Il nome di un collaboratore di un’azienda (per quanto noto e con funzioni rilevanti) non può essere considerato come preuso di un segno distintivo da poter far valere nei confronti di un marchio o di una ditta successivamente registrati.
L’ipotesi contenuta nell’art. 21 c.p.i. lett. A) può essere esemplificata ideologicamente nell’esigenza di consentire l’uso di segni con funzioni descrittive di dati reali del prodotto, del produttore e dell’uso del prodotto, con il limite che subordina tali facoltà, eccezionali rispetto al diritto di esclusiva, alla circostanza che esso sia conforme ai principi della correttezza professionale ed avvenga in funzione descrittiva. Un'impresa può bensì inserire nella propria ditta una parola che già faccia parte del marchio di cui sia titolare altra impresa, anche quando entrambe operino nello stesso mercato, ma non è lecito che essa utilizzi quella parola anche come marchio. Nel giudizio di confondibilità non si deve tener conto degli elementi descrittivi o generici ma solo del nucleo caratteristico e predominante, definito “cuore del segno”. Si ritiene che esso vada desunto dalla obiettiva composizione dei segni distintivi usati, con riguardo al risultato percettivo, che l’insieme degli elementi nella loro globale composizione può determinare nella clientela di media diligenza ed attenzione e che, una volta accertati gli elementi d’identità, somiglianza e diversità, si debba effettuare un giudizio finale per sintesi.
In aggiunta, l’identità del patronimico, sebbene vi sia uguaglianza tra i prodotti commercializzati, non riguarda il nucleo ideologico caratterizzante il messaggio, non essendo il patronimico, come già affermato, il cuore della ditta dell’azienda convenuta. Vi è confondibilità solo nel caso in cui vi sia appropriazione del nucleo centrale dell’ideativo messaggio individualizzante del marchio anteriore, con riproduzione od imitazione di esso nella parte atta ad orientare le scelte dei potenziali acquirenti; detto nucleo centrale, peraltro, non è identificabile nel mero riferimento a situazioni e contesti ricollegabili ad un determinato settore merceologico, ma riguarda quel quid pluris che connoti, all'interno di quel settore, una specifica offerta.
Costituisce concorrenza sleale ex art. 2598 co.1 n.1 c.c. l'imitazione servile, da parte di un concorrente, del menù di un altro ristorante (e quindi dei prodotti ivi offerti), qualora, dall’esame congiunto dei menù dei ristoranti delle parti in causa e dalla documentazione prodotta, si evinca come i piatti siano tutti esattamente identici, quanto alla presentazione e al nome. Infatti, l’avventore medio tende ad associare un piatto con denominazione/presentazione particolarmente originali a un determinato locale con conseguente potenziale induzione in errore nel ritrovarlo in altri contesti, a nulla ostando il fatto per cui i piatti della cui imitazione si controverte non sarebbero contraddistinti da originalità.
L'effetto confusorio può essere nei fatti enfatizzato da altri elementi che, sebbene non strettamente legati a imitazione dei piatti o del menù, concorrono, nella prospettiva dell’avventore, a ingenerare difficoltà di distinzione di un’attività dall’altra; quali ad esempio: a) la redazione del menù su lavagna di ardesia con gesso bianco in stile corsivo: trattasi di uso proprio dei locali del nord Europa e non tipico della realtà italiana; b) il ricorso a denominazione francese dell’esercizio commerciale: l’estraneità della lingua francese alla realtà italiana è atta a imprimere nell’avventore una nota distintiva rispetto agli altri ristorante da più usuali denominazioni in lingua italiana; c) il fatto che i due locali si trovino entrambi nel medesimo quartiere a poca distanza l’uno dall’altro.
In materia di concorrenza sleale confusoria, in caso di procedimenti cautelari, in materia di fumus boni iuris va tutelato non solo il rischio di confusione, discendente in generale dall’identità o dalla similitudine dei segni, cui si unisca l’identità o affinità dei prodotti o servizi contrassegnati, ma anche il rischio di semplice associazione che risulti tale da indurre il pubblico dei consumatori nel convincimento circa la sussistenza, tra il titolare ed il contraffattore o l’usurpatore, di rapporti contrattuali stabili o di gruppo. (altro…)
Il ricorso allo strumento ex art. 700 c.p.c. avanti ad un giudice incompetente, al solo scopo di riproporre poi avanti a lui iniziative cautelari di contenuto sostanzialmente equivalente a quelle già più o meno infruttuosamente esperite nella sede propria utilizzando lo strumento cautelare tipico, deve ritenersi non solo inammissibile, ma altresì palesemente abusivo e processualmente scorretto. (altro…)
L'apparente antinomia tra gli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c. e l'art. 1442 c.c. deve essere risolta nel senso che il termine quinquennale di prescrizione dell'azione di annullamento per vizio del consenso inizia a decorrere dalla conclusione del contratto, con la conseguenza che il convenuto che intenda eccepirla può limitarsi a provare il decorso del termine prescrizionale, incombendo sull'attore dimostrare di essersi conservato il diritto, nonostante il superamento del quinquennio, per la sussistenza dell'ipotesi prevista dall'art. 1442 c.c., idonea a spostare avanti il termine iniziale allorquando l'attore provi di aver scoperto l'errore o il dolo successivamente al perfezionamento del contratto.
