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La disciplina applicabile alla revoca dell’amministratore nominato dallo stato o da enti pubblici
L’atto della nomina ex art. 2449 c.c. ha una natura essenzialmente privatistica, in quanto si fonda sul contratto di società,...

L’atto della nomina ex art. 2449 c.c. ha una natura essenzialmente privatistica, in quanto si fonda sul contratto di società, difettando nella fattispecie il potere pubblico, e ad esso si applica la disciplina di cui all’art. 2383, co. 3, c.c.

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La determinazione del danno da mancata nomina alla carica di presidente del CdA
Con riferimento agli interessi pretensivi, l’ingiustizia del danno si configura in relazione alla consistenza della protezione che l’ordinamento riserva all’istanza...

Con riferimento agli interessi pretensivi, l’ingiustizia del danno si configura in relazione alla consistenza della protezione che l’ordinamento riserva all’istanza di ampliamento della sfera giuridica del pretendente, essendo necessario che egli sia titolare non già di una mera aspettativa, bensì di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento circa la consecuzione, secondo la disciplina applicabile ed un criterio di normalità, di un esito favorevole.

Il danno patrimoniale da mancato guadagno, concretandosi nell’accrescimento patrimoniale effettivamente pregiudicato o impedito dall’inadempimento dell’obbligazione contrattuale, presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell’utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta, esclusi i mancati guadagni meramente ipotetici perché dipendenti da condizioni incerte, sicché la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito.

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Revoca di amministratore di società di capitali in assenza di giusta causa: conseguenze ed onere della prova
L’amministratore non ha diritto al mantenimento dell’incarico e, in base all’art. 2383, 3° comma c.c., pacificamente applicabile alle s.r.l., l’assemblea...

L’amministratore non ha diritto al mantenimento dell’incarico e, in base all’art. 2383, 3° comma c.c., pacificamente applicabile alle s.r.l., l’assemblea può revocare l’amministratore dall’incarico in qualunque tempo e ad nutum, non essendo il requisito della giusta causa elemento costitutivo della validità e/o dell’efficacia della deliberazione di revoca, ma rilevando – invero – il requisito della presenza della giusta causa sotto l’eventuale profilo risarcitorio.

Le ragioni della revoca devono essere enunciate espressamente e specificatamente nella deliberazione, senza facoltà di integrazione in sede giudiziale.

Quando l’amministratore revocato agisce in giudizio, contestando la sussistenza della giusta causa e facendo valere il diritto al risarcimento del danno, la posizione sostanziale di attore spetta alla società, onerata della prova della giusta causa di revoca secondo i caratteri avanti indicati, mentre l’amministratore è il convenuto sostanziale.

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Impugnazione da parte dell’amministratore revocato della deliberazione che lo esautora dall’incarico
L’amministratore revocato è legittimato ad impugnare le deliberazioni dell’assemblea dei soci che lambiscono la sua posizione soggettiva, al fine di...

L’amministratore revocato è legittimato ad impugnare le deliberazioni dell’assemblea dei soci che lambiscono la sua posizione soggettiva, al fine di censurarne la legittimità sotto il profilo della correttezza del procedimento con cui è stata adottata o per aspetti concernenti il suo contenuto che siano sintomi di eventuali vizi di eccesso di potere. Costui è in ogni caso gravato dall’onere di provare l’esistenza del vizio denunciato e, in mancanza di fondamento probatorio in tal senso, le violazioni lamentate non potranno assurgere al rango di vizi invalidanti la deliberazione di revoca.

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Rinuncia al compenso del presidente del C.d.A e successivo conferimento di deleghe
La rinuncia incondizionata e illimitata del presidente del C.d.A di una S.p.A. ad ogni forma di compenso, avvenuta all’atto dell’accettazione...

