Ai fini dell’accoglimento della domanda di sospensione cautelare ex art. 2378 c.c. di una delibera assembleare, il giudice sonda l’esistenza del periculum in mora valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione della delibera e quello che subirebbe la società dalla sospensione dell’esecuzione della stessa.
Il giudizio comparativo circa la gravità delle conseguenze derivanti, sia per il socio impugnante sia per la società, dalla temporanea esecuzione della deliberazione impugnata e dalla sua successiva rimozione postula la sussistenza di un nesso causale fra l’esecuzione (ovvero la protrazione dell’efficacia) della deliberazione impugnata e il pregiudizio temuto dal ricorrente.
L'art. 1304 c.c., comma 1, secondo cui la transazione fatta dal creditore con uno dei debitori solidali giova agli altri che dichiarino di volerne profittare, si riferisce soltanto alla transazione stipulata per l'intero debito solidale e non è quindi applicabile quando la transazione è limitata al solo rapporto interno del debitore che la stipula.
La transazione pro quota è tesa a determinare lo scioglimento della solidarietà passiva rispetto al debitore che vi aderisce e, tenuto conto del fatto che essa non può né condurre ad un incasso superiore rispetto all'ammontare complessivo del credito originario, né determinare un aggravamento della posizione dei condebitori rimasti ad essa estranei, neppure in vista del successivo regresso nei rapporti interni, è giocoforza pervenire alla conclusione che il debito residuo dei debitori non transigenti è destinato a ridursi in misura corrispondente all'ammontare di quanto pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito. In caso contrario, se cioè il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al transigente, il debito residuo che resta tuttora a carico solidale degli altri obbligati dovrà essere necessariamente ridotto (non già di un ammontare pari a quanto pagato, bensì) in misura proporzionale alla quota di chi ha transatto, giacché altrimenti la transazione provocherebbe un ingiustificato aggravamento per soggetti rimasti ad essa estranei.
Nei giudizi che hanno a oggetto l’impugnazione di delibere assunte da organi societari unico legittimato passivo (e litisconsorte necessario) è la società i cui organi hanno adottato le decisioni contestate in base al principio di immedesimazione organica, e non invece i singoli soggetti (consiglieri, soci, sindaci) partecipanti all’organo; da cui discende ulteriormente che nei giudizi di impugnazione delle decisioni del c.d.a. non sussiste litisconsorzio necessario con riguardo ai singoli amministratori.
La sospensione necessaria del processo civile ai sensi degli artt. 295 c.p.c., 654 c.p.p. e 211 disp. att. c.p.p., in attesa del giudicato penale, può essere disposta solo se una norma di diritto sostanziale ricolleghi alla commissione del reato un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile ed a condizione che la sentenza penale possa avere, nel caso concreto, valore di giudicato nel processo civile. Perché si verifichi tale condizione di dipendenza tecnica della decisione civile dalla definizione del giudizio penale, non basta che nei due processi rilevino gli stessi fatti, ma occorre che l'effetto giuridico dedotto in ambito civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto dell'imputazione penale
Il requisito della necessaria indicazione della causa di merito in un giudizio cautelare non può interpretarsi in termini strettamente formalistici, imponendo al ricorrente in sede cautelare di indicare in maniera espressa gli estremi della futura domanda di merito, precisandone finanche le relative conclusioni. Ciò che rileva, piuttosto, è che sia possibile dedurre chiaramente, dal tenore complessivo del ricorso, il contenuto del possibile giudizio di cognizione, senza necessità di un’indicazione testuale ed analitica delle richieste da proporsi successivamente in detta sede.
Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, posto che il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, al quale si può derogare solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 92 c.p.c., la condotta processuale della ingiungente opposta, che aderisce all’eccezione di compromesso di controparte, non rileva ai fini della compensazione delle spese del giudizio, non potendo integrare un’ipotesi di reciproca soccombenza o una delle altre ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c. [nella specie, il Tribunale di Bologna, dopo aver accolto l’eccezione di compromesso e conseguentemente dichiarato nullo il decreto ingiuntivo ottenuto da un socio di una cooperativa per la restituzione di un finanziamento soci infruttifero, ha condannato il socio al pagamento delle spese di lite anche se nel corso del giudizio aveva aderito all’eccezione di compromesso della cooperativa controparte].
In materia di procedimento cautelare ante causam trova applicazione l'art. 669 ter cpc e, contrariamente a quanto previsto per il giudizio a cognizione piena, è sempre possibile il rilievo anche d'ufficio, a prescindere dalla natura derogabile o inderogabile dell'incompetenza. Non opera infatti, nel giudizio cautelare, il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, ex art. 38 cpc, in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena.
L’azione di regresso della società che ha effettuato, quale responsabile solidale, il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a carico di propri cessati esponenti per violazione delle disposizioni del TUF è soggetta al termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 28 l. n.689/1981, con decorrenza dal giorno dell’avvenuto pagamento, dovendosi ritenere che la ratio di tale prescrizione breve, consistente nell’esigenza di assicurare la certezza della definizione di pretese connesse all’accertamento di illeciti, ricorra anche rispetto alla pretesa rivolta dalla società nei confronti dell’autore della violazione amministrativa.
