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Accantonamenti per rischi ed oneri
Ai sensi dell’art. 2424-bis, co. 3, c.c. gli accantonamenti per rischi ed oneri sono funzionali alla copertura di perdite o...

Ai sensi dell'art. 2424-bis, co. 3, c.c. gli accantonamenti per rischi ed oneri sono funzionali alla copertura di perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali risulta tuttavia indeterminato l'ammontare o la data di sopravvenienza al momento di chiusura dell'esercizio. La valutazione del rischio di effettiva sussistenza di passività non ancora determinate alla chiusura dell'esercizio consiste (non nel rilievo di una vicenda gestoria oggettivamente conclusa ma) nell'apprezzamento ex ante delle probabili o possibili evoluzioni di una situazione. La correttezza di tale apprezzamento - spettante in prima istanza all'organo amministrativo, quale soggetto deputato alla redazione del progetto di bilancio e, successivamente, all'assemblea dei soci all'atto di approvazione del documento contabile - non è dunque ancorata a dati oggettivi, ma va rapportata ai canoni generali di prudenza e ragionevolezza che presiedono alla redazione del bilancio, la violazione dei quali solo può portare a far ritenere scorretta la valutazione in punto di veridicità e, conseguentemente, inficiato il bilancio da carenze quanto all'appostazione del fondo rischi, nonché violato con il principio di verità.

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La compromettibilità in arbitri dell’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio
Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l’impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per...

Non è compromettibile in arbitri la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della deliberazione di approvazione del bilancio di società per difetto dei requisiti di verità, chiarezza e precisione. Invero, nonostante la previsione di termini di decadenza dall'impugnazione, con la conseguente sanatoria della nullità, le norme dirette a garantire tali principi non solo sono imperative, ma, essendo dettate, oltre che a tutela dell'interesse di ciascun socio ad essere informato dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente, trascendono l'interesse del singolo ed attengono, pertanto, a diritti indisponibili.

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Nullità della delibera di approvazione del bilancio per errato calcolo dell’ammortamento
Secondo il disposto dell’OIC 24 par. 60 “Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve...

Secondo il disposto dell’OIC 24 par. 60 “Il costo delle immobilizzazioni immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione”, talché è l’intero costo delle immobilizzazioni e non già l’incremento di valore delle immobilizzazioni registrato nell’esercizio a fungere da base per l’applicazione dell’ammortamento [nel caso di specie, il Tribunale ha fatto discendere dalla erroneo computo degli ammortamenti e, quindi, dalla non veritiera indicazione dell'ammontare delle immobilizzazioni immateriali, la violazione del principe di chiarezza, con conseguente declaratoria di nullità della delibera di approvazione del bilancio].

In ragione del principio di continuità dei bilanci, la mancata impugnazione dei bilanci degli esercizi precedenti non esime il giudice dal valutare violazioni dei principi di veridicità che abbiano avuto ripercussioni sul bilancio impugnato rendendolo a sua volta inveritiero. Si tratterà bensì di valutazione incidentale che, come tale, non comporta la declaratoria di invalidità di quello precedente, ma si tratta di valutazione consentita sia in ragione della rilevabilità anche d’ufficio dei vizi di nullità, sia in relazione alla tempestiva rilevazione in sede di impugnazione del bilancio successivo (art. 2379 commi 1 e 2 c.c.). La mancata impugnazione, dunque, costituisce preclusione all’esercizio dell’azione, ma non impedisce la valutazione incidentale delle informazioni contenute nei bilanci precedenti non impugnati in quanto si riflettano su quelle offerte nel bilancio impugnato rendendolo a sua volta nullo.

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Impugnazione di bilancio e operazioni con parti correlate
L’art. 2427, n. 22-bis, c.c., in ossequio alla natura del bilancio come documento contabile di sintesi, limita chiaramente la necessità che...

L’art. 2427, n. 22-bis, c.c., in ossequio alla natura del bilancio come documento contabile di sintesi, limita chiaramente la necessità che siano fornite nella nota integrativa le specifiche indicazioni sull’importo, sulla natura del rapporto e su ogni altra circostanza indispensabile alla loro comprensione, all’ipotesi in cui le operazioni con le parti correlate “non siano state concluse a normali condizioni di mercato”. Nella redazione della nota integrativa gli amministratori non sono, dunque, tenuti a dare compiuta descrizione, secondo le previsioni della norma richiamata, di tutte le operazioni con parti correlate intrattenute dalla società ma solo di quelle che non siano state concluse a condizioni di mercato. Quanto alle “normali condizioni di mercato”all’interpretazione del criterio concorrono le indicazioni di cui al principio contabile OIC 12, che indica quali elementi di valutazione non solo il prezzo, ma anche le motivazioni in base a cui si è concluso l’affare con tale controparte contrattuale piuttosto che con soggetti terzi.

