Il compenso degli amministratori delle società di capitali può essere previsto nello statuto, ovvero essere determinato dall’organo societario competente al momento della loro nomina mentre, qualora ciò non accada, può certamente essere oggetto anche di domanda di accertamento in sede giudiziale fondata sull’allegazione della prestazione professionale svolta. Ove non vi sia stata determinazione a opera dello statuto o al momento della nomina, non è la società che deve provare che l’amministratore formalmente nominato e con compenso predeterminato non ha diritto al pagamento del compenso, ma è l’amministratore che, invocando lo svolgimento delle mansioni gestorie quale fatto costitutivo della propria pretesa, in assenza di titolo precostituito, deve fornirne la relativa prova in giudizio. La mera nomina alla carica di amministratore non è sufficiente a soddisfare tale onere della prova; invero, il compenso dell’amministratore di società di capitali, qualora come detto non predeterminato nei modi previsti dalla legge, dallo statuto o dai soci, è connesso alla qualità e alla quantità dell’attività svolta, non potendo essere automaticamente connesso alla mera attribuzione della carica. E qualità e quantità dell’attività svolta debbono essere compiutamente allegate nell’azione di adempimento contrattuale e, poi, riscontrate, quantomeno con un principio di prova, prima di invocare la liquidazione equitativa del compenso da parte del giudice.
Ai sensi dell’art. 2383, comma 3 c.c., la revoca anticipata dall’incarico di amministratore di una società a responsabilità limitata non è legittima in assenza di giusta causa, e conferisce all’amministratore illegittimamente revocato il diritto al risarcimento del danno, quantificato secondo i compensi residui non percepiti per l’anticipata revoca.
Sull’amministratore incombono doveri gestori imposti dall’art. 2392 c.c., dovendo quest’ultimo agire con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell’incarico e dalle specifiche competenze, richiesta ai fini della tutela del patrimonio sociale. Gli amministratori sono responsabili in ogni caso se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose, ivi compresa la omessa adozione delle misure minime di contenimento del rischio commerciale in presenza di reiterata morosità della società.
Le società possono decidere di corrispondere agli amministratori, al termine del loro mandato, una indennità definita "trattamento di fine mandato", quale compenso aggiuntivo a quello ordinario stabilito dallo statuto sociale ovvero dall'assemblea dei soci e lasciato alla libera contrattazione delle parti. Il T.F.M. riconosciuto all'amministratore raffigura una forma di compenso che l'azienda accantona, andando a costituire un capitale da liquidare al momento della cessazione del rapporto di lavoro: il T.F.M. è considerato, quindi, una retribuzione differita. La vigente disciplina civilistica non prevede regole specifiche in merito all'attribuzione del T.F.M. agli amministratori. Infatti, il codice civile non disciplina la suddetta indennità (l’art. 2120 c.c. regola la diversa figura del TFR). Sebbene manchi nella disciplina civilistica l’espressa previsione dell’indennità di fine mandato, è però fuor di dubbio che la possibilità di riconoscere agli amministratori tale emolumento sia consentita, rientrando tale indennità nella stessa nozione di “compenso” lato sensu inteso. In assenza di un’espressa previsione normativa, tuttavia, il diritto alla percezione di tale emolumento nasce - come si è detto- solo quando sia espressamente previsto nello statuto o sia deliberato dall’assemblea dei soci. La determinazione del compenso dovuto a titolo di trattamento di fine mandato, così come la definizione delle modalità di erogazione è, in tal modo, sostanzialmente lasciata all’autonomia contrattuale delle parti, pur dovendo basarsi su criteri di congruità rispetto alla realtà economica della società. In assenza di specifiche disposizioni normative al riguardo, il compenso può quindi essere stabilito in misura fissa, con corresponsione periodica, o in unica soluzione, oppure può essere rappresentato (in tutto o in parte) anche da una partecipazione agli utili. Peraltro, ogni rapporto di amministrazione è “autonomo” e “distinto” da quello precedente, in quanto si fonda su un “atto di volontà” (la delibera di nomina), che si perfeziona con l’accettazione dell’incarico. L’autonomia di ogni rapporto, quindi, comporta l’esigibilità dell’indennità al termine di ogni incarico, salvo diverso accordo.
