Ricerca Sentenze
Azione di rendimento del conto e responsabilità degli amministratori di società di persone
Il procedimento di rendimento del conto di cui all’art. 263 c.p.c. è uno strumento processuale che permette di richiedere al...

Il procedimento di rendimento del conto di cui all'art. 263 c.p.c. è uno strumento processuale che permette di richiedere al soggetto che vi sia tenuto l'adempimento di un suo obbligo sostanziale: quello di rendere il conto, inteso come evidenza dei risultati di una sua attività, in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui. Il procedimento di rendimento del conto si distingue, dunque, da altri strumenti processuali, quale l'ordine di esibizione di cui all'art. 210 c.p.c., che sono volti ad ottenere la mera esibizione documenti, di regola, preesistenti; tramite l'art. 263 c.p.c., infatti, si richiede al destinatario uno specifico facere di natura dimostrativa, che può certo essere realizzato tramite la produzione di documenti, ma può anche concretarsi in forma non esclusivamente documentale o implicare la formazione di documenti nuovi, generati espressamente a quello scopo. Così come il procedimento ex art. 263 c.p.c. si distingue dalla richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., così il rendimento del conto − come attività − si distingue dunque dal "rendiconto" come esito documentale. Il conto, come obbligo sostanziale, può essere reso sia in via giudiziale, sia in via stragiudiziale. Se ne ricava − su un piano logico ancor prima che giuridico − che, qualora il conto sia stato ottenuto e accettato in via stragiudiziale, il relativo obbligo è stato adempiuto e il conto non può essere richiesto nuovamente in via giudiziale. Questa interpretazione non si pone in contrasto con le pronunce giurisprudenziali che ammettono il ricorso al procedimento di rendiconto una volta che sia stata accertata l'invalidità/inefficacia di alcuni atti da cui derivano crediti inclusi nel conto nonostante i relativi estratti non siano stati impugnati. In tal caso, infatti, la partita riconosciuta invalida/inefficace deve essere eliminata e, perciò, l'andamento dei rapporti di dare/avere va ricostruito ex novo.

L'azione di rendiconto è finalizzata alla proposizione di un'eventuale azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, secondo quanto è possibile anche nelle società di persone in applicazione analogica dell'art. 2395 c.c. Rispetto a tale azione non c'è litisconsorzio necessario né degli altri soci né di tutti gli amministratori, benché solidalmente responsabili a norma dell'art. 2260 c.c., perché, trattandosi di obbligazione solidale passiva, il creditore è libero di agire in giudizio contro uno qualsiasi dei condebitori.

Leggi tutto
Prelievi dai conti sociali e onere della prova
Tra la società e il soggetto incaricato di operare sui conti correnti intrattenuti dalla società con le banche (nel caso...

Tra la società e il soggetto incaricato di operare sui conti correnti intrattenuti dalla società con le banche (nel caso di specie, un collaboratore della società a cui viene contestata la qualifica di amministratore di fatto) intercorre un rapporto di mandato, pertanto il mandatario risponde nei confronti della società, ai sensi degli artt. 1710, 1712 e 1713 c.c. della corretta e diligente esecuzione del mandato ricevuto. Ne consegue che, a fronte della prova dei prelievi dai conti correnti, gravante sulla società, il mandatario ha l’onere di provare, sulla base dei rendiconti dallo stesso comunicati alla società, ai sensi dell’art. 1713 c.c., ovvero sulla base della contabilità della società, l’utilizzo delle somme secondo le direttive dell’amministratore o nell’interesse della società, con conseguente obbligo restitutorio in difetto di tale prova.

Leggi tutto
Rendiconto gestorio nelle SNC: effetti della delibera assembleare di esclusione del socio e tutela cautelare
La disciplina di cui all’art. 818 c.p.c. risultante dalle modiche apportate dall’art. 3 comma 52 d.lgs. 10 ottobre, 2022, n....

