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Consumazione degli effetti dei provvedimenti cautelari preassembleari al termine dell’assemblea cui si riferiscono
La sospensione cautelare degli effetti di una deliberazione consiliare (con la quale si designava chi avrebbe dovuto presiedere una futura...

La sospensione cautelare degli effetti di una deliberazione consiliare (con la quale si designava chi avrebbe dovuto presiedere una futura assemblea) nonché i provvedimenti necessari adottati nell'imminenza della medesima assemblea sono da revocarsi nel momento in cui l'assemblea in questione risulta conclusa, essendosi esaurita qualsiasi residua efficacia vincolante dei predetti provvedimenti cautelari. (altro…)

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Sospensione dell’efficiacia della delibera assembleare di nomina del CDA per difetto del quorum deliberativo
Il provvedimento di sospensione può intervenire anche quando “la deliberazione abbia già avuto parziale esecuzione ma sia ancora destinata a...

Il provvedimento di sospensione può intervenire anche quando "la deliberazione abbia già avuto parziale esecuzione ma sia ancora destinata a produrre effetti sulla struttura della società e sulla sua organizzazione", vale a dire quando (come tipicamente, avviene nel caso di delibere recanti nomina dei componenti di un organo sociale) la deliberazione, pur senza necessità di ulteriori (altro…)

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Sospensione cautelare di delibere assunte con l’esclusione dal voto di un socio per asserita violazione della prelazione
Ai fini di un procedimento cautelare d’urgenza, laddove lo statuto preveda la competenza di un collegio arbitrale per l’impugnazione delle...

Ai fini di un procedimento cautelare d’urgenza, laddove lo statuto preveda la competenza di un collegio arbitrale per l’impugnazione delle deliberazioni dei cui effetti si chiede la sospensione con ricorso ex art. 700 c.p.c., è sufficiente a determinare la pendenza del procedimento arbitrale il deposito di istanza di nomina degli arbitri. Da un lato perché – prevedendo - il primo atto con cui la parte che agisce manifesta la relativa volontà ed innesca l’inizio del procedimento è appunto l’istanza di nomina degli arbitri rivolta all’autorità giudiziaria preposta alla loro nomina ex art. 810 commi 3 e 4 c.p.c.; dall’altro perché ogni altro e successivo atto non dipende dalla sua attività processuale, ma dall’attività processuale di altri, cioè dell’Autorità alla quale è richiesta la nomina degli arbitri, talché sarebbe del tutto incongruo far dipendere dall’operato di quest’ultima il rispetto o no del termine perentorio di impugnazione che fa capo invece alla parte. Men che meno si potrebbe avere riguardo allo scambio del primo scritto difensivo, poiché esso suppone che il collegio arbitrale si sia insediato (art. 816 bis c.p.c.).

Nel caso di specie, risulta sussistente il periculum in mora - che l’art. 2378 commi 3 e 4 c.c. presuppone per la concessione di un provvedimento d’urgenza sospensivo dell’esecuzione e degli effetti della deliberazione dei soci. Invero, tale requisito va valutato apprezzando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il socio ricorrente (che è stato escluso dalla votazione per un’asserita violazione della prelazione) dalla mancata sospensione delle delibere impugnate ed il pregiudizio che subirebbe la società dalla sospensione delle delibere stesse. Orbene, come noto, la società come tale non è titolare di qualificate posizioni soggettive in ordine al fatto che l’organo amministrativo o di controllo siano composti da determinate persone piuttosto che da altre. Dunque, dalla sospensione delle deliberazioni la società non subisce alcun pregiudizio. Viceversa il socio escluso dalla votazione subisce un grave pregiudizio consistente: (i) anzitutto nel non poter esprimere il diritto di voto che gli appartiene in ragione della titolarità del 50% del capitale sociale, diritto che, in caso di partecipazione all’assemblea, si traduce in diritto di veto, esercitabile nei limiti della buona fede. Ciò vale, rispetto alle delibere impugnate, con riferimento ai compensi degli amministratori ed alla nomina dei sindaci; (ii) in secondo luogo e soprattutto, nel vedere eliminato il proprio diritto di nominare due amministratori della società, e di concorrere alla nomina del presidente e del vice presidente del c.d.a.; (iii) in terzo luogo, l’esclusione comporterebbe l’esclusione dell’esercizio, da parte sua, di tutti i diritti amministrativi, non solo di quello di voto.

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Annullabilità, nullità e inesistenza della delibera. La delibera adottata con il voto determinante di soggetti non legittimati, i vizi di verbalizzazione e il conflitto di interesse
In tema di invalidità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali vige il principio in virtù del quale la regola...

