Ricerca Sentenze
Cessione di partecipazione sociale e cessione del credito risarcitorio: profili processuali
Nel contratto di cessione di una partecipazione sociale espressamente assoggettato alla legge italiana, la clausola che indica il foro competente...

Nel contratto di cessione di una partecipazione sociale espressamente assoggettato alla legge italiana, la clausola che indica il foro competente non è clausola compromissoria, è ininfluente ai fini della competenza (poiché il forum contractus, in forza della legge italiana prescelta, è determinato in forza della legge italiana ex art. 20 c.p.c.), e non è comunque da approvarsi per iscritto qualora il contratto sia concluso non per adesione ma all’esito di specifica trattativa.

Al cessionario del credito, successore a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto risarcitorio controverso, il debitore ceduto non può opporre le eccezioni che attengono al rapporto di cessione, essendo ad esso estraneo e non incidendo la cessione stessa sul suo permanente obbligo di adempiere.

Affinché una domanda possa ritenersi presuntivamente abbandonata dalla parte non basta la sua mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi piuttosto valutare la complessiva condotta processuale per desumerne la volontà processuale di insistere o meno sulla domanda pretermessa [nel caso di specie, la curatela fallimentare aveva scelto di non costituirsi ed omettere qualsiasi attività processuale].

Leggi tutto
Sulla difformità del valore del patrimonio della società nella cessione di quote di s.r.l.
La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota...

La cessione di una partecipazione sociale ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta; le carenze o i vizi relativi alle caratteristiche e al valore dei beni ricompresi nel patrimonio sociale e, di riverbero, alla consistenza economica della partecipazione, possono giustificare la risoluzione per difetto di “qualità” della cosa venduta ai sensi dell’art. 1497 cod. civ. o l’annullamento del contratto per error in obiecto (necessariamente attinente ai diritti e obblighi che, in concreto, la partecipazione sociale sia idonea ad attribuire e non al suo valore economico), solo se il cedente abbia fornito, a tale riguardo, specifiche garanzie contrattuali; ovvero nel caso di dolo di un contraente, quando il mendacio o le omissioni sulla situazione patrimoniale della società siano accompagnate da malizie ed astuzie volte a realizzare l’inganno ed idonee, in concreto, a sorprendere una persona di normale diligenza.

Il giuramento decisorio deferito all'altra parte non può vertere sull'esistenza o meno di rapporti o di situazioni giuridiche, né può deferirsi per provocare l'espressione di valutazioni giuridiche, dovendo la sua formula avere ad oggetto circostanze determinate che, quali fatti storici, siano stati percepiti dal giurante con i sensi o con l'intelligenza, sicché la sua formula deve essere tale che, a seguito della prestazione del giuramento stesso, altro non resti al giudice che verificare l' an iuratum sit per poi ‘geometricamente’ accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto.

Leggi tutto
Sequestro giudiziario di quote sociali e simulazione del contratto di cessione
Il sequestro giudiziario è ammissibile tutte le volte che ricorra la necessità di garantire l’attuazione di futuri provvedimenti di tutela...

Il sequestro giudiziario è ammissibile tutte le volte che ricorra la necessità di garantire l’attuazione di futuri provvedimenti di tutela giurisdizionale, tenuto conto della particolare correlazione esistente tra l’oggetto del sequestro e l’oggetto della pretesa che viene dedotta nel giudizio di merito. In ordine al fumus boni juris della domanda di sequestro, si richiede l’esistenza di una controversia, intesa come esperimento attuale o potenziale (e quindi anche mero contrasto di interessi, senza necessità della pendenza di una lite) di un’azione tipicamente prevista a difesa della proprietà o del possesso (cd. jus in re), nonché di ogni altra azione, anche di natura personale, da cui possa scaturire una pronuncia di condanna alla restituzione o al rilascio della cosa da altri detenuta. In merito al periculum, il giudice può autorizzare il sequestro giudiziario ove sussista il timore che la durata del processo possa incidere sulla conservazione del bene, dovendosi, peraltro, precisare che la nozione di conservazione nel sequestro giudiziario, a differenza di quanto accade per il sequestro conservativo, non si sostanzia necessariamente nel pericolo, concreto ed attuale, di sottrazione o alterazione del bene, essendo invece sufficiente, ai fini della opportunità della cautela, che lo stato di fatto esistente in pendenza del giudizio comporti la mera possibilità, sia pure astratta, che si determini una situazione tale che, al termine della lite, la parte istante, ove risulti essere vittoriosa, non riuscirebbe ad ottenere il vantaggio spettante, vedendo così pregiudicata l’attuazione del diritto controverso.

Al fine di ritenere integrati gli estremi della simulazione assoluta di un negozio, non è sufficiente la prova della causa simulandi ma è necessario provare specificatamente la natura meramente apparente del contratto.

In tema di prova per presunzioni della simulazione assoluta del contratto, spetta al giudice del merito apprezzare l’efficacia sintomatica dei singoli fatti noti, che devono essere valutati non solo analiticamente ma anche nella loro convergenza globale, all’esito di un giudizio di sintesi di una pluralità di elementi gravi, precisi e concordanti.

