che il segno abbia acquisito, in forza della sua utilizzazione, la funzione di strumento di comunicazione, distintivo della provenienza del prodotto e del servizio, e, quindi, delle caratteristiche, anche qualitative, dello stesso. A tal fine non è sufficiente fornire la prova che il prodotto è stato posto sul mercato, sia pure in quantità rilevanti, ma occorre anche provare che il marchio abbia acquisito un sufficiente grado d’individualità e distintività, tanto da richiamare al consumatore la sua origine e da comportare un rischio di confusione ove da altri imitata. La tutela del marchio non registrato (cosiddetto marchio di fatto) trova fondamento nella funzione distintiva che esso assolve in concreto, per effetto della notorietà presso il pubblico. Perché l'uso di fatto di un marchio d'impresa non registrato goda della tutela prevista dagli artt. 2571 c.c. e 9 R.D. 21 giugno 1942, n. 929, nei limiti della sua concreta diffusione, è necessario che il marchio stesso abbia carattere distintivo e possieda i requisiti di novità ed originalità propri di quello registrato, e la relativa indagine, traducendosi in un apprezzamento di fatto, è rimessa al giudice del merito ed è sottratta al sindacato in sede di legittimità se fondata su motivazione giuridicamente corretta e logicamente congrua. Il fatto costitutivo della protezione del segno non registrato va individuato nella notorietà qualificata del segno conseguente al suo uso. Occorre quindi accertare – per poter ritenere noto il marchio di fatto- che il predetto sia percepito come segno distintivo da parte del consumatore finale e varia perciò a seconda della natura e/o dei servizi contrassegnati.

In tema di marchi, ai fini della valutazione della capacità distintiva dei segni utilizzati dall'imprenditore per contraddistinguere i propri prodotti e servizi, in modo da consentire l'immediata individuazione della loro provenienza, differenziandoli da quelli dei concorrenti, occorre fare riferimento alla capacità percettiva non del pubblico in genere, ma di quella particolare categoria di soggetti ai quali i prodotti sono destinati, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza. Si rammenta infatti che ai sensi dell’art. 12 comma I lett. A) c.p.i. il marchio posteriore è privo di novità solo ove sussiste un attuale rischio di confusione con il marchio non registrato anteriore: è infatti evidente che questo rischio può determinarsi solo ove il marchio anteriore sia appunto conosciuto dal pubblico. L'uso del marchio deve essere intenzionale e continuo, non precario nè sperimentale, occasionale o casuale, e cioè un uso che comporti notorietà nel senso appena sopra precisato. Al fine di accertare l'acquisto di capacità distintiva compito del Giudice nazionale è solo quello di valutare globalmente i fattori idonei a dimostrare che il marchio è diventato atto ad identificare il prodotto come proveniente da un'impresa determinata e quindi a distinguere tale prodotto da quelli di altre imprese, senza che il Giudice stesso possa in alcun modo limitare arbitrariamente il proprio esame ad alcuni soltanto dei mezzi (come la pubblicità televisiva) da cui l'acquisto di capacità distintiva può derivare, e fermo restando che l'accertamento inerente alla capacità distintiva deve essere condotto avendo riguardo al consumatore medio del tipo di prodotto contrassegnato.

I requisiti di validità dei segni distintivi (che non sono espressamente previsti dalla legge ma si deducono dai limiti dalla stessa imposti in tema di concorrenza sleale) sia essi tipici (insegna ditta e denominazione sociale) che atipici (come marchi di fatto, ditte irregolari, sigle, slogan pubblicitari, nomi di dominio, etichette) sono: - la capacità distintiva ovvero l’idoneità del segno a distinguere i prodotti e i servizi di un imprenditore da quelli degli altri; - la novità. L’imprenditore infatti deve adottare come segno distintivo una formula nuova che non sia già utilizzata nel mercato da altro imprenditore né che sia simile. Si rammenta infatti che l’intento del legislatore è sempre quello di evitare il fenomeno della concorrenza sleale ed in particolare, con riferimento ai segni distintivi, le fattispecie confusorie di cui al n.1 dell’articolo 2598 c.c. Tale requisito è richiesto sia per i segni registrati che non registrati. Come è noto i nomi di dominio sono i segni distintivi che identificano un sito internet e che sono costituiti da tre parti. Quella iniziale comune a tutti (http://www.), una centrale che assolve alla funzione di segno distintivo, e la finale corrispondente all’estensione come .com, .net, .it ecc. Con riferimento dunque alla parte centrale che, nella maggior parte dei casi descrive l’attività, il nome di dominio è soggetto alla disciplina contro la concorrenza sleale confusoria quando vi siano i requisiti di validità; - uso e notorietà: Fondamentale affinché il segno possa assolvere la sua funzione ed essere strumento di raccolta di clientela da parte dell’imprenditore è che sia noto ad un pubblico. E per essere noto deve essere utilizzato nel mercato. Da qui discende il terzo requisito di validità dei segni distintivi che è l’uso. L’unica eccezione è rappresentata dal marchio che è soggetto a registrazione. Infine, il mero uso non è sufficiente a rendere il segno conosciuto. È necessaria anche una certa notorietà ovvero un utilizzo continuativo che consenta ad un pubblico di associare determinati prodotti e servizi ad un’impresa.