In tema di invalidità delle deliberazioni assembleari delle società di capitali vige il principio in virtù del quale la regola generale è quella dell'annullabilità. La nullità è limitata ai soli casi di impossibilità o illiceità dell'oggetto che ricorrono quando il contenuto della deliberazione contrasta con norme dettate a tutela degli interessi generali, che trascendono l'interesse del singolo socio, dirette ad impedire deviazioni dallo scopo economico-pratico del rapporto di società, con la conseguenza che la violazione di norme di legge, anche di carattere imperativo, in materia societaria, comporta la mera annullabilità della delibera.

Può, invece, argomentarsi di delibera inesistente esclusivamente nel caso in cui esista, nella sua materialità, un atto astrattamente qualificabile come tale e, tuttavia, lo scostamento della realtà dal modello legale risulti così marcato da non permettere di ricondurre l'atto alla categoria stessa di deliberazione assembleare, per difetto degli elementi essenziali del tipo legale, non già quando addirittura manchi ogni sostrato e ci si trovi innanzi ad un caso di inesistenza materiale dell’atto stesso.

Non può essere considerata inesistente la delibera adottata con il voto determinante di soggetti non legittimati al voto ex art. 2352 c.c. In tal caso, non è ravvisabile una inadeguatezza strutturale e funzionale della stessa rispetto alla fattispecie normativa tale da renderla non sussumibile nella categoria giuridica delle delibere assembleari. In definitiva, non è inesistente, ma tutt’al più invalida, se vi è comunque una parvenza di delibera (cioè di formale, esteriore, apparente provenienza della delibera dall’organo competente).

I vizi di verbalizzazione e/o quelli afferenti al mancato aggiornamento della qualifica e/o carica dei soggetti presenti in assemblea non inficiano l’essenza della delibera, ma possono, eventualmente, costituire delle mere irregolarità che, in quanto inidonee a compromettere la conformità strutturale e funzionale della stessa rispetto al paradigma legale, sono suscettibili di rettifica endosocietaria e non rappresentano neppure vizi deducibili sub specie di annullabilità e, meno che meno, di nullità, vigendo, per quest’ultima categoria il generale principio di tassatività.

Affinché si verta nell'ipotesi di conflitto di interessi ex art. 2373 c.c., è necessario che la deliberazione assembleare abbia ricadute opposte, anche mediate ma dirette e determinate - in termini di danno emergente, lucro cessante, incremento patrimoniale o risparmio di spesa - sul patrimonio dei soggetti in conflitto (i.e. soci e società) e che tali ricadute vengano specificamente individuate da chi agisce per l'annullamento della delibera.

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Sulla ripartizione della legittimazione ad agire tra socio e custode in caso di sequestro delle azioni
Il custode delle azioni è l’unico soggetto legittimato ad agire per ottenere la declaratoria di annullamento delle decisioni, mentre per...

Il custode delle azioni è l’unico soggetto legittimato ad agire per ottenere la declaratoria di annullamento delle decisioni, mentre per promuovere l’azione di nullità delle delibere la legittimazione deve essere riconosciuta anche al socio, alla luce del disposto di cui all’art. 2379 c.c., che attribuisce la facoltà di impugnare le delibere nulle a chiunque vi abbia interesse. In caso di sequestro delle azioni, pertanto, va riconosciuta al socio la legittimazione ad impugnare le delibere assunte con il voto favorevole del custode, quanto alle azioni volte a far accertare l’inesistenza o la radicale nullità delle deliberazioni stesse, trattandosi di azioni esperibili da qualunque interessato.

Il bilancio d’esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall’articolo 2423, comma secondo cod. civ. è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l’intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

 

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Sostituzione della delibera assembleare impugnata: profili processuali
La produzione in giudizio della delibera assembleare sostitutiva della delibera impugnata è ammissibile ancorché tale circostanza sia stata dedotta, da...

La produzione in giudizio della delibera assembleare sostitutiva della delibera impugnata è ammissibile ancorché tale circostanza sia stata dedotta, da parte della società convenuta, nella fase decisoria (nella specie, in comparsa conclusione), trattandosi di un’evenienza espressamente prevista dall’art. 2377, co. 8 c.c., di cui il Tribunale deve prendere atto quale evento ostativo ad una pronuncia di annullamento.

Nel giudizio di invalidità della prima delibera non può trovar luogo alcuna valutazione delle eccezioni sollevate dall’attore in relazione all’invalidità della delibera sostitutiva, posto che l’invalidità delle delibere assembleari può essere fatta valere solo in via di azione, dovendo pertanto il giudice limitarsi a verificare l’effettiva portata sostitutiva della seconda delibera.