La disciplina di cui all’art. 818 c.p.c. risultante dalle modiche apportate dall’art. 3 comma 52 d.lgs. 10 ottobre, 2022, n. 149, riconosce alle parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, il potere di attribuire agli arbitri la concessione di misure cautelari. Tuttavia, il nuovo assetto normativo riconosce il potere cautelare agli arbitri unicamente qualora vi sia una espressa volontà delle parti in tal senso, che deve risultare dalla convenzione di arbitrato o da atto scritto anteriore all'instaurazione del giudizio arbitrale e che deve formare oggetto di una pattuizione ulteriore rispetto a quella di deferire agli arbitri la risoluzione del merito della controversia. La previsione presente al secondo comma dell’art. 818 c.p.c., secondo cui “Prima dell'accettazione dell'arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell'articolo 669 quinquies”, mira a garantire la tutela cautelare nel lasso di tempo che va dal momento della proposizione della domanda d’arbitrato e la formazione dell’organo arbitrale, rendendo così competente il giudice ordinario fino al momento in cui l’arbitro unico non accetti l’incarico o non venga costituito il collegio arbitrale.

L'annullamento della deliberazione assembleare di esclusione di un socio in esito ad opposizione proposta ex art. 2287, comma 2, cod. civ.  - in quanto avente natura costitutiva - opera ex tunc, ossia ricostituisce dalla pronuncia lo status di socio, ma con effetto retroattivo quanto alle conseguenze, in quanto comporta la reintegrazione del socio stesso nella sua posizione anteriore e nella pienezza dei diritti da essa derivati. La sospensione della delibera assembleare di esclusione del socio, disposta in via cautelare, ha natura conservativa, mirando proprio ad evitare - attraverso un ripristino provvisorio del rapporto societario che impedisca che i diritti del socio vengano ad essere definitivamente compromessi, non percependo eventuali utili, né potendo influire, ove si tratti di società di persone, sulla sua amministrazione e gestione - che la durata del processo possa incidere irreversibilmente sulla posizione del socio stesso.

Nelle società di persone, se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, i soci amministratori non addetti ad una specifica attività o settore hanno il diritto di avere dall’amministratore che vi è preposto notizia sullo svolgimento dei relativi affari, di consultarne i documenti di gestione e, all’esito, di ottenere il rendiconto, che non coincide con la mera informazione conseguente al bilancio, e cioè al documento generale sull'attività economica della società, che è unico, ma si determina in ragione dell'altrui amministrazione. Il diritto al rendiconto assume un rilievo preminente e rientra tra i più importanti diritti spettanti ai soci non amministratori, non solo perché funzionale al diritto alla distribuzione degli utili, essendo il diritto agli utili subordinato appunto alla sola approvazione del rendiconto, ma anche e soprattutto in quanto strumento di controllo dell’attività sociale svolta dagli amministratori, tenuto altresì conto del fatto che le società di persone non sono tenute alla redazione del bilancio.
Il diritto al rendiconto prescinde da una richiesta del socio in tal senso e la sua presentazione rientra tra i doveri dell’amministratore. Il pregiudizio derivante dall’omessa presentazione del rendiconto è per il socio di società di persone in re ipsa, dal momento che, come visto, se l'amministratore non presenta il rendiconto, il socio - diversamente da quanto accade nelle società di capitali, ove occorre una delibera assembleare che ne autorizzi la distribuzione - non percepisce gli utili. L’omessa presentazione del conto, oltre ad essere fonte di responsabilità per l’amministratore, costituisce una giusta causa di revoca, ove pregiudichi il rapporto fiduciario tra le parti.

In tema di amministrazione d’impresa, il rendiconto di esercizio va presentato con cadenza annuale, ragione per cui ove si trattasse di rendiconti elaborati nelle more del giudizio cautelare, essi sarebbero tardivi ed inidonei a sanare le omissioni dell’amministratore.

Leggi tutto
Giusta causa di revoca dell’amministratore di snc e conoscenza dei motivi di revoca. Profili della diligenza richiesta all’amministratore di snc
Nel caso di revoca per giusta causa, ai sensi dell’art. 2259 c.c. di revoca di amministratore di s.n.c. è sufficiente...

Nel caso di revoca per giusta causa, ai sensi dell’art. 2259 c.c. di revoca di amministratore di s.n.c. è sufficiente la conoscenza da parte dell'amministratore dei motivi di revoca, come appresi grazie ad una pluralità di iniziative dei soci prima della adozione della delibera. Nel caso in cui essa sia stata preceduta da un procedimento cautelare ex art. 700 c.p.c. la volontà della società di procedere alla revoca dell’amministratore ben può ritenersi integrata dalla precedente enunciazione degli addebiti contenuti nel precedente ricorso cautelare: non si è cioè in presenza di una revoca dell’amministratore ad nutum e giustificata a posteriori e sono rispettati i principi di correttezza e buona fede.