Il socio che propone impugnazione del bilancio sotto il profilo del difetto delle indicazioni dovute in relazione alle operazioni compiute con parti correlate ha innanzitutto l’onere di indicare e descrivere anche in via di massima le singole operazioni della società con parte correlate che non siano state compiute a condizioni di mercato e non può limitarsi genericamente a lamentare la mancanza di informazioni o a sostenere la non veridicità dell’affermazione di inesistenza di operazioni con parti correlate a condizioni fuori mercato. L’impugnazione della delibera di approvazione del bilancio è, infatti, pur sempre una domanda giudiziale diretta a far valere l’invalidità dell’atto che pone a carico dell’attore l’onere di specifica allegazione dei fatti costitutivi dell’azione e non può essere intesa quale strumento per “indagare” sull’esistenza o meno di operazioni con parti correlate a condizioni fuori mercato. Una volta che il socio impugnate abbia indicato le operazioni con parti correlate censurate diviene, poi, onere della società provare in giudizio, sulla base della documentazione in suo possesso e delle informazioni preventivamente assunte sulle condizioni del mercato a supporto delle sue valutazioni come previsto dall’OIC 12 , la correttezza e completezza delle informazioni diffuse con la nota integrativa. Nell'art. 2427, n. 22-bis, c.c.non c’è traccia del dovere della società di descrivere analiticamente in nota integrativa la totalità delle operazioni compiute con parti correlate per “dimostrare” che siano state concluse a normali condizioni di mercato, mentre l’onere della prova della completezza delle informazioni fornite gravante sulla società nell’ambito del giudizio di impugnazione è circoscritto alle operazioni specificamente censurate dal socio attore attraverso la deduzione specifica delle condizioni di fatto a cui la legge subordina l’insorgere degli obblighi di precisione informativa invocati.

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Invalidità della delibera per mancato o tardivo deposito del fascicolo di bilancio presso la sede sociale
La regola di cui all’art. 2429, co. 3, c.c. – dettata con riferimento alle s.p.a., ma applicabile integralmente e direttamente...

La regola di cui all’art. 2429, co. 3, c.c. – dettata con riferimento alle s.p.a., ma applicabile integralmente e direttamente alle s.r.l., in forza del rinvio espresso operato dall’art. 2478-bis c.c. – trova applicazione con riguardo a tutte le società di capitali direttamente e non in maniera analogica, iscrivendosi nell’architettura tipologica stessa delle società capitalistiche.

Non solo il mancato deposito ma anche il tardivo deposito integra violazione della disposizione dell'art. 2429 c.c.: tale disposizione costituisce un presidio informativo inderogabile, tale per cui il deposito stesso e il suo termine quindicinale di durata a ritroso può essere compresso soltanto ove tutti i soci espressamente vi acconsentano. Grava sulla società dimostrare l’assolvimento di siffatto necessario adempimento e ciò sia perché si tratta di un vero e proprio obbligo contrattuale a carico della società, sia in forza del principio di vicinanza della prova e non potendosi gravare la parte attrice di fornire la prova di un fatto negativo.

La domanda di accertamento dello stato di scioglimento della società proposta solo nei confronti della società (e non anche nei confronti dei soci della società) deve dichiararsi inammissibile.

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I principi di riferimento per la redazione del bilancio
Le regole sulla formazione del bilancio sono previste agli artt. 2423 e ss. del Codice Civile, contenenti i principi di...

Le regole sulla formazione del bilancio sono previste agli artt. 2423 e ss. del Codice Civile, contenenti i principi di carattere generale; per quanto non espressamente disposto dalla disciplina codicistica, poi, sopperiscono i Principi Contabili emanati dalla Fondazione OIC (Organismo Italiano di Contabilità), che, ai sensi dell’art. 20 del D.L. 91 del 24.06.2014 (convertito con L. n. 116 del 11-08.2014), costituiscono gli standard di riferimento per la redazione dei bilanci redatti in base alle disposizioni del Codice Civile.