Nel caso di parole straniere [...] utilizzate come marchio denominativo [...] al fine di valutare la validità del marchio sotto il profilo della capacità distintiva, si deve accertare il grado di diffusione e comprensione del significato della parola nel territorio nel quale è chiesta la registrazione del marchio, anche con riferimento alla destinazione e ad ogni altra caratteristica del prodotto; deve valutarsi come descrittivo il segno che presenti con il prodotto un nesso sufficientemente concreto e diretto, in quanto divenuto parte del patrimonio linguistico comune in quel territorio e quindi capace di richiamarlo in maniera diretta e immediata nella percezione di un consumatore medio normalmente avveduto ed informato.

Anche una parola comune può costituire un marchio brevettabile, purché non abbia una funzione intrinsecamente descrittiva delle qualità del prodotto, ma sia collegata ad esso con un accostamento di pura fantasia che le attribuisca carattere originale ed efficacia individualizzante. Il criterio interpretativo da seguire è però rigoroso, poiché si richiede che le parole di uso comune relative al genere di un prodotto possono costituire oggetto di valido marchio solo in quanto abbiano subito una modificazione tale da oscurare il loro originale significato linguistico, e siano divenute tali da designare, con forte individuazione, un nuovo prodotto, perché impiegate in senso arbitrario, fantastico, iperbolico, senza alcuna aderenza concettuale con l'oggetto che sono destinate a contraddistinguere. In particolare, con riferimento ai marchi costituiti da parole in lingua straniera, [...] non è vietata la registrazione in uno Stato membro, come marchio nazionale, di un vocabolo mutuato dalla lingua di un altro Stato membro nella quale esso sia privo di carattere distintivo o sia descrittivo dei prodotti o dei servizi per i quali si chiede la registrazione, a meno che gli ambienti interessati nello Stato membro nel quale si richiede la registrazione siano in grado di individuare il significato del detto vocabolo.

Il carattere distintivo deve essere valutato quindi in funzione, da un lato, dei prodotti o dei servizi per i quali è chiesta la registrazione e, dall'altro, delle aspettative del consumatore medio di quei prodotti e servizi, al quale altrimenti sarebbe impedito di comprendere l'identità di origine del prodotto contrassegnato dal marchio e di distinguerlo senza confusione da quelli di provenienza diversa. Ai fini di tale valutazione si deve avere riguardo al consumatore medio destinatario dei prodotti contraddistinti con quel marchio, le cui facoltà di discernimento devono essere rapportate alla capacità critica propria di un destinatario mediamente intelligente, accorto ed informato sui prodotti del genere merceologico di appartenenza. La ratio delle disposizioni di cui agli artt. 12, 13 e 25 c.p.i. è data dalla preoccupazione che si crei un diritto di esclusiva su parole, figure o segni che nel linguaggio comune sono collegate o collegabili al tipo merceologico e devono pertanto rimanere patrimonio comune, onde evitare che l'esclusiva sul segno si trasformi in monopolio di fabbricazione; il divieto riguarda i marchi privi di capacità distintiva, costituiti senza alcun apporto inventivo, il cui risultato giuridico si risolve in termini di mancanza di originalità in quanto strutturati su espressioni che sostanzialmente, e nel loro complesso, si limitano a richiamare la qualità merceologica o la funzione produttiva, oppure ancora una caratteristica tecnica del prodotto. Orbene i suddetti principi vanno applicati sia con riferimento al marchio di fatto sia e più in generale con riferimento agli altri seni distintivi della impresa (ivi compreso il dominio internet).

