L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario e previsto dall’art. 34 comma 1 del d. lgs. 5/2003, secondo cui “Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”. L'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili.
Nella delimitazione della categoria delle controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili la giurisprudenza di legittimità ha espresso, in relazione alle impugnazioni di delibere assembleari, un orientamento più drastico secondo cui l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili, inducendo a considerare compromettibili in arbitri anche tutte le impugnazioni per nullità delle delibere assembleare soggette a termini di decadenza, e un orientamento più elastico che configura l’indisponibilità del diritto solo laddove l’impugnazione riguardi censure relative alla violazione di norme che trascendono l’interesse del socio in quanto tale, coinvolgendo invece interessi dell’intera collettività.
Ciò premesso, anche a voler seguire l’orientamento più elastico, i diritti contenziosi non possono essere ritenuti indisponibili e, dunque, non compromettibili in arbitri, laddove le censure attengono non alla violazione di norme imperative poste a tutela dell’interesse generale dei terzi e del mercato, quanto alla violazione di disposizioni a rilevanza meramente endosocietaria.
Il sequestro conservativo, quale misura cautelare avente natura “pre-pignoratizia”, ha la precipua funzione di consentire la fruttuosa esecuzione espropriativa sul patrimonio del debitore all’esito del giudizio di merito, e quindi all’esito del conseguimento del titolo esecutivo che, riconoscendo il dedotto credito, converte automaticamente la misura cautelare in pignoramento sui beni o sui crediti così gravati.
Il periculum in mora in relazione all’ammontare del credito azionato deve essere valutato sulla base dei seguenti principi: 1) irrilevanza, ai fini della sua dimostrazione, del mero convincimento del creditore eo di mere ipotesi; 2) conseguente esclusiva rilevanza del riferimento ad indici oggettivamente rilevabili e dimostrabili, pur se dotati di rilievo solo indiziario (ad es. anomale e affrettate alienazioni di beni del debitore); 3) riferibilità tanto ad elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito (in via esemplificativa si pensi quali le cattive condizioni economiche risultanti da pignoramenti, azioni esecutive etc.), tanto ad elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio; 4) conseguente sufficienza di una valutazione sommaria di probabilità attuale e concreta di un pericolo di verificazione di un depauperamento del patrimonio del debitore, non necessitando che il pericolo consista in un depauperamento in atto del debitore stesso; 5) riferimento, quale parametro complessivo di valutazione del periculum da parte del giudice, alla necessità di un prudente ed equo contemperamento dei riferiti elementi oggettivi e soggettivi, ove compresenti, pur non dovendo essere i detti criteri di valutazione necessariamente concorrenti, ma risultando invece questi tra di loro in rapporto di alternatività.
In presenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale, la domanda proposta innanzi al giudice ordinario deve essere dichiarata improponibile nei confronti della parte sottoscrittrice del contratto (di associazione in partecipazione) contenente la clausola stessa, mentre resta ammissibile nei confronti del fideiussore che, in quanto terzo rispetto al rapporto contrattuale principale, non abbia espressamente aderito alla deroga alla giurisdizione ordinaria.
Nell’ambito del giudizio di reclamo avverso l’ordinanza emessa ai sensi dell'art. 670, n. 1, c.p.c., di sequestro giudiziario, non possono trovare accoglimento le domande di riduzione del sequestro e di sostituzione dei beni sequestrati con altri, essendo proprio i beni oggetto di sequestro quelli sulla cui proprietà vi è contenzioso ai sensi dell’art. 670, n. 1, c.p.c.
Secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 168 del 2003, sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. d), d.l. n. 1 del 2012, conv. con modif. in l. n. 27 del 2012, nel testo attualmente in vigore, le Sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti a conoscere, relativamente alle società ivi indicate, delle controversie relative ai rapporti societari e di quelle relative al trasferimento delle partecipazioni sociali od ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti. Nell’interpretazione della richiamata norma contenuta nell’art. 3 succitato si deve tenere conto, oltre che del dato letterale, anche della ratio ad essa sottesa, con cui il legislatore ha inteso concentrare presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle loro vicende, a favore della certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili, che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo. Ai fini della competenza per materia, si deve allora avere riguardo al petitum sostanziale dedotto in giudizio, da identificarsi in funzione della causa petendi. Va, pertanto, affermata la competenza della sezione specializzata qualora il petitum sostanziale della controversia verta sui rapporti societari e sulle partecipazioni sociali. Ciò posto, tuttavia, esula dalla competenza del tribunale specializzato in materia d'impresa la controversia relativa all'acquisto di azioni del capitale di una banca nell'ambito di un contratto di investimento finanziario nella quale l'attore lamenti, ai sensi del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la violazione delle disposizioni che regolano la prestazione dei servizi di investimento ed il mancato rispetto da parte della banca delle norme legali di comportamento poste in capo agli intermediari finanziari.
Ai sensi dell’art. 3, co. 2, lett. b), d.lgs. n. 168/2003, le sezioni specializzate in materia di impresa sono competenti per le cause e i procedimenti “relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti”. Inoltre, in base all’art. 3, co. 3, d.lgs. n. 168/2003, “le sezioni specializzate sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2”. A tale riguardo, l’uso della disgiuntiva “o” che precede il riferimento alle controversie relative “ai diritti inerenti” si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (cioè ai diritti del socio che discendono dalle stesse), sia ai diritti nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni sociali e da ogni altro negozio che abbia comunque a oggetto tali partecipazioni, ivi compresi quelli afferenti al pagamento del prezzo di cessione, sicché la controversia a esso relativa è riconducibile alla competenza per materia della sezione specializzata in materia di impresa.