Il rapporto tra la società e l’amministratore va dunque ricondotto nell’ambito dei “rapporti societari” cui fa riferimento l’articolo 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003, data l’essenzialità del rapporto di rappresentanza come rapporto che consente alla società di agire, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica. Da tale inquadramento giuridico deriva l’inapplicabilità dell’articolo 36 Cost. e la conseguente natura derogabile del diritto al compenso spettante all’amministratore, con la conseguenza che tale rapporto può configurarsi anche come contratto a titolo gratuito e che il diritto al compenso è rinunciabile da parte dell’amministratore, anche tacitamente.
In applicazione analogica dell’art. 1709 c.c., spetta al Giudice determinare l’entità del compenso dell'amministratore commisurandolo alla quantità e qualità dell’attività effettivamente svolta in correlazione alla remunerazione pretesa, alla durata dell’incarico e all’utile conseguito dalla società, sulla base di elementi di fatto che è onere dell’amministratore allegare e provare.
Risulta priva di fondamento l'eccezione sollevata ex art. 1460 c.c. per paralizzare il pagamento del compenso dell'amministratore dopo la cessazione dell'incarico, trattandosi di rimedio di autotutela contrattuale ad effetto sospensivo temporaneo dell’efficacia del contratto, che non è invocabile dai contraenti dopo che la cessazione del rapporto ha reso definitivo l’inadempimento delle prestazioni correlate. L’eccezione di inadempimento non comporta la perdita del diritto al compenso e non estingue l’obbligazione di pagarlo gravante sulla società che, dopo la cessazione per qualsiasi motivo del rapporto che rende irreversibile l’inadempimento delle prestazioni correlate, dovrà ricorrere al rimedio del risarcimento del danno.
La carenza di giusta causa non consente l’accesso alla tutela reale ma solo a quella risarcitoria sicché la deliberazione non può essere caducata ma l’amministratore ha diritto unicamente al risarcimento del danno.
La ratio dell’art. 120-bis, comma 4°, CCII, si rinviene nella prospettiva di assegnare in modo esclusivo agli amministratori/liquidatori la competenza sull’accesso ad uno degli strumenti di risoluzione della crisi (art. 120-bis, comma 1°, CCII), in tal modo si intende limitare o escludere qualsiasi ingerenza dei soci che possa, in qualche modo, ostacolare il risanamento, subordinando la stessa revoca degli amministratori non già ad una qualsiasi deliberazione assembleare incidente sulla loro rimozione, ma alla ricorrenza di una “giusta causa” sottoposta alla successiva e determinante valutazione del tribunale. Orbene, in questo contesto, resta evidente che una delibera assembleare che si limiti a revocare l’amministratore, pur in presenza di una ritenuta giusta causa (in assenza del necessario provvedimento del Tribunale), e contemporaneamente nomini un nuovo amministratore con piene funzioni, finisce per creare in concreto un “ostacolo” al processo di ristrutturazione, posto che le azioni dell’amministratore revocato (con revoca non ancora assentita dall’autorità giudiziaria) potrebbero restare in contrasto con quelle assumibili dal nuovo amministratore, con evidente confusione e possibile pregiudizio per gli obiettivi di superamento della crisi. Solo con l’intervenuta assentita revoca per giusta causa, come disposta dal tribunale – in perfetta sintonia con la disciplina della revoca dei sindaci – si realizzano gli effetti della nomina del nuovo amministratore e/o liquidatore, non prima, e ciò vale non solo nel rapporto con i terzi, ma pure in relazione alle dinamiche interne della società, in quanto tali sottratte alla libera determinazione dei soci. Una volta definito lo strumento di regolazione della crisi, il riparto di competenze e l’equilibrio interno tra l’organo gestorio e quello assembleare viene ristabilito, così come viene meno quell’ulteriore forma di “tutela rafforzata” delle delibere di revoca degli amministratori consistente nel vaglio del Tribunale delle Imprese.
