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Nomina giudiziale del liquidatore, azione diretta del socio e responsabilità illimitata e solidale del socio accomodante
Il Tribunale, con provvedimento di volontaria giurisdizione, nomina il liquidatore in via sostitutiva dell’organo assembleare, ai sensi dell’art. 2275 co....

Il Tribunale, con provvedimento di volontaria giurisdizione, nomina il liquidatore in via sostitutiva dell’organo assembleare, ai sensi dell’art. 2275 co. 1 c.c., solo quando, a seguito dell’accertamento giudiziale della causa di scioglimento della società, difetti la convocazione dell’assemblea o manchi la deliberazione della nomina (nel caso di specie il Tribunale, preso atto che la nomina del liquidatore può avvenire solo in sede di volontaria giurisdizione e che occorre quale requisito essenziale l’inerzia dell’organo assembleare susseguente all’accertamento giudiziale della causa di scioglimento, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda di nomina perché formulata in sede contenziosa e non di volontaria giurisdizione e perché proposta contestualmente e non successivamente a quella di accertamento della causa di scioglimento, quando ancora l'assemblea poteva essere convocata per deliberare la nomina del liquidatore).

In caso di azione diretta del socio contro gli amministratori di società di persone il danno risarcibile non è il danno derivante indirettamente dalla lesione del patrimonio sociale, ma solo quello direttamente causato al socio come conseguenza immediata del comportamento degli amministratori; ciò perché la partecipazione sociale rappresenta un bene distinto dal patrimonio della società (nel caso di specie il Tribunale ha respinto la domanda di condanna al risarcimento del danno patito dal socio a causa della mala gestio dell’amministratore perché il pregiudizio da lui subito, consistente nella diminuzione di valore della partecipazione, è una conseguenza indiretta ed eventuale della condotta dell'amministratore o del liquidatore incidente in via diretta solo sul patrimonio della società).

Lo svolgimento costante di attività gestoria della società in accomandita semplice da parte del socio accomodante in violazione dell’art. 2320, co. 1, c.c. determina la sua responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.

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Responsabilità del socio amministratore di snc per atti di concorrenza sleale e di mala gestio
Poiché l’art. 2301 c.c. vieta l’esercizio in concreto dell’attività concorrenziale da parte del socio, la violazione di tale divieto deve...

Poiché l'art. 2301 c.c. vieta l'esercizio in concreto dell'attività concorrenziale da parte del socio, la violazione di tale divieto deve essere circoscritta al periodo ricompreso (altro…)

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Azione di responsabilità verso gli amministratori nella società in accomandita semplice
Nelle società di persone la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio...

Nelle società di persone la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale dalle condotte di mala gestio degli amministratori compete esclusivamente alla società, quale titolare (altro…)

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Azione di inibitoria di attività concorrenziale del socio di s.n.c. e azione di accertamento di utili non distribuiti
Il socio di una snc non è legittimato ad agire per ottenere direttamente la tutela della società rispetto alla dedotta...

Il socio di una snc non è legittimato ad agire per ottenere direttamente la tutela della società rispetto alla dedotta attività di concorrenza esercitata in violazione dell’art. 2301 c.c., per il quale in caso di inosservanza del divieto di concorrenza “la società ha diritto al risarcimento del danno salvo l’applicazione dell’articolo 2286 c.c.”. Il socio di una snc non può nemmeno invocare la tutela della società a fronte di atti di concorrenza “sleale” ai fini di ottenerne l’inibitoria ai sensi dell’art. 2599 c.c., tantomeno in via surrogatoria, atteso che ex art. 2900 c.c. colui che si assume creditore è legittimato ad esercitare le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare purché si tratti di azioni che abbiano contenuto patrimoniale (quale non è una pronuncia di accertamento e di inibitoria come quella in discorso, che spetta solo all’avente diritto, cioè, alla società).

Deve essere dichiarata inammissibile la domanda di nomina di un curatore speciale ex art. 79 c.p.c. espressamente autorizzato a proporre le domande di accertamento ed inibitoria precluse al socio; la norma invocata ha, invero, natura processuale e consente al Presidente del Tribunale su richiesta della parte che ha interesse a risolvere un problema di conflitto di interessi o di carenza di rappresentanza di una parte in giudizio.

Integra una giusta causa di revoca dell'amministratore di s.n.c. il fatto che i bilanci siano stati redatti con gravi errori ed omissioni (nella specie, la consulenza tecnica disposta aveva accertato mancanza di documentazione, esistenza di costi riferibili personalmente ai soci, presenza di lavoratori non iscritti a libro paga e mancata fatturazione di attività svolta per i clienti).

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