La delibera di aumento del capitale sociale attraverso la rinuncia a un credito da parte del socio verso la società non ha oggetto illecito, né impossibile. Né, di per sé, può contestarsi che l’aumento del capitale possa essere sottoscritto mediante una compensazione con un credito del socio da finanziamento, anche nel caso in cui il termine per il rimborso non sia ancora scaduto (e non osta, di per sé, alla legittimità di una tale operazione la circostanza che il credito del socio debba considerarsi postergato, alle condizioni di cui all’art. 2467 c.c., poiché la “trasformazione” del credito da finanziamento in capitale di rischio, concorre in realtà alla protezione degli interessi dei creditori terzi tutelati da tale disposizione).
Una delibera assembleare che, pur regolarmente adottata, sia arbitrariamente e fraudolentemente preordinata al perseguimento di interessi divergenti da quelli societari ovvero alla realizzazione di scopi lesivi del singolo partecipante (caso che si verifica, ad esempio, nell’ipotesi di aumento del capitale sociale deliberato al solo scopo di estromettere dalla maggioranza chi si sa non essere in grado di sottoscriverlo), è nulla per illiceità dell’oggetto, ovvero, per abuso del diritto.
Ai sensi dell’art. 2479 ter, comma 1, c.c., il termine per l'impugnativa delle decisioni dei soci delle s.r.l. decorre dalla trascrizione nel libro delle decisioni e non dall'iscrizione della decisione nel registro delle imprese (salvo quanto previsto per l'impugnativa dell'aumento di capitale sociale, ex 2479-ter, comma 4, e 2379-ter, comma 1, c.c.). Tale previsione normativa è espressione del rilievo attribuito dal legislatore alla cd. “pubblicità interna” delle decisioni dei soci delle S.R.L. e va considerata come regola generale valida per tutte le decisioni, sia per quelle adottate in assemblea (ai sensi dell’art. 2479 bis c.c.) sia per quelle che i soci possono adottare fuori e senza assemblea (ex art. 2479, comma 3, c.c.).
La questione della ritualità dell’impugnazione di delibera assembleare proposta con ricorso e non con atto di citazione va ritenuta assorbita nel caso in cui, ratione temporis, il giudizio possa essere introdotto con ricorso, nelle forme del procedimento semplificato ex artt. 281 decies e ss. c.p.c., introdotto dal D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (c.d. "Riforma Cartabia").
L’impugnazione di delibera assembleare con cui il socio di una S.R.L. intenda eccepire la fittizietà della prima convocazione per essere quest’ultima stata fissata in un giorno prefestivo ed al di fuori dell’usuale orario lavorativo va ritenuta manifestamente infondata, considerato che, in mancanza di una norma che disponga il contrario, non esistono limiti di orario alla convocazione di un'assemblea.
La deliberazione assembleare societaria assunta in seconda convocazione non può essere considerata tout court invalida nel caso in cui non sia preceduta dalla verbalizzazione del mancato raggiungimento delle maggioranze richieste per la sua costituzione in prima convocazione. Se è vero, infatti, che la seconda convocazione è condizionata dall'inutile e negativo esperimento della prima per assenza o per insufficiente partecipazione dei soci, è anche vero che la verifica di tale condizione va espletata nella seconda convocazione sulla base delle informazioni orali rese dall'amministratore, il cui controllo può essere svolto dagli stessi soci, che o sono stati assenti alla prima convocazione, o, essendo stati presenti, sono in grado di contestare tali informazioni. Pertanto, l’omessa redazione del verbale che consacra la mancata riunione dell'assemblea in prima convocazione non impedisce che si tenga l'assemblea in seconda convocazione né la rende invalida.
La nomina di un esperto che rediga relazione giurata per la determinazione del valore delle partecipazioni dei soci che recedono dalla società avviene secondo i criteri stabiliti dall’art. 2473 c.c., ove non derogati da previsioni legislative o statutarie. Posta la natura giuridica di arbitratore dell’esperto, desumibile dal richiamo dell’art. 1349 c.c. operato dall’art. 2473 c.c., ai fini dell’individuazione del giudice competente per territorio vanno ritenute valide le pattuizioni con cui le parti attribuiscono il potere di nomina all’autorità giudiziaria del luogo da esse reputato più opportuno, anche in considerazione dell’art. 2473 c.c., il quale, dopo aver stabilito che la nomina dell’esperto è di competenza del tribunale, nulla precisa in merito ai criteri di ripartizione della competenza territoriale dello stesso.
Le previsioni statutarie con cui le parti operano la scelta dell’autorità giudiziaria competente alla nomina dell’esperto ex art. 2473 c.c., derogatorie rispetto all’art. 4 del d.lgs. n. 168/2003, sono inderogabili ai sensi dell’art. 28 c.p.c., essendo la procedura di nomina rientrante nel modello dei procedimenti camerali.