Così sinteticamente tratteggiata la ratio della norma, sebbene il quarto comma dell’art. 120 bis CCII faccia espresso riferimento - come termine finale di applicazione- alla omologazione, appare evidente che la tutela rafforzata delle delibere di revoca dell’organo amministrativo cessi anche nelle ulteriori ipotesi di definizione del procedimento di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, quindi, anche nel caso di apertura della liquidazione giudiziale della società in crisi. Del resto, la disposizione derogatoria delle regole di diritto comune societario finalizzata al risanamento dell’impresa non troverebbe alcuna giustificazione nel caso di liquidazione giudiziale. Pertanto, sebbene l’art. 120 bis, comma 4, CCII faccia espresso riferimento in proposito alla sola omologazione, la tutela rafforzata delle delibere di revoca dell’organo amministrativo cessa altresì con l’adozione degli altri provvedimenti che chiudono la fase di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e, quindi, per quanto si riferisce al caso della liquidazione giudiziale, in corrispondenza della relativa sentenza di apertura. Conseguentemente, una volta intervenuta quest’ultima, il riparto di competenze tra l’organo gestorio e quello assembleare viene ripristinato, così come viene meno il vaglio giudiziario sulle delibere di revoca degli amministratori.
L'art. 2385 c.c., in tema di efficacia della comunicazione della rinunzia alla carica di amministrazione della società, recita testualmente che "La rinunzia ha effetto immediato", pertanto l'iscrizione della cessazione dalla carica nel registro delle imprese svolge solo una funzione dichiarativa nei confronti di terzi con riferimento all'opponibilità di tale cambiamento dell'organizzazione societaria.
La delibera di nomina dell'amministratore è un atto negoziale proprio dei soci e la sua natura giuridica può essere ricondotta a una proposta contrattuale, di tal chè l'accettazione della nomina da parte del soggetto individuato non è elemento necessario ai fini della validità della delibera. Tutt'al più l'amministratore nominato, non accettando la nomina assembleare, può impedire la conclusione del contratto, ma ciò non priva la manifestazione di volontà di volontà dell'assemblea sociale versata nel relativo verbale della sua efficacia.
Il convenuto non può far valere in via di azione le eccezioni che avrebbe potuto sollevare nell'ambito del giudizio incardinato dall'attore avanti a giudice incompetente, nel quale si sia tardivamente costituito. Nello specifico, la inammissibilità, per tardività, dell'eccezione di prescrizione di un diritto non consente la riproposizione della medesima difesa, sia pure in via di azione, in un secondo giudizio, successivamente riunito al primo in quanto, ove fosse consentito rimediare alla tardività per mezzo di una nuova citazione, non solo risulterebbe agevolmente, anzi banalmente, elusa la decadenza, avente funzione di ordine pubblico processuale, ma resterebbe anche sensibilmente minato il diritto di difesa della controparte che, diligentemente attenutasi al rispetto delle decadenze processuali e impostata la propria strategia tenendo conto dell'avversa difesa, subirebbe l'abuso dell'aggiramento della preclusione.
Il diritto, statutariamente previsto, dell'amministratore a percepire un compenso non è escluso dalla mancata deliberazione sul punto da parte dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di Amministrazione né ciò può essere inteso quale rinuncia implicita al compenso. Al contempo, non può ravvisarsi alcuna responsabilità ex art. 1227 c.c. nella condotta dell'amministratore che sia rimasto inerte, non trattandosi di evento pregiudizievole derivante da una condotta illecita a cui avrebbe cooperato, in termini di causazione dell’evento, anche il creditore, quanto piuttosto un diritto di credito che discende dall’avere rivestito una posizione di amministratore, per Statuto prevista come attività onerosa.
