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Invalidità della delibera assembleare per abuso della maggioranza
Sul concetto di invalidità della delibera assembleare per abuso della maggioranza, si deve rilevare che tale vizio sussiste quando risulti...

Sul concetto di invalidità della delibera assembleare per abuso della maggioranza, si deve rilevare che tale vizio sussiste quando risulti che la delibera sia arbitrariamente o fraudolentemente preordinata dai soci maggioritari al solo fine di perseguire interessi divergenti da quelli societari, ovvero di ledere gli interessi degli altri soci e la relativa prova incombe sul socio di minoranza il quale dovrà a tal fine indicare gli elementi da cui dedurre l’illiceità della delibera.

All'infuori della ipotesi di un esercizio ingiustificato ovvero fraudolento del potere di voto ad opera dei soci maggioritari, è precluso ogni controllo in sede giudiziaria sui motivi che hanno indotto la maggioranza alla votazione della delibera impugnata. Ne consegue che, in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata l'esecuzione del contratto di società, la cosiddetta regola di maggioranza consente al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite dell'altrui potenziale danno. Deve pertanto ritenersi che l'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento nel caso in cui la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli.

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Responsabilità dell’amministratore per distrazione di risorse sociali
L’amministratore di società a responsabilità limitata che utilizza denaro sociale per rimborsarsi delle spese legali sostenute per iniziative cautelari intraprese...

L’amministratore di società a responsabilità limitata che utilizza denaro sociale per rimborsarsi delle spese legali sostenute per iniziative cautelari intraprese personalmente quale socio nei confronti di altro socio viola i doveri di corretta amministrazione ex art. 2476 c.c. ed è tenuto al risarcimento del danno in misura pari alle distrazioni operate.

Il debito degli amministratori verso la società in conseguenza del giudizio di responsabilità è un debito di valore suscettibile di rivalutazione monetaria.

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Denuncia ex art. 2409 c.c.: presupposti, attualità delle gravi irregolarità e limiti del controllo
I provvedimenti emessi a norma dell’art. 2409 c.c. sono atti di volontaria giurisdizione privi di carattere contenzioso in quanto volti...

I provvedimenti emessi a norma dell’art. 2409 c.c. sono atti di volontaria giurisdizione privi di carattere contenzioso in quanto volti al riassetto amministrativo e contabile della società e non alla risoluzione di interessi contrastanti. In tale quadro la denunzia dei soci assolve soltanto alla funzione di segnalare l’esistenza di irregolarità più o meno gravi nella gestione sociale allo scopo di consentire l’adozione di provvedimenti destinati esclusivamente al risanamento amministrativo della società indipendentemente da qualsiasi conflitto di posizioni soggettive che al riguardo si siano venute a determinare.

L’accoglimento della denuncia ex art. 2409 c.c. presuppone il fondato sospetto di gravi irregolarità nella gestione derivanti dalla violazione di doveri degli amministratori idonea a compromettere il corretto esercizio dell’attività gestoria e a determinare pericolo di danno (anche solo potenziale) per la società o per società controllate, restando irrilevante l’eventuale pregiudizio arrecato a soci o terzi.

Ai fini dell’instaurazione del procedimento ex art. 2409 c.c., il ricorrente deve allegare indizi obiettivi tali da rendere verosimile la denuncia, senza essere gravato dalla piena prova delle irregolarità, che è invece oggetto di accertamento tramite il controllo giudiziale.

Le gravi irregolarità nella gestione, a loro volta, devono essere attuali al momento in cui si richiede l’intervento dell’autorità giudiziaria, non essendo consentita l'adozione di provvedimenti da parte di quest’ultima se esse abbiano già esaurito tutti i loro effetti, possono consistere nel compimento o nell'omissione di atti che comportino una violazione delle norme di legge o dello statuto o delle regole di prudenza e avvedutezza o di corretta amministrazione e conservazione del patrimonio sociale. Il comportamento denunciato deve, inoltre, essere valutato nell'ambito dell’intera attività della società, essendo priva di rilievo l'eventuale illegittimità di singoli atti, impugnabili anche in via autonoma.

Il controllo giudiziale ex art. 2409 c.c. è diretto al ripristino della legalità e della regolarità della gestione e non può estendersi ai profili di opportunità e convenienza. Non rientrano nel suo ambito le scelte di gestione o le modalità e le circostanze di tali scelte, anche se presentino profili di rilevante alea economica.

