La sostituzione di una delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l., originariamente invalida per omessa convocazione di un socio, comporta la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse, in virtù del richiamo espresso effettuato dall’art. 2479-ter, ultimo comma, c.c. all'art. 2377, comma 8, c.c..
In materia di società di capitali, l'interesse del socio ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio dev’essere valutata alla stregua della prospettazione della parte, che ben può limitarsi a lamentare la mancanza di una corretta informazione - secondo le prescrizioni di legge - sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'ente, senza dedurre alcun danno economico, considerato il diritto del socio di essere messo a conoscenza dei fatti che, nel corso dell'esercizio, hanno inciso sul patrimonio e sull'andamento economico della società.
In tema di impugnazione di delibere assembleari di approvazione del bilancio, la difformità tra il numero di dipendenti emergente dalla nota integrativa e quello risultante dalla visura camerale è, notoriamente, una circostanza fisiologica in ragione del fatto che il primo dato include, in genere, alcune tipologie di lavoro dipendente che, invece, non vengono considerate nella visura camerale riportante il mero dato acquisito dall’INPS.
La mancata conclusione dell’operazione a normali condizioni di mercato costituisce un requisito essenziale previsto dall’art. 2427, co. 1, n. 22 bis c.c. ai fini dell’inserimento in nota integrativa dell’operazione come realizzata tra parti correlate.
L’apposizione a carico della società di spese personali degli amministratori non rileva ai fini della correttezza dell’impugnato bilancio, atteso che essa potrebbe costituire, al più, una questione valutabile ai fini di un’eventuale declaratoria di responsabilità, per mala gestio, degli amministratori infedeli.
L’incertezza del quadro normativo, giunto a una situazione di “stallo”, non trasforma il pagamento previsto dalla legge in un evento con scarsissime possibilità di verificazione (“remoto”), perché la sussistenza dell’obbligo può dirsi remota solo quando la contestazione dell’obbligo sia sorretta da ragioni di evidente fondatezza. Dunque, per far venir meno la necessità di appostare il fondo per rischi non è sufficiente l’incertezza, ma occorre la ragionevole certezza dell’insussistenza dell’obbligo di pagamento. Inoltre, le solide condizioni patrimoniali della società e la sicura capacità di far fronte al pagamento, anche imprevisto, del contributo non hanno significativi riflessi sulle modalità di redazione del bilancio, che è nullo in tutti i casi in cui non sia possibile desumere da esso l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.
Ricorrono i presupposti per disporre la sospensione cautelare dell’esecuzione della delibera di approvazione del bilancio nel caso in cui vi sia fondato motivo di ritenere che il bilancio impugnato sia viziato, per non avere appostato, in violazione dell’art. 2424 bis comma 3 c.c., un fondo per rischi in relazione al pagamento di un contributo “extraprofitti”, che costituisce evento la cui verificazione va prudenzialmente considerata più probabile del contrario. Con riferimento al periculum in mora, l’omessa appostazione del fondo per rischi determina un’inesatta (per eccesso) quantificazione dell’utile distribuibile, con la conseguenza che l’esecuzione della delibera pregiudica la società, che vede ingiustificatamente uscire risorse finanziarie dalle casse sociali, e il socio di minoranza ricorrente, che non può avvalersi della distribuzione senza accettare il bilancio che contesta. Non si può dire invece che la sospensione della delibera pregiudichi l’interesse della società, che dalla sospensione non risulta impedita in nessuna attività operativa.
Eventuali condotte illecite degli amministratori di società di capitali non sono direttamente ed immediatamente rilevanti con riferimento alla correttezza dei dati di bilancio dell'ente che essi amministrano. La liceità o l'illiceità delle condotte attribuite agli amministratori non costituiscono affatto l'antecedente logico della verità o della falsità dei dati esposti nel bilancio, trattandosi di atti gestionali che si collocano "a monte" del bilancio stesso e che, leciti o illeciti, vanno in esso recepiti. Sicché costituiscono due questioni diverse quella della corrispondenza dei dati del bilancio ai fatti gestionali compiuti e quella della liceità di questi ultimi.
La funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell'impresa al termine dell'esercizio, ma anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere: sicché l'interesse del socio, che lo legittima ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell'aspettativa alla percezione di un dividendo o, comunque di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione.
