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Azione di responsabilità contro gli amministratori: presupposti, natura e onere della prova
L’azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c. si configura qualora sia violato dall’amministratore un obbligo specifico previsto dalla...

L’azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2393 c.c. si configura qualora sia violato dall’amministratore un obbligo specifico previsto dalla legge o dallo statuto o il dovere di diligenza. Anche la violazione di quest’ultimo obbligo generale deve essere riferibile a condotte degli amministratori specificamente individuate; lo stesso art. 2392 c.c. prevede come misura delle prestazioni di facere un parametro oggettivo idoneo a salvaguardare il carattere professionale dell’incarico e la flessibilità necessaria ad evitare un irragionevole allargamento della responsabilità, collegando la diligenza alla natura dell’incarico, ossia alla dimensione e alla tipologia dell’impresa esercitata e alla funzione di amministratore in quanto tale nonché al criterio delle specifiche competenze dei predetti. Pacifica la natura contrattuale della responsabilità, ne discende che grava sull’attore la prova dell’inadempimento (secondo modalità differenti a seconda dei singoli obblighi che si assumono violati), del pregiudizio lamentato e del nesso di causalità con la condotta rilevante, mentre in assenza di prova specifica del danno, la mera violazione di una norma statutaria o di diligenza non è sufficiente ad integrare la responsabilità dell’amministratore.

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Il criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali
In ipotesi di azione ex art. 146 l.fall. nei confronti dell’amministratore, ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da...

In ipotesi di azione ex art. 146 l.fall. nei confronti dell'amministratore, ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività ricorrendo abusivamente al credito pur in presenza di una causa di scioglimento della società, così violando l'obbligo di cui all'art. 2486 c.c., il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica dovuta all’incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta.

Nel caso di omessa adozione delle misure previste dall’art. 2447 o 2482-ter c.c., a fronte di una perdita rilevante ai sensi di tali disposizioni, il danno può derivare dal compimento, da parte degli amministratori, di atti di gestione incompatibili con i vincoli di cui all’art. 2486, comma 1, c.c., i quali pongono la finalità di conservazione dell’integrità e del valore del patrimonio sociale: onde colui (società o terzi) che agisce in giudizio con azione di risarcimento nei confronti degli amministratori di una società di capitali che abbiano compiuto, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, attività gestoria non avente finalità meramente conservativa del patrimonio sociale, ai sensi dell’art. 2486 c.c., ha l’onere di allegare e provare l’esistenza dei fatti costitutivi della domanda, cioè la ricorrenza delle condizioni per lo scioglimento della società ed il successivo compimento di atti gestori da parte degli amministratori, ma non è tenuto a dimostrare che tali atti siano anche espressione della normale attività d’impresa e non abbiano una finalità liquidatoria; spetta, infatti, agli amministratori convenuti di dimostrare che tali atti, benché effettuati in epoca successiva allo scioglimento, non comportino un nuovo rischio d’impresa (come tale idoneo a pregiudicare il diritto dei creditori e dei soci) e siano giustificati dalla finalità liquidatoria o necessari per specifiche ragioni.

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Azione del curatore e responsabilità gestoria: danno da omessi versamenti e pagamenti extrasociali
Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall., restano distinte l’azione sociale ex art. 2393 c.c....

Nell’azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare ex art. 146 l. fall., restano distinte l’azione sociale ex art. 2393 c.c. e l’azione dei creditori ex art. 2394 c.c. Trattasi di azioni che conservano la loro originaria natura e disciplina. Gli amministratori rispondono ai sensi dell'art. 2476 c.c. dei danni derivanti da specifici atti di mala gestio compiuti nel periodo del loro incarico, ivi inclusi l’omesso versamento di tributi e contributi quando il pagamento sia possibile, con danno pari a sanzioni e interessi maturati, nonché i pagamenti privi di giustificazione o per finalità extrasociali o preferenziali, costituenti distrazioni e danno diretto al patrimonio sociale.

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Omessa attivazione della liquidazione: danno risarcibile e criterio dell’aggravamento del passivo
In tema di azione ex art. 146 l. fall. per violazione degli obblighi degli amministratori in presenza di perdita del...

