Non sussiste un conflitto immanente di interessi, tale da condurre alla nomina di un curatore speciale, ex art. 78 c.p.c., nei giudizi di impugnazione delle deliberazioni assembleari di società, tenuto conto che, in tali giudizi, il legislatore prevede la legittimazione passiva esclusivamente in capo alla società in persona di chi ne ha la rappresentanza legale, né, tantomeno, è fondata una valutazione del menzionato conflitto in capo all'amministratore che rappresenti in giudizio detta società, solo in ragione del fatto che la deliberazione impugnata ha ad oggetto profili di pertinenza di quest'ultimo (come avviene per l'approvazione del bilancio, redatto dall'organo gestorio, o per la determinazione del compenso spettante ex art. 2389 c.c. o per l'autorizzazione al compimento di un atto gestorio, ex art. 2364, comma 1, n. 5, c.c.), poiché ravvisare in tali ipotesi una situazione di conflitto di interessi indurrebbe alla nomina di un curatore speciale in tutte (o quasi tutte) le cause di impugnazione delle deliberazioni assembleari (o consiliari), con l'effetto distorsivo, non voluto dal legislatore processuale, per cui il socio impugnante tenterebbe sempre di ottenere, mediante il surrettizio ricorso al procedimento di nomina di un curatore speciale, l'esautoramento dell'organo amministrativo dalla decisione delle strategie di tutela a nome della stessa.
Il provvedimento di nomina del curatore speciale non risolve nessun conflitto di diritti, né statuisce in ordine ad uno status, avendo la più limitata portata di creare una situazione di legittimazione processuale straordinaria, strumentale ai fini dell'ulteriore cognizione; strumentalità e internalità che si aggiungono alla naturale revocabilità di tutti i provvedimenti camerali, prevista dall'art. 742 c.p.c., e che confermano il difetto del requisito della definitività. Il provvedimento de quo è diretto ad assicurare la rappresentanza processuale tanto al soggetto che ne sia privo, quanto al rappresentato che si trovi in conflitto di interessi col rappresentante, sì che ha una funzione meramente strumentale ai fini del singolo processo ed è sempre revocabile e modificabile ad opera del giudice che lo ha pronunciato.
La delibera di approvazione del bilancio è nulla non solo laddove le violazioni civilistiche commesse comportino una divaricazione tra il risultato effettivo dell'esercizio e quello del quale il bilancio dà, per converso, contezza, ma anche ogni qual volta dal bilancio (e dai relativi allegati) non sia possibile desumere l'intera gamma delle informazioni previste dalla legge, per ciascuna delle singole poste iscritte. Ciò posto, nell'impugnazione della delibera assembleare, il terzo deve assumere di aver subito un pregiudizio a causa del difetto di chiarezza, veridicità e correttezza di una o più poste contabili, essendo, altresì, onerato dall'indicazione di quali siano esattamente quelle, tra queste ultime, iscritte in violazione dei principi legali vigenti, spettando al giudice - nel giudizio sulla fondatezza della domanda, successivo al vaglio del preliminare interesse della parte all'impugnazione - esaminarle e verificarne la conformità ai precetti normativi.