In tema di concorrenza sleale, qualora l'atto lesivo sia posto in essere da un terzo interposto, occorre distinguere tra l'ipotesi in cui costui sia un dipendente dell'imprenditore avvantaggiato, nel qual caso quest'ultimo risponde dell'illecito ai sensi dell'art. 2049 c.c. purché sussista un nesso di "occasionalità necessaria" fra l'incarico affidato al terzo e il compimento dell'atto pregiudizievole, e la diversa ipotesi in cui l'interposto non sia un dipendente dell'imprenditore, nel qual caso la responsabilità di quest'ultimo si collega all'art.2598 c.c., nella parte in cui qualifica illecito concorrenziale anche l'avvalersi "indirettamente" di mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale, sempreché, tuttavia, pur in assenza di una partecipazione anche solo ispirativa dell'imprenditore, l'atto del terzo corrisponda al suo interesse e l'interposto si trovi con esso in una relazione tale da qualificarne l'agire come diretto ad avvantaggiarlo. Il terzo autore dell’illecito concorrenziale, che agisca in collegamento con il concorrente del danneggiato, risponde in solido con l’imprenditore avvantaggiato dall’atto, mentre, mancando del tutto un collegamento tra il terzo autore del comportamento lesivo del principio della correttezza professionale e l'imprenditore concorrente del danneggiato, il terzo stesso è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 2043 c.c. Gli atti di concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. presuppongono un rapporto di concorrenza tra imprenditori, sicché la legittimazione attiva e passiva all'azione richiede il possesso della qualità di imprenditore; ciò, tuttavia, non esclude la possibilità del compimento di un atto di concorrenza sleale da parte di chi si trovi in una relazione particolare con l'imprenditore, soggetto avvantaggiato, tale da far ritenere che l'attività posta in essere sia stata oggettivamente svolta nell'interesse di quest'ultimo, non essendo indispensabile la prova che tra i due sia intercorso un "pactum sceleris", ed essendo invece sufficiente il dato oggettivo consistente nell'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, in carenza del quale l'attività del primo può eventualmente integrare un illecito ex art. 2043, c.c., ma non un atto di concorrenza sleale. Secondo i principi generali in materia di concorrenza sleale, nel caso di condotta posta in essere da un soggetto terzo diverso dagli imprenditori concorrenti, non è necessaria la dimostrazione della colpa nella commissione della condotta stessa e che, affinché la commissione del fatto lesivo della concorrenza da parte del terzo abbia rilievo ex artt. 2598 cod.civ. e seguenti, è necessario dimostrare l'esistenza di una relazione di interessi tra l'autore dell'atto e l'imprenditore avvantaggiato, mentre non trova applicazione l'inversione dell'onere della prova di cui all’art. 2600 c.c.

La responsabilità a titolo di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598, numero 3), cod. civ., presuppone che l'imprenditore si sia avvalso di un mezzo, non soltanto contrario ai principi della correttezza professionale, ma anche idoneo a danneggiare l'altrui azienda; pertanto detta responsabilità non opera allorché il giudice accerti che il comportamento denunciato non abbia provocato alcun pericolo di sviamento di clientela in danno dell'imprenditore denunciante.

 

 

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Storno di dipendenti: gli elementi indicativi vanno valutati caso per caso, nella loro globalità
Il discrimen tra storno illegittimo di dipendenti, da un lato, ed esercizio di libertà costituzionalmente garantite (sub specie, di libertà...

Il discrimen tra storno illegittimo di dipendenti, da un lato, ed esercizio di libertà costituzionalmente garantite (sub specie, di libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost. e diritto del lavoratore a perseguire un'occupazione lavorativa più soddisfacente ex art. 35 Cost.), dall'altro, consiste nel travalicamento dei confini della lealtà concorrenziale, laddove questa sia evincibile da indici oggettivi ed esteriorizzati; sicché ben si potrà fare concorrenza, eventualmente anche mediante l'assunzione di ex dipendenti del competitor, esclusa la presenza di patti di non concorrenza, purché essa non si risolva in una condotta emulativa, orientata a collocare fuori mercato l'imprenditore concorrente e ad accaparrarsene indebitamente risorse, spesso costose e conseguite col tempo, attraverso il c.d. “cherry picking” dei dipendenti nevralgici per l'altrui organizzazione imprenditoriale.

Ai fini del perfezionamento della fattispecie dello storno illecito di dipendenti ex art. 2598, comma 1, n. 3, c.c., devono ricorrere elementi oggettivi, costituiti da una rilevante intensità lesiva della condotta posta in essere dallo stornante, indicativi dell'animus nocendi, del quale è certamente necessaria una esteriorizzazione; tale requisito soggettivo viene oggettivizzato mediante l'individuazione di specifici indici, e segnatamente la quantità e la qualità del personale stornato e la posizione rivestita all'interno dell'impresa concorrente, la difficoltà di sostituzione e i metodi impiegati per convincere il dipendente a passare all'impresa concorrente. Nessuno di tali indici assume valenza dirimente, poiché essi debbono essere considerati nella loro globalità e valutati alla stregua delle peculiarità del caso di specie.

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Sviamento di clientela: violazione ex artt. 98 C.p.i. e 2598 c.c.
In materia di segreti aziendali, ai sensi dell’art. 98 C.p.i., la segretezza dei dati ha una connotazione ontologica di non...

In materia di segreti aziendali, ai sensi dell’art. 98 C.p.i., la segretezza dei dati ha una connotazione ontologica di non notorietà o facile accessibilità; pertanto, è necessario che la parte che ne invoca la tutela specifichi la natura e la tipologia delle informazioni aziendali che si assumono segrete e individui l’insieme delle circostanze fattuali (quali, a esempio, l’utilizzo di firewall di accesso alla rete aziendale, l’accesso alle informazioni solo mediante username e password etc) che conferiscono a quelle informazioni i criteri di segretezza, valore economico e segregazione.

La sottrazione di clientela è illecita, ai sensi dell’art. 2598 n. 3 c.c., quando avviene con mezzi contrari alla correttezza professionale. Il tentativo di sviare la clientela non è di per sé illegittimo, rientrando nel gioco della concorrenza, sicché per ritenere integrata un’ipotesi di concorrenza sleale di cui al n. 3 dell’art. 2598 c.c. occorre che lo sviamento sia attuato attraverso mezzi non conformi ai principi della correttezza professionale.

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