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Prevalenza della volontà statutaria nella scelta tra organo di controllo e revisore ex art. 2477 c.c.
Nel caso in cui lo statuto di una s.r.l., dopo la previsione dell’alternativa tra nomina del collegio sindacale o del...

Nel caso in cui lo statuto di una s.r.l., dopo la previsione dell'alternativa tra nomina del collegio sindacale o del revisore per decisione dei soci (controllo facoltativo), stabilisca espressamente che la nomina del "collegio sindacale" sia obbligatoria al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 2477 c.c., tale previsione allora ripercorre il dettato normativo distinguendo tra controllo facoltativo e controllo obbligatorio, ma per il caso di nomina obbligatoria prevede che si debba nominare il "collegio sindacale", in deroga al 2477, comma 2, c.c. che pone l’alternativa tra organo di controllo e revisore. Va dunque affermata la prevalenza della fonte pattizia statutaria con previsione di un organo di controllo collegiale, "collegio sindacale" e non "sindaco unico", tantomeno singolo "revisore".

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Sulla revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.
La funzione della revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ex art. 2476 c.c. consiste nell’evitare che la permanenza in carica dell’autore...

La funzione della revoca cautelare dell'amministratore di s.r.l. ex art. 2476 c.c. consiste nell’evitare che la permanenza in carica dell’autore delle gravi irregolarità possa aggravare la situazione economica della società, procurando ulteriori danni. Detta tutela cautelare, dunque, non ha natura anticipatoria, vale a dire non anticipa gli effetti di una futura sentenza di merito, anche perché, stante la regola della tassatività delle azioni costitutive (ex art. 2908 c.c.), non pare possibile dilatare l’operatività del disposto dell’art. 2476, comma 3, c.c. fino a ricomprendervi un’azione di revoca a cognizione piena. Resta ovviamente inteso che, essendosi ormai estesa l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. anche alle società a responsabilità limitata (a seguito della riforma di cui al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), la definitiva revoca degli amministratori di s.r.l. può essere ottenuta proprio per il tramite del richiamato strumento di volontaria giurisdizione, sulla base peraltro di presupposti in gran parte sovrapponibili a quelli richiesti dalla cautela qui invocata.

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Business judgement rule e obbligo di “agire informato”: affidamento su pareri di professionisti qualificati
In base alla regola di insindacabilità delle scelte gestorie per ragioni di mera convenienza economica consacrata nella nota formula anglosassone...

In base alla regola di insindacabilità delle scelte gestorie per ragioni di mera convenienza economica consacrata nella nota formula anglosassone della business judgement rule, non può ritenersi in contrasto con l’obbligo dell’“agire informato”, men che meno caratterizzato da manifesta negligenza, imprudenza o imperizia, l’operato dell’amministratore che abbia fatto ricorso all’ausilio di professionisti per la necessaria assistenza tecnica in materia altamente specialistica e connotata da particolare incertezza applicativa.

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Sulla revoca cautelare degli amministratori di s.r.l.
La domanda cautelare (ex art. 2476, comma 3 c.c.) di provvisoria revoca dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata,...

La domanda cautelare (ex art. 2476, comma 3 c.c.) di provvisoria revoca dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, da intendersi quale domanda diretta alla pronuncia, ante causam, di un provvedimento cautelare conservativo, idoneo cioè ad attribuire al ricorrente un’utilità strumentale (in senso ampio) rispetto a una futura azione di merito; con la precisazione che quest’ultima consiste in un’azione di responsabilità, da esercitarsi (anche qui, ex art. 2476 c.c.) proprio nei confronti dell’amministratore revocando e diretta – non anche alla definitiva revoca, dunque, ma esclusivamente – a una condanna al risarcimento del danno, per atti di mala gestio compiuti dall’amministratore medesimo. La funzione della revoca cautelare consiste, pertanto, nell’evitare che la permanenza in carica dell’autore delle gravi irregolarità possa aggravare la situazione economica della società, procurando ulteriori danni. Detta tutela cautelare, dunque, non ha natura anticipatoria, vale a dire non anticipa gli effetti di una futura sentenza di merito, anche perché, stante la regola della tassatività delle azioni costitutive (ex art. 2908 c.c.), non pare possibile dilatare l’operatività del disposto dell’art. 2476, comma 3 c.c. fino a ricomprendervi un’azione di revoca a cognizione piena. Resta ovviamente inteso che, essendosi ormai estesa l’applicabilità dell’art. 2409 c.c. anche alle società a responsabilità limitata (a seguito della riforma di cui al d. lgs. 12 gennaio 2019, n.14), la definitiva revoca degli amministratori di s.r.l. può essere ottenuta proprio per il tramite del richiamato strumento di volontaria giurisdizione, sulla base peraltro di presupposti in gran parte sovrapponibili a quelli richiesti dalla cautela qui in esame.