La diligenza richiesta nello svolgimento del rapporto gestorio al socio amministratore di una agenzia di commercio costituita sotto forma di snc contempla anche lo svolgimento, o quanto meno il controllo, delle attività relative alla corretta costituzione della posizione previdenziale di tutti i soci, a tutela delle loro legittime aspettative sul futuro trattamento pensionistico. La predetta diligenza nello svolgimento del rapporto gestorio impone, altresì, che i rapporti con un importante cliente, anche se curati da un procacciatore di affari, emergano chiaramente dalla documentazione contabile

Leggi tutto
Revoca giudiziale dell’amministratore accomandatario per giusta causa
Sebbene manchi all’interno del corpus delle disposizioni sulla s.a.s. una norma analoga a quella contenuta nel terzo comma dell’art. 2259...

Sebbene manchi all'interno del corpus delle disposizioni sulla s.a.s. una norma analoga a quella contenuta nel terzo comma dell'art. 2259 c.c. con riferimento alle altre società personali, la regola che ammette la revoca giudiziale per giusta causa dell'amministratore accomandatario deve ritenersi operante anche in relazione al tipo societario in esame. Invero, se nessun dubbio può sorgere circa la facoltà del socio accomandatario di attivare il procedimento giurisdizionale di revoca, posto che la posizione di quest'ultimo è equiparata dall'art. 2318 c.c. a quella dei soci della s.n.c., qualche perplessità ha suscitato la possibilità di riconoscere un analogo potere anche in capo ai soci accomandanti, in ragione dell'ingerenza nell'amministrazione che questi verrebbero così ad esercitare in spregio all'art. 2320 c.c. L'orientamento nettamente prevalente in dottrina e pressoché unanime in giurisprudenza, tuttavia, ritiene ammissibile il ricorso all'autorità giudiziaria finalizzato ad ottenere la revoca dell'amministratore accomandatario anche da parte del socio accomandante. Si è, infatti, osservato, per un verso, che l'art. 2259, ultimo comma – il quale, appunto, riconosce in capo a ciascun socio il potere di chiedere la revoca giudiziale per giusta causa dell'amministratore – risulta compatibile con le regole ed i principi concernenti la s.a.s., sicché è ad essa applicabile in forza dell'art. 2315 c.c., e, per altro verso, che tanto la nomina, quanto la revoca dell'amministratore non costituiscono atti di amministrazione preclusi all'accomandante dall'art. 2320 c.c. Anzi, proprio l'art. 2320 c.c. riconosce in capo agli accomandanti un potere di controllo sull'operato degli accomandatari. E con tale potere appare del tutto coerente la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di ottenere la revoca per giusta causa dell'amministratore accomandatario. La facoltà riconosciuta in via generale al singolo socio delle società personali dal terzo comma dell'art. 2259 c.c., infatti, rappresenta un'esplicazione dei poteri di controllo sulla gestione della società, che vede il proprio fondamento razionale  nel fatto che le obbligazioni sociali nascenti dalla gestione della società incidono non soltanto sul patrimonio di quest'ultima, ma altresì su quello personale dei soci.

La nozione di giusta causa idonea a giustificare la revoca per via giudiziaria dell’amministratore di s.a.s. ricomprende quelle condotte poste in essere dall’amministratore in violazione dell’obbligo di dare corso al mandato gestorio con la diligenza del buon padre di famiglia (artt. 2260 e 1711 c.c.), tra le quali pacificamente rientrano, anche alla stregua delle previsioni contenute negli artt. 2261 e 2262 c.c., la violazione dell’obbligo di regolare tenuta della contabilità, l’impedimento all’esercizio da parte dei soci che non partecipano all’amministrazione del controllo sulla gestione sociale ed il mancato versamento degli utili.

Leggi tutto
Richiesta di esclusione cautelare di un socio amministratore di s.n.c.
Riversare una parte del data base relativo ai clienti della società su un’utenza esterna alla società consentendo ad un soggetto...

Riversare una parte del data base relativo ai clienti della società su un’utenza esterna alla società consentendo ad un soggetto terzo di fruire di dati di rilevanza strategica per poi utilizzarli nelle attività concorrenziali, appare una condotta potenzialmente lesiva degli interessi della società. Tale condotta posta in essere dal socio amministratore dà luogo all’accoglimento della richiesta di inibizione cautelativa del compimento di atti di amministrazione della società.