La sostituzione della delibera comporta la chiusura del giudizio con una pronuncia non già di cessazione della materia del contendere, bensì di sopravvenuta carenza di interesse ad agire dell’attore: la sostituzione, infatti, determina il venir meno dell’utilità dell’impugnazione, dal momento che la delibera impugnata è già stata privata di effetti dalla sua sostituzione endo-societaria, così che all’accoglimento della domanda non conseguirebbe alcun effetto utile per l’attore.

Nel giudizio di impugnazione di una delibera di approvazione del bilancio per violazione degli obblighi di cui all’art. 2429 c.c., il rifiuto opposto dal socio di ricevere via e-mail la documentazione che avrebbe dovuto essere depositata presso la sede sociale costituisce condotta contraria all’obbligo di buona fede oggettiva ex art. 1375 c.c.: in caso di sostituzione della delibera impugnata, tale condotta consente di superare la presunzione di fondatezza dell’impugnazione, che sta alla base della previsione dell’art. 2377, co. 8 c.c. sulla ripartizione delle spese di lite e ne giustifica l’integrale compensazione.

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Impugnazione di delibera assembleare di s.r.l. per esclusione dal voto del socio. Nomina curatore speciale
Il presidente dell’assemblea di srl non è titolare di un potere di autotutela che permetta la esclusione dal voto del...

Il presidente dell’assemblea di srl non è titolare di un potere di autotutela che permetta la esclusione dal voto del socio versante in un preteso conflitto di interessi con la società. Il rimedio tipico alla espressione di voto da parte di tale socio essendo quello -successivo- della impugnazione della delibera in quanto dannosa per l’ente, esperibile anche nei confronti di delibere c.d. negative che tali risultino proprio a seguito della espressione di un voto in conflitto, ovvero abusivo. [nella specie il Tribunale rigetta la richiesta di sospensiva cautelare della delibera valutando comparativamente gli interessi del socio impugnante e della società anche alla luce della fondatezza delle eccezioni di abusività del voto che il socio attore - escluso dal Presidente - avrebbe esercitato].

La legittimazione passiva nelle controversie relative alla impugnazione di delibere assembleari da parte del socio va individuata in capo alla sola società, pertanto l'eventuale interesse di fatto del legale rappresentante dell’ente al mantenimento della efficacia della delibera stessa non rende necessaria la nomina di un curatore speciale per rappresentare la società, ex art. 78 c.p.c.

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Legittimazione ad impugnare del socio e del creditore pignoratizio
La legittimazione ad impugnare una delibera assembleare di una s.r.l. per non conformità alla legge o allo statuto è circoscritta...

La legittimazione ad impugnare una delibera assembleare di una s.r.l. per non conformità alla legge o allo statuto è circoscritta dall’art. 2479 - ter c.c. ai soci che non vi hanno consentito, escludendo così coloro che al momento dell’assunzione della delibera erano sprovvisti della qualità di socio, qualifica imprescindibile ai fini dell’esercizio del diritto all’impugnativa.  Discorso diverso deve essere fatto per le decisioni assembleari aventi oggetto illecito o impossibile che, secondo il disposto della summenzionata norma, possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse e quindi anche da soggetti che non sono soci della società. 

Qualora la partecipazione sociale sia gravata da un pegno, il diritto all’impugnazione delle decisioni assembleari è uno di quei “diritti amministrativi diversi” che ai sensi dell’art. 2352 comma 6 c.c. spetta in maniera concorrente sia al socio sia al creditore pignoratizio.  Se l’esercizio dell’azione di nullità della delibera assembleare compete indistintamente sia al socio sia al creditore pignoratizio, non essendo neanche necessaria la qualifica di socio della società, la legittimazione ad impugnare la delibera per annullabilità soffre delle limitazioni che richiedono  un coordinamento tra la legittimazione esclusiva del creditore pignoratizio e quella concorrente del socio, il quale, sebbene sia formalmente legittimato ad impugnare la deliberazione, subisce gli effetti dell’espressione del diritto di voto da parte del creditore pignoratizio, dal momento che sarebbe illogico, con riferimento alla medesima partecipazione sociale, l’espressione di un voto in senso favorevole a una data deliberazione  e l’impugnazione volta al suo annullamento.

Per le ragioni poc’anzi dette, il socio titolare della partecipazione sociale può esperire l’azione di annullamento della delibera assembleare qualora il creditore pignoratizio in sede di decisione abbia espresso voto contrario o  sia stato assente o astenuto, mentre l’impugnazione del socio non è proponibile qualora il creditore pignoratizio abbia votato a favore della delibera, perché l’azione è in contrasto con il comportamento dell’unico soggetto legittimato ad esprimere il voto.

