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Individuazione dell’amministratore di fatto
Ormai da tempo dottrina e giurisprudenza hanno totalmente equiparato la figura dell’amministratore di fatto a quella dell’amministratore di diritto. Ed,...

Ormai da tempo dottrina e giurisprudenza hanno totalmente equiparato la figura dell’amministratore di fatto a quella dell’amministratore di diritto. Ed, invero, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori (e dei direttori generali) delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali si siano ingeriti (in maniera non occasionale, ma sistematica e continuativa) nella gestione sociale (e non limitatamente ad attività meramente esecutive) in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società.

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Azione di responsabilità del curatore di S.r.l. fallita contro amministratori di diritto e di fatto, sindaci, società di revisione, amministratori di società controllante e un istituto di credito.
In tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore...

In tema di azione di responsabilità nei confronti di amministratori e sindaci, per il cui esercizio da parte del curatore fallimentare l'art. 146 l. fall. richiede che sia sentito il comitato dei creditori, i vizi inerenti alla procedura di preventiva audizione del comitato dei creditori (altro…)

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Amministratore di fatto e ingerenza nella gestione
Le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali, come...

Le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali, come amministratori di fatto, si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di qualsivoglia investitura da parte della società, presupponendo la correlativa figura che le funzioni gestorie svolte abbiano avuto carattere di sistematicità e completezza. (altro…)

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In tema di responsabilità degli amministratori di fatto di S.r.l.
La nozione di amministratore di fatto (prevista, per gli illeciti penali, dall’art. 2639 c.c.), postula l’esercizio in concreto ed in...

La nozione di amministratore di fatto (prevista, per gli illeciti penali, dall’art. 2639 c.c.), postula l’esercizio in concreto ed in modo continuativo delle attività di gestione inerenti alla qualifica: tali attività non comportano necessariamente l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiedono un esercizio a carattere sistematico che non si esaurisca nel compimento di taluni atti di natura eterogenea ed occasionale.

 

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Legittimazione all’azione e presupposti dell’azione di responsabilità verso gli amministratori e amministrazione di fatto
La circostanza che, in base al terzo comma dell’art. 2746 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al...

La circostanza che, in base al terzo comma dell'art. 2746 c.c., a ciascun socio, indipendentemente dalla misura della propria partecipazione al capitale sociale e senza una previa deliberazione assembleare, sia attribuita la titolarità dell’esercizio dell’azione sociale, non significa che la società, titolare del diritto al risarcimento del danno tanto da potervi anche rinunciare, non sia legittimata all’esercizio dell’azione in questione, ma sta solo a significare che il socio di S.r.l. è legittimato all’esercizio dell’azione sociale nell’interesse della società stessa, benché, con ogni evidenza, non sia titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto dalla società, potendo invero costui far valere iure proprio il diritto al risarcimento dei danni personalmente subiti solo nell’ipotesi di azione extracontrattuale, di cui al successivo sesto comma del citato art. 2476 c.c. Dunque il socio può agire come sostituto processuale, in nome proprio ma nell’interesse della società, la quale è - e rimane - titolare del diritto al risarcimento del danno sofferto a causa della condotta di mala gestio del proprio amministratore e, pertanto, la stessa è pienamente legittimata ad agire per il relativo risarcimento. 

Ai fini della risarcibilità del preteso danno, il soggetto agente, oltre ad allegare l’inadempimento dell’amministratore, deve anche allegare e provare, sia pure ricorrendo a presunzioni, l’esistenza di un danno concreto, cioè del depauperamento del patrimonio sociale di cui si chiede il ristoro, e la riconducibilità della lesione al fatto dell’amministratore inadempiente, quand’anche cessato dall’incarico: in ciò appunto consiste il danno risarcibile, che è un quid pluris rispetto alla condotta asseritamente inadempiente; in difetto di tale allegazione e prova la domanda risarcitoria mancherebbe di oggetto (cfr. Cass. 5960/2005).  In altri termini, è ormai accolto pacificamente in giurisprudenza (cfr. Cass. SU 26972/2008), il principio del superamento della ricostruzione della fattispecie risarcitoria in termini di danno-evento, essendo viceversa privilegiata l’opzione ermeneutica fondata sul concetto di danno-conseguenza. 

Incombe, invece, sugli amministratori l’onere di dimostrare l’inesistenza del danno ovvero la non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell’osservanza dei doveri e dell’adempimento degli obblighi loro imposti (cfr. Cass. 22911/2010). 