Laddove sia necessario liquidare la quota sociale agli eredi del socio deceduto, la disciplina dettata dall’art. 2473, comma 3, c.c., per il caso di recesso non può trovare applicazione analogica poiché oltre a non sussistere alcun vuoto normativo, non è ravvisabile l’eadem ratio tra l’istituto del recesso e la fattispecie della morte del socio. Nel caso di specie, il Tribunale rigettava il ricorso proposto dagli eredi del socio deceduto per ottenere la nomina di un esperto ai sensi dell’art. 2473 c.c., ritenendo insussistenti i presupposti previsti dalla legge ed osservando che, invero, neanche lo statuto prevedeva che la determinazione del valore della quota del de cuius dovesse essere affidata ad un “terzo” arbitratore.
Nell’ipotesi di responsabilità solidale ex art. 2055 c.c., in cui un unico evento dannoso è imputabile a più soggetti per aver, ognuno di essi, concorso in modo efficiente a produrlo, l’obbligazione tra i responsabili è solidale e l’adempimento può essere richiesto dal creditore, per la sua totalità̀, ad uno solo dei coobbligati, senza necessità di integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri. Si tratta, infatti, di obbligazioni autonome e scindibili che non danno luogo ad un litisconsorzio necessario, bensì ad un litisconsorzio meramente facoltativo, per cui, nel caso di atti di mala gestio commessi in pregiudizio dell’interesse della società, il curatore fallimentare è legittimato ad agire per l’intero nei confronti di ciascuno dei soggetti che con la propria azione o omissione abbia concorso a cagionare il danno.
Il trasferimento di fatto d’azienda non integra di per sé una condotta illecita, ma può dar luogo ad una tutela risarcitoria in favore della società cessionaria ed i creditori sociali qualora il trasferimento, in astratto perfettamente lecito, presenti evidenti connotati di illiceità̀ essendo in concreto finalizzato a sottrarre l’azienda alla garanzia dei creditori o, comunque, a distrarne il patrimonio e l’avviamento a fronte di un prezzo vile concordato per il trasferimento o, addirittura, in assenza di corrispettivo.
In sede di procedimento ex art. 2409 c.c., una volta accertate gravi irregolarità gestionali e sostituito l’organo amministrativo, il tribunale non può disporre la revoca del nuovo amministratore se questi risulta professionalmente adeguato e ha tempestivamente adottato iniziative idonee a rimuovere le irregolarità accertate.
Il potere giudiziale di nomina o revoca dell’amministratore non può essere esercitato al solo fine di prevenire future condotte dei soci, poiché tale valutazione attiene all’autonomia privata e non rientra nell’ambito dell’art. 2409 c.c.
Con riferimento al rimedio di cui all’art. 2409 cod. civ., va osservato che la nuova formulazione della norma, che fa riferimento all’esistenza del fondato sospetto di “gravi irregolarità nella gestione” - a differenza della precedente formulazione che richiedeva il “fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri degli amministratori e dei sindaci” - consente di affermare come non assuma rilievo qualsiasi violazione di doveri gravanti sull’organo amministrativo, ma soltanto la violazione di quei doveri idonei a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, con esclusione di qualsiasi rilevanza dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.
Le gravi irregolarità devono - oltre che riguardare la sfera societaria e non quella personale degli amministratori - essere attuali, per cui nessun provvedimento potrà essere adottato qualora le stesse abbiano esaurito ogni effetto.
La mancata predisposizione di adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili costituisce grave irregolarità idonea a giustificare la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario.
Nel momento in cui l’amministratore viene a conoscenza della perdita del capitale sociale, deve provvedere senza indugio agli adempimenti volti alla ricapitalizzazione (ai sensi dell’art. 2481 ter c.c.) ovvero alla messa in liquidazione della società (ai sensi dell’art. 2484 n. 4 e ss. c.c.); in mancanza, egli risponde del danno conseguente alla prosecuzione dell’attività caratteristica, che andrà liquidato sulla base dei parametri di cui all’art. 2486, c. 3, c.c.
La clausola statutaria che in una s.r.l. preveda l’esclusione del socio amministratore per violazione de “i limiti e le deleghe ad esso attribuiti dal Consiglio di Amministrazione” si presta ad essere interpretata come riferibile al perimetro delle deleghe inteso esclusivamente come perimetro operativo, quindi riferito ai contorni dell’area operativa, ai tipi di atti consentiti e ai limiti di valore.
