Il tribunale ordinario è competente a conoscere anche dell’azione sociale di responsabilità, cumulativamente promossa dal curatore ai sensi dell’art. 146 l.f. (o dal commissario liquidatore ai sensi dell’art. 206 l.f. nel caso di liquidazione coatta ammnistrativa), pur in presenza di una clausola compromissoria che devolve agli arbitri le controversie tra la società e gli amministratori.
L’azione di responsabilità esercitata ai sensi dell’art. 146 l. fall., così come quella di cui all’art. 206 l. fall., cumula le azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c., che tuttavia conservano la propria natura e i propri diversi presupposti anche per quanto riguarda la decorrenza del termine di prescrizione. Invero, l’azione sociale di responsabilità e l’azione di responsabilità dei creditori si prescrivono in cinque anni ai sensi dell’art. 2949 c.c. e il termine di prescrizione dell’azione sociale è sospeso finché gli amministratori sono in carica, ai sensi dell’art. 2941 n. 7 c.c.; mentre il termine di prescrizione dell’azione dei creditori decorre dal momento in cui l’insufficienza del patrimonio sociale al soddisfacimento dei loro crediti è oggettivamente percepibile. Il termine di prescrizione diviene decennale allorquando gli illeciti contestati agli amministratori siano sono astrattamente idonei a configurare fattispecie di reato (nel caso di specie la Curatela contestava la sussistenza degli illeciti di bancarotta, esclusi però per assenza di prova dell’elemento soggettivo intesa quale volontà del fallimento o alla prevedibilità del dissesto come effetto delle condotte pregiudizievoli)
L'azione cautelare di revoca dell'amministratore di s.r.l. deve ritenersi ammissibile anche al di fuori della strumentalità rispetto ad un'azione di responsabilità connotata non soltanto da presupposti ulteriori, ma anche da finalità tutt’affatto distinte. Deve infatti ritenersi che, nell’attribuire al socio la facoltà di agire in via cautelare per la rimozione dell’amministratore, il legislatore abbia inteso riconoscergli anche la facoltà ― implicitamente ma ineluttabilmente ricollegata, tanto da renderne superflua la menzione ― di introdurre l'ordinaria azione di cognizione corrispondente, ossia di domandare la revoca, con sentenza, dell'amministratore, in presenza delle gravi irregolarità contemplate dal disposto normativo.
Soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ― per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ― pronunciata in seguito a dibattimento, nel giudizio in cui vi è stata la partecipazione del danneggiato come parte civile o nel quale questi sia stato messo in condizione di parteciparvi, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno. La sentenza emessa ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2, ossia per insufficienza o contraddittorietà della prova che il fatto sussista, non fanno invece stato nel giudizio civile.
Il sindacato esercitabile dalla corte d’appello, in sede di impugnazione per nullità del lodo arbitrale per violazione delle regole di diritto applicabili al merito della controversia, ove sia denunciata la violazione della disciplina della liquidazione equitativa dettata dall’art. 1226 c.c. è esattamente lo stesso sindacato che spetta alla Corte di cassazione ove la medesima censura sia rivolta contro la statuizione in proposito adottata, all’esito del giudizio ordinario, dal giudice di appello. L'esercizio in concreto, in senso positivo o negativo, del potere discrezionale, conferito al giudice dall'art. 1226 c.c., di liquidare il danno in via equitativa non è pertanto suscettibile di sindacato in sede di legittimità, e così pure dal giudice dell’impugnazione per nullità del lodo, se la decisione in merito risulti sorretta da motivazione immune da vizi logici e da errori di diritto.
La ricorrenza di una giusta causa di revoca dell’amministratore, quand’anche riconducibile alla compromissione del pactum fiduciae, deve essere verificata assumendo ad oggetto della valutazione esclusivamente le contestazioni formulate nella delibera, e non fatti ulteriori, tantomeno sopravvenuti.
Nella struttura chiusa della s.r.l., a base personalistica, all’amministratore ben possa essere assegnato un ruolo esclusivamente operativo, talché la dedotta mancanza di capacità gestorie – suscettibile per l’appunto di essere valutata come giusta causa di revoca - necessariamente deve essere verificata alla luce dei parametri di diligenza e di perizia propri di quell’attività.
Il risarcimento del danno (indennizzo) spetta all’ex amministratore con incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 1725, comma 1 c.c. a prescindere dal fatto che la delibera di revoca sia stata impugnata o meno, essendo esclusivamente rilevante la mancanza di una giusta causa di revoca. Il danno subito dall’amministratore a tempo determinato deve essere quantificato sulla base dei compensi che egli avrebbe percepito nell’arco temporale compreso tra la data di efficacia della revoca e il termine di scadenza dell’incarico, equitativamente temperato in ragione del rilievo per cui il riconoscimento dei compensi nella misura pattuita in sede assembleare rappresenta il corrispettivo di un’attività che viene effettivamente e correttamente svolta.
Il socio è tenuto ad astenersi da un’ingerenza nell’attività degli amministratori volta a turbare il loro operato con la richiesta di informazioni di cui non abbia effettivamente bisogno, rendendo così più gravosa l’attività sociale e legittimando in tal modo il rifiuto opposto dagli amministratori di fornire informazioni o consultare la documentazione.
Il socio, al pari del comunista, ha diritto di prendere visione dei libri sociali obbligatori e di ulteriori documenti, purché relativi all’amministrazione, da intendersi come quei documenti da cui è possibile desumere specifici fatti gestionali, non potendo quindi estendersi indiscriminatamente a documentazione indistinta. Esula dunque dal diritto di informazione ex art. 2476 c.c. la richiesta del socio di elaborare documenti ad hoc per soddisfare le sue esigenze informative finalizzate non ad avere notizie di fatti gestionali, ma valutazioni e giustificazioni sulle ragioni che hanno indotto la società a porre in essere determinati fatti di gestione ovvero a darne una determinata rappresentazione contabile nei libri sociali ai quali il socio ha accesso.