L’art. 2423 c.c. stabilisce il principio fondamentale (valido per tutte le società di capitali) in forza del quale la redazione del progetto di bilancio è atto tipico dell’organo amministrativo. Da tale regola discende che, quando l’organo sia collegiale, detto progetto debba essere discusso e approvato da tale organo, nelle forme e con le maggioranze previste dalla legge e/o dallo statuto. Da ciò deriva che la mancata riferibilità del progetto di bilancio all’organo amministrativo integra una violazione nell’iter procedimentale di approvazione del bilancio di esercizio, che l'amministratore - il cui diritto a discutere e votare l’approvazione della bozza di bilancio di esercizio è stato ingiustificatamente pretermesso - è certamente portatore della legittimazione e dell’interesse a far valere.
Nelle società cooperative, il bilancio di esercizio, quale principale fonte di informazione per i soci e per i terzi, deve essere redatto nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e correttezza di cui all’art. 2423 c.c., dovendo rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell’esercizio.
La presenza di errori, imprecisioni e poste errate nel bilancio, non adeguatamente chiarite e giustificate nella nota integrativa, nonché l’omessa indicazione degli indici di mutualità prevalente ex artt. 2512 e 2513 c.c., integra una violazione di norme giuridiche cogenti, rendendo il bilancio illecito e comportando la nullità della deliberazione assembleare di approvazione.
L’omessa indicazione degli indici di mutualità prevalente costituisce irregolarità particolarmente grave, in quanto idonea a incidere sulla qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e sulle conseguenze gestorie e patrimoniali ad essa connesse.
Sebbene, alla luce del principio di rilevanza, l’errata classificazione dell’importo come immobilizzazione finanziaria in luogo di credito possa non essere determinante per la quantificazione complessiva dell’attivo patrimoniale, comunque la stessa è idonea ad inficiare l’esposizione generale dell’equilibrio finanziario della società, per la quale assume invece rilievo la corretta collocazione dei crediti nelle classi previste nello schema di bilancio; dall’altro canto, va considerato che l’iscrizione del maggior importo, non giustificato, fra le attività patrimoniali, è idonea ad incidere sul patrimonio netto della società.
Dunque, il bilancio dell’esercizio approvato dalla società con la delibera impugnata non contiene una rappresentazione chiara, corretta e veritiera della situazione patrimoniale, finanziaria e del risultato di esercizio della società, per cui l’impugnazione risulta fondata.
In materia di continuità dei principi di valutazione delle voci di bilancio da un esercizio all’altro, la variazione di un criterio di valutazione è possibile solo in casi eccezionali, che devono essere adeguatamente motivati nella nota integrativa. Pertanto, il difetto del profilo informativo del bilancio in merito alle modifiche dei criteri di valutazione adottate determina l’illegittimità del ricorso al nuovo criterio di valutazione e, dunque, l’invalidità del bilancio, perché non consente di indagare adeguatamente sull’esistenza dei presupposti per l’adozione del diverso criterio di valutazione e sull’eccezionalità o meno della modifica, in assenza di adeguata rappresentazione delle motivazioni per ricorrere alla deroga al principio di immodificabilità dei criteri di valutazione e delle conseguenze che la variazione comporta sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato di esercizio.
Lo scopo consortile può essere assunto ad oggetto sociale delle società costituite secondo le previsioni dei capi III e seguenti del titolo V, come recita l’art. 2615 bis c.c., ma ciò non muta, in assenza di specifiche deroghe di legge, il regime normativo proprio del tipo sociale prescelto, per cui si applicheranno tutte le norme relative a detto tipo sociale, con la possibilità di prevedere, per statuto, in aggiunta, l’obbligo dei soci di versare contributi in danaro. Del resto, i consorzi sono organizzazioni di più imprenditori per la disciplina o lo svolgimento in comune di determinate fasi delle rispettive imprese (art. 2602 c.c.) e la causa consortile non è ostativa allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale con scopo di lucro.
In tema di quantificazione del danno per la violazione dell’obbligo di tempestivo accertamento della causa di scioglimento, va affermato che in ipotesi di azione ex art. 146 L.Fall. nei confronti dell'amministratore ed ai fini della liquidazione del danno cagionato da quest'ultimo per aver proseguito l'attività pur in presenza di una causa di scioglimento della società, così violando l'obbligo di cui all'art. 2486 c.c., il giudice può avvalersi in via equitativa, nel caso di impossibilità di una ricostruzione analitica, dovuta all’incompletezza dei dati contabili ovvero alla notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, del criterio presuntivo della differenza dei netti patrimoniali, a condizione che tale utilizzo sia congruente con le circostanze del caso concreto e che, quindi, l’attore abbia allegato un inadempimento dell’amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato ed abbia specificato le ragioni impeditive di un rigoroso distinto accertamento degli effetti dannosi concretamente riconducibili alla sua condotta.
