Nel caso in cui un socio di società in accomandita semplice eserciti il diritto di recesso ai sensi dell’art. 2500 ter c.c. a seguito della trasformazione della società in società in nome collettivo, nel rispetto delle modalità di esercizio dei diritti spettanti ai soci come risultanti dal contratto sociale, per la determinazione del valore della quota si applica la disciplina prevista per il tipo sociale ante trasformazione, atteso che sarebbe irragionevole costringere il socio ad uscire da una società, alla quale aveva aderito sulla base di un preciso modello organizzativo, secondo le modalità e la disciplina previste per la nuova struttura dell’ente. Ne deriva che al recesso si applicano le norme disciplinanti il recesso dalle società di persone, le quali non contemplano la possibilità di ricorrere ex art. 2473, comma 3 c.c. al Tribunale per la nomina di un esperto che determini il valore della quota in proporzione del valore di mercato del patrimonio sociale.
Nella valutazione dell'azienda deve aversi riguardo al valore effettivo (e non meramente contabile) tra gli elementi che concorrono alla determinazione della quota spettante al socio uscente, considerandosi anche il valore di avviamento dell’azienda che costituisce una componente attiva del patrimonio sociale che permane in società. L'avviamento sussiste oggettivamente e contribuisce a formare il valore oggettivo dell’azienda cosicché il particolare atteggiarsi del prezzo in caso di cessione tra persone vincolate da determinati rapporti (ad esempio quello tra genitore e figlio) non è determinato dall’assenza di tale componente quanto piuttosto dal prevalere di criteri diversi da quelli ancorati al valore di mercato.
In tema di valutazione della quota sociale ex art. 2289 c.c. occorre tener conto anche del valore dell'avviamento e, secondo una stima di ragionevole prudenza, della futura redditività dell'azienda, considerato che la norma, facendo riferimento allo scioglimento del rapporto nei confronti di un solo socio, presuppone la continuazione dell'attività sociale che non può riferirsi solo ad un compendio statico e disaggregato di beni, ma deve essere valutata anche avuto riguardo alla sua fisiologica e naturale propensione verso il futuro. Ai fini della determinazione del valore di avviamento, la predeterminazione della durata della società può giustificare la scelta del principio della temporaneità della capitalizzazione del reddito futuro solo quando detta predeterminazione risulti giustificata dalla stessa peculiarità dell'oggetto sociale.
Laddove l'attività aziendale sia ferma da tempo, nessuna concreta attitudine produttiva può essere valorizzata alla data di scioglimento del rapporto sociale per cui nell'ipotesi di una futura ripresa dell’attività con rinnovata capacità reddituale dell’azienda che necessita di investimenti non va valutata nella quota di recesso del socio che necessariamente non apporta il proprio contributo
L’art. 2289 c.c., relativo alla liquidazione della quota del socio uscente, prevede che la prestazione di liquidazione gravante sulla società sia esigibile dal socio creditore alla scadenza del termine di sei mesi dallo scioglimento del rapporto rapporto sociale per effetto del recesso dispiegato dal socio medesimo, sicché la prescrizione del diritto di credito avente tale oggetto decorre dallo spirare del suddetto termine semestrale. Da tale momento, essendo la prestazione esigibile, la società debitrice è costituita in mora ai sensi dell'art. 1219, n. 3, c.c.
La data di decorrenza della prescrizione del diritto di credito del socio receduto alla liquidazione della quota sociale, ai fini del computo del periodo prescrizionale, non costituisce oggetto di una eccezione in senso proprio ed è pertanto inoperante, per essa, il limite segnato dall’art. 345, comma 2, c.p.c. (a mente del quale in appello non possono essere introdotte nuove eccezioni in senso stretto).
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, è tenuto a provvedere sulle spese delle fasi di impugnazione, se rigetta l'appello, e su quelle dell'intero giudizio, se riforma la sentenza di primo grado, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, piuttosto che ai diversi gradi dello stesso ed al loro risultato. Sicché, non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte.
In tema di società di persone, il socio che abbia esercitato il recesso e sia fuoriuscito dalla compagine societaria, ai sensi degli artt. 2285 e 2289 c.c., ha diritto esclusivamente a una somma di denaro rappresentativa del valore della quota, da determinarsi con riferimento alla data di efficacia del recesso, senza poter ottenere la restituzione dei beni conferiti in godimento alla società, i quali restano acquisiti a quest’ultima in virtù dell’atto di conferimento e possono essere restituiti solo in caso di scioglimento integrale della società, non già di scioglimento del rapporto limitatamente a un singolo socio; resta tuttavia riconoscibile, ove richiesto, una somma pari al valore d’uso dei beni di cui la società abbia continuato a fruire dopo il recesso.
In tema di società di persone, ove il termine di durata previsto dall’atto costitutivo superi la normale aspettativa di vita del socio, la società deve considerarsi contratta a tempo indeterminato, con conseguente facoltà di recesso ad nutum ex art. 2285 c.c.
La dichiarazione di recesso può essere comunicata con efficacia differita, sicché, ai fini della liquidazione della quota ex art. 2289 c.c., la situazione patrimoniale della società va determinata con riferimento alla data in cui il recesso diviene efficace e non a quella della mera ricezione della relativa comunicazione; nella stima del valore della quota devono inoltre essere considerati anche l’avviamento e la futura redditività dell’impresa, con detrazione degli utili già corrisposti al socio receduto ove già inclusi nel valore patrimoniale della società.
