Il procedimento di cui all’art. 2409 c.c. appartiene agli istituti di volontaria giurisdizione ed è sottratto al principio della domanda. Pertanto, l’ispezione della amministrazione, sebbene possa focalizzarsi su alcuni aspetti specificamente individuati, costituisce comunque uno strumento ad ampio spettro capace di evidenziare gravi irregolarità precedentemente non emerse. La finalità del procedimento, che è quella di rimuovere le gravi irregolarità al fine di assicurare al sistema delle società una gestione in linea con le aspettative e gli interessi dei soci, dei creditori e più in generale della collettività, presuppone che il Tribunale adotti misure adeguate a fronteggiare qualsiasi ipotesi di grave irregolarità emersa durante l’ispezione, non essendo vincolato in questo caso al principio della domanda.
Deve essere disposta la nomina di un amministratore giudiziario laddove venga riscontrato (anche a seguito di ispezione) che la società sia carente di un adeguato assetto organizzativo e ciò anche in una ipotesi in cui la stessa si trovi in una situazione di equilibrio economico finanziario. Gli adeguati assetti, infatti, sono funzionali proprio ad evitare che la impresa scivoli inconsapevolmente versa una situazione di crisi o di perdita della continuità, consentendo all’organo amministrativo di percepire tempestivamente i segnali che preannunciano la crisi, consentendogli in tal modo di assumere le iniziative opportune.
Il provvedimento di nomina di un amministratore giudiziario ai sensi dell’art. 2409 c.c. è suscettibile di avere un notevole impatto sulla gestione della società. Ogni considerazione sulla proporzionalità della misura deve tenere conto della possibilità di adottare misure alternative, che non sussiste in caso di ristretto numero di soci, di partecipazione paritaria al capitale sociale tra quelli aventi posizioni conflittuali e di assenza di figure interne dotate di sufficiente autorevolezza ed autonomia per svolgere compiti di amministrazione, nonché tenuto conto della tipologia di irregolarità riscontrate.
La mancanza di esperienza dell’amministratore giudiziario nel settore in cui opera la società può essere supplita con la nomina di un manager munito di adeguati poteri, che agisca sotto la supervisione dell’amministratore giudiziario.
Alla luce della re-introduzione nel 2020 dell'istituto della denuncia al Tribunale ex art. 2409 c.c. anche per le s.r.l., deve chiaramente affermarsi che ogni qualvolta i soci lamentino, attraverso i diversi indicatori della società, di sospettare gravi irregolarità gestionali frutto di violazione di doveri, centrando solo sulla regolarità della gestione corrente l’oggetto delle censure con un petitum coincidente al ripristino della corretta gestione, non v’è dubbio che tali censure vadano incanalate nell’unico strumento in grado di accertare in itinere l’esistenza delle irregolarità e la loro gravità, e di procedere alla rimozione delle stesse con la nomina di un amministratore giudiziario, ossia un ricorso ex art. 2409 c.c. E ciò, a maggior ragione, quando i soci esprimono una minoranza, per cui più che alla rimozione in sé dell’organo di gestione (che può anche avvenire, ma alla quale seguirebbe la nomina di altro amministratore sempre da parte della stessa maggioranza) essi hanno interesse a che, tramite il tribunale, vi sia il ripristino della corretta gestione anche in contrasto con la maggioranza.
Invece, quando le censure attengono a fatti consumati ed il petitum coincide con il ripristino in quella fase della corretta gestione, perché l’interesse della società, e del socio che agisce in giudizio, è salvaguardato dalla rimozione dell’amministratore e dal ripristino del pregiudizio patrimoniale subito dalla società, non v’è dubbio che il rimedio sia quello di cui all’art. 2476, terzo comma, c.c.
In altri termini, alla luce della reintroduzione dell’esperibilità della denunzia ex art. 2409 c.c. per le s.r.l., è venuto meno il presupposto che nel 2005 aveva giustamente mosso la Consulta ad affermare che il rimedio cautelare di cui all’art. 2476, terzo comma, c.c. potesse essere sganciato dall’azione risarcitoria, là dove parte del percorso motivazionale fondava l’allargamento della tutela proprio al venir meno, all’epoca, del rimedio naturale per la rimozione dell’amministratore di cui all’art. 2409 c.c. Con la conseguenza che quando la revoca dell’amministratore è funzionale al ristoro del pregiudizio patrimoniale l’interesse sarà tutelato proprio dalla fattispecie di cui all’art. 2476, terzo comma, c.c., mentre quando essa è funzionale al ripristino della corretta gestione l’interesse del socio sarà tutelato con l’attivazione del rimedio di cui all’art. 2409 c.c.
La nuova formulazione dell'art. 2409 c.c. consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell'attività di gestione dell'impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei. Le gravi irregolarità, come da giurisprudenza prevalente, devono - oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori - essere attuali, per cui nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto. Infine, esse devono assumere un carattere dannoso nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale.
Con riferimento alle condotte, alla luce dell'opzione legislativa per l'atipicità delle irregolarità, il requisito della gravità postula fatti e deficienze non altrimenti eliminabili, concretanti violazioni di legge e, segnatamente, delle norme civili, penali, amministrative e tributarie e dello statuto e - in virtù del richiamo di cui all'art. 2392, comma 1, c.c. - delle regole generali di gestione diligente nell'interesse sociale e in assenza di conflitti di interesse, che si sostanzino in fatti specificamente determinati e ascrivibili agli amministratori.