La configurazione del periculum in mora in materia di sospensiva cautelare della delibera assume caratteri particolari espressi dall’art. 2378 comma 4 c.c. nella forma del bilanciamento fra gli opposti interessi e pregiudizi. Rispetto alla delibera di esclusione del socio, la società deve allegare e provare quali siano i pregiudizi che essa teme per sé dalla perdurante partecipazione del socio, in modo che il giudice possa fare il bilanciamento richiesto dalla legge ai sensi dell’art. 2378, comma 4, c.c.
Il diritto ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri contabili presuppone la qualità di socio in capo al richiedente. Di conseguenza, in caso di liquidazione, il sequestro giudiziario della documentazione societaria non può essere disposto in favore di chi, pur assumendo la qualità di erede del socio, non dimostri di essere titolare di un diritto attuale alla quota di liquidazione.
Nell’ambito dell’azione di responsabilità, l’art. 146 l.f. attribuisce al curatore fallimentare una legittimazione generica e onnicomprensiva a promuovere, a beneficio della massa, tutte le azioni di responsabilità verso amministratori, sindaci, liquidatori e soci di s.r.l., consentendogli di far valere cumulativamente tutti i titoli di responsabilità. Ogni violazione che integra la responsabilità verso la società è idonea, quando cagiona o concorre a cagionare una diminuzione del patrimonio sociale rendendolo insufficiente, a fondare anche la responsabilità ex art. 2394 c.c. Tale azione di responsabilità, basata sulla violazione degli obblighi relativi alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, ha natura extracontrattuale, al pari di quelle ex artt. 185 c.p. e 2043 c.c., con conseguente onere per la curatela di provare i fatti causativi del danno e il nesso di causalità.
La clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale, in relazione all’azione di responsabilità proposta dal curatore ai sensi dell’art.146 l.f., non può ritenersi applicabile. Tale inapplicabilità trova giustificazione nel contenuto unitario e inscindibile della predetta azione, quale strumento di reintegrazione del patrimonio sociale previsto a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali nel quale confluiscono con connotati di autonomia sia l’azione prevista all’art. 2393 c.c. sia quella prevista all’art.2394 c.c. in riferimento alla quale la clausola compromissoria non può operare per il semplice fatto che i creditori sono terzi rispetto alla società.
Nell’ambito dei presupposti del reato di bancarotta semplice, la colpa grave deve essere oggetto di autonomo apprezzamento, poiché il mero ritardo nella dichiarazione di fallimento rappresenta un dato oggettivo ancora troppo generico per fondare una presunzione assoluta di colpa grave, che dipende dalle scelte che lo hanno determinato. Ai fini della sussistenza del reato rileva, dunque, non tanto l’omissione in sé, bensì il comportamento omissivo in quanto aggrava il dissesto. Nel reato di bancarotta semplice, l’oggetto di punizione è proprio l’aggravamento del dissesto dipendente dal semplice ritardo nell’instaurare la concorsualità, senza necessità di ulteriori comportamenti concorrenti.
In presenza del vizio di cd. “assenza assoluta di informazione” dei soci di una S.R.L. rispetto alle attività assembleari, va accolta la domanda di invalidità della delibera assembleare avanzata da questi ultimi, atteso che l’art. 2479 ter, co. 3, c.c., tutela il diritto inderogabile di partecipazione di ciascun socio alle decisioni sociali e si rivolge sia ai casi in cui i soci non abbiano ricevuto l’avviso di convocazione, sia ai casi in cui l’abbiano ricevuto in difetto dei presupposti minimi di contenuto fissati dalla norma. Inoltre, va osservato che ove il socio agisca in giudizio per far valere l'invalidità di una delibera assembleare, incombe sulla società convenuta l'onere di provare che tutti i soci siano stati tempestivamente avvisati della convocazione, mentre resta a carico dell'istante la dimostrazione degli eventuali vizi inerenti alla formazione della volontà della medesima.
Non può essere addossata al socio che deduca l'invalidità dell'assemblea la prova negativa dell'inosservanza dell'obbligo di convocazione perpetrata dalla società. In particolare, a mente della giurisprudenza consolidata che individua tra socio e società un rapporto di natura contrattuale, deve ritenersi, in ossequio al principio sancito all'art. 1218 c.c., che l'onere probatorio riguardante la regolarità della convocazione assembleare grava sulla società e che, per tale ragione, la mancata costituzione in giudizio di quest’ultima determina la sottrazione all’assolvimento dell’onere probatorio sulla stessa incombente.
L’incremento del deficit patrimoniale è un danno risarcibile in quanto tale solo se conseguente alla violazione dell’obbligo di cessazione dell’attività di impresa tipica e di sua sostituzione con una gestione meramente conservativa del patrimonio.