Il privilegio della concessione di un bene immobile in forza della qualità di socio di società cooperativa cessa con la delibera di esclusione adottata ai sensi dell'art. 2533 c.c., momento dal quale il bene deve considerarsi detenuto senza titolo con relativo diritto della società cooperativa all’immediato rilascio in suo favore del predetto alloggio e il relativo obbligo in capo al socio di provvedervi.
L’importo corrispondente ai canoni a titolo di risarcimento per occupazione sine titulo deve essere quantificato in applicazione della disposizione sancita dall’art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione), il quale costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo, per l’ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza più averne titolo.
La conoscenza aliunde del contenuto della delibera di esclusione del socio di società cooperativa (che non dev’essere allegata alla comunicazione di esclusione) è idonea a far decorrere il termine decadenziale di sessanta giorni per l’impugnazione della stessa. Ciò in quanto la comunicazione della delibera di esclusione, al fine del decorso del termine per proporre opposizione, è sufficiente che sia idonea a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento per porlo nelle condizioni di articolare le proprie difese.
Le previsioni in ordine al recesso del socio dalla cooperativa dettate all’interno dello statuto costituiscono manifestazione della volontà negoziale ed è, quindi, rimesso alla libertà delle parti di definirne le modalità e il contenuto ovvero limitarlo o subordinarlo alla sussistenza di determinati presupposti o condizioni, quali ad esempio l’approvazione da parte del consiglio di amministrazione o dell’assemblea dei soci. Tali clausole attribuiscono un potere discrezionale ai suddetti organi, che non possono essere esercitati in modo arbitrario, né tradursi in un rifiuto a provvedere o in un diniego assoluto ed immotivato dell’approvazione, altrimenti tali decisioni sarebbero contrarie al principio di correttezza e si verificherebbe una sostanziale vanificazione del diritto di recesso, che non può essere reso eccessivamente gravoso.
La clausola che preveda la necessaria autorizzazione del consiglio di amministrazione non vale a rendere quest’ultima una accettazione contrattuale, dovendo la stessa qualificarsi, piuttosto, come una condizione di efficacia della dichiarazione unilaterale recettizia del socio; pertanto, in caso di inerzia dell’organo societario, risulta applicabile l’art. 1359 c.c., in virtù del quale la condizione si considera avverata, qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento. La necessità dell’autorizzazione non comporta, infatti, la trasformazione della fattispecie in un accordo, né all’ambito del quale la determinazione della società venga ad assumere la funzione di accettazione della proposta del socio, configurandosi pur sempre il recesso come un negozio unilaterale, corrispondente al diritto potestativo di uscire dalla società e di rinunciare a conservare lo stato derivante dal rapporto giuridico nel quale il socio è inserito e rispetto al quale la deliberazione del consiglio di amministrazione o dell’assemblea opera come condizione di efficacia.
Nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, i rapporti tra questi ultimi e la società sono di due specie: da un lato, quelli attinenti all’attività sociale, comportanti l’obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione; dall’altro, i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell’acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e così via. Mentre le contribuzioni del primo tipo rientrano fra i debiti di conferimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2530 c.c., e si ricollegano ad un obbligo che permane fino a quando persiste la qualità di socio (e, cioè, fino allo scioglimento della cooperativa, salvo il caso di recesso o esclusione del socio), non vi rientrano invece quelle del secondo tipo, perché non strettamente inerenti al rapporto sociale e destinate a gravare, in caso di uscita dalla cooperativa del socio che le ha fatte, sul socio che gli subentra e che acquista, in questo modo, l’aspettativa all’assegnazione dell’alloggio, con la conseguenza che le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento e in relazione all’obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso quest’ultima, posizione che, una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale, si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che, ovviamente, la proprietà dell’alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto), non sottoposto – salva la possibilità di una diversa regolamentazione pattizia – alla disciplina legislativa relativa alla quota sociale.
In caso di scioglimento del rapporto sociale nell’ambito di una cooperativa edilizia, è necessario distinguere i due rapporti esistenti tra la società e il socio e la sorte delle somme versate in ragione dell’uno o dell’altro rapporto. Infatti, nelle cooperative edilizie aventi come scopo la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e, successivamente, in proprietà individuale ai soci, i rapporti tra questi ultimi e la società sono di due specie: da un lato, quelli attinenti all’attività sociale, comportanti l’obbligo dei conferimenti e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e amministrazione; dall’altro, i rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, comportanti anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario ai fini dell’acquisto del terreno, della realizzazione degli alloggi e così via.