La legittimazione generale all'azione di nullità non esime l'attore dal dimostrare la sussistenza di un proprio concreto interesse ad agire, onerandolo - tanto in caso di rilievo officioso, quanto in caso di eccezione di controparte - della prova della necessità di ricorrere al giudice per evitare la lesione di un proprio diritto e il conseguente danno alla propria sfera giuridica, ottenendo un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e conseguibile solo per il tramite dell'intervento giudiziale stesso. Più nello specifico, l'interesse legittimante l'impugnazione non può identificarsi con quello generico e astratto alla mera osservanza della legge o alla semplice legalità dell'atto, dovendo, per converso, essere scientemente ravvisato nell'interesse concreto a ottenere tutte le informazioni necessarie sulla situazione sociale e sui risultati di esercizio, in vista di un consapevole esercizio dei diritti e delle prerogative di pertinenza. Di talché, occorre ricorrere al c.d. "principio di prevalenza", codificato nell'art. 2423, comma 4, c.c., in forza del quale possono ritenersi meritevoli della sanzione della nullità solo quelle irregolarità che arrecano pregiudizio alla funzione di completa e veridica informazione assolta dal bilancio, restando escluse tutte le violazioni meramente formali o, comunque, prive di una effettiva incidenza sulla rappresentazione offerta dal documento contabile. Onde valutare la "rilevanza", occorre verificare se l'irregolarità denunciata sia preclusiva della comprensibilità dell'informazione di bilancio in relazione alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, che è oggetto di rappresentazione; al contempo, per individuare la portata e l'incidenza della violazione sulla situazione descritta, occorre fare riferimento alla realtà rappresentata dal bilancio, al tipo di impresa, al totale del suo patrimonio, all'ammontare dei ricavi e dei costi evidenziati dal conto economico; da ultimo, il vizio denunciato deve avere una rilevanza sistematica, ovverosia deve essere rilevante in sede di valutazione del documento contabile nella sua interezza (e non unicamente della singola voce o posta ritenuta irregolare).
L'omessa indicazione in bilancio degli indici di mutualità prevalente, come previsto dagli artt. 2512 e 2513 c.c., è una irregolarità particolarmente grave in quanto può portare alla perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente e, quindi, a conseguenze significative sulla gestione e sul destino del patrimonio della cooperativa.
Nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non solo di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, che, pur essendo tratte dai principi contabili ed avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, alla cui violazione consegue l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato.
La trascrizione della sentenza che dichiara la nullità di una delibera assembleare, ai sensi dell'art. 2479-ter c.c., che richiama l'art. 2377, comma 7, c.c., dev'essere effettuata dagli amministratori una volta che la sentenza sia passata in giudicato.
Qualora la cancellazione della società dal registro delle imprese durante il primo grado di giudizio non sia dichiarato né comunicato, il difensore continua a rappresentare la parte come se l'evento non si sia verificato, atteso il principio di ultrattività del mandato.
Qualora la determinazione della misura del compenso degli amministratori di società di capitali, ai sensi dell'art. 2389, primo comma cod. civ., (nel testo anteriore alle modifiche di cui al d.lgs. n. 6 del 2003), non sia stabilita nell'atto costitutivo, è necessaria una esplicita delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in quella di approvazione del bilancio, atteso: la natura imperativa e inderogabile della previsione normativa, discendente dall'essere la disciplina del funzionamento delle società dettata, anche, nell'interesse pubblico al regolare svolgimento dell'attività economica, oltre che dalla previsione come delitto della percezione di compensi non previamente deliberati dall'assemblea (art. 2630, secondo comma cod. civ., abrogato dall'art. 1 del d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61); la distinta previsione della delibera di approvazione del bilancio e di quella di determinazione dei compensi (art. 2364 n. 1 e 3 cod. civ); la mancata liberazione degli amministratori dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 cod. civ.); il diretto contrasto delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393, secondo comma, cod. civ.). Conseguentemente, l'approvazione in sé del bilancio, pur se contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori, non è idonea ai predetti fini, salvo che un'assemblea convocata solo per l'approvazione del bilancio, essendo totalitaria, non abbia espressamente discusso e approvato la proposta di determinazione dei compensi degli amministratori.