In tema di cessione di partecipazioni sociali, qualora sia stata accertata in giudizio l’esistenza di un accordo simulatorio intercorso tra le parti relativamente al prezzo concordato e alle relative modalità di pagamento, alla quietanza espressa nell’atto notarile non può attribuirsi valore di confessione.
Nelle controversie in cui sia convenuta una società, non è applicabile l’art. 19, co. 1, c.p.c. - nella parte in cui individua la competenza del giudice del luogo in cui la persona giuridica ha una sede effettiva - quando non sia stato dimostrato in giudizio che in questa stessa si esercita la prevalente attività concernente la vita societaria.
Nell’ordinamento interno vale il principio presuntivo secondo cui la sede effettiva della società coincide con la sua sede legale, salvo rigorosa prova contraria. Pertanto ove non sia provato che, nel luogo del giudice adito, la sede della convenuta è il reale centro dell’attività direttiva, amministrativa e organizzativa dell’impresa la presunzione non può dirsi superata, con l’effetto della conseguente pronuncia d’incompetenza territoriale dell’ufficio. Ai fini della prova dell’effettività della sede, nemmeno rileva la generica circostanza che l’attività d’impresa di cui all’oggetto sociale non si esplichi nel luogo della sede legale. Per superare l’anzidetta presunzione di coincidenza e radicare la competenza del giudice del luogo diverso da quello della sede legale, è necessario dimostrare che in quest’ultimo operano i dirigenti della società, vi è tenuta l’intera contabilità e si costituisce regolarmente l’assemblea dei soci. Sicché, in difetto di tali elementi, la sede dovrà ritenersi meramente operativa ed inidonea a giustificare la relativa competenza dell’autorità giudiziaria del luogo.
In tema di cessione di quote societarie la domanda di nullità dell’atto per simulazione assoluta non può essere accolta quando la cessione risulta essere esecuzione di un precedente patto fiduciario, costituente interposizione reale di persona: in tale ipotesi, la titolarità delle quote passa realmente al fiduciario, il quale è obbligato, in forza di accordo interno, a ritrasferirle al fiduciante o a un terzo su richiesta, secondo quanto previsto dal contratto fiduciario. Non sussiste simulazione né frode alla legge quando la retrocessione delle quote avviene in attuazione di un patto fiduciario validamente documentato, e non risulta provato che l’operazione abbia leso la garanzia patrimoniale dei creditori della società cedente. La prova del patto fiduciario può essere fornita anche mediante scrittura privata autenticata, la cui mancanza di numero di raccolta o repertorio non incide sulla validità dell’atto, salvo querela di falso.
L'azione sociale di responsabilità promossa dai soci nei confronti degli amministratori ex art. 2476, comma 3, c.c., integra una causa fra società, da una parte, e amministratori, dall'altra, in quanto si fonda su una legittimazione del socio a esercitare, surrogatoriamente, i diritti della società a beneficio di questa. Invero, i diritti esercitati dal socio sono diritti della società verso il suo amministratore e, solo in forza di una legittimazione straordinaria riconosciuta dalla legge, tale rapporto è agito dal socio e non dalla società che ne è titolare. Al fine di determinare la competenza del giudice ovvero dell'arbitro nel caso di clausola compromissoria statutaria, risulta determinante il rapporto giuridico oggetto della domanda e non il soggetto che la esercita processualmente. Applicando tale principio all'azione sociale di responsabilità, si rileva come il rapporto concerna la società, nel cui patrimonio rifluisce l'eventuale condanna dell'amministratore al risarcimento e potendo solo la società rinunciare all'azione e transigerla.
Il rendiconto dell'amministratore giudiziario, se non contestato dalle parti, deve essere approvato dal tribunale.
A seguito dell’introduzione dell’art. 120 bis d.lgs. 14/2019, ad opera del d.lgs. 83/2022, l'amministratore giudiziario è legittimato a proporre il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale in caso di insolvenza della società. Le spese di lite sostenute dall'amministratore giudiziario e dal curatore speciale devono essere rimborsate dal socio che ha presentato un'istanza infondata lamentando asseriti inadempimenti dell’amministratore giudiziario.
Il socio che propone l'azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. agisce nella veste di sostituto processuale della società, per far valere un danno patito dal patrimonio sociale, e non un danno proprio; pertanto risulta del tutto irrilevante la circostanza che lo stesso non avesse la qualità di socio al momento del compimento dei fatti contestati, essendo sufficiente che tale qualità il socio rivesta al momento della domanda.
Ai fini dell' operatività dell’art. 1310, comma 1, c.c., è sufficiente l'esistenza di un vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del fatto dannoso; l’atto processuale con il quale viene interrotta la prescrizione nei confronti di uno dei coobbligati opera pertanto ex lege anche nei confronti di coloro che sono rimasti estranei al processo.
Il periculum in mora, quale presupposto del sequestro, va inteso come pericolo di infruttuosità, ossia come rischio che nelle more del giudizio di merito il patrimonio del debitore venga depauperato e per tale via sottratto in tutto o in parte alla sua funzione di garanzia generica sancita dall'art. 2740 c.c. Detto timore deve trovare riscontro in dati esterni, che dimostrino in modo sufficientemente univoco l'esistenza di un pericolo reale e che rendano quindi verosimile e ragionevole il timore del creditore di perdere le garanzie per il recupero del proprio credito. La semplice insufficienza del patrimonio del debitore può non essere decisiva ai fini della concessione del sequestro, poiché la specificità della cautela consiste nell’assicurare la fruttuosità della futura esecuzione forzata contro il rischio di depauperamento del patrimonio nelle more del giudizio e quindi, oltre all’oggettiva incapienza patrimoniale, può essere richiesto che esistano circostanze oggettive (quali protesti, pignoramenti, azioni esecutive iniziate da altri creditori, ecc.) che facciano temere l’impoverimento del debitore nelle more del giudizio.