Inoltre non rilevano né il tipo di norma violata né lo stato soggettivo (dolo o colpa) di amministratori e sindaci, non essendo il procedimento instaurato in seguito a un ricorso presentato ai sensi dell'art. 2409 c.c. direttamente collegato all'esercizio dell'azione di responsabilità, in quanto trattasi di procedimento volto a ripristinare la regolarità dell’attività gestoria e privo di ogni finalità sanzionatoria.
Quanto al requisito dell'attualità, non rilevano vicende societarie esaurite e non ulteriormente produttive di possibili effetti nocivi, non potendosi dar luogo all'intervento dell'autorità giudiziaria quando sia già stato ripristinato l'ordine amministrativo e gli effetti della condotta siano ormai intangibili, come si evince anche dalla previsione di cui all'art. 2409, comma 3, c.c.
Inoltre, le irregolarità devono essere idonee alla causazione di un danno alla società. Deve reputarsi sufficiente anche il mero pericolo di danno futuro, purché patrimonialmente rilevante, alla società; non rivestono, invece, alcuna rilevanza ai fini dell’art. 2409 c.c. eventuali profili di danno ai singoli soci, ai creditori sociali e ai terzi.
Sono, invece, irrilevanti le censure attinenti al merito delle scelte gestorie, con due sole eccezioni: in primo luogo, le scelte palesemente irragionevoli o negligenti, atteso che il controllo dell'autorità giudiziaria è di legalità e di regolarità della gestione, intesa quale attività materiale e giuridica diretta alla realizzazione dell'oggetto sociale in modo conveniente, cioè tale che la quantità delle risorse complessivamente consumate nella produzione dei beni e dei servizi sia inferiore o corrispondente ai ricavi; in secondo luogo, il tribunale può sindacare anche il merito delle scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi, e segnatamente quelle in pregiudizio della società da loro amministrata, ma conformi all'interesse del socio di maggioranza, a condizione che ricorra l'ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società stessa. In altre parole, il limite derivante dalla cd. business judgment rule non opera laddove si tratti di sindacare non tanto l'osservanza del dovere di diligenza, quanto dell'obbligo di fedeltà, comunque compreso tra quelli richiamati dall'art. 2409, comma 1, c.c. e sotteso ai precetti normativi in tema di conflitto di interessi.
Il decreto di revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c. e nomina di amministratore giudiziario, benché oggetto di reclamo in Corte d’Appello, deve ritenersi immediatamente efficace anche in assenza di un’espressa declaratoria in tal senso ex art. 741 c.p.c., deponendo in tal senso la previsione dell'art. 92, primo comma, delle disposizioni di attuazione del codice civile (secondo cui il decreto che nomina amministratore giudiziario priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società) e dell'art. 103, primo comma, delle medesime disposizioni di attuazione (che prevede l'immediata comunicazione all'ufficio del registro delle imprese da parte del cancelliere del provvedimento del tribunale reso ai sensi dell'articolo 2409 del codice), giacché tali disposizioni, speciali rispetto all'articolo 741 c.p.c., appaiono dirette a stabilire – in conformità del resto alla natura cautelare del provvedimento di revoca – l'immediata efficacia dei provvedimenti di nomina di amministratore giudiziario di società.
Il vizio di costituzione dell’organo amministrativo è idoneo a inficiare la validità non soltanto dell’atto direttamente imputabile agli amministratori (predisposizione del progetto di bilancio), ma anche l’atto conclusivo del procedimento (approvazione in assemblea del bilancio), pur se imputabile ad altro organo societario. È infatti evidente che si tratta di “atti confluenti in un medesimo procedimento, o comunque di atti tra loro legati da un nesso di consequenzialità necessaria sul piano giuridico”.
Che gli amministratori siano tenuti a rifare il bilancio dichiarato nullo – e i successivi che da quello dipendano – non implica di per sé carenza di interesse del socio a impugnare il bilancio successivo, pur se le contestazioni vertano su (la violazione de) i medesimi criteri di valutazione. Se è controvertibile che il bilancio successivo possa essere soggetto a rettifica a seguito dell’invalidazione di quello anteriore, quest’incertezza appare motivo sufficiente per affermare l’esistenza in generale dell’interesse del socio a impugnare anche il bilancio successivo, dove “il risultato utile giuridicamente apprezzabile, non conseguibile senza l'intervento del giudice” consiste nell’accertamento con autorità di giudicato che il bilancio successivo è pur esso affetto da nullità, per aver fatto applicazione dei medesimi criteri in circostanze di fatto e di diritto invariate rispetto al bilancio anteriore già impugnato.
Non è rimedio equipollente all’azione di nullità la possibilità del socio di proporre l’azione di responsabilità nei confronti dell’organo amministrativo che, pur essendovi tenuto per la propagazione della nullità, abbia mancato di correggere uno o più tra i bilanci successivi a quello dichiarato nullo e di sottoporre il bilancio rettificato all’approvazione dell’assemblea.
L’interesse del socio a impugnare per nullità la deliberazione approvativa di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali “non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa che il medesimo socio possa avere alla percezione di un dividendo o, comunque, da un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente far balenare” ma nasce “dal fatto stesso che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permette al socio di avere tutte le informazioni - destinate ovviamente a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione - che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, il socio impugnante legittimamente aspira”.
Oggetto dell’azione di responsabilità ex art. 2395 c.c. non è, tuttavia, la nullità “derivata” del bilancio successivo e neppure la mancata predisposizione di nuovo progetto, che sono temi di cognizione incidentale del giudice, in quanto elementi della causa petendi, ma il danno arrecato al patrimonio individuale del socio da tale omissione dell’organo amministrativo.