A completamento della disciplina codicistica sui crediti è inoltre dedicato il principio contabile OIC 15, che ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei crediti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Secondo quanto riportato nel suddetto principio contabile, i crediti rappresentano “diritti ad esigere, ad una scadenza individuata o individuabile, ammontari fissi o determinabili di disponibilità liquide, o di beni/servizi aventi un valore equivalente, da clienti o da altri soggetti”.

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Violazione del principio di chiarezza e rilevabilità d’ufficio dei motivi di nullità della delibera di approvazione del bilancio
Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non soltanto di misurare gli utili e le perdite...

Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non soltanto di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, i quali, dunque, pur essendo tratti dai principi contabili e avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, integrano precetti giuridicamente cogenti, alla cui violazione conseguono l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato; e ciò non soltanto laddove la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione sulla gestione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge impone siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte, dacché il principio di chiarezza, nella disciplina legale del bilancio di società, non è affatto subordinato a quello di correttezza e veridicità del bilancio medesimo, ma è dotato di autonoma valenza, essendo obiettivo fondamentale del legislatore quello di garantire non soltanto la veridicità e correttezza dei risultati contabili, ma anche la più ampia trasparenza dei dati di bilancio che a quei risultati conducono.

E’ irrilevante - ai fini dell’illiceità del bilancio stesso e della conseguente nullità della relativa deliberazione assembleare di approvazione - che il medesimo metodo di redazione del bilancio denunciato come contrario ai principi di chiarezza, veridicità e correttezza sia stato adottato in passato con l’acquiescenza, con il consenso o, sinanco, su iniziativa del socio che poi ha impugnato il bilancio; né giova, in senso contrario, invocare il principio di continuità formale dei bilanci, il quale comporta soltanto il divieto di adozione di metodi di rilevazione diversi da quelli adottati in passato, senza darne adeguato conto nella relazione degli amministratori, ma non giustifica certo il protrarsi nel tempo dell'adozione di metodi di redazione poco chiari o imprecisi.

Il giudice, ove investito da un’azione di nullità di una delibera, ha (come previsto dall’art. 2379, comma 2, c.c., estensibile in via analogica anche alle impugnative di delibere di Srl) il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità della delibera impugnata, anche in difetto di un’espressa deduzione di parte, per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, purché desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo e (artt. 183, comma 4, e 101, comma 2, c.p.c.), previa provocazione del contraddittorio tra le parti sulla diversa causa di nullità rilevata dal giudice, e di dichiarare (anche in appello), in dispositivo, la nullità della delibera stessa.

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Sulla legittimazione a impugnare il bilancio per violazione dei principi di verità e chiarezza
Rientrano nel novero delle delibere nulle, in quanto aventi un oggetto illecito ex art. 2379 c.c., le delibere con cui...

Rientrano nel novero delle delibere nulle, in quanto aventi un oggetto illecito ex art. 2379 c.c., le delibere con cui risulta approvato un bilancio non conforme ai principi di cui all'art. 2423 c.c., ovvero in violazione di tutte le altre norme dettate in materia di bilancio. Trattasi, infatti, di norme imperative inderogabili, poste a tutela di interessi generali che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società. Non è, tuttavia, sufficiente per l’impugnante far valere un generico interesse al rispetto della legalità, laddove impugni per nullità una delibera assembleare, ma è necessaria l'allegazione di un'incidenza negativa nella sfera giuridica del soggetto agente delle irregolarità denunciate riguardo al risultato economico della gestione sociale. Pertanto, la qualità di socio non è requisito necessario, essendo legittimato qualsiasi soggetto, purché titolare di un interesse concreto ed attuale all'impugnativa, interesse che deve sussistere non solo al momento della proposizione della domanda, ma anche al momento della decisione.

I singoli soci di s.r.l. possono volontariamente costituirsi nel giudizio di impugnazione di delibera assembleare, a mezzo di intervento che, dal lato attivo, va qualificato come adesivo autonomo (con la facoltà di coltivare il procedimento nei vari gradi di lite, anche in presenza di rinunzia o acquiescenza alla sentenza da parte dell'originario attore), ove essi siano dotati di autonoma legittimazione ad impugnare la delibera, per non essersi verificata nei loro confronti alcuna decadenza.

