L’efficacia della clausola compromissoria inserita in un contratto non viene travolta dall’invocata nullità-invalidità dell’intero contratto, atteso che, in base al principio di autonomia (sancito dall’art. 808, co. 2, c.p.c.) la validità di tale clausola deve essere valutata in modo autonomo rispetto al contratto al quale si riferisce.
Una clausola compromissoria inserita nello statuto di una cooperativa ed espressamente riferita a «tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio» può (e deve) invocarsi (altro…)
Devolute in arbitrato le controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari ex art. 2378 c.c., agli arbitri compete anche il potere di disporre la sospensione dell’efficacia delle delibere medesime; tuttavia, al fine di evitare il vuoto di tutela che si verificherebbe nel lasso temporale fra il momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale, deve necessariamente riconoscersi la competenza del Giudice ordinario in relazione alla sola istanza di sospensione della delibera, e ciò fino al momento in cui l’organo arbitrale non solo sia stato nominato, ma anche sia - concretamente - in grado di provvedere. (altro…)
Nel caso in cui, per simulazione relativa nella stipulazione dell'atto costitutivo di una società di persone, divenga applicabile la disciplina civilistica della comunione dei beni in luogo di quella societaria – in astratto applicabile alla simulata società – non può più essere invocata la tipica causa di nullità della clausola compromissoria prevista dall'art. 34, c. 2, del d.lgs. 5 del 2003 in ragione dell'ambito soggettivo di applicazione del c.d. arbitrato societario e cioè, a mente del citato art. 34, c. 1, le " società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio".
La clausola compromissoria inserita nel contratto sociale è in ogni caso opponibile al liquidatore che esercita l'azione sociale di responsabilità. Infatti in riferimento all’art. 2476 cc il liquidatore svolge comunque una azione di responsabilità sociale, vale a dire una azione (altro…)
Il curatore fallimentare che esercita l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 146 l.f., propone al contempo sia l’azione sociale ex art. 2393 cc, sia quella dei creditori sociali ex art. 2394 cc e nelle srl quella ex art. 2476 cc. Le azioni si cumulano inscindibilmente e tuttavia restano ciascuna assoggettata al regime che ad essa è proprio. Da ciò discende che (altro…)
La qualificazione di rapporti giuridici come "sociali" è perfettamente equivalente a quella di "societari", trattandosi di aggettivi indifferentemente utilizzati dal legislatore nell’ambito della regolamentazione del tipo società di capitali e nell’arbitrato statutario (così ad esempio: se “societario” è l’aggettivo utilizzato dal legislatore all’art. 3 co. 2° lett. a) del d. lgs. n. 168/2003, al rapporto “sociale” fa riferimento l'art. 34, co.4 del d. lgs. n. 5/2003). Quindi, qualora lo statuto di una società di capitali preveda (anche) la devoluzione (altro…)
Risulta circoscritta ai diritti disponibili dell'attore - ed è pertanto arbitrabile in presenza di clausola compromissoria statutaria - l'impugnazione da parte di un socio di una delibera assembleare di una s.p.a. per presunti vizi di corretta costituzione dell’assemblea, asserite omissioni (altro…)
Le controversie in materia societaria possono formare oggetto di compromesso, fatte salve quelle riguardanti diritti indisponibili.
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Del tutto condivisibili sono le motivazioni rese in altro analogo giudizio (sentenza n. 8336/2017 del 26 luglio 2017) laddove è affermato che: “la disciplina statutaria riguarda diritti e obblighi intercorrenti tra le parti in conseguenza della titolarità delle quote e in particolare viene ad investire vicende di cessione di quote solo per quanto rilevante ai fini di opponibilità dell’operazione nei confronti della società (tanto che è pacificamente esclusa in giurisprudenza anche una efficacia “reale” delle clausole di prelazione statutarie), laddove la presente controversia riguarda semplicemente l’esecuzione di obblighi nascenti da una ordinaria operazione di compravendita (sia pure di quote sociali) e così di profili che, nel caso di specie, attengono esclusivamente agli interessi privati delle parti contrapposte senza invece alcuna incidenza sull’assetto dei rapporti sociali regolati dallo Statuto”.
La clausola statutaria di prelazione regola il trasferimento delle quote per atto tra vivi al fine evidente di regolamentare l’esercizio del diritto di prelazione in caso di alienazione ed individuare gli atti riconducibili alla categoria di “atti fra vivi” in una logica di favore per l’originaria compagine sociale. Con la conseguenza che tutte le controversie che possano sorgere fra soci (ovvero fra coloro che già fan parte della compagine) in ordine all’esercizio del diritto di prelazione rientrano nella competenza degli arbitri, mentre – come già detto – non attengono al rapporto gestorio le vicende relative all’interpretazione ed esecuzione del contratto di cessione di quote in forza del quale un socio cede la quota di cui è titolare a favore di terzi. Tutte le questioni che sorgono in ordine all’interpretazione ed esecuzione di tale negozio di cessione sfuggono alla cognizione degli arbitri.
Le controversie aventi ad oggetto l’impugnazione di delibere assembleari di una società di capitali possono essere devolute a un collegio arbitrale anche qualora lo statuto della società si limiti a prevedere una generica attribuzione a un collegio di arbitri delle controversie che possano insorgere (altro…)
Il diritto al compenso dell’amministratore per l’attività professionale prestata rientra fra i diritti patrimoniali disponibili relativi al rapporto sociale, non assumendo alcun rilievo la circostanza che il rivendicato compenso sia strettamente correlato (altro…)