La legittimazione a proporre la denuncia di gravi irregolarità al Tribunale ex art. 2409 c.c. è attribuita al collegio sindacale e non ai suoi singoli componenti o al suo presidente che, in mancanza di apposita delibera collegiale, sono carenti di legittimazione ad agire.
La soppressione del collegio sindacale deliberata dall’assemblea dei soci successivamente al deposito del ricorso ex art. 2409 c.c., motivata dall’inesistenza dell’obbligo di mantenere il collegio sindacale, equivale a revoca dei sindaci priva di efficacia in mancanza dell’approvazione del Tribunale ai sensi dell’art. 2400 c.c. e non può, quindi, avere alcuna incidenza sulla procedibilità del ricorso.
Con riferimento all’ipotesi di esercizio da parte del curatore del fallimento, a norma dell'art. 146 legge fall. (ora artt. 254 e 255 CCI), dell’azione contemplata dall’art. 2394 cod. civ., il termine prescrizionale, di durata quinquennale, decorre dal momento in cui i creditori sociali sono stati in grado di avere percezione dell’insufficienza dello stato patrimoniale della società.
In ragione dell'onerosità della prova a carico del curatore avente a oggetto l'oggettiva percepibilità dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i crediti sociali, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, spettando all'amministratore convenuto nel giudizio, che eccepisca la prescrizione dell'azione di responsabilità, dare la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale.
Nell'azione di responsabilità promossa dal curatore di un fallimento, ai sensi dell'art. 146, comma 2, l. fall., contro l'ex amministratore di una società, poi fallita, che abbia violato il divieto di compiere nuove operazioni sociali dopo l'avvenuta riduzione per perdite del capitale sociale al di sotto del minimo legale, il giudice, ove - nella quantificazione del danno risarcibile - si avvalga del criterio equitativo della differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare (temperato dall'espunzione del passivo formatosi successivamente al verificarsi dello scioglimento della società), deve indicare le ragioni per le quali l'insolvenza sarebbe stata conseguenza delle condotte gestionali dell'amministratore e, al contempo, l'accertamento del nesso di causalità materiale tra queste ultime e il danno allegato sarebbe stato precluso dall'insufficienza delle scritture contabili sociali; il ricorso al criterio de quo deve essere logicamente plausibile e parte attrice deve aver allegato un inadempimento dell'amministratore idoneo - perlomeno astrattamente - a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni impeditive dell'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo. Ciò posto, a fronte di comportamenti non solo omissivi, ma anche commissivi (come, nel caso di specie, la cessione di beni strumentali a una valutazione priva di trasparenza, ceduti in blocco a una società controllata dal figlio e dal nipote dei soci amministratori), non si può non convenire con la correttezza dell'applicazione del criterio di valutazione equitativa tradizionale.
Le determinazioni della società pubblica di dismettere l’intero pacchetto azionario costituiscono “scelta a valle” del modello societario, anche considerato che, per effetto di essa, il soggetto pubblico si ritrae completamente dalla vicenda, lasciandovi solo soggetti privati, per cui non si pongono problemi di selezione pubblicistica di un socio destinato a usufruire della collaborazione privilegiata con il soggetto pubblico, come accade, invece, nella fase iniziale di scelta del partner privato. La dismissione di quote azionarie pubbliche non è soggetta alle norme sull'evidenza pubblica e nemmeno a quelle sulla contabilità generale dello Stato, risolvendosi in un'operazione che l'ente pubblico pone in essere con modalità privatistiche, dovendosi soltanto attenere ai generali principi di trasparenza e non discriminazione.
La dismissione di quote azionarie nelle società a partecipazione pubblica è un atto iure privatorum, che anche i soci pubblici compiono iure privatorum e senza obbligo di puntuale rispetto delle norme di evidenza pubblica, bensì soltanto dei principi di non discriminazione e trasparenza, per cui gli atti di cui si chiede l'annullamento — in quanto aventi a oggetto il destino delle partecipazioni azionarie e, quindi, la «posizione di soci» che gli enti pubblici occupano all'interno della società — vedono le parti private su un piano sostanzialmente paritetico.
L’art. 2468, co. 4, c.c. si riferisce alla sola ipotesi in cui vengano attribuiti a singoli soci, dall'atto costitutivo, "particolari diritti in materia di amministrazione della società o distribuzione degli utili", ovverosia diritti diversi, quantitativamente o qualitativamente, da quelli normalmente spettanti a ciascun socio sulla base della partecipazione detenuta. Dunque, quanto all’esclusione della possibilità di trasferimento delle partecipazioni ai soci, la clausola dello statuto sociale che disponga l’esclusione della trasferibilità delle quote a terzi con atto tra vivi è del tutto in linea con la previsione della possibilità dell’atto costitutivo di derogare al principio della libera trasferibilità delle quote di s.r.l., contemplata ordinariamente dall’art. 2469, co. 1, c.c., per cui non può sostenersi che detta previsione statutaria concretasse un diritto particolare dei soci ai sensi dell’art. 2468, co. 3, c.c., come tale necessitante, dunque, per la sua modifica del consenso unanime degli stessi.
