Una controversia avente ad oggetto la violazione di un patto di non concorrenza incluso in un SPA deve ritenersi di competenza delle Sezioni Specializzate, dovendo rientrare tra quelle relative “al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”, che l’art. 3 comma 1 lett. b) del d. lgs. 27 giugno 2003 n. 168 rimette alla competenza delle sezioni specializzate.
L’art. 3 comma 2 del d.lgs. 168/2003 prevede che le sezioni specializzate sono competenti relativamente alle società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle stabili organizzazioni nel territorio (altro…)
La competenza territoriale per le cause di garanzia proposte contro società con sede all'estero, anche aventi sedi secondarie con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato, che ricadono nella competenza per materia delle sezioni specializzate in materia di impresa, non è regolata dall'art. 4, comma 1 bis, bensì dall'art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 168/2003. Infatti, l'art. 4, comma 1 bis, D. Lgs. n. 168/2003 menziona unicamente l’art. 33 c.p.c., omettendo qualsiasi riferimento ai casi disciplinati dall'art. 32 c.p.c. Tale omissione non può essere considerata frutto di mera dimenticanza, essendo piuttosto indicativa dell’intenzione del legislatore di non estendere la competenza esclusiva delle undici Sezioni specializzate al di là dell’ipotesi di cumulo soggettivo; ed invero, nelle materie devolute alle Sezioni specializzate la connessione (sussistente in particolare tra la causa di garanzia, sia propria che impropria, e la causa principale) è espressamente e separatamente regolata dall'art. 3 comma 3 del D.Lgs. n. 168/2003. [Il Tribunale di Bologna ha così ritenuto che la causa di garanzia proposta nei confronti di una società estera, appartenesse alla propria competenza e non a quella del Tribunale di Genova, in applicazione dell'art. 3, comma 3, D. Lgs. n. 168/2003].
All’interno del Tribunale presso il quale è istituita la Sezione specializzata in materia Impresa la questione inerente all’assegnazione delle cause è questione di mero riparto interno degli affari dell'ufficio giudiziario e non questione di competenza.
L’eccezione di incompetenza per territorio derogabile nelle cause relative a obbligazioni deve essere svolta dal convenuto contestando, entro il termine di decadenza stabilito dall'art. 38 c.p.c., la competenza del giudice adito in relazione a tutti i fori concorrenti sia generali, posti dall'art. 18 e 19 c.p.c., sia speciali previsti nell'art. 20 c.p.c., dovendo altrimenti la competenza del giudice adito ritenersi radicata con riferimento ad uno dei fori non contestati.
Secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di competenza territoriale ex art. 20 c.p.c. per le domande risarcitorie da fatto illecito extracontrattuale, il luogo in cui sorge l’obbligazione, cd. “forum delicti”, deve essere identificato nel luogo in cui il fatto produttivo di danno si verifica. Poiché nella nozione di fatto rientra, oltre al comportamento illecito, anche l'evento dannoso che ne deriva, qualora i due luoghi non coincidano, il "forum delicti" (altro…)
In forza dell’art. 2943, quarto comma, c.c., per avere efficacia interruttiva della prescrizione un atto deve contenere, dal lato soggettivo, la chiara indicazione del soggetto obbligato e, dal lato oggettivo, (altro…)
L' azione di responsabilità esercitata dal curatore ex art. 146, comma 2, l. fall. cumula in sé le diverse azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 c.c. ed è quindi di competenza del Tribunale delle Imprese.
E’ infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva (altro…)
La riassunzione. della causa ex art. 50 c.p.c dinanzi al giudice della Sezione Specializzata in materia di impresa, funzionalmente competente [nella specie, per un giudizio in materia di revoca senza giusta causa del Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società], determina la prosecuzione (altro…)
All’interno del tribunale presso il quale è istituita la Sezione specializzata in materia Impresa la questione inerente all’assegnazione delle cause è questione di mero riparto interno degli affari e non questione di competenza.
L’incompetenza per materia della sezione impresa non dà luogo a declaratoria di incompetenza, ma a mera ripartizione interna degli affari, nel caso in cui la sezione impresa e la sezione ordinaria competente fanno parte del medesimo ufficio giudiziario.
La domanda di accertamento della legittimità dell'esclusione di un socio da una società cooperativa edilizia a causa della grave situazione di morosità deve essere proposta innanzi al Tribunale delle Imprese territorialmente competente.
Ciò sul presupposto che l’art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 168/2003 (come modificato dal D.L. n. 1/2012, convertito in Legge n. 27/2012), prevede espressamente che le Sezioni Specializzate siano competenti, tra l'altro, in materia di rapporti societari relativi alle società cooperative, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario.
L’art. 3, comma 3, D.Lgs. n. 168/2003 prevede poi che le Sezioni Specializzate “sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”. Sono pertanto rimesse alla cognizione del Tribunale delle Imprese - in quanto connesse sotto il profilo oggettivo alla domanda di esclusione - anche le domande finalizzate alla condanna del socio escluso (i) al rilascio immediato dell'immobile e (ii) al pagamento dell'importo dell'indennità per l'occupazione sine titulo dell'immobile.
Ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168/2003, il Tribunale delle Imprese è competente, tra l’altro, in materia di rapporti societari relativi alle società cooperative, ivi compresi quelli concernenti l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto societario, cosicché la controversia concernente l'esclusione per morosità del socio di cooperativa edilizia è di competenza del Tribunale delle Imprese. (altro…)