L’art. 2423, 2° comma cc individua le clausola generali di redazione del bilancio di esercizio, che deve essere veritiero e corretto; secondo la Relazione ministeriale che di accompagnamento al D.lgs n. 127 del 1991, con cui è stata data attuazione alle Direttive n. 78/660 e 83/349 (IV e V Direttiva) “l’uso dell’aggettivo veritiero, riferito al rappresentare la situazione economica finanziaria e patrimoniale, non significa pretendere dai redattori del bilancio né promettere ai lettori di esso una verità oggettiva di bilancio irraggiungibile con riguardo ai valori stimati, ma richiedere che i redattori di bilancio operino correttamente le stime e rappresentino il Risultato.” Il bilancio d'esercizio di una società di capitali è illecito per violazione dei precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, comma secondo, cod. civ. quando la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza. Inoltre, l’art. 2423 comma n. 4, inserito dall’art. 6 comma 2 lett. b) D.lgs. n. 139 del 2015 ha codificato il cd principio di rilevanza, che consente al redattore di adottare politiche contabili non aderenti alla legge o ai principi contabili, se le differenze non sono significative. Orbene, pur in difetto di una precisa definizione di rilevanza e di individuazione di specifici criteri qualitativi e quantitativi si intende rilevante l’informazione quando la sua omissione o errata indicazioni potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni assunte dai destinatari del bilancio. la significatività dell’errore è oggetto di espressa disciplina nell’ambito del D.lgs. n. 39 del 2010 avente ad oggetto la revisione legale dei conti, esplicitata nei principi di revisione ISA Italia n. 320 e ISA 450 e nel caso di specie lo scostamento non è in grado di alterare la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale o del risultato di esercizio.
Il principio di chiarezza, espressamente menzionato nell’art. 2423, 2° comma cc, assume un’autonoma rilevanza, non sottordinata ai principi di verità e correttezza la sua violazione pregiudica gli interessi generali tutelati dalla disciplina sul bilancio, che deve fornire non solo ai soci, ma anche gli stakeholders una corretta e completa informazione sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società. Pertanto, la violazione dei precetti di chiarezza, precisione e completezza sul fronte informativo nel bilancio di esercizio rende quest’ultimo illecito, e per tale via corrispondentemente nulla, proprio ai sensi dell’art. 2379 c.c., per illiceità dell’oggetto, la delibera assembleare volta alla sua approvazione. Ricorre l’illiceità della delibera di approvazione del bilancio in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte; allo scopo di realizzare il diritto di informazione, che è in rapporto di strumentalità con il principio di chiarezza, gli amministratori devono soddisfare l'interesse del socio ad una conoscenza concreta dei reali elementi contabili recati dal bilancio, e sono, quindi, perfino obbligati a rispondere alla domanda d'informazione che sia pertinente e non trovi ostacolo in oggettive esigenze di riservatezza, in modo da dissipare le insufficienze, le incertezze e le carenze di chiarezza in ordine ai dati di bilancio ed alla relativa relazione.
In tema di impugnazione del bilancio di una società di capitali, l’interesse sotteso all’azione è di tipo informativo, riguardando non solo i soci, ma anche i terzi interessati a una chiara e corretta informazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Ne consegue che l’attore non è tenuto a dedurre la sussistenza di conseguenze negative di tipo “patrimoniale” in senso stretto, essendo sufficiente la mera violazione dell’interesse ad una completa informazione in merito alle poste di bilancio.
Inoltre, è irrilevante, in sede di impugnativa, la circostanza che il metodo di redazione del bilancio, contrario ai principi di chiarezza e precisione, sia stato adottato in passato con il consenso o su iniziativa del socio che ha poi impugnato il bilancio. Né rileva fare appello al principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta solo che si dia conto nella relazione degli amministratori che si adottano metodi di rilevazione del bilancio diversi da quelli adottati in passato, ma non giustifica il protrarsi nel tempo dell’adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.
La redazione del bilancio disciplinata da puntuali norme codicistiche e integrata da principi contabili nazionali e internazionali non costituisce attività di gestione dell’impresa sottoposta alla regola della c.d. “business judgement rule”.