In tema di azione ex art. 146 l. fall. per violazione degli obblighi degli amministratori in presenza di perdita del capitale e causa di scioglimento, l’inadempimento agli obblighi di cui agli artt. 2485 e 2486 c.c. comporta responsabilità risarcitoria per il ritardo nell'attivazione della liquidazione, in pregiudizio alle ragioni creditorie. La liquidazione del danno in via equitativa può avvenire mediante il parametro del differenziale tra passivo accertato e attivo liquidato in sede fallimentare solo quando l’attore alleghi un inadempimento almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato e indichi le ragioni che impediscono l’accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta gestoria, anche in ragione dell’incompletezza dei dati contabili o della notevole anteriorità della perdita del capitale rispetto al fallimento; in difetto di tali presupposti, il danno risarcibile va commisurato al solo aggravamento del passivo maturato dopo il momento in cui la causa di scioglimento avrebbe dovuto essere accertata e pubblicizzata.

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Responsabilità extracontrattuale dell’amministratore per inadempimento della società
In caso di inadempimento contrattuale della società, il terzo creditore insoddisfatto potrà agire sia, in via contrattuale, nei confronti della...

In caso di inadempimento contrattuale della società, il terzo creditore insoddisfatto potrà agire sia, in via contrattuale, nei confronti della società inadempiente (per ottenere la prestazione contrattualmente dovuta oppure per ricevere il suo controvalore pecuniario), sia in via extracontrattuale, a norma dell'articolo 2395 o 2476 c.c., contro i suoi amministratori per il risarcimento del danno (direttamente) subito in conseguenza dell'atto illecito, che, tuttavia, non è costituito dal mero inadempimento della società, ma dal comportamento illecito dei suoi amministratori che, incidendo sul bene oggetto dell'obbligazione, lo abbia provocato o abbia concorso a provocarlo, impedendo, in tutto o in parte, l'esecuzione della prestazione dovuta. In altri termini, potrà porsi una questione di responsabilità dell’amministratore, laddove l’inadempimento della società sia stato provocato dal depauperamento del suo patrimonio o da un atto illecito, doloso o colposo, dell’amministratore che abbia interferito nella fase dell’assunzione dell’obbligo o della sua esecuzione.

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Procedimento ex art. 2409 c.c.: attualità e gravità delle irregolarità gestionali
Nel procedimento di cui all’art. 2409 c.c., la revoca degli amministratori presuppone la sussistenza di “gravi irregolarità gestionali” dotate di...

Nel procedimento di cui all’art. 2409 c.c., la revoca degli amministratori presuppone la sussistenza di "gravi irregolarità gestionali" dotate di carattere attuale e di non scemata potenzialità lesiva per la società, non essendo sufficiente la deduzione di fatti remoti ove risulti che gli effetti pregiudizievoli siano cessati o siano stati rimossi.

Non giustifica la revoca degli amministratori l’allegazione di operazioni anomale qualora le somme distratte risultino integralmente rientrate nelle casse sociali e non permanga un pregiudizio patrimoniale attuale per la società.

Le scelte gestionali degli amministratori non sono sindacabili in sede giudiziaria se non nei limiti della business judgement rule, dovendosi escludere l’intervento giudiziale quando, pur in presenza di criticità riscontrate in precedenti fasi gestionali, le modalità di conduzione attuali non risultino irragionevoli né produttive di un danno attuale.

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Limiti e natura giuridica del diritto di informazione del socio di s.r.l. ex art. 2476 c.c.
Il diritto del socio di s.r.l. previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., che contempla tanto il diritto di ricevere informazioni...

Il diritto del socio di s.r.l. previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c., che contempla tanto il diritto di ricevere informazioni sullo svolgimento degli affari quanto il diritto alla consultazione dei libri sociali e della relativa documentazione, consiste in un diritto potestativo di ampia portata, il cui esercizio non richiede alcuna specifica motivazione né ammette limiti, salvo quelli tradizionali del rispetto del canone generale di buona fede e del necessario contemperamento con diritti parimenti meritevoli di tutela.

Il diritto di informazione non può essere oggetto di protezione laddove il suo esercizio sia animato da scopi meramente emulativi, integri un’ipotesi di abuso del diritto ovvero contrasti con un preminente diritto altrui; tuttavia, la richiesta di accesso alla documentazione sociale non può essere rifiutata per il solo fatto di essere sorretta dall’esigenza del socio di valutare il valore della partecipazione ai fini di una eventuale cessione o di verificare possibili profili di mala gestio, trattandosi di interessi patrimoniali qualificati che giustificano la facoltà di accesso a tutela delle aspettative liquidatorie.

