Il Tribunale è competente a decidere sul ricorso ex art. 2409 c.c. anche nell'ipotesi in cui sia presente nello statuto della società una clausola compromissoria che devolva ad un collegio arbitrale le controversie tra soci ed amministratori. Invero, tenuto conto della natura - in senso lato - cautelare del procedimento di denuncia al Tribunale e delle misure che vengono richieste (le quali, pur coinvolgendo diritti soggettivi, non statuiscono su di essi a definizione di un conflitto tra parti contrapposte, né hanno attitudine ad acquistare l'autorità di giudicato sostanziale), può trovare applicazione, in via analogica, il disposto di cui all'art. 669-quinquies c.p.c.
Il disposto di cui all’art. 2468, ult. comma c.c., secondo cui “nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106”, contempla un'ipotesi di rappresentanza necessaria, i cui poteri sono esclusivamente attribuiti al soggetto designato secondo le modalità prescritte dagli artt. 1105 e 1106 c.c., con conseguente preclusione, per i partecipanti alla comunione, del concorrente esercizio dei diritti, da intendersi come l'insieme di tutti i diritti sociali, siano essi patrimoniali, amministrativi o processuali. Trattasi di un corollario del principio di indivisibilità delle quote e delle azioni di cui all'art. 2347 c.c., disposizione che nel conferire alla partecipazione azionaria il carattere della indivisibilità, ha considerato indispensabile, in relazione alle esigenze peculiari della organizzazione societaria e alla natura del bene in comunione, la unitarietà dell'esercizio dei diritti, impedendone, quanto meno nei rapporti esterni, il godimento e l'amministrazione in forma individuale; e ciò al fine, da un lato, di evitare che contrasti interni si riflettano sulle attività assembleari e, dall'altro, di garantire certezza e stabilità alle deliberazioni assunte, correttamente approvate. Si deve quindi escludere la legittimazione attiva a promuovere l'azione ex art. 2409 c.c. del singolo socio in situazioni di contitolarità, pro-indiviso, di quote di partecipazione al capitale sociale.
Le “gravi violazioni” segnalate dal socio di minoranza ex art. 2409 c.c. devono assumere un carattere dannoso, nel senso che deve trattarsi di violazione di norme civili, penali, tributarie o amministrative, capaci di provocare un danno al patrimonio sociale e, di conseguenza, agli interessi dei soci e dei creditori sociali ovvero un grave turbamento dell'attività sociale.
Più che dal rapporto tra attività e passività, lo stato di insolvenza deve essere desunto dalla possibilità per l’impresa di operare proficuamente sul mercato, fronteggiando con mezzi ordinari le proprie obbligazioni. Ne consegue che uno stato di squilibrio patrimoniale non può essere ritenuto elemento inequivoco di una crisi irreversibile, a fronte di un indice di liquidità in equilibrio.
Nelle ipotesi in cui, a fronte della ricostruzione delle scritture contabili operata dal curatore, è possibile determinare il danno nella sua concreta entità con riferimento all’aggravarsi della situazione debitoria, non è necessario fare ricorso a criteri di liquidazione equitativa, valevoli quando il danno, pur certo, è di impossibile o difficile quantificazione.
Il criterio dei c.d. netti patrimoniali appare più appropriato ai casi in cui le condotte contestate all’amministratore sono la causa dell’erosione del patrimonio sociale che alle ipotesi in cui all’amministratore sia contestato di aver omesso di chiedere tempestivamente il fallimento per non aggravare il dissesto e non di averlo provocato con negligenti atti di amministrazione
Qualora il socio ricorrente ex art. 2476, secondo comma, c.c. che non partecipa all’amministrazione sia anche concorrente della società, e lo svolgimento di attività concorrenziale sia sostanzialmente pacifico e attuale, la limitazione del diritto di accesso alla documentazione sociale deve essere configurata in termini più stringenti, circoscrivendo l’accesso a quei soli documenti rispetto ai quali il reclamante dimostri uno specifico proprio interesse alla consultazione e nelle modalità più idonee ad evitare ulteriori momenti di conflitto, dovendosi realizzare un contemperamento tra il diritto del socio ad essere informato e le esigenze della società meritevoli di tutela (anche in termini di riservatezza), alla stregua del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di società. Ne consegue che i soci non possono esercitare i propri diritti di controllo con modalità tali da recare intralcio alla gestione societaria ovvero da svantaggiare la società nei rapporti con imprese concorrenti, essendo illegittimi i comportamenti del socio rivolti a fini diversi da quelli strettamente informativi e potendo l’amministratore negare l’accesso o adottare misure di protezione dei dati sensibili.