La rinuncia incondizionata e illimitata del presidente del C.d.A di una S.p.A. ad ogni forma di compenso, avvenuta all’atto dell’accettazione della carica, ricomprende anche le funzioni espletate a seguito di un successivo legittimo conferimento di deleghe da parte del C.d.A., e ciò a prescindere dall’indubbio maggior impegno che il loro svolgimento possa richiedere, posto che il C.d.A. non ha ampliato le attribuzioni del presidente, ma ha semplicemente elencato e indicato le deleghe presidenziali.

Va, quindi, escluso che per gli incarichi affidatigli dal C.d.A. possa essere riconosciuto alcun compenso alla luce della rinuncia dallo stesso espressamente manifestata in quanto i “nuovi poteri” conferiti al presidente del C.d.A. rientrano pienamente nell’ambito delle funzioni gestionali che costituiscono prerogativa esclusiva dell’organo amministrativo, pienamente delegabili al presidente.

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L’insussistenza di una giusta causa a sostegno della delibera assembleare di revoca dell’amministratore non incide sull’efficacia e sulla validità della stessa
Ai sensi dell’art. 2383, co. 3, c.c. l’assemblea dei soci ha un diritto potestativo di revoca dei soggetti incaricati dell’amministrazione...

Ai sensi dell'art. 2383, co. 3, c.c. l'assemblea dei soci ha un diritto potestativo di revoca dei soggetti incaricati dell’amministrazione attraverso una forma di recesso ad nutum dal rapporto che lega gli stessi alla società, diritto esercitabile in qualsiasi tempo anche in assenza di motivazione.

In base al dettato normativo in esame, l’insussistenza di una giusta causa a sostegno della delibera assembleare di revoca dell’amministratore (nella specie, di s.p.a.), non
incide in alcun modo sull’efficacia e sulla validità della stessa, determinando in capo alla società esclusivamente il sorgere di un obbligo risarcitorio nei confronti dell’amministratore così destituito.

Dunque, l’amministratore revocato ha sì diritto ad ottenere il risarcimento dei danni subiti in connessione con la revoca, ma non ha l’onere di impugnare la delibera di revoca, che, rimanendo valida ed efficace, non può essere annullata con ripristino della carica.

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Diritto al compenso dell’amministratore e risarcimento del danno ex art. 2383 c.c. per revoca senza giusta causa
La regola della presunta onerosità del mandato applicata al rapporto di amministrazione comunque richiede che l’amministratore – attore nei confronti...

La regola della presunta onerosità del mandato applicata al rapporto di amministrazione comunque richiede che l'amministratore - attore nei confronti della società per la condanna al pagamento del proprio compenso non determinato all'atto della nomina (e nemmeno rinunciato in tale occasione o per effetto di una clausola statutaria che preveda la gratuità dell'incarico) - provi non solo l'esistenza di un valido titolo (la nomina da parte dell'assemblea) ma anche le specifiche mansioni espletate nonché il grado di complessità delle stesse, così da consentire al giudice la determinazione del compenso secondo i parametri fissati dall'art. 2225 c.c. in via generale per il lavoro autonomo ed analogicamente applicabili al rapporto di amministrazione.
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Invalidità della delibera implicita di revoca dell’amministratore
È invalida la delibera assembleare di revoca dell’amministratore che sia stata adottata senza l’inserimento nell’ordine del giorno dell’argomento specifico “revoca...

È invalida la delibera assembleare di revoca dell’amministratore che sia stata adottata senza l’inserimento nell’ordine del giorno dell’argomento specifico “revoca dell’amministratore” bensì la sola indicazione, quale tema di discussione, della “Sostituzione degli amministratori – deliberazioni inerenti e conseguenti”. Va, infatti, respinta la soluzione prospettata da una certa dottrina e giurisprudenza secondo la quale la revoca dell’amministratore può avvenire anche in modo implicito, tacito (per facta concludentia) o indiretto. Al contrario va riaffermato il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione S.U. 29 agosto 2008, n. 21933, per la quale le delibere implicite o tacite si porrebbero in contrasto con le regole di formazione della volontà sociale, ed in particolare con l’art. 2366 c.c., che afferma la necessità – salvo che la legge non preveda diversamente – della previa indicazione, nell’ordine del giorno, degli argomenti da trattare, al duplice scopo di consentire ai soci di partecipare all’assemblea con la necessaria preparazione ed informazione nonché al fine di evitare che sia sorpresa la buona fede degli assenti.