Amministratore di fatto è chi, pur in assenza di una qualsivoglia formale investitura da parte della società, si sia sistematicamente e non occasionalmente ingerito nella gestione sociale (cfr. Cass. 28819/2008; Cass. 6719/2008; Cass. 9795/1999) e che, in conseguenza di un siffatto esercizio sistematico e completo dell’attività gestoria, sarebbe ipotizzabile una sua responsabilità risarcitoria in via diretta ed illimitata, in concorso con gli amministratori (di diritto), per l’intera gestione sociale in ipotesi causativa di danni alla società 

La presenza di un amministratore di fatto non costituisce - in caso di inadempimento nell'attività gestoria - per l’amministratore causa di esonero da responsabilità; anzi quest’ultima verrebbe addirittura a risultare aggravata, in quanto si dimostrerebbe in concreto che l’amministratore di diritto, venendo meno ai propri doveri istituzionali, non ha impedito che altri, privi della formale investitura, si attribuissero in fatto il potere di gestione della società. Inoltre, qualora fosse accertata la responsabilità di un amministratore di fatto, è evidente che si verterebbe in tema di responsabilità solidale (art. 2055 c.c.), potendo così il preteso danneggiato agire per l’intero indifferentemente nei confronti dell’uno o dell’altro responsabile, mentre qualsiasi ipotesi di ripartizione interna fra i responsabili solidali potrebbe assumere rilievo solo in caso di rituale domanda dell’interessato, previa altrettanto rituale chiamata in causa dell’altro preteso responsabile solidale, qualora non fosse già parte del giudizio. 

In mancanza di prova del danno da ritardo, non sono dovuti gli interessi compensativi. Tradizionalmente, a proposito di detta ulteriore somma di denaro, dovuta in conseguenza del mancato godimento della somma originaria, liquidata per il danno emergente, la giurisprudenza parla appunto di interessi compensativi (cfr. Cass. 11718/2002; Cass. 2654/2005), che vengono così a rappresentare una modalità liquidatoria, in via equitativa, del danno da ritardo nei debiti di valore (Cass. 4242/2003), in mancanza di prova specifica del danno da ritardo. Se dunque è accolta questa sostanziale equipollenza in ambito di liquidazione equitativa fra lucro cessante ed interessi compensativi e se è vera la superiore premessa sul danno-conseguenza, è allora evidente che non è configurabile alcun automatismo nel riconoscimento di tali interessi in funzione risarcitoria, con conseguente onere allegatorio e probatorio, anche attraverso presunzioni, a carico del danneggiato per il loro riconoscimento (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 20591/2004; Cass. 22347/2007). Dunque il riconoscimento degli interessi compensativi è possibile solo nel caso di allegazione e prova, da parte del creditore, su di un eventuale danno da ritardo, ulteriore e maggiore rispetto a quello risarcito con la rivalutazione monetaria (cfr. Cass. 12452/2003; Cass. 2654/2005 in motivazione). In conclusione, solo qualora l’equivalente monetario attuale del danno dovesse risultare in concreto, in base alle allegazioni e prove del danneggiato, non sufficiente a tenere indenne costui da tutte le conseguenze pregiudizievoli del fatto dannoso, a causa del ritardo con il quale la somma gli è stata erogata, il giudice può liquidare tale danno anche sotto forma di interessi, a condizione che tale danno sia ritenuto esistente prima del riconoscimento di detti interessi, che -come detto- costituiscono una mera modalità di liquidazione del danno. 

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La responsabilità del socio di S.r.l. ex art. 2476, comma 7, cod. civ. e la responsabilità dell’amministratore per aggravamento dello stato di dissesto
Nell’ipotesi di perdita integrale del capitale sociale non accertata dall’organo amministrativo, sono responsabili in solido con gli amministratori i soci...

Nell'ipotesi di perdita integrale del capitale sociale non accertata dall'organo amministrativo, sono responsabili in solido con gli amministratori i soci che, ex art. 2476, comma 7, cod. civ., hanno intenzionalmente deciso e autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.

In particolare, affinché il requisito dell'intenzionalità risulti integrato occorre che il socio sia consapevole dell'antigiuridicità dell'atto stesso, ravvisabile ogni qualvolta l'atto risulti contrario alla legge o all'atto costitutivo della società ovvero quando l'atto, di per sè lecito, venga esercitato in modo abusivo con finalità non riconducibile allo scopo pratico posto a fondamento del contratto sociale. Rilevano, sotto questo profilo, non solo le determinazioni assunte dal socio in sede assembleare, ma qualsiasi manifestazione di volontà espressa dal medesimo anche al di fuori dell'assemblea, purché siano idonee ad influire sulle attività di gestione sociale.

 

In caso di perdita integrale del capitale sociale di una società a responsabilità limitata e prosecuzione dell'attività sociale in violazione degli artt. 2482-ter e 2487 cod. civ., il danno derivante dall'aggravamento dello stato di dissesto della società va determinato in base al criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali qualora l'attore abbia allegato inadempimenti dell'amministratore astrattamente idonei a porsi quale cause del danno lamentato. Il tutto, in linea con il disposto dell'art. 2486, comma 3, cod. civ. così riformato dal D. Lgs. 12 gennaio 2019 secondo cui "quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata una causa di scioglimento di cui all'art. 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione".