Il mancato pagamento dei debiti erariali e il conseguente aggravio economico in danno al patrimonio sociale costituiscono elementi sufficienti ad affermare la responsabilità dell’amministratore unico, secondo l’addebito di responsabilità ex art. 2476 co. 1 c.c. che fonda la responsabilità contrattuale dell’amministratore. Non vi è dubbio che costituisca un obbligo primario dell’amministratore quello di pagare le imposte alle scadenze stabilite, così come confermato dalla costante giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la responsabilità dell’amministratore per omesso pagamento delle imposte sarebbe una tipica ipotesi di responsabilità per fatto proprio che trova la sua fonte immediata nella violazione dei doveri comportamentali fissati dalle disposizioni di legge [...] che pongono a carico diretto degli amministratori o liquidatori di un soggetto tassabile uno specifico obbligo nei confronti del fisco, avente quale contenuto il provvedere, nella loro qualità, al pagamento delle imposte con l'attivo sociale”.
In merito alla quantificazione del danno, lo stesso dev'essere provato dall'attore e non può coincidere con le imposte non versate: queste, siccome dovute, rappresentano un debito titolato, che non diventa danno solo per il fatto di essere rimasto inadempiuto. Il danno risarcibile va, quindi, individuato nell'ammontare degli interessi e delle sanzioni conseguenti al mancato tempestivo pagamento, che non sarebbero stati applicati se l'amministratore avesse ottemperato tempestivamente all'obbligo di versamento delle imposte.
Ai sensi dell’art. 2476 comma 8, c.c., la responsabilità grava, oltre che sugli amministratori, anche su tutti quei soci che “intenzionalmente” abbiano deciso o autorizzato l’atto dannoso, qualora costoro abbiano un qualche potere decisionale in ordine al compimento di un determinato atto di gestione della società, a prescindere dal fatto che tanto sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto ed anche solo in via occasionale, ben potendo acquisire rilievo anche l’impulso all’attività gestoria che il socio abbia comunque dato a livello decisionale, anche in forme non istituzionali e meramente ufficioso, ma tali in ogni caso da evidenziare l’ingerenza o anche l’influenza effettiva spiegata da costui sugli amministratori.
Quanto all’elemento soggettivo della corresponsabilità dei soci, ai sensi del suddetto art. 2476 comma 8 c.c., va ritenuto che la responsabilità de qua non si azioni per una semplice assenza di controllo, in occasione della approvazione dei bilanci, richiedendosi che i soci abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato quegli specifici atti dannosi.
Il provvedimento cautelare d’urgenza previsto dall’art. 700 c.p.c., in quanto “norma di chiusura” della materia cautelare, si configura come un rimedio a carattere meramente residuale, azionabile solo ove non sussistano strumenti ad hoc. In virtù di tale principio, problemi particolari si pongono con riguardo al coordinamento del citato rimedio con quello previsto dall’art. 2378 c.c., in tema di impugnazione delle delibere assembleari. L’art. 2378 c.c., riformulato dal D.lgs. n. 6/2003, espressamente previsto per le società per azioni ed applicabile anche alle società cooperative, stante l'espresso meccanismo di rinvio previsto dall'art. 2519 c.c., prevede infatti che “con ricorso depositato contestualmente al deposito, anche in copia, della citazione, l’impugnante può chiedere la sospensione dell’esecuzione della deliberazione”. La norma prevede, quindi, la possibilità di chiedere la sospensione della delibera assembleare societaria solo nell’ambito della causa di merito avente ad oggetto l’impugnazione della delibera stessa. Lo strumento impugnatorio di cui all'art. 2378 co. 3 c.c., costituendo rimedio cautelare tipico in campo di impugnazione di delibera assembleare, deve esser proposto con le forme rigorosamente disciplinate da tale norma, e dunque, con ricorso depositato in uno con l'atto introduttivo del giudizio, dovendosi intendere il riferimento del co. 3 c.c. alla contestualità alla necessaria correlazione della proposizione dell’istanza cautelare alla pendenza del giudizio di merito, e questo per consentire la decisione di esso da parte del medesimo giudice competente a decidere il merito dell'impugnazione, ovvero, nei casi di eccezionale urgenza, con decreto da adottarsi da parte del Presidente del Tribunale prima della designazione del giudice. Come appare evidente dalla formulazione della norma, il provvedimento cautelare previsto dall’art. 2378 si riferisce strettamente all’anticipazione degli effetti della sentenza di merito e, dunque, dell’eventuale annullamento (o declaratoria di nullità) della delibera impugnata. L’applicabilità dell’art. 700 deve, pertanto, intendersi tassativamente preclusa ove sia volta ad ottenere, quale petitum, un provvedimento che cauteli il diritto soggettivo già leso dalla delibera invalida, anticipando gli effetti della sentenza di merito.