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Responsabilità del socio di s.r.l.: legittimazione attiva dell’azione e presupposti
L’art. 2476, terzo comma, c.c. consente ai soci di promuovere l’azione di responsabilità contro gli amministratori nell’interesse della società e...

L'art. 2476, terzo comma, c.c. consente ai soci di promuovere l'azione di responsabilità contro gli amministratori nell'interesse della società e rappresenta proprio un'ipotesi di legittimazione straordinaria ad agire. Deve ritenersi, inoltre, che il socio possa promuovere nell'interesse della società anche la domanda di risarcimento del danno contro i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società e che, per questo motivo, sono solidalmente responsabili con gli amministratori ai sensi dell'art. 2476, ottavo comma, c.c.. Quest'ultima disposizione, infatti, prevede che la responsabilità solidale dei soci con gli amministratori sussista "ai sensi dei precedenti commi" e da tale clausola di rinvio si desume che anche a questa domanda risarcitoria può essere esteso quanto previsto dal terzo comma dell'art. 2476 c.c. in merito alla legittimazione sostitutiva del socio.
Ai fini della configurabilità della responsabilità del socio ex art. 2476, ottavo comma, c.c. non è necessario che sussista un dolo specifico, ossia che il socio agisca con la finalità di arrecare danno alla società, ma soltanto che il socio sia consapevole della contrarietà dell'atto di gestione a norme di legge o dell'atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze dannose.

Il principio della business judgement rule - secondo cui non si può imputare all'amministratore a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico - non si applica agli atti irragionevoli, imprudenti o che dimostrano arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, dunque, tantomeno in presenza di inequivoche violazioni di legge.

Una clausola statutaria che, a tutela della minoranza, richiede una maggioranza rafforzata per le delibere aventi ad oggetto gli argomenti concernenti determinate materie non può essere modificata da una maggioranza più limitata.

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Responsabilità degli amministratori: decorrenza prescrizione e criterio del deficit incrementale in caso di perdita del capitale
L’azione dei creditori sociali, pur quando sia esercitata dal curatore fallimentare, si prescrive nel termine di cinque anni; il termine...

L’azione dei creditori sociali, pur quando sia esercitata dal curatore fallimentare, si prescrive nel termine di cinque anni; il termine per l’esercizio dell’azione sociale rimane sospeso, a norma dell’art. 2941, n. 7, c.c. per tutto il tempo in cui l’amministratore è rimasto in carica.

L’omessa rilevazione della perdita del capitale sociale e la conseguente prosecuzione indebita dell’attività di impresa, con conseguente aggravio del deficit, comportano, a mente dell’art. 2486, comma 3 c.c., la responsabilità risarcitoria degli amministratori per un importo coincidente – di norma – con l’incremento del deficit patrimoniale (al netto dei cc.dd. costi normali di liquidazione), secondo il criterio della differenza fra i netti patrimoniali determinati alla data di apertura della procedura concorsuale e alla data in cui si è verificata la causa di scioglimento.

Il rimborso di finanziamenti soci (anche indiretti) eseguito ove ricorrano le condizioni previste dall’art. 2467, comma 2 c.c. determina una fonte di responsabilità per l’amministratore aggiuntiva a quella relativa al deficit incrementale per aggravamento del dissesto.

