In materia di società cooperative l’art. 2533, co. 2, c.c. prevede, per l’adozione della deliberazione di esclusione del socio, la competenza degli amministratori, a meno che l’atto costitutivo non l’attribuisca all’assemblea. L’organo amministrativo può legittimamente deliberare l’esclusione del socio anche dopo essere decaduto per scadenza del termine, stante quanto disposto dall’art. 2385, co. 2, c.c., ai sensi del quale la cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di amministrazione è stato ricostituito. L’istituto della prorogatio, contemplato per le s.p.a. dall’art. 2385, co. 2, c.c., è applicabile anche alle s.r.l., in ragione dell’esigenza del tutto analoga di salvaguardare la continuità dell’organo di amministrazione, che giustifica l’applicazione analogica della disciplina sulla proroga. [Nella specie, il Tribunale ha considerato legittima la deliberazione di esclusione del socio assunta dal CdA in regime di prorogatio di una società cooperativa il cui atto costitutivo prevedeva, ai sensi dell’art. 2519, co. 2, c.c. la sottoposizione della stessa alle norme in tema di s.r.l.].
Rappresenta orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità quello per il quale nel giudizio di opposizione a deliberazione di esclusione del socio di società cooperativa, quest’ultima, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore, sicché ha l'onere di provare la sussistenza dei fatti addebitati al socio, nonché la loro riconducibilità ad una delle cause di esclusione previste dallo statuto.
L’esclusione del socio di società cooperativa può essere deliberata dall’organo amministrativo nel caso di “gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti – ove esistenti – o dal rapporto mutualistico”, costituendo grave inadempimento quando il socio con il proprio comportamento renda meno agevole il perseguimento dei fini mutualistici (cfr. Cass. civ. Sez. I, 01/06/1991, n. 6200). Sussiste pertanto grave inadempimento là dove, in caso di applicazione della normativa prevista dall'art. 98 del R.D. 1165/1938, l’eventuale protrazione della detenzione sine titulo di un immobile rappresenta condotta idonea a incidere negativamente sullo scopo mutualistico della società e, per l’effetto, causa di esclusione dalla medesima.
In tema di recesso del socio nei casi previsti dallo statuto, grava in capo al socio l’onere di dimostrare il fatto costitutivo del diritto di recesso.
Gli effetti del diritto di recesso possono essere subordinati dai patti sociali all’avveramento di una condizione sospensiva il cui onere probatorio incombe in capo al socio attore, ai sensi dell’art. 2697 c.c., quale elemento costitutivo della domanda di accertamento del recesso dalla società.
Il giudice, adito in sede di opposizione avverso la deliberazione di esclusione del socio di cooperativa, è tenuto a riscontrare l’effettiva sussistenza della causa di esclusione posta a fondamento di tale deliberazione e la sua inclusione fra quelle previste dalla legge o dallo statuto.
Ai fini della verifica della lesività della condotta diffamatoria nei confronti della società – qualora tale condotta sia stata il presupposto dell’esclusione del socio – non è necessario un previo accertamento in sede penale di tale condotta diffamatoria.
Nessun rilievo può assumere, ai fini dell’esclusione del socio, il tenore di dichiarazioni eventualmente lesive della reputazione o dell’onore della persona dell’amministratore della società.
L’autonomia negoziale riconosciuta dall’art. 2533 c.c. per l'introduzione di ipotesi di esclusione del socio deve manifestarsi nella previsione di ipotesi tassative, sufficientemente determinate e facilmente individuabili, al fine precipuo di evitare il rischio concreto di riservare una discrezionalità eccessiva all’organo incaricato dell’adozione dei provvedimenti di esclusione dalla compagine sociale.
La clausola statutaria di esclusione del socio per inadempimento integra, secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, un’ipotesi di risoluzione per inadempimento e deve pertanto considerarsi legittima soltanto laddove l’inadempimento non rivesta scarsa importanza, nel senso che sia tale da impedire o rendere più gravoso il perseguimento del fine sociale e sia, comunque, imputabile ad un comportamento doloso o colposo del socio, a nulla rilevando l’eventualità di un danno effettivamente arrecato alla società.
La gravità dell’inadempimento deve essere valutata con riferimento alla qualità del socio, di tal che non rilevano le violazioni di obblighi di natura personale, salvo espressa previsione statutaria in tal senso.
Al fine dell’esclusione di un socio di una società cooperativa per inadempimento, configurano requisiti necessari la colposità del detto inadempimento e la gravità del medesimo, da riscontrarsi in relazione al pregiudizio arrecato al perseguimento dello scopo sociale.
Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa a responsabilità limitata, incombe sulla società – che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore – l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato. Ad ogni modo, tale redistribuzione dell’onere della prova sui fatti costitutivi della fattispecie non porta alla svalutazione della rilevanza dei motivi posti dal socio a sostegno della propria opposizione, quasi che questa si risolva in una mera sollecitazione al controllo giurisdizionale dell’esclusione indipendentemente dagli argomenti addotti dall’interessato per contestarne la legittimità. L’onere della prova è pur sempre circoscritto a quel che forma oggetto della controversia, i cui confini non possono che essere desunti dal contenuto dell’atto introduttivo del giudizio, senza che il giudice possa, ex officio, ricercare ulteriori ragioni di illegittimità della delibera di esclusione, onerando la società di provarne la conformità a legge e statuto oltre i motivi allegati dal socio.