L'amministratore di società cui sia demandato lo svolgimento di attività estranee al rapporto di amministrazione ha per queste diritto (ai sensi dell'art. 2389 c.c.) ad una speciale remunerazione sempre che tali prestazioni siano effettuate in ragione di particolari cariche che allo stesso siano state conferite e che esulino dal normale rapporto di amministrazione, ossia dal potere di gestione della società il cui limite deve individuarsi nell'oggetto sociale, talché rientrano tra le prestazioni tipiche dell'amministratore tutte quelle che siano inerenti all'esercizio dell'impresa, senza che rilevi (salvo che sia diversamente previsto dall'atto costitutivo o dallo statuto) la distinzione tra atti di amministrazione straordinaria ed ordinaria. A tal proposito, il carattere tecnico organizzativo delle mansioni, non costituisce di per sé ragione per ritenere tali compiti estranei a quelli dell’amministratore della società, a cui spetta di occuparsi della sua organizzazione interna e predisporre e curare lo svolgimento delle attività in cui consiste l’oggetto della società. A tal fine, è indispensabile per essi, o almeno per alcuni di essi nella ipotesi di organo collegiale, il possesso e l'applicazione di cognizioni di ordine tecnico, anche se molto variabili per qualità o quantità secondo la natura dell'oggetto sociale e le dimensioni dell'impresa, perché sia loro possibile organizzare l'attività diretta al conseguimento di tale oggetto, stabilire programmi, effettuare scelte, impartire direttive o esercitare controlli.
Non sussiste alcun obbligo in capo alla società di garantire in via stabile la posizione dell’amministratore, che può essere in qualunque tempo revocato dall’assemblea, salvo il diritto al risarcimento qualora la revoca avvenga senza giusta causa, che può ben essere integrata dal conflitto insanabile tra i membri del Consiglio di Amministrazione tale da aver portato alla dimissione della maggioranza del Consiglio stesso e alla sua integrale sostituzione da parte dell'Assemblea.
Ex art. 2475 bis c.c., gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società, e le eventuali limitazioni ai loro poteri risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, anche se pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che si provi che essi hanno intenzionalmente agito a danno della società.
Mediante la figura negoziale di cui all'art. 1381 c.c. il promittente-debitore si obbliga a che un terzo tenga un comportamento determinato, mentre il terzo rimane estraneo al rapporto obbligatorio e non è vincolato dalla promessa, del tutto irrilevante nei suoi confronti, in quanto res inter alios acta, in ciò trovando applicazione il principio della relatività degli effetti del contratto di cui all’art. 1372 c.c. Con la promessa del fatto del terzo di cui all'art. 1381 c.c., il promittente assume una prima obbligazione di facere, consistente nell'adoperarsi affinché il terzo tenga il comportamento promesso, onde soddisfare l'interesse del promissario, ed una seconda obbligazione di dare, cioè di corrispondere l'indennizzo nel caso in cui, nonostante si sia adoperato, il terzo si rifiuti di impegnarsi. Qualora l'obbligazione di facere non venga adempiuta e l'inesecuzione sia imputabile al promittente, ovvero venga eseguita in violazione dei doveri di correttezza e buona fede, il promissario avrà a disposizione gli ordinari rimedi contro l'inadempimento, quali la risoluzione del contratto, l'eccezione di inadempimento, l'azione di adempimento e, qualora sussista il nesso di causalità tra inadempimento ed evento dannoso, il risarcimento del danno, il rimedio indennitario essendo, invece, destinato ad operare – in attuazione dell'obbligazione di "dare" – allorché il promittente abbia adempiuto a tale obbligazione di facere e, ciononostante, il promissario non ottenga il risultato sperato.
In virtù della clausola penale il creditore è dispensato non solo dall’onere di provare l’entità del danno subito, ma anche dalla prova di aver subito effettivamente un danno.
Al contraente che rivendichi la penale spetta l'onere della prova, oltre che dell'esistenza della relativa clausola, solo dell'effettivo inadempimento della controparte; non vi è invece alcun onere della prova in ordine all'esistenza e all'ammontare del danno, né quanto all'imputabilità dell'inadempimento alla controparte, atteso che è il contraente inadempiente a dovere dimostrare che l'inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a sé non imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c
Il potere di riduzione della penale ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c., a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, ma l'esercizio di tale potere è subordinato all'assolvimento degli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, circa le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale, che deve risultare "ex actis", ossia dal materiale probatorio legittimamente acquisito al processo, senza che il giudice possa ricercarlo d'ufficio.