Leggi tutto
Sulla revoca cautelare ex art. 700 c.p.c. dell’amministratore di s.n.c.
Alle società in nome collettivo è applicabile la disposizione, dettata per le società semplici, dell’art. 2259, terzo comma, cod. civ.,...

Alle società in nome collettivo è applicabile la disposizione, dettata per le società semplici, dell'art. 2259, terzo comma, cod. civ., che consente al singolo socio di chiedere giudizialmente la revoca per giusta causa dell'amministratore.

La revoca giudiziale dell'amministratore di una società di persone può essere disposta unicamente per “giusta causa”, in presenza di comportamenti dell'amministratore che rendano non più possibile, nell'interesse della società, la prosecuzione del rapporto gestorio. La giusta causa rilevante ai sensi dell'art. 2259 c.c. per la revoca di un amministratore di società di persone abbraccia, da un lato, tutti quei comportamenti dell'amministratore che compromettono l'esistenza stessa dell'impresa collettiva ed il suo funzionamento nonché, dall'altro, le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell'amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi.

Integra una giusta causa di revoca anche il comportamento tenuto dall'amministratore che abbia utilizzato denaro della società per fini personali, ovvero che abbia omesso la puntuale annotazione dei prelievi effettuati, o che abbia distratto, a proprio vantaggio, somme destinate alla società amministrata.

L’orientamento prevalente in giurisprudenza ammette, poi, l’esperibilità di tale rimedio mediante lo strumento di cui all’art. 700 c.p.c., essendo finalizzato a fornire una tutela immediata ed urgente in favore della società, che potrebbe essere irrimediabilmente pregiudicato dall'attesa dell'instaurazione del giudizio di merito. Lo strumento in questione è infatti coerente con la previsione di cui all’art. 2259 co. 3 c.c. e costituisce l’unico rimedio concreto in via cautelare a tutela della società di persone, non essendo applicabile per analogia l’art 2409 c.c. a tali enti, che si reggono sulla fiducia reciproca dei soci e sul mantenimento della loro autonomia decisionale. A conferma di tale conclusione deve aggiungersi che, se venisse esclusa l’ammissibilità dello strumento di cui all’art. 700 c.p.c., si consentirebbe all’amministratore in carica di continuare a gestire la società senza vincoli di sorta anche laddove vi siano fondati motivi per dubitare della correttezza del suo operato.

 

Leggi tutto
Società di persone: sul potere dell’autorità giudiziaria di nominare liquidatori e amministratori
Ai sensi dell’art. 2275 c.c., in caso di contrasto tra soci, la nomina del liquidatore può essere disposta dal Presidente...

Ai sensi dell’art. 2275 c.c., in caso di contrasto tra soci, la nomina del liquidatore può essere disposta dal Presidente del Tribunale, con provvedimento di volontaria giurisdizione, reclamabile in Corte d’Appello, che segue il rito di cui agli artt. 737 e ss. c.c. e che non assume carattere decisorio. Il presupposto per l'esercizio dell'intervento (sostitutivo o surrogatorio) del Presidente del Tribunale è che non si raggiunga il consenso di tutti i soci per la nomina di uno o più liquidatori. Nelle società di persone, la ratio della nomina è da ricercare (come nelle società di capitali) nell'esigenza di assicurare che, in una fase delicata della vita della società, ed in presenza di disaccordi tra i soci, l'ente sociale non rimanga privo, per un periodo indeterminato di tempo, degli organi deputati a gestire la fase successiva allo scioglimento (artt. 2274 e ss. c.c.). Tale potere, come altri previsti in materia di società commerciali (art. 2367, comma 2, e art. 2417, comma 1°, c.c.), è dunque attribuito in presenza di una situazione che richiede, nell'interesse al normale funzionamento delle suddette società, una disciplina immediata dei rapporti che ne derivano, attraverso l'adozione di provvedimenti sostitutivi della volontà dei soci. Pertanto, il decreto presidenziale può essere adottato in presenza di un contrasto tra le parti non solo sulla nomina del liquidatore, ma anche sullo stato di scioglimento, essendo in tal caso attribuito al Giudice di effettuare un accertamento incidentale, e pertanto sempre di natura non decisoria, circa la sussistenza di una delle cause legali di scioglimento, e sempre salvo il potere delle parti di revocare il liquidatore, con il consenso di tutti i soci, ovvero di agire in via contenziosa, per ottenere l’accertamento definitivo della causa di scioglimento ex art. 2272 c.c. È quindi previsto un rimedio tipico, che consente al socio interessato di ottenere la nomina del liquidatore in tempi congrui, a seguito di un procedimento a cognizione sommaria, non essendo invece prevista una tutela cautelare che consenta di ottenere, in via anticipata e urgente, gli effetti di un provvedimento di giurisdizione volontaria, quale quello di nomina ex art. 2275 c.c..
Ai sensi dell’art. 2260 c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dell’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, regolati dalle norme sul mandato. Trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, in base ai principi generali che regolamentano la ripartizione degli oneri probatori, parte attrice può limitarsi ad allegare l'inadempimento , mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento dell’incarico.
Integrano causa di revoca, rilevante ai sensi dell’art. 2259 c.c., tutti quei comportamenti dell’amministratore che compromettono l’esistenza stessa dell’impresa collettiva ed il suo funzionamento; ed altresì le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell’amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi o comunque la violazione di norme che, per la loro frequenza o gravità, facciano venir meno la fiducia dei soci sull’operato degli amministratori. Integra certamente violazione del dovere di diligenza, tale da costituire giusta causa di revoca, la reiterata e perdurante inosservanza del dovere, previsto dall’art. 2261 c.c., di redigere il rendiconto di esercizio e di informare i soci non amministratori circa l’andamento degli affari sociali, così come la mancata comunicazione agli altri soci del rendiconto di fine esercizio. La nomina dell’amministratore da sostituire all’organo revocato non può essere effettuata dal Tribunale ma compete all’assemblea: non è consentito all’Autorità Giudiziaria intervenire a comporre eventuali contrasti tra soci che non consentano di addivenire a tale nomina, verificandosi, in tal caso, una causa di paralisi nel funzionamento della società che, qualora non risolta in seno alla società, dovrà necessariamente portare alla sua liquidazione, ma non potrà essere arginata con la nomina di un amministratore provvisorio da parte del Tribunale né in sede di merito né in sede cautelare.