Compete al giudice di merito la valutazione in concreto dalla riconducibilità dei comportamenti del socio escluso alla previsione statutaria che giustifica il provvedimento di esclusione. E nel fare ciò, quando la previsione statutaria si riferisca a comportamenti solo genericamente o sinteticamente indicati come contrari all'interesse sociale, senza enunciare una casistica specifica, il giudice deve tener conto della rilevanza dalla lesione eventualmente inferta dal socio all'interesse della società, potendosi ragionevolmente ritenere che la regola negoziale contenuta nello statuto sottintenda un elementare criterio di proporzionalità tra gli effetti del comportamento addebitato al socio e la risoluzione del rapporto sociale a lui facente capo. Sarebbe dal resto contrario al fondamentale principio di buona fede l'ammettere che un pregiudizio di scarsa rilevanza, in applicazione di una previsione statutaria di carattere generico, possa provocare una reazione a tal punto radicale. Pertanto, il giudice di merito deve dare conto con adeguata e logica motivazione della valutazione in proposito operata, valutazione che egli è tenuto a compiere non perdendo di vista il principio di buona fede, cui ovviamente non soltanto il comportamento della società cooperativa, ma anche quello del socio, dev'esser improntato. Né deve il giudicante trascurare, in un simile contesto, la rilevanza centrale che ha l'elemento personale nella società cooperativa, essendo questa fondata su un principio solidaristico che necessariamente postula – in misura ancora maggiore di quanto accade in società di altro tipo – il reciproco affidamento dei soci, il venir meno del quale costituisce il sostrato logico necessario di qualsiasi anche più specifica previsione statutaria di comportamenti implicanti l'esclusione.
In caso di omessa convocazione del socio-amministratore, non è invalida la delibera di CdA di esclusione dello stesso socio-amministratore per morosità nel versamento dei conferimenti sociali, attesa la posizione di conflitto di interessi in cui egli si trovava, non potendo votare in una deliberazione avente ad oggetto la sua esclusione.
Nelle società consortili l’esclusione del socio, disciplinata dall’art. 2533 c.c, è consentita in ipotesi predeterminate: per il caso di mancato pagamento delle quote e delle azioni, per le altre ipotesi previste dall’atto costitutivo (le quali devono essere dotate di un sufficiente grado di determinatezza e di analiticità, al fine di evitare arbitri decisionali ad opera degli organi sociali), o per gravi inadempienze che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico. Tra le ipotesi richiamabili dallo statuto vi è anche quella che prevede l’esclusione del socio che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio, senza l’esplicita autorizzazione dell’organo amministrativo.
La concorrenza del socio può essere diretta (esercitata direttamente dallo stesso socio) oppure indiretta (esercitata per interposta persona): in questa seconda ipotesi, perché si accerti l’esistenza della concorrenza indiretta del socio, occorre che vi sia un collegamento tra il soggetto (il socio) e l’interposta persona, ovvero l’impresa attraverso la quale viene svola l’attività in concorrenza; collegamento che per essere rilevante deve essere oggettivo e preesistente. Tale “collegamento”, ai sensi dell’art. 2359 c.c. (applicabile anche alle società cooperative in virtù del richiamo di cui all’art. 2519 c.c.), sussiste sia nelle ipotesi (più evidenti) di “controllo” sulla interposta persona (interno, diretto, e quindi tramite la partecipazione sociale, ovvero indiretto, o anche esterno e/o di matrice contrattuale), sia nelle ipotesi (più sfumate) di “influenza notevole”, che va verificata in concreto, tenendo conto della dinamica dei processi decisionali, e fondata anche su presunzioni. Assumono sicuramente rilevanza e conducono a poter ritenere la sussistenza di un unico centro decisionale, la parziale coincidenza dei componenti degli organi amministrativi delle due società, oltre che dei soci fondatori e più rilevanti, la identità di sede e l’esistenza di un coordinamento operativo e gestionale tra le due società.
In tema di società cooperative, il recesso convenzionale, contemplato dagli artt. 2518 e 2526 c.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 8 del D.L.vo 17 gennaio 2006, n. 6), in quanto previsto dall'atto costitutivo, costituisce manifestazione della volontà negoziale, la quale può legittimamente disciplinarlo attraverso clausole che ne determinino il contenuto, ammettendo l'esercizio di tale facoltà in situazioni specifiche, ovvero limitandolo o subordinandolo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, in particolare all'autorizzazione o all'approvazione del consiglio d'amministrazione o dell'assemblea dei soci. La necessità dell'autorizzazione non comporta la trasformazione della fattispecie in un accordo, nell'ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società o di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito, e rispetto alla deliberazione del consiglio di amministrazione o dell'assemblea opera come condizione di efficacia. Per tali principi e tenuto conto della natura recettizia del recesso, l’inerzia della cooperativa circa l’adozione di alcuno dei provvedimenti previsti dalla norma sopra richiamata non è ostativa all’intervenuta risoluzione del rapporto associativo.
In tema di cooperative edilizie deve distinguersi tra il rapporto sociale, di carattere associativo, e quello di scambio, di natura sinallagmatica, rapporti che, pur collegati, hanno causa giuridica autonoma; da ciò discende che il pagamento di una somma, eseguito dal socio a titolo di prenotazione dell'immobile, deve essere ascritto al rapporto di scambio e perciò al pagamento del prezzo d'acquisto, alla cui restituzione la cooperativa è, quindi, tenuta, in caso di scioglimento dal rapporto sociale per esclusione o per recesso, anche in presenza di un disavanzo di bilancio.
In caso di morte del socio di cooperativa edilizia trovano applicazione gli artt. 2534 e 2525 c.c. che fanno riferimento alla restituzione della sola quota sociale e non già anche delle quote versate in relazione al rapporto sinallagmatico la cui prova deve essere fornita dal successore.
Ai sensi dell’art. 2533 c.c., contro la deliberazione di esclusione del socio, il socio può proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione. In sede di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio di una società cooperativa, incombe sulla società -che, pur se formalmente convenuta, ha sostanziale veste di attore- l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato (Cass. civ. 26.9.2013 n.22097).