La giusta causa per la revoca dell'amministratore, prevista dall'art. 2383, comma 3, cod. civ., può consistere non solo in fatti integranti un significativo inadempimento degli obblighi derivanti dall'incarico, ma anche in fatti che minino il pactum fiduciae, elidendo l'affidamento riposto al momento della nomina sulle attitudini e capacità dell'amministratore, sempre che essi siano oggettivamente valutabili come capaci di mettere in dubbio la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore revocato.
La giusta causa - che costituisce una categoria di circostanze più ampia rispetto a quella dei fatti integranti l'inadempimento ai doveri della carica o le irregolarità di gestione - si dilata fino a comprendere eventi sopravvenuti alla nomina, estranei alla sfera dell'amministratore ed avulsi dalla sua condotta, purché obiettivamente valutabili come idonei a mettere in dubbio la correttezza e le attitudini gestionali dell'amministratore e, quindi, a minare l'originario rapporto fiduciario.
Giudizi negativi sull'attendibilità dei bilanci, sull'andamento del gruppo di cui la società amministrata fa parte e sulle capacità del management - laddove, per la loro gravità, minino l'originario rapporto fiduciario - integrano la giusta causa di revoca delle deleghe conferite all'amministratore e di rimozione dalla carica di amministratore stesso.
Il rapporto tra la società di capitali e il suo amministratore non può essere ricondotto al lavoro subordinato, parasubordinato o alla prestazione d'opera, non essendo soggetto ad alcun coordinamento o eterodirezione. Va invece ricondotto ai rapporti societari di cui all’art. 3, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 168 del 2003 data l’essenzialità del rapporto di rappresentanza come rapporto che consente alla società di agire, secondo la figura della c.d. immedesimazione organica. Ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 36 Cost. e la natura derogabile del diritto al compenso, che può essere oggetto di rinuncia anche tacita.
Qualora lo statuto sociale rinvii all'art. 2389 c.c. per la disciplina dei compensi degli amministratori, il rapporto di amministrazione deve ritenersi oneroso. Il compenso per l'attività "ordinaria" di amministratore e quello per le "particolari cariche" (quale quella di consigliere delegato) costituiscono due forme di remunerazione separate e indipendenti. Mentre spetta all’assemblea dei soci la determinazione dell’ammontare del compenso che spetta agli amministratori, al consiglio di amministrazione compete la remunerazione degli amministratori investiti di “particolari cariche”.
La pretesa di un amministratore di società per azioni al compenso per l’opera prestata ha natura di diritto soggettivo perfetto, sicché, ove la misura di tale compenso non sia stata stabilita dall'atto costitutivo o dall'assemblea a norma degli artt. 2369 e 2389 c.c., può esserne chiesta al giudice la determinazione in via equitativa, sulla base di alcuni parametri di riferimento, che è onere dell’amministratore che agisce in giudizio allegare e provare.
La delibera del consiglio di amministrazione che revochi il compenso per l'attività delegata non può, senza il consenso dell'amministratore interessato, privarlo anche del compenso per l'attività ordinaria, ove questo sia riconosciuto dallo statuto. Tuttavia, laddove l'amministratore abbia riconosciuto il carattere onnicomprensivo del compenso percepito quale consigliere delegato, tale compenso deve ritenersi satisfattivo anche dell'attività ordinaria per il periodo in cui è stato corrisposto, senza che ciò integri una rinuncia al diritto. Il diritto al compenso per l'attività ordinaria permane, invece, per il periodo successivo alla delibera consiliare che abbia azzerato ogni emolumento, fino alla scadenza del mandato.
In tema di prescrizione, il termine quinquennale ex art. 2949 c.c. decorre dalla cessazione dalla carica ovvero dall'approvazione del bilancio di ciascun esercizio, e può essere efficacemente interrotto con richiesta stragiudiziale di pagamento.
