Vanno indiscutibilmente riconosciuti l'autonomia del patrimonio della società in nome collettivo da quello dei soci e, conseguentemente, un preciso obbligo dei soci-amministratori, quali gestori di un patrimonio autonomo, di dare conto della attività svolta nella amministrazione della società. Da ciò deriva un interesse della società all'integrità del proprio patrimonio e, pertanto, laddove la stessa successivamente sia messa in liquidazione ed acceda a concordato preventivo, sussiste l'interesse del liquidatore ad agire a tutela di tale integrità, promuovendo azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori che abbiano effettuato dei prelievi di cassa nonostante la società avesse perduto il proprio capitale sociale, così violando il divieto di distribuire utili di cui all'art. 2303 c.c. Per promuovere detta azione, il liquidatore non necessita della preventiva autorizzazione dell'assemblea – organo, peraltro, non contemplato dal legislatore per le s.n.c. – ma della preventiva autorizzazione del giudice delegato, che svolge funzione vicariante rispetto alla delibera assembleare.
La clausola compromissoria, contenuta nello statuto di una società in accomandita semplice, che preveda la devoluzione ad arbitri delle controversie insorte tra i soci o fra alcuni di essi e la società connesse all’esecuzione del contratto sociale, deve ritenersi estesa al giudizio di rendiconto ex art. 263 c.p.c. avente ad oggetto l’inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 2261, 2320 e 1713 c.c.: infatti, tali controversie rientrano tra quelle derivanti dall’esecuzione del contratto sociale, dal momento che proprio a questo ambito attiene l’obbligo di rendicontazione dell’amministratore.
L’arbitrato irrituale comporta per sua natura la rinuncia delle parti ad avvalersi della tutela giurisdizionale e, pertanto, la decisione dell’autorità giudiziaria affermativa dell’esistenza dell’arbitrato irrituale pone non già una questione di competenza, ma una questione preliminare di merito che implica l’improponibilità della domanda per rinuncia preventiva all’azione giudiziaria ed alla giurisdizione dello Stato.
Pur in presenza di adeguato fumus quanto alla violazione da parte dell'amministratore unico di società semplice degli specifici doveri di trasparenza e rendicontazione connessi alla carica (nella fattispecie, mancata redazione o redazione non conforme dei rendiconti e della relativa nota integrativa ai sensi degli artt. 2261-2262 c.c. e omessa convocazione dei soci in assemblea per l'approvazione dei medesimi) è esclusa l'ammissibilità della nomina dell'amministratore giudiziario per le società di persone, essendo ritenuta incompatibile - dato il diverso e più stringente regime di responsabilità patrimoniale rispetto alle società di capitali - l'individuazione dell'organo amministrativo, agli esiti della cui attività i soci sono patrimonialmente soggetti, da parte del Tribunale con provvedimento atipico non corrispondente ad alcuna pronuncia di merito adottabile in via contenziosa e come tale privo di ogni nesso di strumentalità rispetto all'azione di merito, dovendo dunque assumere la revoca i connotati dell'extrema ratio rispetto a qualsiasi altro provvedimento provvisorio in grado di assicurare il ripristino di una gestione sociale corretta e che tenga conto pienamente dei diritti del socio di minoranza.
In materia di revoca dell'amministratore di società di persone ex art. 2259 c.c., in caso ricorso avverso detta revoca, proposto formalmente anche ai sensi dell’art. 2378 co. 3° c.c. ma da intendersi quale istanza cautelare di sospensione della revoca ad amministrare - in difetto di provvedimento tipico nel corpo dell’art. 2259 c.c. - ai sensi dell’art. 700 c.p.c.:
a) la disamina della fondatezza del ricorso è circoscritta dal contenuto originario della decisione impugnata, non essendo ammissibile che le ragioni di questa - salva sempre la loro illustrazione e miglior esplicazione - siano integrate solo in sede giudiziale con fatti e motivi ulteriori e diversi rispetto a quelli contestati in sede deliberativa dagli altri soci;
b) grava inoltre sulla società convenuta l’onere di provare la fondatezza degli addebiti in termini di sussistenza della giusta causa richiesta dall’art. 2259 co. 1° c.c., trattandosi di un fatto costitutivo della facoltà di recedere dal rapporto amministrativo senza conseguenze ripristinatorie o risarcitorie;
c) per la revoca della facoltà di amministrare ex art. 2259 co. 1° c.c. è necessaria e sufficiente una giusta causa tale da far venire meno in capo agli altri soci l'affidamento risposto al momento della nomina (sia pur in sede di atto costitutivo) sulla correttezza e le attitudini del revocato (cfr. Cass. Sez. 1, n. 23381 del 15/10/2013).
Il contratto di cessione d'azienda tra una s.a.s. e una s.r.l. che comporti un sostanziale avviamento di un processo liquidativo irreversibile, con conseguente modifica di fatto dell'oggetto sociale non correttamente formalizzata da una decisione sorretta dal consenso unanime di tutti i soci, deve essere dichiarato nullo per illiceità del motivo, comune ad entrambe le parti. Dalla declaratoria di nullità (altro…)
Non versano in una situazione di conflitto di interessi due amministratori di S.n.c. in quanto soci di altra società in nome collettivo qualora quest'ultima non corrisponda alla prima i canoni locatizi dovuti in forza di contratto di locazione stipulato tra le due società. In particolare, la ripresa dei pagamenti dovuti (altro…)
La società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce comunque un distinto centro di interessi e di imputazione di situazioni sostanziali e processuali, dotato di una propria autonoma capacità processuale, sicché (altro…)
Il principio in base al quale in tema di revoca dell'amministratore di società di capitali, le ragioni che integrano la giusta causa, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, cc devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori, è da ritenersi espressivo di un principio generale e come tale applicabile anche per le società di persone.
L’amministratore di società di persone è equiparato al mandatario quanto al regime di responsabilità applicabile, che ha natura contrattuale. Ne consegue che egli, convenuto in un giudizio di responsabilità per prelievi ingiustificati dalle casse sociali, è onerato di dimostrare la specifica finalità - diversa dalla mera locupletazione - per la quale il prelievo è stato effettuato (ad esempio: come retribuzione dell’incarico, per fini sociali, come anticipo sugli utili futuri). (altro…)
Legittimati a chiedere la revoca per giusta causa dell'amministratore ai sensi dell'art. 2259 c.c. (applicabile anche ai soci accomandatari amministratori) sono solo i soci e non la società.
La risoluzione consensuale del contratto di collaborazione dell’amministratore-direttore generale non riveste alcun rilievo con riguardo alle azioni sociali di responsabilità, per mancanza delle condizioni a cui è subordinata la validità della rinuncia e per mancato espresso riferimento alle pretese derivanti dalla violazione degli obblighi dell’amministratore di società. Sebbene la società possa rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità, la rinunzia e la transazione devono essere approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale ( art. 2393 c.c.).
Quanto alla specifica violazione consistente nell'illecita utilizzazione di informazioni aziendali riservate, si osserva che le informazioni riservate non possono essere acquisite illecitamente e, se in possesso lecitamente, non possono essere utilizzate “in modo abusivo” ( cfr art. 99 CPI, art. 39 TRIPS ed ora anche dir. Direttiva UE 2016/943).