[Nel caso di specie il Tribunale di Roma è chiamato ad affrontare la questione della legittimità a impugnare una decisione assembleare di approvazione del bilancio di una s.r.l. da parte di due soci della stessa: un socio che aveva acquistato la quota della società senza aver iscritto l'avvenuto trasferimento nel registro delle imprese e un socio, titolare di una quota di partecipazione gravata da un pegno in favore di un terzo creditore. Nel primo dei due casi riportati, il mancato deposito dell’atto di trasferimento della quota nel registro delle imprese non rende, ai sensi dell’art. 2470 c.c.,  l’atto opponibile alla società e priva l’acquirente della qualità di socio e della conseguente legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, tra cui anche il diritto all’impugnazione delle delibere assembleari;  nel secondo caso riportato, l’esercizio del voto favorevole da parte del creditore pignoratizio alla decisione di approvazione del bilancio di esercizio, priva il socio della legittimazione ad impugnare la decisione per violazione di legge o dello statuto. Ai soci è riconosciuta l'esclusiva legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio per i  profili di nullità, qualora quest'ultimo sia redatto in violazione dei principi di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423 c.c., dal momento che la legge non richiede per l'esperimento della relativa azione la qualifica di socio della società, attribuendo a chiunque ne abbia interesse la legittimazione ad impugnare le decisioni aventi oggetto impossibile o illecito e quelle prese in assenza di assoluta informazione.]

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La contestualità del deposito del ricorso cautelare come presupposto necessario ex art. 2378, III comma, codice civile
L’art. 2378, III comma, c.c. stabilisce che l’impugnante può chiedere,  mediante ricorso cautelare depositato contestualmente all’atto di citazione, la sospensione...

L'art. 2378, III comma, c.c. stabilisce che l'impugnante può chiedere,  mediante ricorso cautelare depositato contestualmente all'atto di citazione, la sospensione dell'esecuzione della deliberazione impugnata. La ratio è quella di evitare gli effetti distorsivi di una eventuale azione di sospensione della delibera sociale disgiunta dalla azione di annullamento della stessa. L'intenzione del legislatore è, quindi, che l'azione cautelare di sospensione della delibera possa vivere solo dentro il processo il cui oggetto sia la dichiarazione della sua eventuale invalidità. Evidentemente, questa precisa scelta, risponde alla logica di certezza dei rapporti giuridici e, prima ancora, della stabilità degli effetti delle decisioni assunte, che permeano l'intera disciplina del diritto societario, in funzione delle esigenze di certezza e stabilità dei traffici economici.

Il principio di contestualità va, quindi, letto in questa chiave: l'oggetto dei due accertamenti - quello cautelare in funzione di garanzia per gli effetti della pronuncia definitiva rispetto al rapporto sostanziale - deve coesistere e non può essere scisso; rimanendo inammissibile un giudizio cautelare tipico autonomo.

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Soccombenza virtuale e spese processuali in caso di sostituzione di delibera nulla in pendenza di lite
La sostituzione di una delibera nulla in corso di procedimento, definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, non...

La sostituzione di una delibera nulla in corso di procedimento, definito con declaratoria di cessazione della materia del contendere, non determina la compensazione delle spese di lite. Per il principio di soccombenza virtuale, infatti, la parte soccombente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali.

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Sostituzione di una delibera di approvazione del bilancio invalida
Anche qualora il vizio di una decisione assembleare consista – come nel caso di decisioni approvative di bilanci redatti in...

Anche qualora il vizio di una decisione assembleare consista – come nel caso di decisioni approvative di bilanci redatti in violazione delle regole inderogabili dettate dagli artt. 2423 e segg. c.c. – nell’illiceità del suo oggetto, la delibera non può esser invalida ove, accogliendo l’invito e le indicazioni del Tribunale, sia sostituita da altra presa in conformità della legge; l’intervenuta sanatoria del vizio originariamente denunciato a seguito della riapprovazione del bilancio determina la sopravvenuta carenza di interesse a sentir invalidare la precedente decisione e di conseguenza la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

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Invalidità della delibera negativa di azione di responsabilità sociale assunta con il voto determinante dell’amministratore in conflitto di interessi
La delibera assembleare con cui viene rigettata l’azione di responsabilità sociale contro l’amministratore, assunta con il voto determinante di quest’ultimo...

La delibera assembleare con cui viene rigettata l'azione di responsabilità sociale contro l'amministratore, assunta con il voto determinante di quest'ultimo in violazione dell'art. 2373, co. 2, c.c. non è nulla ma meramente annullabile. (altro…)

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