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Responsabilità contrattuale o extracontrattuale degli amministratori
Per la tesi prevalente, la società è litisconsorte necessario nelle azioni sociali di responsabilità promosse dai soci in sostituzione della...

Per la tesi prevalente, la società è litisconsorte necessario nelle azioni sociali di responsabilità promosse dai soci in sostituzione della società, ai sensi del terzo comma dell’art. 2476 c.c. È pacifico che l’ipotesi di cui al settimo comma dell’articolo 2476 c.c. escluda invece la necessaria presenza della società in giudizio. La fattispecie di cui all’art. 2476, comma 7, c.c. contempla un’ipotesi di responsabilità extracontrattuale (o aquiliana) degli amministratori nei confronti dei soci.

Mentre nell’ipotesi di azione sociale di responsabilità (esercitata dalla società o dal socio in sostituzione della società) la parte che si dice lesa dall’operato degli amministratori (cioè la società) gode di un onere della prova “agevolato”, tipico degli illeciti contrattuali, potendo limitarsi a dimostrare l’inadempimento degli amministratori e il danno causalmente derivatone (questi ultimi, per andare esenti da responsabilità, dovranno fornire la cosiddetta prova liberatoria); al contrario, nell’ipotesi di responsabilità extracontrattuale di cui al settimo comma dell’art. 2476 c.c. incombe sul socio che si dice direttamente leso dall’operato dell’amministratore l’onere di dimostrare la sussistenza del fatto illecito in tutte le sue componenti, ossia: la condotta dolosa o colposa dell’amministratore, il danno e il nesso causale. Queste due “alternative” spettanti ai soci di s.r.l. non sono tra loro sovrapponibili e interscambiabili, bensì dipendono dalla natura del danno che i soci ritengono di aver subito (se indirettamente quale svalutazione della partecipazione sociale ovvero direttamente al proprio patrimonio).

Si è sostenuto che nel caso di distrazione pura e semplice degli utili societari di srl, non sia applicabile l’articolo 2395 cc; ciò poiché il danno è in realtà un danno sociale, di danari sottratti alla società; non può dunque operare l'azione diretta residuale e il socio, ai sensi del primo e terzo comma dell’articolo 2476 c.c., dovrà agire per la restituzione delle somme alla compagine sociale.
I danni che i soci lamentano di aver subito (svalutazione della partecipazione sociale e mancata distribuzione degli utili) quale conseguenza diretta ed immediata dell’operato degli amministratori costituiscono, in realtà, il mero riflesso del pregiudizio al patrimonio sociale e, come tali, non possono essere fatti valere dal singolo socio che si dica danneggiato direttamente. Per la giurisprudenza maggioritaria, la diminuzione del valore della quota di partecipazione e l’omessa distribuzione di utili nella società non costituiscono danno diretto al singolo socio, in quanto gli utili fanno parte del patrimonio sociale fino all’eventuale delibera assembleare di distribuzione e la quota di partecipazione è un bene distinto dal patrimonio sociale la cui diminuzione di valore è conseguenza soltanto indiretta ed eventuale della condotta dell’amministratore.

Il diritto di domandare in sede giudiziale il risarcimento del danno subito da una società per effetto dell’illecito concorrenziale posto in essere da un’altra impresa (o, in generale, per effetto dell’illecito commesso da un terzo) compete esclusivamente alla società, unico soggetto destinatario di un danno patrimoniale diretto, e non anche a ciascuno dei soci che, al più, subiranno indirettamente gli effetti dell’illecito.

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Denuncia ex art. 2409 c.c.: ammissibilità nei confronti del liquidatore e natura del rimedio
Si ritiene ammissibile la denuncia ex art. 2409 c.c. anche nei confronti del liquidatore, sebbene tale facoltà non sia espressamente...

Si ritiene ammissibile la denuncia ex art. 2409 c.c. anche nei confronti del liquidatore, sebbene tale facoltà non sia espressamente prevista dalla norma, da intendersi quale rimedio teso a ripristinare la regolarità della gestione, con esclusione di alcuna finalità sanzionatoria e di tutela risarcitoria.