Compete inderogabilmente all’assemblea dei soci l’approvazione del bilancio e la deliberazione concernente l’effettiva distribuzione degli utili, rientrando tra le sue prerogative approvare o meno la proposta dell’organo gestorio rispetto alla distribuzione degli utili, ovvero modificarla. In proposito, l’art. 2433 co. 1 c.c. è ritenuta norma di natura imperativa, non potendo essere quindi derogata neppure per via statutaria la riserva alla competenza dell’assemblea circa scelta concreta ed effettiva di distribuire gli utili: l’inderogabilità deriva dalla ratio della disposizione, a garanzia della prevalenza dell’interesse della società di capitali, dei suoi creditori e degli altri soci, e del perseguimento dell’oggetto sociale rispetto alla soddisfazione economica individuale ed egoistico del singolo socio. L’interesse del socio alla distribuzione degli utili non può che assumere un rango inferiore rispetto a quello della Società al miglior esercizio della propria azienda. La delibera assembleare costituisce lo spartiacque tra il concetto di utile e di dividendo. Infatti, l’accertamento del conseguimento dell’utile, attraverso l’approvazione del bilancio, costituisce una condizione necessaria ma non sufficiente per l’insorgenza del diritto al dividendo. A tal fine è necessaria un’ulteriore statuizione dei soci, ai quali spetta valutare se re-investire l’utile conseguito o distribuirlo, totalmente o parzialmente, tra gli stessi soci sotto forma di dividendo. In sostanza, la decisione circa la distribuzione dell’utile è rimessa di volta in volta all’apprezzamento discrezionale della maggioranza degli azionisti, fermo il limite della buona fede e del divieto di abuso da parte della maggioranza a danno della minoranza. Pertanto, prima della deliberazione assembleare, l’azionista è titolare di una mera aspettativa alla distribuzione dell’utile conseguito, potendo vantare un vero e proprio diritto al dividendo solo in seguito alla relativa statuizione del competente organo sociale.
La clausola statutaria che preveda l’attribuzione degli utili ai soci salvo diversa deliberazione assembleare, non può essere interpretata rendendo superflua la delibera assembleare che destini, con effetto devolutivo, gli utili a dividendi: rimane ferma l’inderogabile necessità della delibera, capace di trasformare il diritto proprietario della società in diritto particolare del socio alla distribuzione degli utili. Una tale clausola va intesa come regola di maggior favore verso la distribuzione degli utili a favore dei soci e fonte di un conseguente aggravamento dell’onere motivazionale nel caso in cui l'assemblea decida di re-investirli, non distribuendo in tutto o in parte i dividendi agli azionisti.
Anche per le società cooperative può definirsi bilancio solo il documento contabile predisposto dall'organo amministrativo e approvato dall'assemblea dei soci; prima dell'approvazione da parte dell'assemblea il documento non è un bilancio ma un progetto di bilancio, documento contabile privo del valore e dell'efficacia del bilancio ai sensi del codice civile, il quale pertanto non può essere depositato presso il registro delle imprese. La tipicità degli atti pubblicati nel registro delle imprese non consente deroghe quanto alla pubblicazione del progetto di bilancio in luogo del bilancio, al fine di garantire uniformità, organicità e completezza dell'informazione realizzata con il registro delle imprese.
La circostanza che una società cooperativa in liquidazione si trovi nell'impossibilità di presentare bilanci pubblicabili al registro delle imprese non esclude la prosecuzione di una corretta attività liquidatoria, che il liquidatore potrà documentare con le scritture contabili e i progetti di bilancio e, alla fine, con il bilancio finale di liquidazione che non necessita di approvazione dell'assemblea (ex art. 2492 c.c.).
Nell'ambito del ricorso volto a sospendere, sino alla definizione del giudizio di merito, l’efficacia, gli effetti e l’esecuzione della delibera di approvazione del bilancio di una s.r.l., in una comparazione fra l’interesse della società a esporre all’esterno un bilancio, comunque vero, e l’interesse dell’attrice a ottenere chiarezza sul bilancio (vero) a costo di eliderlo totalmente, non può che prevalere il primo. In forza della sospensiva della delibera di approvazione del bilancio la società infatti opererebbe senza il bilancio. La sospensione della delibera sarebbe tale da esporre la società a rilevanti dubbi e riserve da parte degli operatori del mercato.