Nell’ambito delle società di capitali, l’assemblea dei soci ha la facoltà di revocare ad nutum l’amministratore e la mancata esplicitazione nella delibera assembleare di motivi riconducibili ad una giusta causa non comporta l’invalidità della delibera ma determina solo il diritto del revocato amministratore a tempo indeterminato al pagamento del congruo preavviso: non è inoltre risarcibile l’affidamento che l’amministratore poteva aver riposto sulla stabilità dell’incarico a tempo indeterminato, così come non sono risarcibili sul piano soggettivo le conseguenze alla persona dell’amministratore derivanti dalla revoca in mancanza di atti di vessazione o discriminatori o di altri fatti illeciti (diversi e non coincidenti con la mera anticipata ed improvvisa risoluzione del rapporto fiduciario).
Le ragioni che integrano la giusta causa di revoca dell'amministratore di società di capitali, ai sensi dell'art. 2383, comma 3, c.c., devono essere specificamente enunciate nella delibera assembleare senza che sia possibile una successiva deduzione in sede giudiziaria di ragioni ulteriori.: l'indicazione delle ragioni nella delibera è imposta dalla circostanza che la revoca è atto dell'assemblea ed in seno ad essa le ragioni della revoca trovano la loro ponderazione e valutazione.
La liquidazione del preavviso, derivante dalla mancanza di una giusta causa di revoca dall’incarico, deve essere congruo cioè deve essere individuato in un lasso di tempo che ragionevolmente consentirebbe all’amministratore revocato di trovare un nuovo incarico o un’analoga prestazione e compenso ed impone la commisurazione del risarcimento in base alle aspettative di prosecuzione dell’incarico e della sua retribuzione.
L’assemblea può revocare gli amministratori in qualunque tempo, ossia durante tutta la vita del rapporto, indipendentemente dagli esercizi stabiliti in origine per la carica. La giusta causa di revoca è nozione distinta sia dal mero inadempimento sia dalle gravi irregolarità di cui all’art. 2409 c.c.: essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall’amministratore stesso, che però pregiudicano l’affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità: in una parola il rapporto fiduciario tra le parti. Si tratta non già di un potere illimitato dell’assemblea, ma di una facoltà discrezionale e controllata che trova un limite nel presupposto della giusta causa: non però nel senso che questa sia condizione di efficacia della deliberazione di revoca, la quale resta in ogni caso ferma e non caducabile (salvi eventuali vizi suoi propri), assumendo invece la giusta causa il più limitato ruolo di escludere in radice l’obbligo risarcitorio per il recesso anticipato del rapporto prima della sua scadenza.
Al potere di nomina degli amministratori attribuito all’assemblea dei soci si collega inscindibilmente il correlato potere di revoca. La natura fiduciaria del rapporto (qualificabile come species del più ampio genus del mandato), che lega la società ai suoi amministratori, giustifica infatti l’attribuzione ai soci e alla società stessa la prerogativa di revocare questi ultimi dal loro mandato, essendo questo un effetto naturale ed insito nello stesso potere di nomina, che il silenzio normativo ed eventualmente anche quello dello statuto, non possono escludere, soccorrendo in ogni caso la normativa generale in materia di mandato.
Il risarcimento del danno cui è tenuto l'amministratore ai sensi dell'art 2393 cod. civ. - sia che derivi da responsabilità per illecito contrattuale, sia che si ricolleghi a responsabilità extracontrattuale, sia, infine, che si configuri più genericamente come effetto di responsabilità ex lege, e tanto se si tratti di danno emergente come di lucro cessante - riveste natura di debito di valore e non di debito di valuta, il quale è, pertanto, sensibile al fenomeno della svalutazione monetaria fino al momento della sua liquidazione, ancorché il danno consista nella perdita di una somma di denaro, costituendo questo, in siffatta particolare ipotesi, solo un elemento per la commisurazione dell'ammontare dello stesso, privo di incidenza rispetto alla natura del vincolo.