Le spese relative all’attività ispettiva, liquidate come in atti, vanno poste, in via definitiva, a carico della ricorrente in forza del condivisibile principio secondo cui nel procedimento ex art. 2409 c.c. “la condanna al pagamento delle spese processuali pronunciata a favore di colui che le abbia anticipate, partecipando al procedimento in forza di interessi giuridicamente qualificati dalla sua posizione rispetto alla corretta amministrazione della società, pur non essendo accessoria ad una decisione su diritti soggettivi, né collegabile a comportamenti anteriori al processo, è legittima nella parte in cui si fondi sulla soccombenza processuale dei controinteressati nel contrasto delle posizioni soggettive, anche se non può vere, comunque, ad oggetto le spese di ispezione giudiziale della società, che restano sempre a carico dei denuncianti” (Cass. 30052/2011 e Cass. 9828/2002).

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Giudizio di verificazione sul compenso del sindaco ed eccezione di inadempimento
In tema di prova dell’inadempimento di un’obbligazione il creditore che agisca per l’adempimento (oltre che per la risoluzione contrattuale ovvero...

In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione il creditore che agisca per l'adempimento (oltre che per la risoluzione contrattuale ovvero per il risarcimento del danno) deve soltanto provare la fonte del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell’inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell’onere della prova del fatto estintivo dell’altrui pretesa, costituito dall’avvenuto adempimento. Tale criterio di riparto dell'onere della prova trova applicazione anche al caso in cui il debitore convenuto si avvalga dell'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.

Pertanto, ove il preteso creditore (come il sindaco della società fallita) proponga opposizione allo stato passivo, dolendosi dell’esclusione di un credito (al compenso maturato) del quale aveva chiesto l’ammissione, il Fallimento, dinanzi alla pretesa creditoria azionata nei suoi confronti, può sollevare, per paralizzarne l’accoglimento in tutto o in parte, l’eccezione di totale o parziale inadempimento o d’inesatto adempimento da parte dello stesso ai propri obblighi contrattuali con, appunto, il solo onere di allegare, in relazione alle circostanze di fatto del caso (che ha l’onere di provare), l’inadempimento del sindaco istante.

I sindaci, in effetti, non esauriscono l’adempimento dei proprio compiti con il mero e burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge avendo, piuttosto, l’obbligo di adottare (ed, anzi, di ricercare lo strumento di volta in volta più consono ed opportuno di reazione, vale a dire) ogni altro atto (del quale il sindaco deve fornire la dimostrazione) che, in relazione alle circostanze del caso (ed, in particolare, degli atti o delle omissioni degli amministratori che, in ipotesi, non siano stati rispettosi della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione) fosse utile e necessario ai fini di un’effettiva ed efficace (e non meramente formale) vigilanza sull’amministrazione della società e le relative operazioni gestorie.

 

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La domanda cautelare di revoca dell’amministratore e l’intestazione fiduciaria di quote
In tema di società a responsabilità limitata, la misura cautelare della revoca del liquidatore (applicabile per analogia a quella dell’amministratore...

In tema di società a responsabilità limitata, la misura cautelare della revoca del liquidatore (applicabile per analogia a quella dell’amministratore ex art. 2476, comma 3, c.c.) non può essere richiesta con ricorso ante causam, ma presuppone necessariamente la pendenza o la contestuale instaurazione del giudizio di merito avente ad oggetto l'azione sociale di responsabilità. Tale provvedimento ha infatti natura meramente conservativa e una funzione strumentale alla reintegrazione del patrimonio sociale, risultando privo di attitudine anticipatoria autonoma rispetto alla sentenza di condanna al risarcimento del danno.

L’intestazione fiduciaria di quote di partecipazione societaria integra un'ipotesi di interposizione reale di persona, per effetto della quale il fiduciario acquista la piena titolarità formale delle quote nei confronti della società e dei terzi. Conseguentemente, l’eventuale violazione degli obblighi derivanti dal patto fiduciario (quale il voto in assemblea senza preventiva autorizzazione del fiduciante) rileva esclusivamente come inadempimento contrattuale nell’ambito del rapporto interno tra le parti, ma non inficia la validità delle delibere sociali assunte dal fiduciario, né legittima di per sé la revoca giudiziale per gravi irregolarità gestorie.

Ai fini dell'accoglimento di una domanda cautelare d'urgenza, il pregiudizio lamentato deve essere imminente e attuale.

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Invalido il recesso ad nutum da una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato
Non è consentito il recesso “ad nutum” del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in...