Perché possa dirsi integrato un vizio della delibera assembleare derivante dall’abuso della maggioranza è necessario che vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso al solo scopo di ledere gli interessi degli altri soci, oppure risulti in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto.

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Revoca del decreto di nomina del curatore speciale per sopravvenuta carenza del conflitto di interessi
Nel procedimento cautelare di revoca degli amministratori di S.r.l. di cui all’art. 2476, co. 3 c.c., la sostituzione degli amministratori...

Nel procedimento cautelare di revoca degli amministratori di S.r.l. di cui all’art. 2476, co. 3 c.c., la sostituzione degli amministratori resistenti deliberata dall’assemblea dei soci nelle more del procedimento fa venir meno il conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato e, per l'effetto, legittima la revoca del decreto di nomina del curatore speciale.

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Rinuncia al compenso da parte del presidente del C.d.A. di una società per azioni
La rinuncia “ad ogni forma” di compenso da parte del presidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni...

La rinuncia “ad ogni forma” di compenso da parte del presidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni (espressa al momento dell’accettazione dell’incarico) presuppone anche la rinuncia alla remunerazione per le eventuali ulteriori funzioni, rientranti tra i compiti assegnati dalla legge all’organo gestorio, che il consiglio di amministrazione decida di delegare al presidente, non potendo quindi quest’ultimo agire giudizialmente per ottenere il compenso relativo a tali funzioni.

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L’art 2389 c.c. pone una competenza inderogabile in capo all’assemblea in relazione alla determinazione del compenso degli amministratori. Il caso Ferrovie.
Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della...

Va attribuita alla cognizione della sezione specializzata in materia di impresa la controversia introdotta da un amministratore nei confronti della società riguardante le somme da quest'ultima dovute in relazione all'attività esercitata. Ugualmente deve essere attratta alla medesima competenza la domanda di restituzione della società nei confronti dell'amministratore per la pretesa assenza di una causa giustificativa.

Ai sensi dell’art. 2389 c.c., qualora non sia stabilita nello statuto, la determinazione della misura del compenso degli amministratori deve essere assunta con una esplicita delibera assembleare. Ciò vale parimenti per i c.d. trattamenti di fine mandato, che vengano riconosciuti alla fine del rapporto con la società.

Il terzo comma della norma citata, nello stabilire che l’amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha, per queste, diritto ad una speciale remunerazione, fa riferimento a quelle prestazioni che esulino dal normale rapporto di amministrazione, rientrando tra le prestazioni tipiche dell’amministratore soltanto quelle inerenti all’attività di gestione ed amministrazione sociale. Lo svolgimento delle funzioni di amministratore delegato di una società per azioni non integra, di per sé, l’attribuzione di una particolare carica ai sensi e per gli effetti della richiamata disposizione codicistica.

La deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione, con la quale viene determinato il compenso dell’organo gestorio, è affetta da radicale inefficacia; non è dunque necessario, ai fini dell’utile esperimento dell’azione restitutoria da indebito oggettivo, la previa impugnazione della medesima.

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Dimissioni dell’amministratore delegato per conflitti con il Cda e inadempimento verso la società
E’ qualificabile come inadempimento rilevante quello dell’amministratore delegato di una s.p.a. il quale, dopo aver stipulato un contratto di investimento...

E' qualificabile come inadempimento rilevante quello dell'amministratore delegato di una s.p.a. il quale, dopo aver stipulato un contratto di investimento con la medesima che prevede l'acquisto di partecipazioni sociali a fronte della nomina (altro…)

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