Oggetto della denuncia ex art. 2409 c.c. possono essere soltanto gravi irregolarità compiute dagli amministratori in violazione dei loro doveri, non censure di merito che riguardino l’opportunità o la convenienza delle operazioni degli amministratori e tantomeno la denuncia può essere strumento per dirimere conflitti interni tra soci. Inoltre, elemento caratterizzante le gravi irregolarità è il loro carattere potenzialmente dannoso, riscontrabile nella violazione di norme di legge capaci di procurare un danno al patrimonio sociale o un grave turbamento all’attività sociale. Il riferimento alla potenzialità del danno per la società circoscrive l’ambito di applicazione del controllo giudiziario e conseguentemente la sfera di tutela della minoranza. Ne discende che restano del tutto irrilevanti sia quei fatti, sebbene gravi, i cui effetti siano venuti meno e vi sia stato il ripristino della regolare gestione, sia la violazione che abbia esaurito i suoi effetti e non ne sia più possibile l’eliminazione, residuando soltanto il rimedio risarcitorio. Emerge, dunque, una ratio preventiva del procedimento in esame rispetto a quella sottesa all’azione di cui all’art. 2476 c.c.: il controllo giudiziario disegnato dall’art. 2409 c.c. si colloca temporalmente in una fase in cui le irregolarità gestorie sono ancora in atto, in quanto potenzialmente dannose, e non a irregolarità “consumate”, che hanno già prodotto un danno, richiedendo, appunto, in un’ottica di anticipazione della soglia di tutela, non già la prova delle irregolarità, ma il fondato sospetto delle stesse. E ciò in quanto, si ripete, la precipua finalità del procedimento in esame non è immediatamente sanzionatoria, bensì riparatoria, mirando al riassetto amministrativo e contabile della società.

In materia di denuncia ex art. 2409 c.c. e di intervento del Tribunale, per provvedimenti provvisori devono intendersi tutte le misure idonee ad impedire la reiterazione delle irregolarità riscontrate o l’aggravarsi delle conseguenze pregiudizievoli da esse derivanti. Solamente, nei casi più gravi il Tribunale può revocare gli amministratori o eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata. Non si può quindi prescindere dall’attualità degli eventuali illeciti denunciati poiché una volta interamente consumata la potenzialità lesiva del fatto censurato, è precluso l’intervento del Tribunale poiché il controllo giudiziario di cui all’art. 2409 c.c. deve intervenire nel momento in cui le lamentate irregolarità gestorie sono ancora in atto, in modo da ripristinare la corretta gestione ed evitare l’aggravarsi del danno potenzialmente arrecato alla società.

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Responsabilità dell’amministratore di s.r.l. per prelievi ingiustificati dalle casse sociali e quantificazione del danno
Gli obblighi inerenti, per legge e statuto, alla carica di amministratore concernono, tanto nei confronti della società quanto dei creditori...

Gli obblighi inerenti, per legge e statuto, alla carica di amministratore concernono, tanto nei confronti della società quanto dei creditori sociali, il dovere di curare l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società al fine di soddisfare l’interesse sociale. Ne consegue che l’amministratore risponde ex art. 2476, commi 1 e 6, c.c. dei danni cagionati alla società e ai creditori sociali derivanti da prelievi di denaro effettuati dai soci e/o dall’amministratore dalle casse sociali privi di giustificazione contabile. In sede di quantificazione del danno, non può tenersi conto di documentazione di natura extracontabile di dubbia origine, generica, ovvero predisposta unilateralmente dal convenuto e, come tale, priva di valore probatorio; né il danno può essere liquidato in via equitativa secondo il criterio della differenza tra attivo e passivo fallimentare, ove sia l’attore a non voler fare applicazione di tale criterio - da ritenersi, peraltro, meramente residuale -, né secondo il criterio della differenza dei netti patrimoniali, ove le voci di danno non siano provate né debitamente e specificatamente allegate dall’attore.