Leggi tutto
Natura della responsabilità dell’amministratore di società di persone
Anche in tema di società di persone, la responsabilità dell’amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale,...

Anche in tema di società di persone, la responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata ha natura contrattuale, sicché a fronte di somme di denaro fuoriuscite dall'attivo della società, quest'ultima, nell'agire per il risarcimento del danno, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nell’odierna fattispecie nella distrazione di dette risorse, mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento e dunque della destinazione delle somme all'estinzione di debiti sociali oppure allo svolgimento dell'attività sociale.

Leggi tutto
Sulla revoca dell’amministratore per giusta causa ex art. 2259 c.c.
In tema di società in accomandita semplice, la violazione degli obblighi propri dell’amministratore, idonea ad incidere negativamente sul carattere fiduciario...

In tema di società in accomandita semplice, la violazione degli obblighi propri dell’amministratore, idonea ad incidere negativamente sul carattere fiduciario del rapporto o a rendere impossibile il naturale svolgimento del rapporto di gestione – fattispecie nel cui novero sono ricomprese la condotta volta a impedire al socio accomandante di accedere ai documenti essenziali per l’esercizio dei diritti di controllo sulla gestione sociale, la mancata comunicazione a quest'ultimo dei bilanci e dei rendiconti della società, nonché la distribuzione di utili non effettivamente conseguiti – integra giusta causa di revoca giudiziale dell'amministratore ai sensi dell’art. 2259, terzo comma, c.c. Tale disposizione, dettata per le società in nome collettivo, trova applicazione anche alle società in accomandita semplice ai sensi del combinato disposto degli artt. 2315 e 2293 c.c.

Qualora la revoca dell’amministratore di società di persone sia stata chiesta in via cautelare – tutela azionabile con il procedimento ex art. 700 c.p.c., non essendo analogicamente applicabile la disciplina prevista dall’art. 2409 c.c. in materia di società di capitali – oltre al requisito del fumus boni iuris è altresì imprescindibile il requisito del periculum in mora, ossia il pregiudizio imminente e irreparabile consistente nel pericolo che nelle more del giudizio di merito siano poste in essere nuove condotte pregiudizievoli o che si aggravino il pregiudizio o gli effetti dei contegni pregressi.

Leggi tutto
Esclusione del socio amministratore di s.n.c. e revoca dalla carica di amministratore
La revoca per giusta causa dell’amministratore non incide sulla qualità di socio e non comporta automaticamente l’esclusione dello stesso, rimanendo...