Ai fini dell’emissione di un provvedimento d’urgenza ex art. 700 c.p.c. si rende necessaria una valutazione caso per caso della sussistenza del ‘periculum in mora’, ossia di quel pregiudizio irreparabile a cui non sia possibile porre integrale rimedio con gli ordinari strumenti processuali esistenti. In considerazione del fatto che i rimedi cautelari d’urgenza comportano l’adozione di provvedimenti invasivi della sfera giuridica della controparte all’esito di una cognizione meramente sommaria, il disposto dell’art. 700 c.p.c. consente l’anticipazione totale o parziale della tutela conseguibile all’esito di un ordinario giudizio di merito solo nelle ipotesi in cui la durata del processo ordinario potrebbe andare a detrimento della situazione giuridica soggettiva azionata e riferita alla parte ricorrente, per essere questa esposta al pericolo di un pregiudizio che, oltre che grave ed imminente, sia, altresì, irreparabile.
La cessione dell’intera azienda deve essere qualificata non come un atto di gestione estraneo all’oggetto sociale (ossia come un c.d. atto “ultra vires”), comunque idoneo a vincolare la società, ma come un atto per cui è necessaria una previa decisione dei soci ex art. 2479 comma 2 n. 5 c.c.: atteso che l’art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. riserva alla competenza dei soci le operazioni da cui derivi una rilevante modifica dei loro diritti o una modifica dell’oggetto sociale, deve ritenersi che l’assenza di una delibera assembleare su tali operazioni integri la violazione di una norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali – ossia i limiti di cui all’art. 2475-bis c.c. –, ma legali dei poteri di rappresentanza degli amministratori.
I presupposti della responsabilità illimitata del socio unico di srl sono costituiti ex art. 2462 cc dallo stato di insolvenza, dall’unipersonalità, dalla mancata esecuzione dei conferimenti ovvero della pubblicità prevista dall’art. 2470 cc. Il requisito dell’insolvenza non è tanto da intendersi come insolvenza fallimentare, ma piuttosto è riconducibile a tutti i casi in cui il patrimonio sociale risulti insufficiente per il soddisfacimento dei debiti. La pubblicità dell’unipersonalità, da eseguirsi secondo la disciplina dell’art. 2470, IV comma cc da parte dell’amministratore o in via alternativa dal socio unico entrante, ha natura costitutiva, in quanto è l’adempimento pubblicitario che determina la limitazione di responsabilità.
Il presupposto per accedere al beneficio della responsabilità limitata consiste nel deposito per l’iscrizione nel registro imprese di una dichiarazione contenente la segnalazione dell’unipersonalità con i dati del soggetto che subentra nella titolarità dell’intera partecipazione. L’inosservanza delle formalità pubblicitarie di cui all’art. 2470 cc comporta la responsabilità illimitata dell’unico socio per le obbligazioni sorte durante il periodo di unipersonalità.
Premesso l’obbligo, a carico degli amministratori, di regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili durante la gestione della società, qualora manchino i documenti comprovanti le registrazione contabili dei pagamenti e dei prelievi, si deve presumere che i beni non rinvenuti e di cui non vi sia prova della destinazione per le finalità sociali siano stati oggetto di dolosa distrazione; ciò soprattutto in virtù della distribuzione dell’onere probatorio propria dell’azione contrattuale, qual è quella unitariamente esperita dal curatore fallimentare, che comporta che mentre a carico dell’attore vi è l’onere di dedurre e provare l’inadempimento di specifici obblighi di legge o di statuto, il danno conseguente e il nesso causale, spetta al convenuto dare la prova contraria dell’assenza di colpa o di fatti impeditivi, modificativi o estintivi e, con particolare riferimento all’azione di responsabilità, dare la prova della non imputabilità del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza e dell'adempimento degli obblighi di custodia e conservazione del patrimonio sociale gravanti sugli amministratori sia nei confronti della società che dei creditori della stessa.
