In tema di responsabilità dell’amministratore di società a responsabilità limitata, l’azione individuale del terzo prevista dall’art. 2476, comma settimo, c.c. presuppone la deduzione e la prova di una condotta dolosa o colposa dell’amministratore che integri un quid pluris rispetto al colpevole inadempimento della società alle obbligazioni contrattualmente assunte. La dazione di somme di denaro dal mandante al mandatario, determinando la confusione del denaro nel patrimonio della società, non comporta di per sé una distrazione imputabile all’amministratore, ove l’omesso riversamento delle somme al terzo si risolva nel solo inadempimento della società, la cui imputazione all’organo gestorio, in difetto di autonoma condotta illecita, si porrebbe in contrasto con il principio di autonomia patrimoniale delle società di capitali.
In tema di società a responsabilità limitata, integra il fondato sospetto di gravi irregolarità ai sensi dell’art. 2409 c.c., applicabile alle s.r.l. ex art. 2477, co. 6, c.c., la protratta omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione dei bilanci sociali, unitamente all’omesso svolgimento delle attività propedeutiche alla loro approvazione e alla mancata messa a disposizione dei soci della documentazione contabile necessaria per deliberare consapevolmente, trattandosi di condotte idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione e a determinare un grave pregiudizio per la società.
Sussiste l’interesse alla proposizione del ricorso ex art. 2409 c.c. qualora i soci, pur legittimati a convocare l’assemblea, non siano in grado di conseguire autonomamente la revoca dell’amministratore per il mancato raggiungimento del quorum previsto dallo statuto.
Accertata la gravità e l’attualità delle irregolarità, deve disporsi la revoca dell’amministratore e la nomina di un amministratore giudiziario, risultando superflua l’attività ispettiva.
In tema di s.r.l. assoggettata a liquidazione giudiziale, sussiste il fumus boni iuris dell’azione risarcitoria ex art. 2476 c.c. promossa dalla curatela nei confronti dell’ex amministratore quando, sulla base della documentazione acquisita, risultino verosimili condotte di mala gestio consistenti, tra l’altro, nella mancata tenuta e consegna delle scritture contabili, nella infedele rappresentazione della situazione economico-patrimoniale, nell’omesso versamento di imposte e contributi, in operazioni distrattive e nel ritardato accesso alla procedura, con conseguente aggravamento del dissesto.
Ai fini della quantificazione del danno, è legittimo il ricorso, in sede cautelare, al criterio del disavanzo tra attivo realizzato e passivo accertato, ferma restando la possibilità di individuare in sede di merito specifici danni riconducibili a singole condotte.
Il periculum in mora richiesto per la concessione del sequestro conservativo ex art. 671 c.p.c. può desumersi sia da elementi soggettivi, quali la gravità e l’apparente intenzionalità delle condotte contestate, l’irreperibilità del resistente e la mancata costituzione in giudizio, sia da elementi oggettivi, quali la consistenza del patrimonio rapportata all’entità del credito vantato dalla curatela.
La delibera assembleare di revoca del liquidatore di una società a responsabilità limitata, trattandosi di incarico fondato sull’intuitus personae, può essere adottata anche in assenza di giusta causa, senza che ciò ne determini l’invalidità, rilevando l’eventuale difetto di giustificazione unicamente ai fini di una tutela risarcitoria o indennitaria.
La sospensione cautelare della delibera ex artt. 2479-ter e 2378 c.c. presuppone la dimostrazione, gravante sull’impugnante, di un uso distorto del potere di voto, idoneo a integrare abuso di maggioranza o conflitto di interessi del socio determinante.
In difetto di elementi oggettivi e circostanziati a supporto del fumus boni iuris e del periculum in mora, l’istanza di sospensione deve essere respinta.
Appare inestensibile la disciplina prevista dall’art. 2367 c.c., in tema di s.p.a., stante il mancato richiamo nella disciplina novellata delle s.r.l. Invero, la riforma del 2003 ha differenziato fortemente la disciplina delle s.r.l. da quella delle s.p.a., eliminando la tecnica del rinvio. L’autonomia e potenziale onnicompensività della normativa sulla s.r.l. induce a escludere l’estensione analogica del meccanismo procedurale di convocazione previsto dall’articolo de quo: estensione, già in linea di principio, dissonante con la rigidità dei diversi tipi societari. L’obiettivo di fondo della riforma è stato quello di configurare la s.r.l. come un modello elastico, valorizzando i profili di carattere personale presenti soprattutto nelle piccole e medie imprese, cui tale forma sociale è connaturale; con accentuati margini di disponibilità delle norme, ammissive di soluzioni organizzative proprie delle società di persone, per via statutaria.