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Impugnazione di delibere assembleari, sopravvenuto fallimento della società e carenza di interesse ad agire
Ai sensi dell’art. 100 c.p.c. l’interesse ad agire richiede non solo l’accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la...

Ai sensi dell’art. 100 c.p.c. l’interesse ad agire richiede non solo l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice.

In tema di impugnazione delle deliberazioni assembleari della società, il sopravvenuto fallimento di quest'ultima comporta il venir meno dell’interesse ad agire per ottenere una pronuncia di annullamento dell’atto impugnato, quando l’istante non deduca ed argomenti il suo perdurante interesse, avuto riguardo alle utilità attese dopo la chiusura della procedura fallimentare.

Anche quanto alla domanda proposta ex art. 2476, comma 2 c.c. e, dunque, al diritto del socio di controllo della documentazione sociale, va rilevato che con il fallimento della società la verifica della documentazione contabile della società fallita, al pari dell’esercizio della azione di responsabilità, sono demandati al curatore e non residua tale esercizio in capo al socio, in difetto di una gestione della società da controllare e in difetto della legittimazione ad esercitare l’azione sociale di responsabilità.

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Responsabilità dell’amministratore per distrazione di somme nelle società di capitali
Risponde ex art. 2476 c.c. l’amministratore della società che distrae dal patrimonio sociale somme di denaro tramite incasso di assegni...

Risponde ex art. 2476 c.c. l’amministratore della società che distrae dal patrimonio sociale somme di denaro tramite incasso di assegni circolari intestati alla società e prelievi ingiustificati dal conto sociale, risultando tenuto alla restituzione integrale delle somme sottratte, oltre interessi legali, a prescindere da dissidi personali o rivendicazioni di compensi non provati.

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Illecita prosecuzione dell’attività di impresa e applicabilità dell’art. 2486 ai procedimenti in corso
Gli amministratori sono responsabili per la prosecuzione dell’attività d’impresa nonostante la perdita del capitale. Posto che il liquidatore della società...

Gli amministratori sono responsabili per la prosecuzione dell'attività d'impresa nonostante la perdita del capitale.

Posto che il liquidatore della società ha finalità di conservazione del patrimonio della società, non può essere contestata a quest'ultimo, da parte del fallimento, l'illecita prosecuzione di attività di impresa, in mancanza di specifiche e provate operazioni in violazione dell'art. 2486 c.c.

Le condotte degli amministratori successive all'integrazione di una causa di scioglimento (nella specie: integrale perdita del capitale sociale) devono essere volte alla conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale, in maniera da poter garantire il soddisfacimento dei creditori.

A seguito dell'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sono stati modificati i criteri di determinazione del danno al patrimonio sociale di cui all'art. 2486 c.c. nei casi di responsabilità a carico degli amministratori per violazione dell'obbligo di conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale; in particolare, sono state previste due modalità di liquidazione del danno: a) la prima, che costituisce un criterio generale e presuntivo, superabile con prova contraria, coincide con la differenza dei netti patrimoniali, depurata dei normali costi della gestione conservativa; b) la seconda modalità interviene nei casi di assenza di scritture contabili ovvero quando, comunque, non sia possibile ricorrere al precedente criterio e coincide con il deficit fallimentare. Tale nuova normativa è applicabile anche a fatti precedenti e a giudizi ancora in corso, secondo l'orientamento che riconosce a tale disposizione anche natura processuale, retta dal principio del tempus regit actum, dato che la medesima disposizione non incide retroattivamente su elementi costitutivi della fattispecie legale di responsabilità civile, non intaccando situazioni giuridiche precostituite, e rivolgendosi direttamente al giudice per delimitarne l'ambito di discrezionalità, indicandogli, altresì, il criterio tabellare quale parametro equitativo nella liquidazione del danno.

Il presupposto per l'applicazione del criterio del deficit fallimentare è l'assoluta carenza di informazioni in merito all'andamento degli affari, tale da impedire la ricostruzione del patrimonio al momento del verificarsi della causa di scioglimento.

 

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