La curatela fallimentare assume una posizione di terzietà, ai sensi dell’art. 1417 c.c., in relazione al negozio simulato concluso dal fallito e che si intende inficiare : quindi essa può fornire prova dell’avvenuta simulazione con ogni mezzo ed anche mediante il ricorso a indizi e presunzioni.

Ai fini della prova della simulazione assoluta della cessione di quote di s.r.l., costituiscono indizi precisi e concordanti: a) i rapporti di parentela sussistenti fra le parti del contratto; b) il mancato versamento del corrispettivo al momento della stipula; c) l’irrisorietà del prezzo pattuito, rispetto al valore effettivo; d) la circostanza che l’amministrazione sia rimasta affidata ai cedenti; e) il forte indebitamento dei cedenti; f) la giovane età dei cessionari.

L’onere della prova dell’avvenuto pagamento del prezzo di acquisto incombe sul convenuto e non può ritenersi soddisfatto dalla semplice dichiarazione relativa al versamento del prezzo contenuta nel rogito notarile.

Leggi tutto
Cessione di quote societarie: contratto preliminare e simulazione del prezzo
Il contratto preliminare, riguardante la cessione di quote societarie, con il quale le parti deroghino pro futuro al prezzo contenuto...

Il contratto preliminare, riguardante la cessione di quote societarie, con il quale le parti deroghino pro futuro al prezzo contenuto nel definitivo riveste natura di contratto dissimulato. Tale volontà deve desumersi dal tenore letterale della scrittura, inerendo essa ad un elemento essenziale del contratto che debba risultare per iscritto e operando, conseguentemente, la limitazione della prova testimoniale di cui all’art. 2722 c.c.

Il debitore convenuto è tenuto a dimostrare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi del titolo che sia contenuto in un contratto dissimulato, dovendo il creditore che agisca per l’adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento solamente dimostrare l’esistenza dello stesso.

La mancata comparizione della parte regolarmente convocata all’incontro di mediazione davanti al mediatore costituisce di regola elemento integrativo e non decisivo a favore della parte chiamante, per l’accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa ma, comunque, concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito.

Leggi tutto
La violazione del patto di non concorrenza
Costituiscono violazione del patto di non concorrenza: i) la partecipazione, anche in forma riservata, alla gestione dell’impresa concorrente; ii) l’utilizzazione...

Costituiscono violazione del patto di non concorrenza: i) la partecipazione, anche in forma riservata, alla gestione dell'impresa concorrente; ii) l'utilizzazione del database dei clienti; iii) l'assunzione di numerosi dipendenti dell'impresa concorrente. Tutte queste attività sono rilevanti nel caso di attività svolta nello stesso campo dell'impresa concorrente.

La funzione della penale per la violazione del patto di non concorrenza è quella di indicare preventivamente l'ammontare presumibile del danno. Perciò può essere riqualificata dal giudice in base al danno effettivamente subìto per la violazione del patto, in modo da evitare un indebito arricchimento del creditore.

Leggi tutto
Interpretazione dell’oggetto del negozio transattivo
L ‘oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti bensì all’oggettiva situazione di...

L 'oggetto del negozio transattivo va identificato non in relazione alle espressioni letterali usate dalle parti bensì all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacché la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di liti - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile.

Leggi tutto
L’esercizio del diritto di manleva e l’adempimento dopo la domanda di risoluzione quale circostanza qualificante l’inadempimento di non scarsa importanza
Il patto mediante il quale, al momento della cessione delle quote di una società a responsabilità limitata, i soci cedenti...

Il patto mediante il quale, al momento della cessione delle quote di una società a responsabilità limitata, i soci cedenti assicurino l’inesistenza di passività e si impegnino verso gli acquirenti al pagamento di eventuali sopravvenienze passive inerenti all’attività pregressa, non costituisce contratto a favore di terzo o contratto parasociale, con la conseguenza che il patto non può essere fatto valere né dalla società (che non può qualificarsi terzo ai sensi dell’art. 1411 c.c., poiché riceve solo indirettamente un vantaggio economico dal patto) né suo liquidatore.

Costituisce presupposto logico, intrinseco ed indefettibile del diritto di rivalsa azionato da una parte in forza di un patto di manleva, il fatto che il preteso manlevato abbia, in concreto, anticipato il pagamento del debito oggetto dell’obbligo di garanzia assunto dal mallevatore. Infatti, secondo consolidato e costante orientamento giurisprudenziale di legittimità, il diritto di manleva diventa azionabile nel momento in cui il debitore (manlevato) effettua il pagamento in favore del creditore, posto che, in assenza dell’adempimento, il manlevato non ha interesse ad agire nei confronti del mallevadore; anzi è proprio al momento del pagamento che sorge quell’obbligazione di natura eventuale e condizionata sospensivamente, caratteristica propria del patto di manleva.

