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Cessione d’azienda e discrimen tra ammessa emendatio e inammissibile mutatio libelli
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa...

La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione (altro…)

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Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta del trasferimento a titolo oneroso di un’azienda la cui redditività si sia rivelata inferiore alle attese
Anche quando essa abbia ad oggetto un trasferimento d’azienda a titolo oneroso, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta...

Anche quando essa abbia ad oggetto un trasferimento d'azienda a titolo oneroso, la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1467 c.c., richiede (altro…)

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Contratto di cessione di ramo d’azienda e danno da perdita di chance
La diffida ad adempiere ha lo scopo di fissare con chiarezza la posizione delle parti nell’esecuzione del contratto, mettendo sull’avviso...

La diffida ad adempiere ha lo scopo di fissare con chiarezza la posizione delle parti nell'esecuzione del contratto, mettendo sull'avviso l’inadempiente che l’altra parte non è disposta a tollerare un ulteriore ritardo e che ha già scelto la via della risoluzione per il caso di inutile decorso del termine fissato; sicché la parte che prende l’iniziativa della diffida, oltre ad essere adempiente o ad offrire il proprio adempimento, deve chiedere l’adempimento di una precisa obbligazione e assegnare un termine di quindici giorni per l’adempimento dell’obbligazione medesima, o un termine minore se esso risulta congruo alla luce della natura del contratto.

Diversamente dal danno futuro che riguarda un pregiudizio non attuale ma soggetto a ristoro purché certo e probabile, la perdita di chance costituisce un danno attuale, che corrisponde alla perdita non di un risultato utile, ma della possibilità di conseguirlo, e postula la sussistenza di una situazione presupposta idonea a consentire la realizzazione del vantaggio sperato, da valutarsi sulla base di un giudizio prognostico e statistico; la chance rappresenta, cioè, una situazione giuridica già esistente nel patrimonio del danneggiato prima del verificarsi dell’evento lesivo, la cui violazione diventa, quindi, perdita in senso stretto, ossia vanificazione effettiva del perseguimento del guadagno sperato, sotto il profilo eziologico. Alla parte che se ne dolga spetta l’onere di provare il nesso di causalità tra la condotta illecita dedotta e la perdita di chance, in termini di probabilità perduta (dimostrare che il fatto illecito dedotto produce come conseguenza la perdita di occasioni di raggiungere un risultato utile in base al criterio della probabilità degli effetti della condotta lesiva e della idoneità di quest’ultima a produrli); sicché la sua liquidazione potrebbe assumere come parametro di valutazione proprio il vantaggio economico complessivamente realizzabile dal danneggiato, diminuito, con criterio equitativo ex art. 1226 c.c. , di un coefficiente proporzionato al grado di possibilità di conseguirlo. [Nel caso di specie detto rapporto di causalità non pare affatto sussistere se al di là del “piano industriale” si considera la stima del ramo d’azienda che rende assai improbabile che la società avrebbe realizzato i guadagni che prospetta in citazione, maturando il valore di avviamento]

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Trasferimento d’azienda cui ineriscano contratti i cui crediti relativi siano stati in precedenza ceduti a terzi
Quando i crediti relativi ad un contratto inerente l’azienda trasferita siano stati ceduti ad un terzo in epoca antecedente il...

Quando i crediti relativi ad un contratto inerente l'azienda trasferita siano stati ceduti ad un terzo in epoca antecedente il trasferimento dell'azienda, il nuovo imprenditore, pur potendo entrare nella titolarità del contratto in base all'accordo di trasferimento, non acquisisce i crediti stessi.

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Sequestro di azienda e requisito di strumentalità
Non può essere accolto – vista la carenza della necessaria strumentalità tra misura richiesta e futura azione di merito della...

Non può essere accolto - vista la carenza della necessaria strumentalità tra misura richiesta e futura azione di merito della quale assicurare la fruttuosità - il ricorso per il sequestro giudiziario del bene-azienda il cui richiedente abbia formulato nel merito domanda per l'accertamento dell'avvenuta stipulazione del contratto di cessione (unitamente alla conseguente condanna del resistente al pagamento del corrispettivo) e non già per la restituzione dell'azienda in discussione.

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Il titolare del credito relativo alla liquidazione di azioni di Popolare di Vicenza, o Veneto Banca, non è legittimato ad agire nei confronti del cessionario dell’azienda
Ai sensi dell’art. 3 del d.l. 25.6.2017, n. 99 (conv. in legge 31.7.2017 n. 121), concernente l’avvio e lo svolgimento...