Il meccanismo alternativo può correttamente essere individuato nel potere di convocazione dell'assemblea da parte del socio di maggioranza, titolare di almeno un terzo del capitale, in caso di inerzia dell'organo di gestione.
L’autorizzazione dell’assemblea all’esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, richiesta dall'art. 2393 c.c., costituisce una condizione dell’azione, la cui sussistenza va verificata d’ufficio dal giudice e che, come tale, è sufficiente che sussista al momento della pronuncia della sentenza che definisce il giudizio.
La legittimazione del liquidatore giudiziale sussiste laddove il credito fatto valere rientri nel perimetro del piano concordatario.
Il termine quinquennale previsto nell’art. 2393, co. 4 c.c. va qualificato come termine di prescrizione e non di decadenza. Più precisamente, la disposizione va considerata quale sintesi, in relazione all’azione sociale di responsabilità, dei principi affermati in termini generali dagli artt. 2935, 2941, n. 7 e 2949 c.c. Da ciò le seguenti conseguenze: a) il termine ha natura prescrizionale e durata quinquennale; b) lo stesso può essere validamente interrotto con il compimento di atti a tal fine idonei ex art. 2943 c.c., secondo le regole generali della prescrizione; c) l’art. 2393, co. 4 non deroga all’art. 2935 c.c., ma ribadisce quanto affermato dall’art. 2941, n.7 in termini generali. Ciò significa che il dies a quo in caso di azione sociale dovrà computarsi dalla data del fatto dannoso, e con la sospensione prevista dall’art. 2941, n.7 c.c., in ragione del rapporto fiduciario che intercorre tra l’ente ed il suo organo gestorio.
In tema di interruzione della prescrizione, un atto, per avere efficacia interruttiva, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo), l’esplicitazione di una pretesa e l’intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l’inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l’effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo), requisito quest’ultimo che non è soggetto a rigore di forme, all’infuori della scrittura, e, quindi, non richiede l’uso di formule solenni né l’osservanza di particolari adempimenti, essendo sufficiente che il creditore manifesti chiaramente, con un qualsiasi scritto diretto al debitore e portato comunque a sua conoscenza, la volontà di ottenere dal medesimo il soddisfacimento del proprio diritto, essendo sufficiente a tal fine la mera comunicazione del fatto costitutivo della pretesa.
Le norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori delle società di capitali sono applicabili anche a coloro i quali, come amministratori di fatto, si siano ingeriti nella gestione sociale in assenza di una qualsivoglia investitura da parte della società, presupponendo la correlativa figura che le funzioni gestorie svolte abbiano avuto carattere di sistematicità e completezza.
L’estensione della disciplina prevista per gli amministratori ai sindaci non opera in modo completo, non trovando applicazione la causa di sospensione della prescrizione sancita dagli artt. 2941, n.7 e 2393, co. 4 c.c. Per tale motivo, il dies a quo dell’azione sociale di responsabilità va individuato secondo le regole ordinarie, e quindi a partire da quando il danno è divenuto percepibile dalla società. Occorre distinguere tra i danni manifestatisi prima del 2010 rispetto a quelli successivi, applicando ai primi la disciplina dell’art. 2409-sexies c.c. ed ai secondi il dettato dell’art. 15 del D. lgs. 39/2010.
La nettezza dell’atto introduttivo – sanzionata con la nullità dello stesso, nel caso in cui non sia rispettata – ha una funzione essenzialmente garantistica; di consentire, cioè, ai convenuti, una piena difesa, rispetto a fatti chiaramente indicati.
In tema di responsabilità dell'amministratore per i danni cagionati alla società amministrata, il principio della insindacabilità del merito delle scelte di gestione (cd. business judgement rule), le quali possono eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, ma non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società, non si applica in presenza di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, tantomeno, in caso di inequivoche violazioni di legge come, in particolare, nel caso di violazione di norme tributarie. Essere sottoposti a sanzioni tributarie è un danno per la società; esporre la società a sanzioni tributarie è senza dubbio una condotta colposa degli amministratori.
La scelta tra più modalità di finanziamento, tra loro eterogenee, da parte dell’impresa rientra all’interno della discrezionalità riconosciuta agli amministratori. In linea con i principi generali che ne regolano la responsabilità, solo qualora tale scelta appaia del tutto illogica e inutilmente costosa per la società, è possibile ravvisare la responsabilità degli amministratori per inadempimento dei propri obblighi contrattuali nei confronti della società.