Nell'ipotesi di inerzia degli amministratori nell'accertamento di scioglimento della società, l’art. 2485, co. 2, c.c. prevede che i singoli soci possano agire avanti al tribunale chiedendo l’emissione di un decreto in sede di volontaria giurisdizione o di una sentenza resa all’esito di cognizione piena, che accerti il verificarsi della causa di scioglimento, con obbligo di iscrizione al registro imprese. La legittimazione dei soci trova la sua giustificazione nell’interesse qualificato del socio all’avvio della procedura di liquidazione, anche per evitare le conseguenze dannose in capo alla società potenzialmente derivanti dalle omissioni dell’organo amministrativo.

In tema di valutazione dei crediti, il criterio legale non attribuisce agli amministratori una discrezionalità assoluta, ma implica una valutazione fondata sulla situazione concreta, secondo principi di razionalità, con prudente apprezzamento della situazione economica e patrimoniale del debitore e della sua solvibilità: pertanto, anche i crediti liquidi ed esigibili, qualora siano di dubbia o difficile esazione non devono essere iscritti nel loro intero ammontare, bensì nella minore misura che - secondo un prudente apprezzamento - si presume di poter realizzare.

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Nullità della delibera di approvazione del bilancio d’esercizio
La funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell’impresa al termine dell’esercizio, ma –...

La funzione del bilancio consiste non soltanto nel misurare gli utili e le perdite dell’impresa al termine dell’esercizio, ma – come risulta dall’art. 2423 c.c. – anche nel fornire ai soci ed al mercato tutte le informazioni che il legislatore ha ritenuto al riguardo di prescrivere. Stante la rilevata funzione informativa del bilancio, l’interesse del socio, che lo legittima ad impugnare per nullità la deliberazione di approvazione di un bilancio redatto in violazione delle prescrizioni legali, non dipende solo dalla frustrazione dell’aspettativa, dal medesimo socio vantata, alla percezione di un dividendo o, comunque, di un immediato vantaggio patrimoniale che una diversa e più corretta formulazione del bilancio possa eventualmente evidenziare, ma ben può nascere dal fatto che la poca chiarezza o la scorrettezza del bilancio non permetta al socio di avere tutte le informazioni – destinate a riflettersi anche sul valore della singola quota di partecipazione – che il bilancio dovrebbe invece offrirgli, ed alle quali, attraverso la declaratoria di nullità e la conseguente necessaria elaborazione di un nuovo bilancio emendato dai vizi del precedente, egli legittimamente aspira. Deve, pertanto, riconoscersi sussistente l'interesse del socio ad agire per l'impugnativa della detta delibera quando egli possa essere indotto in errore dall'inesatta informazione fornita sulla consistenza patrimoniale e sull'efficienza economica della società, ovvero quando, per l'alterazione od incompletezza dell'esposizione dei dati, derivi o possa derivare un pregiudizio economico circa il valore della sua partecipazione.

Il bilancio d’esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, co. 2, c.c. è illecito, ed è quindi nulla la deliberazione assembleare con cui esso sia stato approvato, non soltanto quando la violazione della normativa in materia determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio (o il dato destinato alla rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società) e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

L’esigenza di fornire informazioni in merito alle operazioni con parti correlate nella nota integrativa costituisce una declinazione del più generale principio di trasparenza del bilancio, poiché la conclusione di contratti con società collegate o controllate ovvero con persone fisiche in stretto rapporto con chi è tenuto alla redazione del bilancio può indurre il sospetto di conflitti d’interesse e di scelte di favore, non del tutto adeguate e rispondenti all’interesse della società. Le informazioni sono necessarie a fronte di operazioni che, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, sono suscettibili di orientare e influenzare le decisioni di coloro che usufruiscono delle indicazioni e informazioni contenute nel bilancio. Per interpretare il criterio delle “normali condizioni di mercato”, che esonerano dall’obbligo di informativa, occorre valutare non solo il prezzo, ma anche le motivazioni in base a cui si è concluso l’affare con tale controparte contrattuale piuttosto che con soggetti terzi.

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Il principio di rilevanza nella classificazione delle poste di bilancio; nullità della delibera di approvazione del bilancio
Deve ritenersi nulla la delibera di approvazione di un bilancio, ove risulti l’errata classificazione di una posta creditoria, anche ove...

Deve ritenersi nulla la delibera di approvazione di un bilancio, ove risulti l’errata classificazione di una posta creditoria, anche ove non sia determinante per la quantificazione complessiva dell’attivo patrimoniale, ma comunque idonea ad inficiare l’esposizione generale dell’equilibrio finanziario della società, non rispettando siffatto bilancio i principi di chiarezza, veridicità e correttezza come delineati dai principi contabili OIC e dalle disposizioni di legge in materia di redazione del bilancio.