Non è consentito il recesso "ad nutum" del socio di una società a responsabilità limitata contratta a tempo determinato, in considerazione sia della previsione letterale di cui all'art. 2473 c.c., che limita la possibilità di recedere al solo caso di società contratta a tempo indeterminato, sia della valutazione sistematica dipendente dalla diversa disposizione dettata per le società di persone, sia, infine, in relazione all'esigenza di tutela dei creditori che, facendo affidamento sul patrimonio sociale, hanno interesse al mantenimento della sua integrità.

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Diritto di consultazione del socio esercente attività concorrente
Ai sensi dell’art. 2476, comma 2, cod. civ. ‘‘i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori...

Ai sensi dell’art. 2476, comma 2, cod. civ. ‘‘i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all’amministrazione’’. Secondo la dottrina prevalente e la giurisprudenza consolidata il diritto di cui all’articolo 2476, co. 2, c.c., ha natura di diritto potestativo, è esercitabile senza che sia necessario provarne l’utilità, è limitato soltanto dal rispetto dei principi di buona fede e correttezza ed è tutelabile in via d’urgenza. L’esercizio da parte del socio ricorrente di attività in concorrenza con quella svolta dalla società non elide il suo diritto alla consultazione, potendo tuttalpiù incidere sulla portata e l’estensione soggettiva di tale diritto, anche attraverso il mascheramento dei dati sensibili o l’esclusione di estrazione delle copie.

Deve ritenersi ammissibile l’applicazione dell’art. 614 bis cod. proc. civ. anche nell’ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art. 700 cod. proc. civ. e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito.

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Denuncia ex art. 2409 c.c.: l’attualità delle irregolarità di gestione e profili processuali
Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di...

Le gravi irregolarità che giustificano la denuncia ex art. 2409 c.c. consistono nella violazione oggettivamente rilevante e potenzialmente produttiva di danno per la società dei doveri che, per legge o statuto, gravano sugli amministratori in funzione della gestione e devono attenere alla legittimità della loro attività senza investire la convenienza delle loro scelte economiche e imprenditoriali. Tali irregolarità devono essere attuali, ossia persistenti al momento dell’adozione del provvedimento, e idonee ad arrecare pregiudizio all’interesse sociale, restando, pertanto, escluse le violazioni che possano arrecare danno esclusivamente a terzi o al singolo socio.

È inammissibile il ricorso ex art. 2409 c.c. proposto dai soci di minoranza della società controllante nei confronti della società controllata al fine di ottenere la revoca dell’amministratore unico di quest’ultima società e la nomina di un amministratore giudiziario per la medesima. L’art. 2409 c.c., infatti, non attribuisce la legittimazione ad agire per la revoca degli amministratori della società controllata e per la relativa nomina di un amministratore giudiziario al socio di minoranza della controllante, il quale è estraneo alla compagine sociale della società eterodiretta. Tale socio potrà eventualmente esperire il rimedio esclusivamente nei confronti dell’organo amministrativo della società cui partecipa, deducendo, quali gravi irregolarità nella gestione della capogruppo, l’eventuale mala gestio della controllata derivante dall’esecuzione di direttive illegittime impartite dall’organo amministrativo della capogruppo.

La denuncia al Tribunale proposta dai soci di minoranza ai sensi dell’art. 2409 c.c. ha come soggetti interessati a contraddire solo gli organi sociali, amministratori e sindaci, attinti dalla richiesta dei provvedimenti e la società, con conseguente illegittimità della divulgazione dell’iniziativa a terzi estranei.

La denuncia di gravi irregolarità nella gestione ai sensi dell’art. 2409 c.c. in spregio alle previsioni della norma in ordine alla compagine dei soggetti legittimati a proporla ed a contraddirla, mediante divulgazione a terzi completamente estranei alla compagine della società con potenziale grave danno alla sua immagine commerciale e all’attività imprenditoriale, può dare luogo a responsabilità aggravata per abuso del processo con condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96 comma 3 c.p.c., oltre che al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma, ai sensi dell’art. 96 comma 4 c.p.c.

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Invalidità della delibera di esclusione del socio per difetto di tipicità della causa
In applicazione del principio secondo cui nella società a responsabilità limitata l’esclusione del socio ex art. 2473 bis c.c. è...

In applicazione del principio secondo cui nella società a responsabilità limitata l’esclusione del socio ex art. 2473 bis c.c. è consentita solo laddove un’apposita previsione di giusta causa sia espressamente indicata nell’atto costitutivo e sia dotata del carattere di specificità, deve ritenersi invalida la delibera di esclusione del socio attinto da provvedimento antimafia interdittivo, qualora tale ipotesi non sia contemplata nello statuto sociale, nell’ambito delle specifiche ipotesi di esclusione del socio ai sensi del citato art. 2473 bis c.c.