Ai sensi dell'art. 3 del d.l. 25.6.2017, n. 99 (conv. in legge 31.7.2017 n. 121), concernente l'avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A., non possono formare oggetto di cessione, neppure sull’accordo delle parti: “a) le passività indicate all'articolo 52, comma 1, lettera a), punti i), ii), iii) e iv), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180”, ossia il capitale e gli strumenti finanziari diversi dalle azioni computabili nel capitale, “con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali”; “b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse; c) le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività” (art. 3 comma 1).

Dei debiti che, per accordo tra le parti o in virtù dell'art. 3 del d.l. 25.6.2017 n. 99, sono esclusi dalla cessione, il cessionario non è tenuto a rispondere, né quale obbligato in via principale, né quale accollatario ex lege del debito, salvo rivalsa nei confronti del cedente, poiché l’art. 3 comma 2 del d.l. 99/2017 prevede testualmente che “il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1". Tale norma ribadisce la consolidata eccezione alla regola generale dell’art.2560 c.c., prevista in materia concorsuale, analogamente alle disposizioni di cui all'art. 105 l.fall. ed all'art. 90, comma 2, T.U.B..

La liquidazione della quota azionaria, in conseguenza dello scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio – in specie, per decesso del socio e mancato subentro dei suoi eredi – non soltanto non rientra ad alcun titolo tra le Passività Incluse, ma è anzi espressamente e tassativamente esclusa dal perimetro della cessione in quanto oggetto della pretesa è la liquidazione della quota azionaria, ossia la restituzione del capitale conferito incrementato della quota parte delle riserve. Infatti, ai sensi dell'art. 3 comma 1, lett. a) del d.l. 99/2017 che rinvia all’art. 52 comma 1, lettera a), punto i) del d.lgs. 16.11.2015 n. 180 che, nell’individuare le passività soggette al c.d. bail-in ai fini della risoluzione della crisi bancaria, pone al primo posto “i) le riserve e il capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare [..] con conseguente estinzione dei relativi diritti amministrativi e patrimoniali”. Questi debiti sono espressamente classificati come “Passività Escluse” dall’art. 3.1.4. lett. b), punto iii) del contratto.

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio, dipenda esso da recesso esclusione o morte del socio, comporta pur sempre il diritto del socio uscente (o dei suoi eredi e aventi causa) alla liquidazione della quota capitale (cfr. art. 2535 c.c.). Il mancato subentro degli eredi nella posizione del defunto costituisce quindi condizione (in senso ampio) di maturazione del diritto alla liquidazione, ma non ne snatura il fondamento, che pur sempre consiste nel rimborso del controvalore dell’investimento azionario del defunto.

 

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Costituire una newco e trasferirvi i contratti con la clientela non è qualificabile come simulazione negoziale
La costituzione di una newco nella quale è conferito un ramo d’azienda, comprensivo dei contratti con alcune controparti commerciali (clienti),...

La costituzione di una newco nella quale è conferito un ramo d’azienda, comprensivo dei contratti con alcune controparti commerciali (clienti), non rappresenta ex se un negozio simulato teso a eludere gli obblighi contrattuali della conferente verso i clienti ceduti. In particolare la circostanza che assieme ai contratti con i clienti siano stati ceduti anche avviamento, know how, immobilizzazioni materiali, disponibilità liquide, diritti di proprietà intellettuale e lavoratori esclude la natura simulata del negozio. Un’ulteriore conferma è data dall’effettiva operatività della newco, dalla sua patrimonializzazione e dalla presenza sul mercato dei suoi prodotti.

Ai sensi dell’art. 1415, comma 2, c.c. i terzi che vogliano contestare la natura simulata di un’operazione devono dimostrare di essere stati pregiudicati dalla stessa. Ebbene, le controparti commerciali cedute alla newco non possono lamentare l’inefficacia dell’operazione sostenendone la natura simulata allorché la newco eserciti facoltà contrattuali che erano sin dall’origine presenti negli accordi trasferiti. Infatti in tal caso il pregiudizio denunciato non deriva dall’operazione che si assume simulata, ma da clausole contrattuali applicabili a prescindere dal mutamento soggettivo del rapporto.

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Mancata accettazione della proposta irrevocabile di acquisto del ramo di azienda e responsabilità degli amministratori
La mancata accettazione della proposta di acquisto del ramo di azienda non può essere addebitata a condotta dolosa dell’amministratore, qualora...

La mancata accettazione della proposta di acquisto del ramo di azienda non può essere addebitata a condotta dolosa dell'amministratore, qualora la stessa condotta non sia venuta a concretizzarsi in un radicale ostacolo alla prosecuzione della produzione oggetto del ramo di azienda affittato o in uno "spoglio" di beni aziendali (nella specie, diniego allo spostamento di taluni macchinari produttivi dal sito produttivo del ramo di azienda affittato alla sede dell'affittuario che non ha tuttavia comportato l'interruzione della produzione del ramo di azienda, già affidata ad altra subfornitrice).