La ragione di tale distinzione deriva dal fatto che mentre le contribuzioni del primo tipo (le contribuzioni alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione) rientrano fra i debiti di conferimento e si ricollegano ad un debito che permane fino a quando persiste la qualità di socio, non vi rientrano quelle del secondo tipo (anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario per realizzare lo scopo mutualistico), perché non strettamente inerenti al rapporto sociale e destinate a gravare sul socio che subentra e che acquista, in questo modo, l’aspettativa all’assegnazione dell’alloggio. Ne consegue che le anticipazioni e gli esborsi effettuati dal socio non a titolo di conferimento e in conseguenza dell’obbligo inerente alla partecipazione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione, ma per il conseguimento dei singoli beni o servizi prodotti dalla cooperativa, pongono il socio nella posizione di creditore verso la cooperativa, posizione che, una volta avvenuto lo scioglimento del rapporto sociale, si manifesta come diritto alla restituzione delle somme anticipate (sempre che, ovviamente, la proprietà dell’alloggio non sia stata nel frattempo conseguita e lo scopo sociale non sia stato raggiunto), non sottoposto, salva la possibilità di una diversa disciplina pattizia, alla disciplina giuridica relativa alla quota sociale.
Nelle cooperative edilizie aventi ad oggetto la costruzione di alloggi e l’assegnazione degli stessi in godimento e in proprietà dei soci, in caso di recesso avvenuto prima dell’assegnazione dell’alloggio prenotato, il socio ha diritto alla restituzione dell’intera somma anticipata in conto costruzione, in virtù della posizione di creditore verso la cooperativa che il socio stesso ha acquisito.
È legittima la delibera del C.d.A. di una società cooperativa di esclusione del socio per violazione degli obblighi statutari, previsti a pena di esclusione del socio dalla società, relativi al pagamento dei canoni di godimento dell’alloggio sociale assegnato al socio, con conseguente decadenza dall’assegnazione dell’immobile sociale.
Poiché l’assegnazione in godimento dell’immobile comporta la corresponsione del canone di godimento, la morosità maturata forma oggetto di condanna al pagamento.
Oltre alla condanna alla corresponsione dei canoni maturati sino all’esclusione, il socio escluso è altresì tenuto al pagamento dell’indennità per l’occupazione sine titulo.
E’ illegittima la delibera di esclusione del socio di società cooperativa per presunta compromissione dell’oggetto sociale e dello scopo mutualistico, se dall’istruttoria emerge che essi erano già stati ampiamente compromessi da uno stato economico e finanziario deficitario della cooperativa, rispetto al quale le condotte dell’attore ben poco avrebbero potuto causalmente incidere.
Ai fini del calcolo del quorum deliberativo dell’assemblea, va tenuta in considerazione non la totalità dei soci della cooperativa, bensì solo quella parte che gode del diritto di voto. Nel caso di delibera avente ad oggetto l’esclusione di soci della cooperativa, tra i soci aventi diritto di voto non rientrano quelli la cui esclusione è all’ordine del giorno, nonostante mantengano il diritto di intervenire in assemblea e di impugnare le delibere.
In particolare, qualora vengano messe ai voti due distinte deliberazioni di esclusione, ai due soci la cui esclusione è oggetto di deliberazione deve essere precluso non solo il voto sulla propria deliberazione di esclusione, ma anche su quella dell’altro socio: vi è infatti il rischio che ciascuno dei soci da escludere tenti, con l’esercizio del proprio diritto di voto, di raggiungere un fine diverso da quello sociale, consistente nell’influenzare l’esercizio del voto dell’altro socio da escludere al fine di ottenere da quest’ultimo il suo voto negativo nella delibera di esclusione che direttamente lo riguarda.
In presenza di una clausola statutaria che attribuisce al c.d.a. nel suo complesso il potere di convocare l’assemblea dei soci, deve ritenersi viziata (i.e. annullabile) la deliberazione dell’assemblea che è stata convocata ad opera di un solo membro del c.d.a., anche se si tratta del Presidente.
La declaratoria di annullamento della delibera assembleare ha efficacia ex tunc e natura costitutiva, in quanto va ad estinguere tutte le situazioni giuridiche create dalla delibera stessa; pertanto, gli effetti di tale declaratoria non si limitano a colpire la deliberazione che ne costituisce l’oggetto immediato e diretto, bensì si estendono anche alla collegata delibera, adottata nel corso della medesima riunione assembleare, con la quale sono state nominati i nuovi consiglieri, in sostituzione dei soci-consiglieri appena esclusi. L’annullamento di tale distinta, ma collegata, deliberazione non è preclusa dalla mancata specifica impugnazione della stessa, in quanto costante è sul punto l’orientamento della Suprema Corte, in base al quale in caso di più deliberazioni successive nel tempo e in rapporto di dipendenza fra loro, impugnata la prima non sussiste l’onere di impugnare le successive.