 

 

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Amministratore di fatto di S.r.l.
Integra la figura dell’amministratore di fatto la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, risulta inserita nella gestione sociale...

Integra la figura dell'amministratore di fatto la persona che, benché priva della corrispondente investitura formale, risulta inserita nella gestione sociale impartendo direttive e condizionando le scelte operative della società in modo sistematico e completo.

 

 

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Responsabilità dell’amministratore di diritto per le condotte tenute dall’amministratore di fatto
L’amministratore di diritto è responsabile dei danni che terzi, ingeritisi nella gestione della società come pretesi amministratori di fatto, senza...

L'amministratore di diritto è responsabile dei danni che terzi, ingeritisi nella gestione della società come pretesi amministratori di fatto, senza alcun controllo o ostacolo da parte dell'amministratore di diritto, abbiano causato alla società stessa. L'aver - consapevolmente e coscientemente - omesso i necessari controlli a tutela degli interessi della società, ovvero il non aver evitato il verificarsi di danni che si aveva l'obbligo, per quanto imposto dalla legge o dall'atto costitutivo, di evitare, equivale a commetterli; ciò senz'altro si verifica nel caso di omissione di interventi impeditivi nei confronti di chi si sapeva si stesse ingerendo nella gestione sociale come preteso amministratore di fatto.

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Presupposti per l’accertamento della qualifica di amministratore di fatto di S.r.l. e responsabilità gestoria
La qualifica di amministratore di fatto postula, a norma dell’art. 2639 cod. civ., l’esercizio in modo continuativo e significativo dei...

La qualifica di amministratore di fatto postula, a norma dell’art. 2639 cod. civ., l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione gestoria, e la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico del soggetto con funzioni direttive.

È assoggettabile all’azione di responsabilità, ai sensi degli art. 146 L.F., anche l’amministratore di fatto, identificabile in colui che abbia effettivamente gestito la società in assenza di una nomina in forma legale oppure quando l’investitura sia ricollegabile al contegno dei soci, in modo da determinare l’inserimento di tale organo amministrativo nella funzione, con conseguente assunzione degli obblighi connessi all’ufficio assunto.

 

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Inammissibilità della nomina di un amministratore giudiziale contestualmente alla revoca di un amministratore – anche di fatto – ex art. 700 c.p.c.
E’ inammissibile l’istanza cautelare svolta ai sensi dell’art. 700 c.p.c. e non (anche) dell’art. 2476, co. 3, c.c., diretta ad...

E' inammissibile l'istanza cautelare svolta ai sensi dell'art. 700 c.p.c. e non (anche) dell'art. 2476, co. 3, c.c., diretta ad ottenere la "revoca degli amministratori, anche di fatto, della S.r.l. e, contestualmente la nomina di un amministratore giudiziale". Detta istanza non può che essere letta così come concretamente proposta, vale a dire nell'inscindibilità del bene della vita (rimozione degli amministratori dalla gestione della società per sostituirvi un amministratore nominato dal Tribunale) con essa motivatamente e consapevolmente richiesto, senza possibilità di scinderla nelle sue singole - ed astrattamente individuabili parti (revoca amministratore, inibizione dei poteri del procuratore-amministratore de facto, nomina di un amministratore giudiziario). (altro…)

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Imputabilità all’amministratore sostituito della mancata iscrizione nel registro delle imprese della sua sostituzione. Tenuta irregolare delle scritture contabili e prova del danno
La mancata iscrizione della sostituzione dell’amministratore nell’incarico gestorio è imputabile (anche) all’amministratore sostituito. Egli, infatti, sebbene non sia direttamente legittimato...

La mancata iscrizione della sostituzione dell’amministratore nell’incarico gestorio è imputabile (anche) all’amministratore sostituito. Egli, infatti, sebbene non sia direttamente legittimato a richiedere l’iscrizione della sua sostituzione nell’incarico gestorio, è onerato a sollecitare dapprima il nuovo amministratore a procedere alla relativa iscrizione e, in caso di inerzia di questi, a sollecitare il potere officioso dell’ufficio e del giudice del registro delle imprese. Ove egli non compia tali attività, ne subisce le conseguenze costituite dal rilievo, nei confronti dei terzi (tra cui deve ricomprendersi anche il curatore fallimentare), della situazione formalmente iscritta.
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Azione di responsabilità civile da parte del curatore del fallimento in s.r.l. nei confronti dell’amministratore di fatto
La corretta individuazione della figura dell’amministratore di fatto, di cui all’art. 2639 c.c.,  richiede l’accertamento dell’avvenuto inserimento nella gestione dell’impresa,...

La corretta individuazione della figura dell’amministratore di fatto, di cui all’art. 2639 c.c.,  richiede l’accertamento dell’avvenuto inserimento nella gestione dell’impresa, desumibile dalle direttive impartite e dal condizionamento delle scelte operative della società, (altro…)

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