L'amministratore, al momento della nomina, assume – tra gli altri - l'obbligo di vigilanza sulla società, che deve essere esercitato e non viene meno neppure qualora l'amministrazione sia effettivamente esercitata da altri soggetti; dunque, l’accettazione della carica di amministratore comporta l’assunzione di obblighi - tra cui quelli inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale – il cui dovere di adempimento non può essere escluso in presenza di delega a uno o più componenti del consiglio di amministrazione, né tantomeno in caso di assunzione di fatto del ruolo di amministratore da parte di un terzo. Il soggetto che accetti di ricoprire la carica di amministratore di una società di capitali e poi consenta, con pieno assenso e consapevolezza, che a gestire l’impresa sociale sia di fatto un terzo, è sotto il profilo causale necessario compartecipe e sotto quello giuridico corresponsabile di ogni singolo atto di gestione che abbia lasciato compiere all’amministratore di fatto. Ove quest’ultimo arrechi un vulnus all’integrità del patrimonio sociale, la responsabilità in relazione a tale evento dannoso è pertanto ascrivibile, in via solidale, anche all’amministratore di diritto.
Tra gli atti che determinano la responsabilità dei soci in solido con gli amministratori ex art. 2476 c.c. rientrano anche atti o comportamenti, non adottati nelle forme previste dagli art. 2468, co. 3, e 2479 c.c., o addirittura in sede assembleare (art. 2479 bis c.c.), ma idonei a supportare l'azione illegittima e dannosa posta in essere dagli amministratori. Le condotte decisorie ed autorizzatorie per essere fonte della responsabilità del socio devono essere compiute "intenzionalmente", cioè devono esprimere o denotare la volontà di supportare un'operazione illecita e, dunque, l’intenzionalità è costituita dalla piena coscienza di compiere un atto decisionale o autorizzatorio potenzialmente dannoso.
La qualità di socio non viene meno nel momento in cui la manifestazione della volontà di recedere espressa dal socio entra nella sfera di conoscenza della società, ma permane fino al termine del procedimento di liquidazione della partecipazione e di rimborso del valore della quota potendo il recesso essere qualificato come una fattispecie a formazione progressiva nel cui ambito la recezione della dichiarazione del recesso del socio non è idonea a far venir meno l’interesse del socio a continuare ad esercitare quei diritti sociali connessi alla salvaguardia dell’integrità del patrimonio sociale ed al diritto alla liquidazione della quota. La dichiarazione di recesso, pur volendola qualificare come dichiarazione unilaterale recettizia risolutivamente condizionata ex lege alla revoca della delibera legittimante il recesso, non comporta immediatamente la cessazione del rapporto sociale in quanto il socio, fino a che non viene liquidato o fino a che non si pervenga alla riduzione del capitale sociale o alla cessione delle sue quote, resta titolare di una quota del capitale della società conservando la qualifica di socio e di titolare, oltre che del diritto di credito verso la società per la liquidazione del valore della sua quota, anche dei diritti sociali di voto nelle assemblee, di impugnativa delle delibere e di accesso alla documentazione sociale.
Il concetto di grave irregolarità, ai fini della proposizione dell’istanza cautelare nei confronti dell’amministratore di società a responsabilità limitata, deve essere interpretato in senso estensivo. Sebbene la disposizione normativa faccia riferimento alle irregolarità attinenti alla gestione dell’attività sociale poste in essere dall’organo amministrativo, non può dubitarsi che tale nozione ricomprenda anche l’inadempimento degli obblighi di natura amministrativa gravanti sull’amministratore in forza di legge o di statuto.
Ne consegue che la categoria delle gravi irregolarità non si esaurisce nelle condotte strettamente gestionali, ma si estende altresì alle omissioni o violazioni concernenti il corretto funzionamento dell’organizzazione societaria, ivi compresi gli atti di impulso e di coordinamento relativi ai rapporti tra i soci e con gli altri organi sociali.
L'istanza di revoca cautelare dell'amministratore di una s.r.l. ai sensi dell'art. 2476, co. 3, c.c. può essere legittimamente proposta anche ante causam.
In presenza di perdite, la copertura deve avvenire mediante l’impiego delle riserve secondo un preciso ordine che privilegia le riserve più disponibili e meno vincolate sino a quelle meno disponibili e più vincolate. Devono essere utilizzate prima le riserve facoltative, poi quelle statutarie, indi quelle legali e da ultimo può essere intaccato il capitale. Ne consegue l’illegittimità della delibera di riduzione e ricostituzione del capitale ex art. 2482-ter c.c. adottata senza previo utilizzo delle riserve disponibili idonee a coprire le perdite.