L’esclusione del socio dalla cooperativa consiste nello scioglimento particolare del vincolo sociale per decisione unilaterale della società ed è consentita soltanto in peculiari circostanze e, in via di principio, unicamente in presenza di un inadempimento del socio, ovvero quando la sua partecipazione sia incompatibile, inutile o dannosa con il perseguimento del fine sociale. Nelle società cooperative, il fondamento dell’esclusione è legato alle finalità mutualistiche della società.
L’esclusione di un socio da una società cooperativa può essere disposta, ai sensi dell’art. 2533, co. 1, n. 1, c.c. nei casi previsti dall’atto costitutivo. Ai soci è quindi consentito prevedere, statutariamente, ulteriori fattispecie di estromissione oltre quelle previste nel medesimo art. 2533 c.c. Le cause di origine convenzionale, peraltro, devono essere indicate in modo tassativo e non generico al fine di evitare la concentrazione, in subiecta materia, di un’eccessiva discrezionalità in capo all’organo amministrativo. Così, la clausola statutaria che dispone l’esclusione del socio il quale, in qualunque modo, arrechi danno materiale o morale alla cooperativa e fomenti in seno ad essa dissidi e disordini è nulla, per contrasto con l’art. 1346 c.c. È ammessa la previsione in forma sintetica delle clausole relative all’estromissione dei soci solo nell’ipotesi in cui sia riferita a fatti comunque determinati, quali attività concorrenziali o ripetuta assenza alla riunioni assembleari. Qualora i motivi di esclusione siano indicati in categorie sintetiche sarà il giudice, eventualmente adito in sede di opposizione, a dover valutare la coincidenza tra l’evento contestato e la categoria ipotizzata, apprezzando la rilevanza dell’interesse sociale ritenuto leso. Sono invalide le clausole che, per la loro assoluta genericità, impediscono in concreto di verificare la sussistenza in concreto degli addebiti anche al fine di scongiurare una discrezionalità dell’organo amministrativo tanto ampia da sconfinare nell’arbitrarietà.
Il medesimo art. 2533, co. 1, n. 2, c.c. individua una causa generica di esclusione consistente nelle “gravi inadempienze”, vale a dire nell’inadempimento, appunto grave, del socio agli obblighi derivanti dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico. Detta fattispecie integra un’ipotesi di risoluzione per inadempimento e deve pertanto considerarsi legittima soltanto laddove il mancato adempimento non rivesta scarsa importanza, nel senso che sia tale da impedire o rendere più gravoso il perseguimento del fine sociale e sia comunque imputabile a un comportamento doloso o colposo del socio, a nulla rilevando l’eventualità di un danno effettivamente arrecato alla società. La gravità dell’inadempimento deve essere valutata avendo riguardo alla qualità del socio, di tal che non rilevano le violazioni di obblighi di natura personale, salvo espressa previsione statutaria in tal senso. Ai fini dell’esclusione di un socio da una società cooperativa per inadempimento configurano requisiti necessari sia la colposità del detto inadempimento sia la gravità del medesimo, da riscontrarsi in relazione al pregiudizio arrecato al perseguimento dello scopo sociale. Fra i comportamenti idonei a giustificare l’esclusione del socio di una cooperativa di capitali, con particolare riguardo alla figura del socius rixosus, può assumere rilevanza l’esercizio dei diritti sociali, qualora volutamente ostruzionistica e ostile verso la società. Tale non è invece il diritto di proporre querela a tutela del proprio onore e reputazione, siccome esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, inidoneo a incidere sul vincolo fiduciario tra socio e cooperativa.
Per giudicare in merito alla legittimità dell’esclusione del socio deve verificarsi non solo l’effettiva ricorrenza della causa di esclusione sottesa al provvedimento di estromissione impugnato e la sua riconducibilità fra quelle previste dalla legge ovvero dallo statuto, ma anche la congruità della motivazione adottata a sostegno della ritenuta gravità, restando preclusa soltanto l’indagine sull’opportunità del provvedimento. Occore compiere un’analisi volta ad accertare la sussitenza dei fatti contestati e la corrispondenza tra gli stessi e i casi in cui la legge o l’atto costitutivo consentono l’estromissione, compresa la valutazione in merito alla gravità dell’inadempimento e all’incidenza della condotta del socio escludendo sul rapporto sociale, a nulla rilevando le intenzioni del socio escluso.
La delibera di modifica della facoltà riconosciuta al socio di cooperativa di conferire delega a terzi per partecipare all’assemblea dei soci ed ivi esercitare il diritto di voto non rientra nell’ipotesi legittimante il diritto di recesso prevista dall’art. 2437, lett. g), c.c. (disposizione applicabile alle cooperative in virtù del richiamo operato dall'art. 2519 c.c.). Invero, da un lato, essa non costituisce ipotesi di modifica dello statuto concernente i "diritti di voto"; dall’altro, neppure integra una modifica dello statuto concernenti i “diritti di partecipazione”, dovendosi con tale locuzione intendere solamente i diritti di natura economica.