L’art. 1453, ult. co., c.c. stabilisce che “dalla data della domanda di risoluzione l’inadempiente non può più adempiere la propria obbligazione”. Infatti, la domanda di risoluzione comporta, in linea di principio, la cristallizzazione, fino alla pronuncia giudiziale definitiva, delle posizioni dei contraenti, nel senso che come è vietato al debitore di eseguire la dovuta prestazione, così non è consentito al creditore di pretenderla, avendo dimostrato con la richiesta di risoluzione del contratto il proprio disinteresse all’adempimento. Tuttavia, è stato anche enunciato il principio in base al quale l’adempimento effettuato dopo la domanda di risoluzione del contratto, pur non arrestandone gli effetti, dovrebbe comunque essere preso in considerazione dal giudice, potendo costituire circostanza idonea a rendere l’inadempimento di scarsa importanza, con diretta influenza sulla risolubilità del contratto ex art. 1455 c.c. Orbene, dal tenore della norma appena richiamata, la gravità dell’inadempimento deve essere, per ciò, commisurata non solo all’entità del danno, che può anche mancare, ma alla rilevanza della violazione del contratto con riferimento alla volontà manifestata dai contraenti, alla natura e finalità del rapporto, nonché al concreto interesse dell’altra parte all’esatta e tempestiva prestazione.

Leggi tutto
Risoluzione del contratto di cessione di quote sociali e rimedi restitutori
La risoluzione di un contratto di cessione di partecipazioni sociali ha quali conseguenze l’emersione di rimedi risarcitori (ove ve ne...

La risoluzione di un contratto di cessione di partecipazioni sociali ha quali conseguenze l'emersione di rimedi risarcitori (ove ve ne siano i presupposti) e restitutori (nello specifico la retrocessione della quota sociale acquisita al cedente).

L'inadempimento alle obbligazioni contratte da parte del cessionario della quota sociale può essere riconnesso sia al mancato pagamento del prezzo pattuito, sia - nell'ambito di un contratto quadro più complesso ed i cui singoli atti siano tra loro connessi e correlati su di un piano causale e funzionale - alla omessa esecuzione di ulteriori obbligazioni previste e/o alla mancata definizione di uno o più atti esecutivi dell'accordo quadro (tra i quali l'acquisto progressivo di altre porzioni della quota o di altre partecipazioni).

La sostituzione dell'originario contratto di cessione di quote sociali con uno nuovo e con un diverso assetto di interessi determina il mutamento del titolo e della causa pretendi sottostante, con la conseguenza che il negozio (ed il relativo regolamento) non è più quello rappresentato dal primo contratto ma, bensì, quello del secondo; in ragione di ciò il cedente e/o la parte che abbia subito l'inadempimento non potrà agire sulla base delle obbligazioni del titolo originario, ove queste siano state sostituite da un nuovo assetto, in quanto l'inadempimento delle obbligazioni originarie sostituite non può comportare la caducazione degli effetti né degli atti compiuti in esecuzione del primo accordo (cessione di parte della quota), né del secondo contratto.

Leggi tutto
Cessione di quote in proprio favore e corretto adempimento dell’obbligazione
Con riguardo ad un debito nascente da cessione di quote in proprio favore, l’ammissione – in sede di opposizione al...

Con riguardo ad un debito nascente da cessione di quote in proprio favore, l’ammissione – in sede di opposizione al decreto ingiuntivo – dell’erronea determinazione del dovuto da parte dell’opposto creditore comporta il rigetto della domanda dell’opponente volta alla pronuncia della parziale inesistenza del debito. Invero, il giudice è tenuto alla revoca del decreto ingiuntivo opposto, atteso che nel giudizio di cognizione che segue alla opposizione esso è chiamato ad accertare anche i fatti costitutivi del diritto in contestazione. La mancata contestazione – da parte del debitore – del fatto costitutivo integra un implicito riconoscimento del debito, stante oltretutto il fatto che gli eventuali pagamenti parziali anteriori al riconoscimento stesso non determinano l’estinzione del rapporto, dovendosi ritenere che il riconoscimento sia stato calcolato al netto degli adempimenti fino a quel momento eseguiti.

Se l’obbligazione è plurisoggettiva sul lato passivo, l’assenza di specifica imputazione degli acconti determina la redistribuzione del debito residuo in misura proporzionale tra i vari debitori.

In materia di identificazione del quantum, l’eventuale trattativa positivamente conclusasi tra le parti, peraltro coadiuvate da consulenti, supera l’accusa di erronea determinazione del valore delle quote per comportamento scorretto di una di esse.

Leggi tutto
Revoca di donazione di quote di S.r.l.
La presenza di atti offensivi o gravemente ingiuriosi rileva come causa di revoca della donazione di quote di S.r.l. ai...

La presenza di atti offensivi o gravemente ingiuriosi rileva come causa di revoca della donazione di quote di S.r.l. ai sensi dell'art. 801 c.c. nel caso in cui l'offesa colpisca la sfera morale o spirituale del donante in maniera diretta ed esplicita ed esprima un senso di ingratitudine da parte del donatario tale da rendere oggettivamente grave e potenzialmente lesivo il contenuto della stessa nei confronti del donante. L’onere della prova circa la ricorrenza del comportamento gravemente ingiurioso, della sua consistenza oggettiva e soggettiva, grava, secondo le regole generali, su colui che agisce in revocazione.

Leggi tutto
logo