In tema di impugnazione di delibere assembleari di società di capitali, l’annullamento della deliberazione non può aver luogo, ex art. 2377, 8° co., c.c., se la deliberazione invalida sia stata sostituita con una deliberazione successiva e va pertanto dichiarata la cessazione della materia del contendere, per sopravvenuta carenza di interesse delle parti alla conclusione del giudizio, qualora l’assemblea dei soci, regolarmente riconvocata, abbia validamente deliberato sugli stessi argomenti della deliberazione impugnata, emettendo una nuova deliberazione che risulti avere lo stesso oggetto della prima e che contenga, quanto meno implicitamente, la volontà dell’assemblea di sostituire la deliberazione invalida; la delibera successivamente emessa si pone, invero, quale atto sostitutivo ovvero ratificante di quello invalido ed è idonea a produrre gli effetti di una rinnovazione sanante con effetti retroattivi.
Va dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire l’azione d’impugnazione di delibera assembleare negativa avanzata dal socio di una s.r.l. volta ad ottenere, in via giudiziale e con efficacia retroattiva, la costituzione degli effetti della delibera che l’assemblea dei soci avrebbe potuto a suo tempo adottare in luogo della delibera negativa, quest’ultima contenente, tra l’altro, l’esito negativo rispetto alla deliberazione di nomina dell’amministratore. La natura costitutiva della pronunzia giudiziale richiesta e l’efficacia ex nunc della stessa, appartenente, invero, ad ogni sentenza produttiva di effetti costitutivi, preclude la possibilità di ottenere in via giudiziale la costituzione (con efficacia retroattiva) degli effetti delle deliberazioni che sono già state oggetto di delibera negativa, considerata altresì l’impossibilità di sostituire, peraltro con effetti ex tunc, la volontà e la determinazione dell’autorità giudiziaria a quella manifestata ed esercitata dalla società attraverso gli organi sociali.
[Ritenendo di non poter escludere in astratto la possibilità di impugnare anche le delibere assembleari negative, il Tribunale, rilevata l’impossibilità per l’istante di conseguire un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non ottenibile senza l’intervento del giudice, dichiarava inammissibile per carenza di interesse ad agire la domanda d’impugnazione della delibera negativa di nomina dell’amministratore proposta dal socio di una S.R.L., essendo la suddetta nomina intervenuta dopo l’instaurazione del giudizio d’impugnazione. Infatti, sebbene il soggetto che propone l’impugnativa possa aver interesse ad ottenere una sentenza di mero accertamento che accerti, appunto, l’invalidità della delibera negativa, nel caso di specie lo scopo concreto perseguito dall’attore era già stato raggiunto per effetto dell’intervenuto atto di nomina dell’amministratore e, pertanto, non avendo l’attore richiesto ulteriori utilità, non residuava nessun concreto interesse di quest’ultimo ad ottenere una pronuncia sulla sola invalidità della delibera a contenuto negativo.]
Lo spazio di tempo a disposizione di ciascun socio tra il momento in cui egli è informato dell'adunanza assembleare e quello in cui l'assemblea è destinata ad aver luogo può risultare variabile. Tale inconveniente, nei casi estremi in cui la delicatezza e la complessità delle questioni all'ordine del giorno siano incompatibili con una troppo drastica compressione del tempo di riflessione concesso al socio, può trovare rimedio nella richiesta di rinvio dell'adunanza; tale richiesta deve considerarsi legittima, non solo in forza di un'ipotizzabile interpretazione estensiva dell’art. 2479 bis, ult.co., c.c., ma anche in base al generale principio di buona fede nei rapporti societari, alla luce del quale il rifiuto immotivatamente opposto dalla maggioranza ad una ragionevole richiesta di rinvio, proveniente dal socio incolpevolmente poco informato, ben potrebbe costituire indizio di eccesso di potere, come tale idoneo a viziare il conseguente deliberato assembleare. Dunque, il mancato riscontro della società alla motivata richiesta attorea di rinvio dell’assemblea e di accesso presso la sede al fine di estrarre copia della documentazione rende la delibera viziata da eccesso di potere ed adottata in violazione del generale principio di buona fede e correttezza che regola i rapporti societari e, pertanto, annullabile.