Nonostante la modifica dell’art. 2381 c.c. avvenuta nel 2003 abbia effettivamente ristretto gli obblighi gravanti sugli amministratori privi di deleghe la cui violazione è fonte di responsabilità, è rimasto fermo il principio per cui questi sono tenuti ad “agire in modo informato”. Tale principio si declina tanto in un dovere di attivarsi, qualora emergano i cd. segnali di allarme o anomalia nell’ordinaria gestione societaria, quanto di informarsi affinché tanto la scelta di agire quanto quella di non agire risultino fondate sulla conoscenza della situazione aziendale che gli stessi possano procurarsi esercitando tutti i poteri di iniziativa cognitoria connessi alla carica con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.
Il debito risarcitorio cui è tenuto l’amministratore per violazione dei propri doveri sociali dà, infatti, luogo ad un debito di valore, funzionale alla reintegrazione del patrimonio del danneggiato. E ciò vale anche se, al momento della sua produzione, il danno consista nella perdita di una determinata somma di denaro, in quanto quest’ultima indica unicamente l’entità del danno patrimoniale subito dal danneggiato.
Le transazioni su singole quote di obbligazione solidale esulano dall’ambito di applicazione dell’art. 1304 c.c. (a differenza della transazione sull’intero debito) ed alle stesse non è possibile aderire per esimersi da responsabilità. Occorrerebbe poi accertare se l’importo della singola transazione sia superiore o inferiore all’astratta quota di debito gravante sul singolo debitore solidale. Nel caso in cui la transazione sia conclusa per un importo inferiore rispetto alla quota ideale di debito, infatti, andrà comunque detratta quest’ultima dal debito residuo e non la somma effettivamente percepita dal creditore tramite le transazioni.
Le fatture non costituiscono prova in favore di chi le ha emesse. Nel campo civilistico, esse in via generale non sono prova avendo, sempre in via generale, una funzione di richiesta di pagamento.
Le fatture corrispondono alle scritture contabili; nel procedimento monitorio, infatti, la fattura è a calco delle scritture contabili sia di chi emette la fattura, sia di chi la riceve, se questi non afferma di averla rifiutata.
In via generale le fatture non costituiscono prova; tuttavia, proprio fra imprenditori, esse costituiscono prova, in quanto corrispondenti alle scritture contabili. Si tratta della nota norma di cui all’articolo 2710 c.c.; essa è regola recepita dal previgente codice di commercio e prevede un mezzo di prova, avente valore di principio di prova fra imprenditori.
L’articolo 115, comma 1, ultima parte, c.p.c. pretende che le contestazioni abbiano caratteristiche di precisione e specificità. Non è contestazione quella generica o quella in cui ci si limiti a rimettere a parte avversaria l’onere della prova. Pertanto, in assenza di una contestazione specifica, opera il principio di non contestazione.
La ratio dell'art. 2467 c.c. – in presenza di una realtà di sottocapitalizzazione delle s.r.l. nazionali – è quella di evitare che, attraverso il meccanismo del finanziamento, i soci utilizzino questo mezzo, per mettere al riparo dal rischio di impresa il loro capitale; appunto qualificandolo come finanziamento soci, con diritto alla restituzione. In queste situazioni, di squilibrio eccessivo, il finanziamento soci viene in realtà postergato, di fatto con un trattamento analogo al capitale di rischio.
Qualora lo statuto sociale preveda che agli amministratori possa spettare un compenso, determinato dall'assemblea dei soci con deliberazione valida fino a modifica, una volta deliberata l’onerosità dell’incarico non è consentita alla società alcuna modifica unilaterale volta a trasformare il rapporto da oneroso a gratuito. In assenza di una delibera assembleare che fissi il compenso per un determinato esercizio, non si può presumere né la proroga automatica del compenso precedentemente stabilito, né la gratuità dell'incarico. Il mandato dell'amministratore si presume oneroso (art. 1709 c.c.) e l’onere della prova della rinuncia al compenso grava sulla società.
La denunzia ex art. 2409 c.c. per il sospetto di gravi irregolarità è ammessa a tutela della società e dà vita ad un procedimento di amministrazione di interessi privati disponibili, poiché non sono diversi da quelli oggetto delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori, che possono essere rinunciate o transate con le maggioranze di legge.
Nel caso in cui le dichiarazioni di rinuncia agli atti dei soci denuncianti vengano accettate da tutti gli altri soci o comunque dai soci che rappresentano la maggioranza richiesta dalla legge per la rinuncia all’azione di responsabilità (o dal curatore speciale della società previa delibera dell’assemblea sociale, se non vi sono soci costituiti nel procedimento o se i soci costituiti non integrano, insieme ai denuncianti, la maggioranza necessaria) non vi è motivo di negare effetto alla volontà delle parti di estinguere il procedimento.