Ai fini della valutazione del periculum, non può essere invocata, ai sensi dell'art. 2378 c.c., la comparazione con il più grave pregiudizio che la società potrebbe subire con la reintegrazione del socio escluso, nei casi in cui lo statuto sociale non prevede tassativamente il rimedio dell'esclusione del socio.

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Revoca cautelare dell’amministratore ex art. 2476, co. 3 c.c.: rigetto per assenza di danno e incertezza sulla natura degli apporti
Il ricorso ex art. 2476, comma 3, c.c., volto alla revoca dell’amministratore di S.r.l. in sede cautelare, è inammissibile ove...

Il ricorso ex art. 2476, comma 3, c.c., volto alla revoca dell’amministratore di S.r.l. in sede cautelare, è inammissibile ove non ricorrano gravi irregolarità gestionali potenzialmente foriere di aggravamento del danno al patrimonio sociale. L’irregolare redazione o approvazione dei bilanci, in assenza di conseguenze lesive provate, non integra di per sé un danno attuale; allo stesso modo, il conflitto tra soci non può fondare il periculum in mora se non incide sull’integrità del patrimonio societario. L’eventuale dazione di somme da parte dell’amministratore non è qualificabile come conferimento, finanziamento o versamento postergato in mancanza di precisi elementi negoziali e contabili che ne determinino natura e causa. In assenza di prova rigorosa, è esclusa la possibilità di disporre la revoca cautelare, che resta misura eccezionale e strumentale alla sola azione risarcitoria ex art. 2476, comma 1, c.c.

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Il recesso consensuale del socio di s.r.l.
È condivisibile la configurabilità del c.d. “recesso consensuale” in considerazione della progressiva estensione delle ipotesi di recesso nelle s.r.l. e...

È condivisibile la configurabilità del c.d. "recesso consensuale" in considerazione della progressiva estensione delle ipotesi di recesso nelle s.r.l. e del suo avvicinamento a opera del D.lgs. 6/2003 alla disciplina dettata in materia di società per azioni. Il recesso consensuale si sostanzia in una modifica del contratto sociale subordinata al consenso di tutti i soci all'uscita del recedente dalla compagine sociale, con liquidazione allo stesso della sua partecipazione. Non si ravvisano, infatti, ragioni sistematiche per escludere che, pur in assenza di un presupposto legale o statutario, i soci possano consentire a uno di essi di disinvestire non sul mercato secondario, ma avvalendosi delle tecniche di liquidazione previste dall'art. 2473 c.c., anche mediante impiego di risorse destinate all'impresa sociale, nei limiti fissati dalla stessa norma. Questa ricostruzione trova ulteriore conforto negli argomenti di quanti ammettono la possibilità di prevedere statutariamente il recesso ad nutum e nella scelta del legislatore di consentire sempre il recesso nel caso di s.r.l. contratta a tempo indeterminato. L'unico limite alla volontà del socio di disinvestire è il consenso degli altri soci: ciò per l'evidente ragione che il recesso incide sui diritti individuali dei soci e non della società, ragion per cui ciascun socio deve esprimere la sua volontà quale singolo e non come componente dell'organo collegiale. Inoltre, dalla qualificazione del recesso consensuale quale contratto risolutorio a forma libera consegue, in forza dei principi generali, che la proposta può essere revocata sino a quando il contratto non sia concluso, ovvero prima che l'accettazione dell'altra parte giunga a conoscenza del proponente, a mente dell'art. 1328 c.c.

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Denuncia al Tribunale, interesse a contraddire e legittimazione passiva
Il procedimento di controllo giudiziario non è diretto ad incidere su posizioni sostanziali del legale rappresentante della società ma, come...

Il procedimento di controllo giudiziario non è diretto ad incidere su posizioni sostanziali del legale rappresentante della società ma, come più volte ribadito, risponde all’esigenza di ripristinare la legalità violata dell’agire amministrativo. Ogni volta che venga sostituito, l’amministratore non è più portatore di un interesse diretto al procedimento ed anche l’interesse a difendersi non trova alcun riconoscimento nel procedimento di volontaria giurisdizione, dal momento che solo laddove venga intentata un’azione di responsabilità, e quindi solo nella sede contenziosa, torna a riespandersi la legittimazione piena a difendersi.

Per fondare la denuncia ex art 2409 c.c. non basta la mera irregolarità contabile, ma occorre che la grave inosservanza sia tale da poter arrecare (o anche solo poter arrecare) pregiudizio grave alla società

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