In tema di individuazione dell’estensione e dei limiti del diritto d’informazione del socio che non esercita attività di gestione e amministrazione della società, genericamente descritto dall’art. 2476, co. II, c.c., come diritto ad avere “notizie sullo svolgimento degli affari sociali”, ferme restando le differenze tra il diritto citato ed il diritto di ispezione e di consultazione dei libri sociali e dei documenti degli amministratori per il fatto di realizzare, il primo, una forma di controllo indiretto sull’attività di gestione ed il secondo, una forma di controllo diretto, l’effettiva estensione del diritto d’informazione del socio, in presenza del generico tenore letterale della norma, va accertata in base alle circostanze del singolo caso concreto, effettuando un giudizio di bilanciamento tra l’interesse del singolo socio ad esercitare l’attività di controllo diffuso sull’attività gestionale – anche alla luce della riforma introdotta con il nuovo Codice della Crisi – e l’interesse generale della società.
[Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto sussistente il diritto del socio ad ottenere informazioni riguardanti le forniture dei prodotti avvenute tramite operazioni cd. “intercompany”, consentendogli di ottenere tutti i dati a disposizione della società al fine di poter analizzare le politiche di prezzo delle forniture infragruppo nonché la loro sostenibilità.]
La violazione dell’art. 2467 c.c. da parte dell’amministratore di una s.r.l. che provvede a rimborsare i finanziamenti effettuati dai soci in un momento di deficit patrimoniale e finanziario della società, in violazione del principio della par condicio creditorum, attesa la natura postergata degli stessi rispetto alla soddisfazione degli altri creditori sociali, integra una violazione dei doveri inerenti alla carica di amministratore nonché la fattispecie delittuosa di bancarotta preferenziale di cui all’art. 216, comma 3, R.D. n. 267/1942.
Con riferimento alle condotte dispersive del patrimonio sociale commesse dall’amministratore di una S.R.L., la responsabilità per la gestione del patrimonio e della cassa sociale grava sull’amministratore, al quale spetta, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., l’onere di giustificare tutte le uscite e il saldo finale ovvero di provare che i beni che, secondo la contabilità sociale, avrebbero dovuto costituire il patrimonio, siano stati comunque utilizzati per scopi sociali. Ne discende che, a fronte di disponibilità patrimoniali fuoriuscite dall’attivo della società oppure di improprio utilizzo della cassa sociale o della giacenza di magazzino, la società che agisca per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore può limitarsi ad allegare l’inadempimento di quest’ultimo (consistente nella distrazione delle suddette risorse), mentre compete all’amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all’estinzione di debiti sociali ovvero nella puntuale destinazione delle risorse all’esercizio dell’attività di impresa.
Il diritto alla consultazione dei libri sociali e dei documenti relativi all’amministrazione della società previsto dall’art. 2476, II co., c.c., è funzionale all’esercizio del più generale potere di controllo diffuso riconosciuto al socio non amministratore ed involge la consultazione di tutti i documenti afferenti alla gestione della società nonché la facoltà del socio di estrarre copia degli stessi (sia pure a proprie spese).
Il diritto di controllo dei soci non amministratori va qualificato, invero, come diritto potestativo ed incontra il solo limite di non poter essere esercitato per finalità extra-sociali, per arrecare pregiudizio all’attività sociale od ostacolare il suo corretto svolgimento.
Pertanto, l’ingiustificato e perdurante impedimento frapposto all’accesso alla documentazione sociale integra la sussistenza del periculum in mora necessario per l’adozione del provvedimento di urgenza richiesto dal socio ex art. 700 c.p.c., atteso che l’esigenza di controllo di quest’ultimo rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali verrebbe inevitabilmente frustrata a causa dell’attesa dei tempi del giudizio ordinario, con conseguente pregiudizio degli interessi del ricorrente derivante in via immediata dalle errate condotte gestorie della società.
Il diritto alla restituzione del finanziamento effettuato in qualsiasi forma dal socio di società di capitali non è soggetto alle comuni regole di diritto civile, bensì alla speciale disciplina di cui all'art. 2467, c.c. Invero, l’onere di provare i presupposti della postergazione del rimborso e, quindi, della temporanea inesigibilità del credito derivante dal finanziamento, grava sulla società destinataria della domanda di restituzione; la natura postergata del rimborso costituisce, infatti, un’eccezione in senso lato, rilevabile anche d’ufficio, ma pur sempre condizionata dal rilievo ex actis della situazione di crisi prevista dall’art. 2467, co. II, cod. civ.
L’accoglimento dell’azione di simulazione proposta dal curatore, avente ad oggetto l’atto di cessione a prezzo irrisorio del patrimonio immobiliare sociale, produce un effetto recuperatorio che elimina il danno: i beni tornano infatti nella disponibilità della procedura, che può venderli all’asta e distribuire il ricavato ai creditori. Di conseguenza, rispetto a tale cessione, non sussiste responsabilità dell'organo gestorio.