In caso di mancata accettazione della proposta irrevocabile di acquisto di ramo di azienda o in caso di caducazione dell'offerta, rimane comunque acquisita dall'affittante la parte di canone di affitto imputata ad acconto sul corrispettivo finale di acquisto, se la proposta di acquisto non prevede alcun meccanismo restitutorio della parte di canone di affitto imputata a prezzo né per l'ipotesi di cessione a terzi dei rami di azienda, né per quella di mancata accettazione della proposta entro il termine di validità della medesima.

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Cessione di ramo di azienda e domanda di manleva per contenziosi promossi dai dipendenti afferenti il ramo di azienda ceduto
Deve essere rigettata la domanda, esperita dal cessionario di un ramo di azienda, di (i) accertamento del proprio diritto a...

Deve essere rigettata la domanda, esperita dal cessionario di un ramo di azienda, di (i) accertamento del proprio diritto a essere manlevato e tenuto indenne dal cedente, in forza di un contratto di cessione di ramo di azienda, per le spese legali relative a contenziosi giuslavoristici, e (ii) condanna del cedente a corrispondere al cessionario una somma a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in quanto tutti i dipendenti afferenti il ramo di azienda ceduto che hanno presentato un ricorso presso il giudice di lavoro non hanno azionato alcuna pretesa fondata sul pregresso rapporto di lavoro con il cedente, precisando di aver rivolto le proprie domande solo al cedente, e di aver denunziato la lite al cessionario al solo scopo di consentirgli, ove avesse ritenuto, di intervenire, ai fini di opponibilità del giudicato e, pertanto, la decisione del cessionario di costituirsi e svolgere un ruolo attivo nei predetti giudizi e le spese legali che gliene sono derivate, rappresentano rispettivamente una scelta e un onere economico del quale il cedente non è contrattualmente tenuto a farsi carico secondo alcuna delle pattuizioni contrattuali, né tantomeno in base alle regole generali sulla garanzia ex vendito, bensì il frutto di autonome (quanto comprensibili) valutazioni il cui onere ricade interamente sul cessionario quale sostanziale interveniente ad adiuvandum in quei giudizi.

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Cessione di azienda e inazionabilità della tutela cautelare per mancanza di prova della scrittura privata contestata
Il ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. della società che abbia fondato su una (o più) scritture private – individuandovi...

Il ricorso di urgenza ex art. 700 c.p.c. della società che abbia fondato su una (o più) scritture private – individuandovi una vera e propria cessione di azienda e invocando le obbligazioni di pagamento che controparte presunta inadempiente avrebbe ivi assunto – i propri diritti alla retrocessione dell’azienda ceduta e che a fronte di un formale disconoscimento delle suddette scritture da parte del convenuto, non abbia dichiarato nelle difese successive di voler comunque avvalersi delle scritture contestate, né soprattutto ne abbia chiesto, o anche solo preannunciato, la verificazione  giudiziale, non può essere esaminato nel merito e va respinto de plano per assoluta carenza del diritto azionato in sede cautelare, dovendosi tali scritture ritenersi prive di qualsiasi efficacia probatoria. 

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Cambiali “in garanzia” e obblighi cartolari nelle cessioni di aziende
L’emittente del vaglia cambiario, quand’anche il titolo sia stato dichiaratamente emesso a scopo di garanzia, è sempre e comunque cartolarmente...

L'emittente del vaglia cambiario, quand'anche il titolo sia stato dichiaratamente emesso a scopo di garanzia, è sempre e comunque cartolarmente obbligato in via diretta nei confronti del prenditore o del giratario, assumendo un'obbligazione cambiaria in virtù della quale non si limita a garantire l'adempimento altrui ma promette il fatto proprio; con l'effetto di risultare tenuto all'obbligo cartolare persino se l'obbligazione garantita non sussistesse. (altro…)

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L’inadempimento dell’acquirente in un contratto traslativo con riservato dominio non comporta la risoluzione del contratto
La conseguenza dell’inadempimento dell’acquirente in un contratto traslativo con riservato dominio, in particolare quando la parte di prezzo non pagata...

La conseguenza dell’inadempimento dell’acquirente in un contratto traslativo con riservato dominio, in particolare quando la parte di prezzo non pagata non superi l’ottavo del totale, non è né lo scioglimento automatico del contratto (nonostante ogni eventuale patto o clausola risolutiva contraria) né la risoluzione per inadempimento del contratto stesso, bensì più semplicemente il mantenimento della proprietà in capo all'alienante e il diritto di quest’ultima di pretendere dall'acquirente il saldo del prezzo (art. 1525 c.c.).

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