L’esercizio del diritto di informazione non può tradursi in un aggravio ingiustificato dell’operato dell’amministratore, il quale non è tenuto a redigere bozze di bilancio prima del termine previsto per il deposito né a trasmettere periodicamente la documentazione sociale, ma è tenuto a consentirne l’ispezione e l’estrazione di copia, a spese del socio, a seguito di richiesta avente ad oggetto la specifica individuazione dei documenti di interesse.

In ragione della natura strumentale del diritto di cui all’art. 2476, comma 2, c.c. rispetto all’esercizio degli ulteriori diritti sociali, sussiste il periculum in mora qualora la sua attuazione non avvenga nell’immediatezza o nell’assoluta prossimità temporale della vicenda che il socio necessita di conoscere, poiché il differimento alla definizione del giudizio di cognizione piena ne comprometterebbe l’effettività con un pregiudizio non riparabile o non agevolmente riparabile per equivalente.

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Determinazione della quota del socio recedente: criteri e limiti all’impugnazione della relazione dell’esperto
In tema di recesso del socio di società a responsabilità limitata, la determinazione del valore della quota effettuata dall’esperto nominato...

In tema di recesso del socio di società a responsabilità limitata, la determinazione del valore della quota effettuata dall’esperto nominato dal tribunale ai sensi degli artt. 2473 e 1349 c.c. è impugnabile solo ove risulti manifestamente erronea o manifestamente iniqua. L’impugnabilità per manifesta erroneità o iniquità non deriva automaticamente dalla semplice presenza di un errore di valutazione nel procedimento di stima, essendo necessario che l’errore, seppur tecnico, sia evidente, grave e concettualmente non condivisibile in materia non opinabile.

La determinazione del valore della quota che faccia riferimento al valore intrinseco anziché al valore di mercato non integra una manifesta erroneità ai sensi dell’art. 2473 c.c. idonea a invalidare la determinazione dell’esperto, in quanto i due concetti non presentano un diverso significato concettuale.

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Utile per inutile non vitiaur – L’acquiescenza parziale nell’impugnazione delle delibere
Deve ritenersi possibile per il socio limitare la propria impugnazione di una delibera. Infatti, il socio, anche non convocato o...

Deve ritenersi possibile per il socio limitare la propria impugnazione di una delibera. Infatti, il socio, anche non convocato o comunque leso nelle sue facoltà procedimentali, ben può prestare acquiescenza a una delibera, che dunque diviene non più aggredibile. Deve ritenersi che – qualsiasi sia il vizio invocato – tale facoltà possa essere esercitata anche in via parziale così prestando acquiescenza (a sua volta parziale) alla parte di deliberazione non impugnata. [Nel caso di specie il giudice ha ritenuto ammissibile limitare la portate ablativa dell’impugnazione di una delibera di trasformazione di s.n.c. in S.r.l. alle sole operazioni riguardanti il capitale sociale lasciando impregiudicata la trasformazione, nonostante mancassero la maggioranza prevista ex articolo 2500 ter c.c. e la convocazione dell'interezza della compagine sociale.]

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Affitto d’azienda, poteri dell’amministratore e azione di responsabilità ex art. 2476 c.c.
In tema di società a responsabilità limitata, il contratto di affitto d’azienda stipulato dall’amministratore senza preventiva autorizzazione assembleare non integra,...

In tema di società a responsabilità limitata, il contratto di affitto d’azienda stipulato dall’amministratore senza preventiva autorizzazione assembleare non integra, di per sé, una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale ai sensi dell’art. 2479, co. II, n. 5, c.c., ove non sia dimostrato che l’operazione abbia determinato la cessazione dell’attività operativa della società e uno stabile mutamento del rischio d’impresa. Grava sulla società che invoca la nullità del contratto di affitto d’azienda l’onere di allegare e provare che l’operazione abbia comportato l’effettivo svuotamento dell’attività sociale e la trasformazione della società in mera percettrice di canoni, non essendo sufficiente il solo dato formale dell’avvenuto affitto dell’azienda.