Le gravi irregolarità nella gestione della società che abilitano alla revoca in via cautelare dell’organo amministrativo sono da intendersi in senso più rigoroso e circoscritto rispetto a quelle che integrano giusta causa di revoca, richiedendo, le prime, atti contrari all’interesse sociale oltre che un pericolo di danno per il patrimonio sociale nel tempo necessario a giungere a sentenza.
Il diritto di informazione riservato al socio ex art. 2476, 2° comma, c.c. richiede che quest'ultimo per esercitare il proprio diritto debba necessariamente precisare la natura dei documenti e delle informazioni richieste.
Inoltre, ai sensi dell'art. 2215 bis, 2° comma, c.c., qualora i libri (e gli altri documenti) siano formati e tenuti con strumenti informatici, questi devono essere resi consultabili in ogni momento per gli usi consentiti dalla legge, fra i quali deve ritenersi compreso quello accordato al socio dall'art. 2476, 2° comma, c.c.
In ogni caso, resta fermo che l’eventuale uso improprio (da parte del socio o del terzo) delle informazioni acquisite trova adeguato rimedio nella (sempre eventuale) responsabilità risarcitoria del soggetto responsabile dell’illecito, qualora effettivamente sussistente.
I finanziamenti erogati dal socio alla società, qualificati come finanziamenti postergati ai sensi dell’art. 2467 c.c., integrano una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione, destinata a permanere sino al superamento della situazione di difficoltà patrimoniale o finanziaria prevista dalla norma.
La restituzione, anche parziale, di tali finanziamenti, ove effettuata in assenza di fallimento della società, non costituisce pagamento indebito, essendo l’obbligo restitutorio previsto dall’art. 2467 c.c. limitato ai rimborsi eseguiti nell’anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
La violazione degli obblighi gravanti sull’amministratore e sul liquidatore non attiene alla mancata messa in liquidazione della società e alla conseguente prosecuzione dell’attività d’impresa, bensì all’indebita protrazione della fase liquidatoria in assenza di una ragionevole aspettativa di conclusione in bonis.
In tale contesto, tutto il debito maturato successivamente alla messa in liquidazione costituisce danno per il patrimonio sociale, secondo uno schema affine a quello di cui all’art. 2486, terzo comma, c.c., senza possibilità di detrarre i costi di liquidazione evitabili mediante la tempestiva presentazione dell’istanza di fallimento in proprio.
La nomina di un sindaco unico da parte del tribunale solo all'esito di una segnalazione della Camera di commercio ex art. 2477, comma 5 c.c. nonostante le dimensioni della società fossero notevolmente superiori alle soglie di cui al comma 2, nonché a quelle previste dall'art. 2, comma 1 lett. d) del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 per le imprese minori e l'assenza di una sede effettiva presso la quale rinvenire la documentazione contabile necessaria a consentire al sindaco di espletare la propria funzione di controllo pur a fronte di un fatturato cospicuo, evidenziano la mancata predisposizione degli adeguati assetti organizzativi e contabili previsti dall'art. 2086, comma 2 c.c. da parte dell'amministratore unico e, pertanto, impongono la revoca dell'amministratore unico e la nomina di un amministratore giudiziario con efficacia immediata ai sensi dell'art. 741 c.p.c.
La richiesta cautelare di revoca degli amministratori di cui all’art. 2476, comma 3, c.c. non può essere proposta ante causam, bensì si ritiene ammissibile unicamente in corso di causa.
L’ipotesi della decadenza dell’intero consiglio di amministrazione per dimissioni di uno dei due componenti non è equiparabile, in assenza di diversa disposizione statutaria, all’ipotesi del decesso di uno dei due componenti del consiglio di amministrazione.
Nel caso di consiglio di amministrazione composto da due soggetti - nonché gli stessi soci - qualora uno deceda, l’altro non può chiedere la nomina di sé stesso quale amministratore della società all’Autorità Giudiziaria. Piuttosto, è onere del socio superstite provvedere alla convocazione dell’assemblea, eventualmente previo esperimento - sempre che ne ricorrano i presupposti nel caso concreto - dell’azione interrogatoria o previa nomina di un curatore dell’eredità giacente; in subordine, al socio spetterà l’onere di attivarsi per far accertare all’autorità giudiziaria il verificarsi della causa di scioglimento.
Nel caso di consiglio di amministrazione composto da due soggetti - nonché gli stessi soci - qualora uno deceda, l’altro non può chiedere la nomina di sé stesso quale “curatore speciale” della società all’Autorità Giudiziaria per la gestione temporanea dell’impresa. Ciò in ragione del fatto che la figura del curatore speciale è prevista dall’ordinamento, all’art. 78 c.p.c., con l’esclusiva finalità processuale di dotare di rappresentanza o di assistenza soggetti che ne siano privi, o per i quali si siano verificate situazioni di conflitto di interessi.
Costituiscono "gravi irregolarità nella gestione" ai sensi dell'art. 2409 c.c. soltanto le violazioni di quei doveri - previsti da norme di legge o dallo statuto - idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa e a determinare pericolo di danno per la società amministrata o per le società controllate, indipendentemente dallo stato soggettivo (dolo o colpa) in cui le predette violazioni sono state commesse. Non assumono invece rilevanza, in sede di denunzia al Tribunale, le violazioni dei doveri gravanti sugli amministratori per finalità organizzative, amministrative, di corretto esercizio della vita della compagine sociale e di esercizio dei diritti dei soci e dei terzi estranei.