Rientra nella nozione di giusta causa che legittima la revoca degli amministratori di società di persone ogni situazione che venga a pregiudicare la gestione sociale.
Indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalle parti per definire un contratto, al fine di identificare in un complesso eterogeneo di beni la natura aziendale ai sensi dell'art. 2555 c.c., è sufficiente che in esso rilevi anche un mero residuo di organizzazione, dal quale sia comunque possibile desumere la potenzialità produttiva del tutto. (altro…)
E' legittimo il provvedimento cautelare di allontanamento del socio-amministratore dalla sede sociale quando risulti che questo ha posto in essere delle condotte distrattive confermate da ammanchi nella contabilità, poiché in tal caso si può formulare una prognosi sfavorevole (altro…)
Del risarcimento del danno derivante da un accertamento dell'Agenzia delle Entrate è tenuto a rispondere il socio accomandatario a cui spetta l'amministrazione della società ex art. 2318 c.c., costituendo il danno una conseguenza diretta dell'attività di gestione a lui riconducibile.
La struttura del diritto azionato dal socio amministratore di una società in nome collettivo contro l’altro socio amministratore a titolo di danno personale e diretto, e quindi la sua natura di azione di responsabilità del socio ad instar dell’art. 2395 c.c. (da riqualificarsi in realtà, attesa l’evidente inapplicabilità di tale norma alle società personali, ai sensi della clausola aquiliana generale dell’art. 2043 c.c.) onera il socio attore a dare la piena prova di tutti i relativi elementi costitutivi.
Poiché il rimedio di cui all'art. 2259 c.c. rappresenta «un’estrema ratio» all'interno della disciplina delle società di persone, soltanto un «pericolo realmente imminente ed irreparabile» può giustificare la revoca immediata, in via cautelare, della facoltà di amministrare la società (altro…)
Integra violazione del divieto di immistione il compimento, da parte del socio accomandante, di funzioni gestorie che si concretizzino nella direzione delle attività sociali, dunque di scelte proprie del titolare dell'impresa. Tali non sono i comportamenti riguardanti il momento esecutivo dei rapporti obbligatori della società, quali: (i) la prestazione di garanzie, (ii) il prelievo di fondi dalle casse sociali per esigenze personali, (iii) la presenza nel locale in cui la società esercita la propria attività commerciale, (iv) la sottoscrizione occasionale di documenti quali fatture e bolle di consegna, pervenuti presso la sede sociale.
Nel silenzio della legge, non pare riscontrabile un generale divieto di formulare domande di carattere riconvenzionale nel procedimento cautelare. L’inammissibilità dell’esercizio dell’azione cautelare in reconventionem può però esser ravvisata in concreto ove il giudice (altro…)
Nelle società di persone, la legittimazione a far valere in giudizio il diritto al risarcimento dei danni cagionati al patrimonio sociale dalle condotte di mala gestio degli amministratori compete esclusivamente alla società quale titolare del diritto dedotto in giudizio ed ente munito di autonoma soggettività, distinta rispetto a quella dei soci, e centro di imputazione degli interessi patrimoniali dell’impresa collettiva.
In particolare, va escluso che alle società di persone possa applicarsi, in via analogica, il novellato disposto del 2476 III co. c.c. che, con specifico riferimento (altro…)
Nelle società personali, atteso che il diaframma tra l'ente collettivo -non personificato e sprovvisto di autonomia patrimoniale perfetta- e le persone dei suoi soci è più elastico e permeabile rispetto agli enti personificati, il necessario contraddittorio nei confronti della società, anche ove legittimata passiva in via esclusiva, può ritenersi regolarmente instaurato nel caso in cui siano convenuti in giudizio tutti i suoi soci: sempre che sia inequivocabile che l'attore abbia inteso così agire nei confronti della società. Tale principio si applica anche là dove la società sarebbe la beneficiaria degli effetti dell'azione di responsabilità che un socio ha creduto di poter esercitare in sua vece.
Nelle società personali non è ammessa l'azione sociale di responsabilità individuale del socio, atteso che l'art. 2260 cpv. c.c. attribuisce l'azione di responsabilità contro l'amministratore alla società “mandante”: e nessuna norma speciale deroga, per le accomandite, a tale principio. Nè può trovare applicazione analogica le norma di cui all'art. 2467, co. 3 c.c. dettata per le società a responsabilità limitata, la quale costituisce disposizione speciale.
Il Tribunale può essere investito dell'accertamento dell'intervenuto scioglimento di una società personale per la sussistenza di una delle cause previste dalla legge al fine di ottenere una decisione suscettibile di costituire giudicato. Viceversa, è privo dell'efficacia di giudicato il provvedimento di nomina dei liquidatori emesso dal presidente del Tribunale ex art. 2275 co. 1° c.c. e, pertanto, gli effetti di questo potranno sempre essere rimossi mediante un un giudizio ordinario volto all'accertamento della insussistenza della causa di scioglimento. Resta, invece, estraneo alla giurisdizione del Tribunale la nomina del liquidatore.
Qualora l'unico socio accomandatario venga giudizialmente privato della facoltà di amministrare e i soci non si accordino per la sua sostituzione, non può applicarsi analogicamente l'art. 2323 co. 2° c.c. (a norma del quale, ove vengano meno tutti gli accomandatari per il periodo indicato nel comma precedente, gli accomandanti nominano, per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione, un amministratore provvisorio), ma si determina una causa di scioglimento della società per impossibilità di conseguimento del suo oggetto sociale (art. 2272, n. 2), tenendo conto che il potere di amministrazione è riservato esclusivamente al socio accomandatario.
Vanno dichiarate inammissibili le domande riconvenzionali di responsabilità e revoca dalla qualità di amministratore proposte nei confronti del socio accomandatario in via condizionata all’accoglimento dell’opposizione (altro…)
L'amministratore di società semplice è tenuto a rendere il conto della gestione ai sensi dell'art. 2261 c.c. La domanda di rendiconto può essere presentata giudizialmente, ma non include, a meno che sia esplicitamente formulata, la domanda di responsabilità e quella di riconoscimento di attribuzioni patrimoniali. (altro…)