L’affitto dell’azienda, in difetto di prova della cessazione dell’esercizio diretto dell’impresa, costituisce atto di gestione rientrante nei poteri dell’amministratore e non determina, di per sé, una modifica dell’oggetto sociale.

Nelle società a responsabilità limitata, agli amministratori è attribuito un generale potere di rappresentanza ex art. 2475 bis c.c., con la conseguenza che le limitazioni ai poteri rappresentativi risultanti dall’atto costitutivo o dall’atto di nomina, ancorché pubblicate, non sono opponibili ai terzi, salvo che sia dimostrato che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società.

L’azione di responsabilità ex art. 2476 c.c. nei confronti dell’amministratore di società a responsabilità limitata presuppone una deliberazione assembleare che ne autorizzi l’esercizio, la cui esistenza e specificità devono essere verificate anche d’ufficio dal giudice, attenendo alla legittimazione processuale della società attrice.

In caso di esercizio di azione ex art. 2476 c.c., incombe sulla società attrice l’onere di allegare e provare le condotte asseritamente illecite dell’amministratore, il danno concretamente subito e il nesso causale, non potendo la consulenza tecnica d’ufficio supplire a carenze allegatorie o probatorie.

Non integra condotta distrattiva, ai fini della responsabilità dell’amministratore, il sostenimento di spese riconducibili all’attività sociale, ove la società attrice non alleghi e provi il carattere personale o ingiustificato degli esborsi né il loro effettivo addebito alla società.

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Difetto di legittimazione del socio non iscritto nel registro imprese
Nella società a responsabilità limitata, la qualità di socio e l’esercizio dei relativi diritti nei confronti della società presuppongono l’iscrizione...

Nella società a responsabilità limitata, la qualità di socio e l'esercizio dei relativi diritti nei confronti della società presuppongono l'iscrizione del Registro delle imprese, sicché, in mancanza di tale iscrizione, il soggetto che si assume socio non è legittimato a impugnare le delibere assembleari né a far valere l'invalidità degli atti societari per mancata partecipazione al procedimento decisionale.

L'eventuale accertamento postumo della qualità di socio di chi non abbia partecipato all'approvazione di determinate delibere assembleari non può operare con effetto retroattivo in ordine alla legittimazione a partecipare alla adozione delle delibere impugnate, né può comportare in alcun caso l'invalidità.

Le delibere assembleari eventualmente assunte con il voto determinante di soci in conflitto di interesse sono valide, salva la possibilità di impugnare dette delibere, entro un termine perentorio, nel caso siano idonee a recare un danno alla società.

L'iscrizione nel Registro delle imprese dell’atto di trasformazione societaria preclude in modo assoluto la declaratoria di invalidità della trasformazione stessa, anche in presenza di vizi procedimentali o sostanziali, restando salva esclusivamente l’azione risarcitoria o l’esercizio del diritto di recesso.

Il procedimento di rendiconto disciplinato dagli artt. 263 c.p.c. ss. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria; come tale, esso si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale, si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale e si sviluppa come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale può essere un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, in caso di accettazione del conto, ovvero, in caso contrario, una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l'obbligo di rendiconto, e ciò o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l'obbligo di rendiconto. Pertanto, in presenza di una controversia in ordine alla situazione o al negozio a cui si fa discendere l'obbligo di rendiconto, l'ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dall'accertamento dell'esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile.

Nella società a responsabilità limitata, i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di ottenere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare la documentazione sociale, ma non hanno diritto al rendiconto della gestione, la cui funzione è assolta dall’approvazione del bilancio.

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Revoca cautelare dell’amministratore e condizione di nomina di un curatore speciale
Nelle cause volte ad ottenere la revoca in via cautelare dell’amministratore per gravi inadempimenti agli obblighi di legge e di...

Nelle cause volte ad ottenere la revoca in via cautelare dell’amministratore per gravi inadempimenti agli obblighi di legge e di statuto che si traducono in irregolarità nella gestione siano litisconsorti necessari sia l’amministratore che dovrebbe essere revocato sia la società e, in caso di conflitto di interessi tra amministratore e società, dovrebbe essere nominato un curatore speciale ex art. 80 c.p.c. alla società. Tuttavia, ove la domanda cautelare di revoca risulti già a prima vista non meritevole di accoglimento, difettando il necessario presupposto costituito da una situazione di pericolo imminente ed irreparabile, la nomina di un curatore speciale risulta superflua.

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