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Sorte dei contratti e dei debiti nelle vicende circolatorie dell’azienda
È ammissibile l’introduzione, in sede di prima udienza di trattazione, della domanda nuova risarcitoria fondata sulla responsabilità del cessionario d’azienda...

È ammissibile l’introduzione, in sede di prima udienza di trattazione, della domanda nuova risarcitoria fondata sulla responsabilità del cessionario d’azienda ex art. 2558 c.c., ove risponda all’esigenza dell’attore di difendersi dall’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata rispetto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di un contratto eseguito dal cedente.

Ai sensi dell’art. 2558 c.c., la successione dell’acquirente dell’azienda nei contratti stipulati per l’esercizio dell’impresa, ancora in corso al momento della cessione, si verifica come effetto legale del trasferimento dell’azienda solo “se non è pattuito diversamente” ed è, quindi, impedita dalla diversa volontà delle parti, che abbiano espressamente pattuito l’esclusione di determinate posizioni contrattuali dall’oggetto della cessione d’azienda.

L’art. 2560, co. 2 c.c. regola la successione nei c.d. debiti puri relativi all’azienda, quelli cioè derivanti da fonte extracontrattuale o da contratti a prestazioni corrispettive in cui il terzo abbia già eseguito integralmente la propria prestazione: di tali debiti l’acquirente è solidalmente responsabile solo se risultanti dai libri contabili obbligatori, rivestendo l’annotazione del debito nelle scritture contabili obbligatorie dell’alienante dell’azienda natura di elemento costitutivo della responsabilità solidale dell’acquirente.

La responsabilità solidale tra cedente e cessionario dell’azienda prevista dall’art. 2560, co. 2 c.c. può essere applicata estensivamente, con finalità di protezione del creditore, solo nella particolare ipotesi in cui la cessione d’azienda sia stata utilizzata come strumento fraudolento per spogliare la società debitrice di ogni attivo e precludere al creditore il soddisfacimento del proprio diritto.

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Nullità della cessione d’azienda in assenza di delibera assembleare
La cessione d’azienda, trasformando l’attività dell’impresa cedente da produttiva a finanziaria, rientra tra gli atti che certamente modificano l’oggetto sociale...

La cessione d'azienda, trasformando l'attività dell'impresa cedente da produttiva a finanziaria, rientra tra gli atti che certamente modificano l'oggetto sociale stabilito nell'atto costitutivo e modificano in maniera rilevante i diritti dei soci. Ne consegue che il difetto del potere rappresentativo rende invalido l'atto di cessione ed è opponibile ai terzi indipendentemente da qualsiasi indagine sull'elemento soggettivo.

Si afferma in dottrina ed in giurisprudenza che, nella categoria generale di atti ultra vires, si distinguono quelli che, sebbene estranei all’oggetto sociale, non comportano una sua modifica, da quelli estranei in quanto modificativi dell’oggetto sociale. I primi, da individuarsi negli atti aventi contenuto intrinsecamente esorbitante dal perseguimento dello specifico programma economico della società, sono
opponibili ai sensi dell’art. 2475 bis co. 2. I secondi sono sempre opponibili in quanto posti in essere in violazione di una limitazione
legale. Soltanto in relazione a tale ultima categoria di operazioni (quali, ad es., la cessione dell’azienda con modifica di fatto dell’oggetto sociale da società operativa a holding), il legislatore stabilisce, da un lato, la competenza decisoria dei soci, dall’altro, l’opponibilità incondizionata ai terzi della violazione di tale regola di competenza da parte degli amministratori.

L’assenza di una decisione dei soci configura, così, la violazione di una norma inderogabile posta a presidio dei limiti non convenzionali,
bensì legali del potere di rappresentanza degli amministratori con la conseguenza che non può essere invocata l’inopponibilità dell’atto di cessione.

Se, da una parte, l'atto di disposizione d'azienda che esaurisca il patrimonio della società eccede i poteri che per legge spettano agli amministratori e implica una violazione del riparto legale delle competenze tra assemblea ed amministratori, dall'altra, la sanzione va individuata non già nella annullabilità del contratto, ma nella sua nullità. Sul punto, a nulla vale la considerazione che l'art. 2479 comma 2 n. 5 c.c. non prevede il rimedio della nullità, quale conseguenza della sua violazione, in quanto come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, in presenza di un negozio contrario a norme imperative, la mancanza di un'espressa sanzione di nullità non è rilevante ai fini della nullità dell'atto negoziale in conflitto con il divieto, in quanto vi sopperisce l'art. 1418  comma 1, c.c., che rappresenta un principio generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio quei casi in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagna una previsione di nullità.

In conclusione, la cessione dell'azienda che esaurisce il patrimonio sociale della società a responsabilità limitata deve essere dichiarata nulla ove posta in essere in assenza di deliberazione da parte dei soci.