All’azione di regresso esercitata, nei confronti dei cessati amministratori, dalla società che ha effettuato il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a carico di questi ultimi per violazione delle disposizioni del TUF è altresì applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c., dovendosi intendere come “diritti che derivano dai rapporti sociali” quei diritti che scaturiscono dalle relazioni sorte fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale.
Il curatore fallimentare ha la legittimazione attiva a far valere in giudizio la responsabilità a titolo di concorso degli istituti di credito nella mala gestio degli amministratori, per avere le banche fornito lo strumento mediante il quale l’organo gestorio della società ha proseguito con modalità non conservative l’attività dopo la perdita del capitale sociale (art. 2486 c.c.) aggravandone il dissesto.
La prescrizione della responsabilità dell'istituto di credito per aver contribuito all'aggravamento del dissesto della società concedendole abusivamente del credito si interrompe ex art. 1310 c.c. là dove sia stato tempestivamente attivato un separato giudizio contro gli amministratori ed i sindaci della società, per farne valere la responsabilità ex artt. 2393, 2394, 2407 e/o 2043 c.c. in relazione ai danni sofferti dalla società fallita, anche per il ricorso ad
affidamenti e prestiti bancari.
La sospensione necessaria del processo prevista dall’art. 295 c.p.c. non può essere invocata per ragioni di mera opportunità e in assenza di una pregiudizialità logica tra i procedimenti pendenti. In quest’ultima ipotesi, per evitare il contrasto tra giudicati e per la trattazione congiunta e contestuale delle cause il convenuto deve eccepirne la connessione [nel caso di specie il Tribunale non ha ravvisato un nesso di pregiudizialità tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto compensi pretesi da sindaci di una S.r.l. e il parallelo giudizio risarcitorio instaurato dalla S.r.l. contro i sindaci per far valere la loro responsabilità per violazione dei loro doveri verso la società].
L’eccezione di inadempimento di cui all’art. 1460 c.c. rappresenta una forma di autotutela negoziale, ma anche una eccezione proponibile in sede giudiziale quando la prestazione è già stata resa, anche solo parzialmente, e per il cui accoglimento occorre fornire la prova della puntuale correlazione tra le rispettive obbligazioni delle parti. In sede di opposizione a decreto ingiuntivo per far valere l’eccezione di inadempimento spetterà al debitore opponente la semplice allegazione dell’inadempimento, mentre sarà onere del creditore opposto fornire la prova del fatto estintivo dell'obbligazione (nel caso di specie il Tribunale, preso atto della eccezione di inadempimento formulata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dalla società debitrice, in applicazione di detto principio ha revocato il decreto ingiuntivo opposto e rideterminato il compenso dovuto dalla società perché i sindaci, in quanto creditori opposti, non hanno dato conto della maniera in cui hanno esercitato, all’epoca dei fatti, i doveri di controllo con conseguente mancato assolvimento del proprio onere probatorio).
All’interno del Tribunale presso il quale è istituita la Sezione specializzata in materia Impresa la questione inerente all’assegnazione delle cause è questione di mero riparto interno degli affari dell'ufficio giudiziario e non questione di competenza.
L’eccezione di incompetenza per territorio derogabile nelle cause relative a obbligazioni deve essere svolta dal convenuto contestando, entro il termine di decadenza stabilito dall'art. 38 c.p.c., la competenza del giudice adito in relazione a tutti i fori concorrenti sia generali, posti dall'art. 18 e 19 c.p.c., sia speciali previsti nell'art. 20 c.p.c., dovendo altrimenti la competenza del giudice adito ritenersi radicata con riferimento ad uno dei fori non contestati.
Nell'arbitrato irrituale la violazione da parte del collegio arbitrale delle obbligazioni derivanti dal contratto di mandato, intercorrente con le parti, costituita dall'omesso esame di una doglianza avanzata da una delle parti non determina alcuna invalidità del lodo, ma semmai il sorgere di un obbligo risarcitorio a carico del collegio arbitrale in favore della parte danneggiata.
Nell'impugnativa di lodo reso all'esito di arbitrato irrituale è rilevante solo l'errore di fatto essenziale, che abbia inficiato la volontà degli arbitri per effetto di una falsa rappresentazione e di un'alterata percezione della realtà e degli elementi di fatto sottoposti al loro esame, che si verifica allorquando gli arbitri non abbiano preso visione degli elementi della controversia o ne abbiano supposti altri inesistenti, ovvero abbiano dato come contestati fatti pacifici o viceversa. Di contro, deve escludersi ogni impugnativa per errori di diritto, ovvero per errori di giudizio anche con riferimento alla valutazione degli elementi probatori acquisiti, ovvero in ordine all’idoneità della decisione adottata a comporre la controversia, trattandosi di censure inidonee a giustificare l’annullamento del contratto, e dunque del lodo.