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La valutazione della partecipazione durevolmente di valore inferiore al costo
Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i...

Il costo di acquisto o di costituzione di una partecipazione è costituito dal prezzo pagato, al quale sono aggiunti i costi accessori direttamente imputabili all’operazione di acquisto o di costituzione. Tale costo, tuttavia, non può essere mantenuto, in conformità a quanto dispone l’articolo 2426, co. 1, n. 3, c.c., se la partecipazione alla data di chiusura dell’esercizio risulta durevolmente di valore inferiore rispetto al valore di costo. Onde verificare se si tratti di perdita durevole è necessario operare un confronto tra il valore di iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinato in base ai benefici futuri che si prevede affluiranno all’economia della partecipante. Il bilancio nel quale le partecipazioni sono valutate non tenendo conto di tale regola non è redatto con chiarezza e non rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società.

Poiché le norme codicistiche in tema di corretta redazione del bilancio di esercizio sono poste a tutela di interessi generali che trascendono i limiti della compagine sociale e riguardano anche i terzi, destinatari delle informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società, la loro eventuale violazione comporta la nullità del bilancio e della delibera di sua approvazione. Il bilancio di esercizio di una società di capitali, che violi i precetti di chiarezza e precisione dettati dall'art. 2423, co. 2, c.c. è illecito, sicché la deliberazione assembleare con cui esso è stato approvato è nulla non soltanto se la violazione determini una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio, o la rappresentazione complessiva del valore patrimoniale della società, e quello del quale il bilancio dà invece contezza, ma anche in tutti i casi in cui dal bilancio stesso e dai relativi allegati, ivi compresa la relazione, non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni che la legge vuole siano fornite per ciascuna delle singole poste iscritte.

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Invalidità del bilancio con svalutazioni illegittime e conseguente riduzione del capitale in misura superiore all’entità delle perdite effettive
Il sopravvenuto fallimento della società comporta il venir meno dell’interesse ad agire per l’annullamento delle deliberazioni assembleari assunte dalla società...

Il sopravvenuto fallimento della società comporta il venir meno dell’interesse ad agire per l’annullamento delle deliberazioni assembleari assunte dalla società in bonis, incluse quelle relative all’approvazione del bilancio e alla ricostituzione del capitale ex art. 2447 c.c. e al successivo aumento, quando non venga dedotto e argomentato il perdurante interesse al ricorso con riguardo alle utilità attese in esito alla chiusura del fallimento.

Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell’impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall’art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili e avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l’illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato, poiché le scelte operate dai redattori, nel fornire la rappresentazione contabile dell’elemento considerato, sono sempre sindacabili, salvo che non siano riconducibili all’ambito proprio delle scelte insindacabili di gestione.

I provvedimenti che l’assemblea può essere chiamata a deliberare a norma dell’art. 2446 c.c. comprendono principalmente la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate. Il capitale non può essere ridotto né in misura eccedente rispetto alle perdite effettive, né in misura inferiore, non essendo lecito il frazionamento delle perdite e il rinvio di una quota agli esercizi successivi, non potendo tali provvedimenti essere fatti dipendere nella loro consistenza dalla discrezionalità degli amministratori e dei soci, dovendo altrimenti la necessaria riduzione in ragione delle perdite risultanti dal bilancio essere disposta dal tribunale. Non è diverso il caso in cui il capitale si sia ridotto di oltre un terzo al di sotto del minimo legale, perché il sistema previsto dall’art. 2447 c.c., per effetto della prescrizione della riduzione del capitale e del suo contemporaneo aumento a una cifra non inferiore al minimo legale, non indicando la legge alcun diverso criterio, implica l’osservanza del criterio di proporzionalità tra perdite e capitale, stabilito nel caso, meno grave ma analogo, dell’art. 2446 c.c. Un provvedimento deliberato dall’assemblea secondo criteri quantitativi diversi costituirebbe una grave inosservanza delle prescrizioni imperative e inderogabili della legge, tali essendo per la natura degli interessi tutelati le norme sul capitale.

L’illegittimità della deliberazione di riduzione del capitale della società, perché adottata in assenza di perdite che la giustificassero, riverbera i suoi effetti anche sulla conseguente deliberazione di ricostituzione del capitale asseritamente perduto.

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