E' soggetta alla clausola compromissoria statutaria la controversia che verte sulla domanda di restituzione di un prestito erogato da un socio, anche se tale domanda viene formulata dall'erede del socio a seguito del decesso dell’originario titolare della posizione. Il successore a titolo universale, subentrando in tutti i rapporti giuridici sopravvissuti al venir meno dell’originario titolare, prende automaticamente il posto di questi nel rapporto posto in essere con la stipulazione del negozio compromissorio, anche ove non subentri nel rapporto giuridico controverso compromesso in arbitri, attesa l’autonomia della clausola compromissoria.
Il solo fatto che il finanziamento provenga da un socio implica – soprattutto quando si tratta di valutare se sussistono, o meno, i presupposti per pretenderne il rimborso – valutazioni che si ricollegano al rapporto societario.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto societario che preveda la nomina dell’arbitro unico ad opera dei soci, e solo nel caso di disaccordo, ad opera del Presidente del Tribunale, su ricorso della parte più diligente, è affetta da nullità sopravvenuta, rilevabile ex officio. Ciò in ragione della prescrizione di cui al dettato normativo previsto ex art. 34 D.lgs. n.5 del 2003, il quale stabilisce che la clausola compromissoria debba prevedere il conferimento del potere di nomina di tutti gli arbitri ad un soggetto estraneo alla società, a pena di nullità.
Quanto al decorso del termine quinquennale di prescrizione dell’azione sociale di responsabilità - esperita a norma dell’art. 2476 c.c. - esercitata direttamente dalla società asseritamente danneggiata, esso, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2949 c.1 e 2941 n.7 c.c., decorre dalla cessazione dalla carica dell’amministratore infedele e/o inadempiente, fatti sempre salvi eventuali atti interruttivi idonei ed intervenuti nel quinquennio posteriore alla cessazione dell’amministratore dalla carica ovvero di allegazioni di ulteriori cause di sospensione/interruzione.
Deve essere revocato in quanto nullo il decreto ingiuntivo di pagamento emesso dall'autorità giudiziaria nonostante la presenza di una clausola di arbitrato nel contratto dal quale il credito trae origine.
L’esercizio unitario ex art 146 l.f. da parte del curatore, a ciò espressamente legittimato dall’art 2394 bis c.c., delle azioni di responsabilità ex artt 2393 e 2394 c.c. non esclude l’autonomia delle azioni che rimangono, per quanto uno actu esercitate, distinte e diversamente connotate nei loro presupposti, nei loro elementi costitutivi, nella loro qualificazione, nella loro disciplina probatoria, seppure entrambe finalizzate all’unitario obiettivo della curatela di recuperare all’attivo fallimentare tutto quanto “sottratto” o “perduto” per fatti imputabili agli amministratori, ai liquidatori o ai sindaci. L’autonomia e indipendenza delle due azioni esercitate dal curatore ex art 146 l.f. trova una esplicita conferma nel codice della crisi di impresa che all’art 255, prevede, con una significativa modifica rispetto al testo dell’art 146 comma 2 l.f., che il curatore possa promuovere o proseguire, anche separatamente l’azione di responsabilità sociale, l’azione dei creditori sociali prevista dall’art 2394 c.c. e dall’art 2476 comma 6 c.c., l’azione prevista dall’art 2476 comma 7 c.c., l’azione prevista dall’art. 2497 quarto comma c.c. e tutte le azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.
Ove lo statuto sociale devolva ad un arbitro la risoluzione, inter alia, delle controversie promosse nei confronti di amministratori aventi ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, tale clausola opera con riferimento all’azione di responsabilità sociale degli amministratori ex art. 2393 c.c. ma non all’azione ex art. 2394 c.c. proposta dai creditori sociali, i quali sono soggetti terzi rispetto alla società e al suo statuto. In conseguenza di ciò, la clausola arbitrale contenuta nello statuto sociale è opponibile al curatore che agisca ex art. 146 l.f. con riferimento all’azione ex art. 2393 c.c., dal momento che quest’ultima colloca il curatore nella medesima posizione della società verso gli amministratori.
Ricade nell’ambito della previsione statutaria che riservi agli arbitri “qualunque controversia che dovesse insorgere tra i soci e la società” – ed è dunque compromettibile all’arbitro – anche la questione sorta per omesso pagamento dei contributi dovuti dopo l’assegnazione ai soci di beni della cooperativa e conseguenti alle condanne in favore di terzi subite dalla cooperativa in relazione a giudizi pendenti, (altro…)
In presenza di una clausola statutaria che non solo escluda l’applicabilità della giurisdizione ordinaria relativamente a ogni controversia tra il socio e la società, ma preveda espressamente il vincolo arbitrale in merito al recesso del socio, tale copertura si estende anche alle ipotesi in cui ad agire sia un socio già receduto dalla compagine sociale. (altro…)
La sospensione cautelare dell'efficacia della deliberazione assembleare - rispetto alla quale il giudizio di merito in ordine alla illegittimità della stessa sia devoluto dallo statuto ad un organo arbitrale - può essere richiesta al tribunale secondo le norme ordinarie, con ruolo vicario e suppletivo, tutte le volte in cui, in concreto, gli arbitri non abbiano la possibilità di intervenire efficacemente con l'esercizio cautelare (ad esempio per la mancata instaurazione del procedimento arbitrale o a causa dei tempi tecnici di costituzione dell'organo), al fine di garantire agli interessati la piena e concreta fruizione del diritto di agire in giudizio ai sensi dell'art. 24 Cost. (norma di cui l'effettività della tutela cautelare costituisce componente essenziale ed immanente al fine di evitare che la durata del processo si risolva in un danno della parte che ha ragione).
Le questioni relative alla responsabilità extracontrattuale per fatto illecito e la domanda al risarcimento dei danni per dolo incidente ex art. 1440 c.c. rientrano nell’ambito di applicazione e di operatività di una clausola compromissoria se il tenore letterale di tale clausola arbitrale – non facendo espresso richiamo al relativo contratto – è così ampio da ricomprendere qualsiasi controversia, disputa o disaccordo che riguardi il rapporto tra le parti e la conseguente situazione di squilibrio prodotta sul piano contrattuale.
Qualora lo statuto di una società preveda una clausola compromissoria per la devoluzione a un collegio arbitrale di qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra i soci e la società, è irrilevante che alla data della proposizione dell’azione monitoria l’attore abbia ceduto la propria partecipazione, poiché ciò che rileva ai fini dell’applicabilità della clausola compromissoria è che la qualità di socio sussistesse al momento del rapporto giuridico e non al momento della proposizione della domanda.
Le controversie che involgono diritti indisponibili non possono costituire oggetto di clausola compromissoria ai sensi dell’art. 34 del D.lgs. nr. 5/2003, analogamente a quanto previsto dall’art. 806 c.p.c. (altro…)
Non può procedersi alla nomina di un collegio arbitrale richiesta dal curatore fallimentare di una società in relazione alla instaurazione di un procedimento arbitrale per lo svolgimento dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. nei confronti degli ex amministratori della società fallita, poiché essa riunisce inscindibilmente sia l'azione sociale sia l'azione dei creditori sociali, quest'ultima tuttavia necessariamente sottratta all'ambito di operatività di qualsiasi clausola compromissoria statutaria
La carente indicazione del soggetto deputato alla nomina dell'arbitro non può essere integrato in via interpretativa, recando le clausole compromissorie per definizione una deroga alla generale azionabilità delle posizioni di diritto soggettive davanti alla giurisdizione statale (altro…)