L’ispettore previsto dall’art 2409 c.c., da qualificarsi come ausiliario del giudice, svolge un’attività sostanzialmente istruttoria, la cui unica finalità è quella di consentire al tribunale di verificare la sussistenza delle irregolarità denunciate e di adottare i provvedimenti opportuni.
Il compenso dell’ispettore va sempre posto a carico dei denuncianti, salvi gli eventuali accordi intervenuti tra le parti, e va liquidato con separato decreto secondo i criteri di cui al D.M. 30.05.2002 e non secondo la tariffa professionale.
La denuncia al tribunale ex art. 2409 c.c. non è uno strumento che può essere utilizzato per l'accertamento di specifiche responsabilità individuali o comunque per risolvere motivi di controversia tra le parti contrapposte, ma piuttosto, propriamente ed esclusivamente, è diretto ad affrontare problemi attuali di gestione suscettibili di arrecare danno alla società interessata; di conseguenza, deve essere in radice esclusa ogni possibilità di ricorso a tale procedimento in funzione di supplenza rispetto agli strumenti tipici del giudizio contenzioso. Inoltre, le irregolarità di gestione che possono costituire presupposto di un intervento dell'autorità giudiziaria in funzione di ripristino devono non solo arrecare danno alla società, ma anche essere gravi e attuali in quanto oggettivamente attengano a comportamenti che differiscono in modo rimarchevole da quelli che gli amministratori avrebbero dovuto tenere e siano suscettibili di eliminazione a seguito dell'intervento del tribunale.
L’azione intrapresa dal socio, ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c., costituisce un’azione chiaramente connotata dal nesso di strumentalità rispetto all’azione di responsabilità prevista dalla stessa norma, avendo funzione di impedire l’aggravamento del danno di cui si intende richiedere il risarcimento nel giudizio di merito e non essendo ipotizzabile un nesso di strumentalità rispetto a un’azione di revoca nel merito, di cui l’azione cautelare anticiperebbe gli effetti.
Ai fini della valutazione dell’esistenza del presupposto del fumus boni iuris per la concessione della cautela in questione, occorre che, sia pure entro i limiti della cognizione necessariamente sommaria, i comportamenti imputati all’amministratore di cui si chiede la revoca, costituenti gravi irregolarità nella gestione della società, abbiano comportato per la società un danno attuale e potenzialmente suscettibile di aggravamento con la permanenza in carica dell’amministratore stesso, venendo a mancare, in caso contrario, il presupposto dell’azione di responsabilità alla realizzazione dei cui effetti la misura cautelare è finalizzata.
Il provvedimento di revoca degli amministratori, di cui all’articolo 2476, terzo comma, ha natura cautelare in senso proprio, consentendo dunque l’esperimento del ricorso sia in corso di causa sia prima della causa; è reclamabile. Ha caratteristiche di provvedimento anticipatorio di cui all’articolo 669 octies, sesto comma, c.p.c.; in caso di accoglimento, vengono liquidate le spese ed è facoltà ma non onere per il ricorrente di esordire il giudizio di merito; senza che, in mancanza, si verifichi l’esito decadenziale di cui all’articolo 669 novies c.p.c.
La revoca degli amministratori, di cui all’articolo 2476, comma terzo, c.c., non deve comunque comprimere la autonomia della società in ordine alla scelta dell’organo amministrativo; in via generale, non può comportare la sostituzione degli amministratori ma solo la revoca. Tuttavia, nel caso in cui la revoca di uno o più amministratori comporti una situazione di impossibilità di funzionamento per la società e di stallo, è possibile nominare un amministratore, in sostituzione, al solo fine di rimettere in attività la società, con la nomina di nuovi amministratori nominati dalla autonomia privata della società stessa.
Pur operando la revoca, all’amministratore revocato può essere consentita dal Tribunale la convocazione della assemblea per la nomina dell’amministratore quale unica attività amministrativa ad egli consentita.
Se, infatti, è possibile in via giurisdizionale la revoca dell’amministratore da tutte le facoltà dello stesso, deve ritenersi possibile lasciare un’area di operatività limitata, ad esempio, alla convocazione di assemblea per la nomina di nuovi amministratori. E’ appena il caso di rammentare che la assemblea così convocata ben potrebbe nominare, oltre ovviamente ad un terzo, anche lo stesso amministratore revocato in quanto il provvedimento di revoca non ha valore interdittivo.