La revoca per giusta causa dell’amministratore non incide sulla qualità di socio e non comporta automaticamente l'esclusione dello stesso, rimanendo distinte, per disciplina legale e presupposti differenti, le questioni relative alla revoca da quelle concernenti l'esclusione del socio. Pertanto, la delibera di esclusione del socio e revoca dell'amministratore deve contenere espressi riferimenti alle condotte incidenti sull'aspetto gestorio e costituenti "giusta causa" di revoca nonché riferimenti alle condotte attinenti ai "gravi inadempimenti" imputabili al socio. Il concetto di "giusta causa" rilevante ai sensi dell'art. 2259 c.c. comprende tutti quei comportamenti dell'amministratore che compromettono l'esistenza stessa della società ed il suo funzionamento e quei comportamenti che costituiscono violazione degli obblighi di legge o dei doveri di correttezza e diligenza propri dell'amministratore e che non garantiscono una corretta amministrazione della società. Le "gravi inadempienze" che, ai sensi dell'art. 2286 c.c., giustificano l'esclusione del socio sono rappresentate da quei comportamenti che impediscono il raggiungimento dello scopo sociale, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini. Vengono in rilievo non soltanto le specifiche e gravi violazioni della legge e del contratto sociale ma anche quelle condotte che incidono negativamente sul funzionamento della società impedendo il raggiungimento dello scopo sociale, secondo una prospettiva che consente di assimilare i presupposti di cui all'art. 2286 c.c. a quelli che, in materia contrattuale, possono dare luogo alla risoluzione per inadempimento. Sebbene sia indubitabile che i concetti di "giusta causa" e di "gravi inadempienze" sono correlati là dove la carica di amministratore è ricoperta dal socio, appare necessario mantenere distinti i presupposti, incidendo il primo sui profili gestori e guardando il secondo al perseguimento dello scopo sociale.

Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio, incombe sulla società l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato. Infatti, è la società ad assumere le vesti di parte attrice  (ancorché formalmente convenuta), in una prospettiva che consente di assimilare il giudizio a quei procedimenti a struttura impugnatoria (come il giudizio di  opposizione a decreto ingiuntivo o l'impugnazione del licenziamento) nei quali l'onere della prova dei fatti costitutivi della domanda incombe sulla parte convenuta in senso formale. In tale contesto deve ritenersi che incomba sulla società l'onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento della delibera sanzionatoria, spettando al giudice successivamente valutare l'effettiva sussistenza dei presupposti per l'esclusione del socio o per la revoca dell'amministratore, avuto riguardo alle regole legali o statutarie, nonchè valutare la gravità delle condotte e la congruità della sanzione.

Leggi tutto
Violazione del divieto di immistione del socio accomandante
Il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 c.c. ove contravvenga al divieto di...

Il socio accomandante assume responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali, ai sensi dell’art. 2320 c.c. ove contravvenga al divieto di compiere atti di amministrazione – intesi questi ultimi quali atti di gestione, aventi influenza decisiva o almeno rilevante sull’amministrazione della società, non già di atti di mero ordine o esecutivi – o di trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Per aversi ingerenza dell’accomandante nella amministrazione della s.a.s. vietata dall’art. 2320 c.c., deve essere posta in essere una attività gestoria che può avere ad oggetto operazioni destinate ad avere efficacia interna alla società o a riflettersi all’esterno e che sia altresì espressione del potere di direzione degli affari sociali in quanto implicante una scelta che è propria del titolare dell’impresa.

L’attività amministrativa vietata al socio accomandante riguarda il momento genetico del rapporto in cui si manifesta la scelta operata dall’imprenditore, mentre tutto quanto attiene al momento esecutivo dell’adempimento delle obbligazioni che da quel rapporto derivano, non esclude di per sé la qualità di terzo dell’accomandante rispetto alla gestione della società, alla quale, pertanto, rimane estraneo.

L’emissione da parte del socio accomandante di assegni bancari tratti sul conto della società all’ordine di terzi, con apposizione della firma sotto il nome di quest’ultima e per conto di essa, in difetto di prova contraria, determina l’estensione di responsabilità del socio accomandatario.

L’equiparazione del socio accomandante che si è ingerito nell’amministrazione sociale al socio accomandatario prescinde da qualsiasi distinzione tra debiti sorti in epoca anteriore o successiva alla descritta ingerenza, né la responsabilità è limitata al singolo affare per il quale vi è stata ingerenza.

Leggi tutto
logo