In tema di Iva, la speciale procedura di variazione prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 26 - che consente di portare in detrazione l'Iva in ogni caso in cui un operazione per la quale sia stata emessa fattura viene meno in tutto in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile - presuppone necessariamente, come si desume univocamente dalla funzione perseguita dalla norma, che l'operazione per la quale sia stata emessa fattura, da rettificare perché venuta meno in tutto o in parte in conseguenza di uno degli specifici motivi indicati nel secondo comma della norma stessa, sia un operazione vera e reale, e non già inesistente. Ciò discende anche dal disposto del menzionato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21, comma 7, il quale - nel prevedere, allo scopo di ricondurre a coerenza il sistema impositivo dell'Iva, fondato sui principi di rivalsa e della detrazione, che, se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura - da un lato incide direttamente sul soggetto emittente la fattura, costituendolo debitore d'imposta sulla base dell'applicazione del solo principio di cartolarità, e, dall'altro, incide indirettamente, in combinato disposto von lo stesso D.P.R., art. 19, comma 1, e art. 26, comma 3, anche sul destinatario della fattura medesima, il quale non può esercitare il diritto alla detrazione o alla variazione dell'imposta in totale carenza del suo presupposto, e cioè dell'acquisto (o dell'importazione) di beni e servizi nell'esercizio dell'impresa, arte o professione.
La fattura concernente operazioni inesistenti e scontata in banca al fine di ottenere un'anticipazione sul credito rappresentato dal documento contabile deve ritenersi messa in circolazione, essendosi verificato lo spossessamento in favore dell'ente creditizio (che può incassare il credito in nome e per conto dell'emittente, ma anche nel proprio interesse). Tale fattura è, dunque, emessa i sensi dell'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dalla formale consegna o spedizione alla controparte e l'emittente, la cui buona fede va senz'altro esclusa, è tenuto al versamento dell'IVA relativa ai sensi del comma 7 della citata disposizione, salva la prova dell'eliminazione degli effetti pregiudizievoli per l'erario derivati dall'utilizzazione del documento contabile.
È nulla la deliberazione assembleare di approvazione del bilancio di esercizio redatto in violazione dei principi di chiarezza, veridicità e correttezza di cui all’art. 2423 c.c., nonché delle prescrizioni in tema di informativa sulle parti correlate e altri obblighi informativi previsti dalla legge, in quanto tali violazioni rendono illecito l’oggetto della deliberazione stessa ai sensi dell’art. 2379 c.c.
Le appostazioni inserite nel bilancio di esercizio di una s.r.l. devono rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società, come previsto dall’art. 2423 c.c., applicabile alle società a responsabilità limitata in virtù del richiamo dell’articolo 2478 bis c.c.
Ne consegue che eventuali appostazioni illegittime [nella fattispecie, la mancanza di veridicità di un credito], che comportino una censura netta tra il dato rappresentato ed il risultato effettivo, determinano la nullità del bilancio e della delibera assembleare che l’ha approvato.
Come risulta dal tenore letterale dell’art. 60, commi da 7-bis a 7-quinques, del D.L. 104/2020, la facoltà di sospendere l’ammortamento non presuppone l’esistenza di un danno conseguente all’emergenza pandemica né è corretto introdurre, su base interpretativa, una condizione non presente nel testo della legge. Soccorre in tal caso l’art. 12 c. 1 delle Disposizioni sulla legge in generale secondo cui “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”. Il criterio teleologico, così come quello analogico e sistematico, si applica infatti in via sussidiaria, laddove il criterio letterale non consenta di individuare il significato in termini sufficientemente certi ed univoci.
La contabilità registra gli accadimenti economici che interessano l'attività dell'impresa, non li determina; ed è da quegli accadimenti che deriva il deficit patrimoniale, non certo dalla loro (mancata o scorretta) registrazione in contabilità [Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto insussistente il requisito del fumus boni juris, stabilendo che occorre verificare in concreto che gli accadimenti oggetto di contestazione abbiano causato effettivamente un pregiudizio economico, non rilevando la relativa (mancata o scorretta) registrazione contabile].