Il danno patrimoniale derivante da un’asserita attività di concorrenza sleale attribuita ad una società riguarda la società stessa e non i suoi azionisti, conseguentemente soltanto quest’ultima deve ritenersi legittimata a pretenderne il risarcimento.
Nel caso in cui lo stesso soggetto ricopra sia il ruolo di director di una limited liability company inglese, sia quello di preposto alla sede secondaria della società nel territorio italiano, l'adozione del provvedimento cautelare di revoca dalla carica di director rende superfluo l'accoglimento della ulteriore richiesta cautelare di revoca del resistente dalla preposizione alla sede secondaria.
Il patto di opzione è un negozio giuridico bilaterale preparatorio che dà luogo ad una proposta irrevocabile cui corrisponde la facoltà di una delle parti di accettarla, configurando uno degli elementi della fattispecie a formazione progressiva, costituita dapprima dalla irrevocabilità della proposta e successivamente dall'accettazione definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto. Da quest'ultimo sorge, quindi, in capo all'opzionario un diritto potestativo dal cui esercizio, mediante un atto unilaterale, discende l'instaurarsi del rapporto contrattuale definitivo e, correlativamente, la parte che ha accettato di rimanere vincolata alla propria dichiarazione versa in una situazione di mera soggezione. Il mancato esercizio, entro la scadenza del termine all'uopo fissato, della facoltà di accettare l'altrui proposta irrevocabile ex art. 1331 c.c., facendo venir meno la soggezione dell'offerente al diritto potestativo del contraente cui è stata concessa l'opzione, libera definitivamente il primo, non essendo ipotizzabile che la posizione di soggezione del promittente sia protratta sine die.
A fronte della reiterata perpetrazione del medesimo illecito attraverso siti alias - vale a dire moltiplicando i siti sui quali sono divulgati contenuti illeciti afferenti ai diritti di privativa altrui - è ammissibile una ordinanza di inibitoria che obblighi gli internet service provider (ISP), quali prestatori di servizi di mero trasporto dati (mere conduit), a bloccare l’accesso ai contenuti già accertati come illeciti, a prescindere dal nome a dominio utilizzato per diffondere detti contenuti. Un diverso comando (altro…)
Deve essere ritenersi integrata la carenza di legittimazione attiva in capo ad una società, le cui quote siano state cedute nell'ambito di uno stock purchase agreement tra altre due società: non, quindi, soggetto del contratto, ma piuttosto oggetto della stessa compravendita, rispetto alla quale un soggetto terzo non è legittimato ad avvalersi delle pattuizioni ivi contenute, né ha titolo per azionare le relative garanzie o percepire gli indennizzi contrattualmente pattuiti. Il Tribunale ha dunque correttamente respinto il ricorso presentato ex art. 696 bis c.p.c. per la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, onde verificare la conformità dei locali alla normativa di sicurezza e salute dei lavoratori.
Risulta invece infondata l'eccezione di incompetenza sollevata dalla resistente poiché la competenza deve essere determinata avendo riguardo alla domanda di merito prospettata nel ricorso cautelare e nella specie non v'è dubbio che la domanda fondi la propria ragione sul contenuto del contratto di cessione quote e sulle previsioni ivi contenute.
Qualora sopraggiunga la morte di una parte costituita, la facoltà concessa all'altra ex art. 302 - 303 c.p.c., di chiedere la prosecuzione del processo, evita a quest'ultima l'onere di individuare il nome dei successori della prima. Il processo, quindi, prosegue non nei confronti del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente contro ciascuno di essi, "noto o ignoto, costituito o contumace".
In sede di opposizione al precetto, possono essere fatti valere unicamente i fatti estintivi, modificativi e impeditivi rispetto al titolo esecutivo azionato, ma non possono essere sollevate censure nel merito della relativa pronuncia, poiché tale profilo può essere indagato solo tramite i rimedi impugnatori allo scopo previsti (non esperiti nel caso di specie). (altro…)