I versamenti del socio in conto capitale, al pari della riserva da sovrapprezzo, non attribuiscono un credito esigibile verso la società, potendo essere restituiti soltanto per effetto dello scioglimento della società e nei limiti dell’eventuale residuo attivo del bilancio di liquidazione ovvero distribuiti con deliberazione dell'assemblea ordinaria, durante la vita sociale, nei casi consentiti, in presenza di riserve distribuibili. I versamenti in conto futuro aumento di capitale sono iscritti in una specifica riserva del patrimonio netto, in attesa di essere imputati a capitale a seguito della delibera di aumento, e sono ripetibili solo se la delibera non intervenga entro il termine convenuto dalle parti o fissato dal giudice, venendo meno la causa giustificatrice dell’attribuzione. Il finanziamento del socio genera un credito verso la società, ma la pretesa di restituzione richiede l’allegazione e la prova dei relativi presupposti, restando comunque soggetta ai limiti derivanti dalla postergazione ex art. 2467 c.c.
Integra grave irregolarità gestoria, rilevante ai fini della revoca giudiziale dell’amministratore ex art. 2476, co. 3, c.c., la condotta ostruzionistica che impedisca o renda di fatto ineffettivo l’esercizio del diritto di controllo del socio, costringendolo ad agire in giudizio per ottenere l’accesso alla documentazione sociale, nonché l’alterazione delle scritture contabili, in quanto comportamenti idonei a compromettere l’affidabilità della gestione e a pregiudicare la società anche sotto il profilo delle spese legali da sostenere.
È invalida la deliberazione assembleare adottata dalla maggioranza quando il voto risulti espressione di abuso di potere, perché esercitato non nell’interesse sociale, ma al fine di ledere gli interessi del socio di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell’esecuzione del contratto sociale.
La clausola compromissoria statutaria in materia societaria è nulla, ai sensi dell’art. 34, co. 2, d.lgs. 5/2003, se non attribuisce a un soggetto estraneo alla società il potere di nomina di tutti gli arbitri; in tal caso la controversia è devoluta al giudice ordinario.
Il diritto di controllo del socio di società a responsabilità limitata, disciplinato dall’art. 2476, co.2, c.c., si sostanzia nel diritto potestativo di accedere a tutti i libri sociali (compresi quelli facoltativi) e ai documenti relativi alla gestione societaria (inclusi i documenti fiscali e contabili, i contratti, gli atti giudiziari e amministrativi, le fatture, gli estratti conto), anche tramite professionisti di sua fiducia, con il solo limite del rispetto dei principi di correttezza e buona fede.
Il diritto di consultazione del socio di S.r.l. ricomprende la facoltà di estrarre copia dei documenti esaminati e si estende a qualsiasi documento riferibile alla società, senza che possa essere opposto alcun segreto, dovere di riservatezza o di motivazione, poiché il socio, non essendo un terzo, non è tenuto a indicare le finalità, né a identificare analiticamente la documentazione che intende consultare.
La funzione dei diritti di informazione e di ispezione viene tradizionalmente individuata in quella di permettere al socio un certo controllo sull’amministrazione sociale, e di consentirgli l’esercizio cosciente del diritto di voto e di tutti i diritti che derivano dalla sua condizione; sotto quest’ultimo profilo, l’interesse del socio può derivare anche dalla necessità di valutare se alienare, e a quali condizioni, la propria partecipazione, ovvero se esercitare, o meno, il diritto di opzione in sede di aumento del capitale.
L'articolo 2476, comma 3, del c.c. attribuisce al socio della società a responsabilità limitata la legittimazione a proporre azione di responsabilità contro amministratori o liquidatori, indipendentemente dalla quota di capitale sociale posseduta. Tuttavia, una volta sopravvenuto il fallimento della società, la legittimazione dell'azione di responsabilità spetta in esclusiva al curatore - ai sensi dell'art. 146, comma 2, legge fallimentare, venendo in essa assorbita quella, straordinaria, già di spettanza dei soci. Ne consegue che con il fallimento della società il solo titolare dell'azione sociale di cui all'art. 2476 c.c. diviene il curatore: la legittimazione è esclusiva e con essa non concorrono né quella dei creditori sociali né quella dei soci.