Qualora all’atto del recesso di un socio da una società semplice si conviene “l’accollo” delle passività, tale accordo non costituisce un trasferimento di passività dalla società al socio receduto ma una mera regolamentazione dei rapporti tra soci all’atto del recesso. Le passività della società, pur se maturate in epoca precedente il recesso, rimangono in capo alla società semplice, sicché quest’ultima è tenuta ad adempiere al pagamento di un debito con conseguente estinzione. La responsabilità degli ex soci illimitatamente responsabili nei confronti dei terzi è una responsabilità sussidiaria, mentre gli accordi conclusi tra gli ex soci in sede di recesso hanno meramente valenza interna.
Il concetto di "giusta causa" si ricollega alla violazione dei doveri di fedeltà, di lealtà, di diligenza o di correttezza, che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto e lo assoggettano ad una speciale disciplina. In tema di società, quindi, il recesso del socio può ritenersi determinato da giusta causa solo quando costituisca reazione legittima al comportamento degli altri soci, che obiettivamente e ragionevolmente sia tale da scuotere la fiducia in essi riposta.
In conseguenza del legittimo esercizio del diritto di recesso, il recedente ha diritto alla liquidazione della quota che, ai sensi dell’art. 2289 c.c., è commisurata al “valore della quota” determinata sulla base della situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si è verificato lo scioglimento.
Pur essendo la società l’unica legittimata passiva rispetto alla azione di impugnazione della delibera di esclusione del socio, non è ravvisabile carenza di legittimazione passiva processuale e sostanziale dei singoli soci convenuti ove l’attore abbia introdotto anche domande di condanna della società e dei soci, quali obbligati in solido ex art 2291 c.c., al risarcimento dei danni conseguenti ai fatti che avrebbero giustificato il recesso dalla società e al pagamento del valore di liquidazione della sua partecipazione sociale; rispetto a queste domande (pagamento del valore di liquidazione della quota e risarcimento danni) legittimata passiva è la società ma non può escludersi anche la legittimazione passiva dei soci superstiti al fine di far valere la loro responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.
Nel concorso tra le due cause di scioglimento del rapporto associativo [nel caso di specie, esclusione e recesso] vi è concorde volontà tra tutti i soci parti del contratto sociale sullo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al singolo socio uscente; ciò comporta il venire meno di un interesse giuridico attuale all’opposizione con l’assorbimento di ogni questione sulla regolarità formale della decisione dei soci di esclusione.
Un'eventuale accordo simulatorio volto ad occultare ai terzi la partecipazione sociale di un socio accomandante, conferendo al medesimo la qualifica di socio occulto, non può giudicarsi illegittimo/nullo per violazione di norme imperative, in particolare per la violazione dell'art. 2316 c.c., secondo cui l’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti, dal momento che è pacificamente ammessa la possibilità che alle società in accomandita partecipino anche soci occulti.
L'individuazione della causa simulandi, cioè del motivo concreto per il quale le parti abbiano posto in essere un contratto in realtà non voluto, dando vita ad una mera apparenza, è rilevante solo per fornire indizi rivelatori dell'accordo simulatorio, ma non è indispensabile ai fini della pronuncia di accertamento della medesima simulazione sicchè a nulla rileva la mancata prova del movente di un accordo simulatorio.
Una società di persone, in caso di indicazione di un termine che supera la normale vita dell'uomo, deve ritenersi contratta a tempo indeterminato.
Il recesso, essendo atto unilaterale e recettizio, per perfezionarsi e produrre effetto deve essere formalmente comunicato a tutti i soci, compresa, nel caso di specie, la socia occulta.
In caso di società in accomandita semplice contratta a tempo determinato, ove non ricorra nessuna delle ipotesi di recesso previste dalla legge o dal contratto sociale, incidendo l’uscita di uno dei soci dalla compagine sociale sul contratto di società modificandolo, per l’efficacia del recesso di un socio è necessario che vi sia il consenso degli altri; consenso che, al pari degli altri casi di modifiche del contratto secondo quanto stabilito dall’art. 2252 c.c., può desumersi anche da fatti concludenti.
Nelle società di persone la dichiarazione di recesso è pacificamente ritenuta revocabile, in forza del carattere personalistico di tale tipo societario. Infatti, la non revocabilità del recesso del socio è limitata alle società di capitali e non estensibile alle società di persone, ove la prevalenza del rapporto volontaristico-collaborativo fra i soci comporta che una diversa comune volontà possa essere espressa, nel senso di intendere rinnovata la partecipazione del socio, con revoca della precedente volontà di scioglimento del singolo rapporto sociale, sempre che sussista la concorde volontà di tutti i soci in tal senso, e ciò quantomeno fino a che non si sia proceduto alla liquidazione della quota del socio uscente.
La volontà di sciogliersi dal vincolo associativo che non sia seguita da un comportamento conseguente ma che, anzi, veda la prosecuzione del rapporto caratterizzata da una continuità dell’esercizio dei diritti connessi alla partecipazione sociale, perde la sua efficacia per fatti concludenti.
Non può trovare accoglimento una domanda di risarcimento per i danni morali, derivanti dalla mancata tempestiva liquidazione della quota a seguito dell'esercizio del diritto di recesso di un socio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2285 e 2289 c.c., in quanto la mancata liquidazione non è idonea ex se a ledere diritti costituzionalmente garantiti, requisito richiesto dalla giurisprudenza di legittimità per il riconoscimento del risarcimento del danno non patrimoniale [nel caso di specie, parte attrice aveva richiesto la condanna al risarcimento in suo favore del danno morale, in conseguenza del fatto che non era stato possibile determinare il valore della quota da liquidare in favore del socio receduto, non avendo controparte provveduto a depositare le scritture contabili della società].
E' legittimo il recesso ad nutum esercitato dal socio di una s.n.c. che, pure essendo a tempo determinato, prevede una durata più lunga delle aspettative di vita del socio più anziano.