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Trasferimento d’azienda: nozione ed obblighi di esecuzione del contratto
In tema di trasferimento d’azienda, onde accertare se vi sia stato il trasferimento “di un’entità economica organizzata finalizzata al perseguimento...

In tema di trasferimento d’azienda, onde accertare se vi sia stato il trasferimento “di un’entità economica organizzata finalizzata al perseguimento di uno specifico obbiettivo” occorre sussistano una pluralità di elementi  (altro…)

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Collegamento contrattuale tra contratto di cessione di quota e contratto di cessione del ramo d’azienda. Trasferibilità di attestazione SOA. Cessione di quote e interessi moratori
Affinché possa configurarsi un collegamento contrattuale tra il contratto di cessione di quota di società e il contratto di cessione...

Affinché possa configurarsi un collegamento contrattuale tra il contratto di cessione di quota di società e il contratto di cessione del ramo d'azienda (di cui la quota non è parte) è necessario che sussistano: (i) una "unitarietà dell'interesse globalmente perseguito"; (altro…)

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La violazione del patto di non concorrenza come causa di risoluzione del contratto di cessione d’azienda per inadempimento
Non costituisce inadempimento contrattuale – tale da determinare la risoluzione del contratto di cessione di ramo d’azienda – e in...

Non costituisce inadempimento contrattuale - tale da determinare la risoluzione del contratto di cessione di ramo d’azienda - e in particolare non rappresenta un inadempimento del patto di non concorrenza contenuto nel detto contratto di alienazione, la circostanza che la cedente prosegua ad esercitare l’attività di commerciante ambulante, qualora le parti del contratto abbiano espressamente escluso - con una valutazione ex ante - dalle attività vietate alla cedente quella esercitata dalla stessa in qualità di “commercio ambulante su aree pubbliche”.

Nell’ambito di un contratto di cessione di ramo d’azienda, l’accertamento dell’insussistenza di alcun inadempimento in capo alla cedente ed il conseguente rigetto della domanda avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo contrattuale, determina il rigetto della richiesta di risarcimento del danno avanzata dalla cessionaria.

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Contratto di cessione di azienda e valutazione della clausola risolutiva espressa
La clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 cod. civ., contenuta in un contratto di compravendita di azienda presuppone, per...

La clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 cod. civ., contenuta in un contratto di compravendita di azienda presuppone, per il suo esercizio, la valutazione dell'agire dei contraenti secondo il criterio generale della buona fede, sia quanto alla ricorrenza dell'inadempimento sia del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risoluzione. Ai fini della risoluzione di diritto del contratto, dunque, non basta la sola verificazione dell'inadempimento previsto nella clausola risolutiva espressa, in quanto anch'essa deve essere interpretata (art. 1366 cod. civ.) ed eseguita (art. 1375 cod. civ.) secondo buona fede. Il principio di buona fede diventa pertanto, in quest'ottica, canone di valutazione dell'effettiva esistenza di un inadempimento di uno dei contraenti e del conseguente legittimo esercizio del potere unilaterale di risolvere il contratto, dovendosi negare efficacia all'atto di esercizio del potere ex art. 1456 cod. civ. quando il mancato adempimento o ritardo nell'adempimento, pur previsto, sia oggettivamente di scarsa importanza.

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Estraneità delle autorizzazioni amministrative alla nozione di azienda
E’ infondata la domanda di nullità di un accordo per l’asserita mancanza di autorizzazioni amministrative, essendo principio consolidato che le...

E’ infondata la domanda di nullità di un accordo per l’asserita mancanza di autorizzazioni amministrative, essendo principio consolidato che le autorizzazioni amministrative all’esercizio di attività d’impresa sono provvedimenti amministrativi volti a disciplinare nell’interesse pubblico l’esecuzione dell’attività commerciale che hanno carattere personale e non possono essere trasmesse in virtù di un semplice accordo tra privati, né possono interferire nei rapporti giuridici di carattere negoziale privato che abbiano attinenza con l’attività dell’esercizio. Esse non sono, pertanto, riconducibili tra i beni che compongono l’azienda di cui all’art. 2555 c.c. ma costituiscono, piuttosto, l’oggetto di obbligazioni a capo della parte venditrice circa l’assenza di vizi della cosa venduta o le qualità promesse della stessa.

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L’elemento costitutivo della responsabilità della società conferitaria per i debiti dell’azienda ceduta è l’annotazione di tali debiti nei libri contabili obbligatori
A differenza di quanto prevede l’art. 2558 c.c. in materia di contratti, l’effetto traslativo che si realizza nel caso di...

A differenza di quanto prevede l’art. 2558 c.c. in materia di contratti, l’effetto traslativo che si realizza nel caso di conferimento di un’azienda ad una società non si estende ai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi abbiano consentito. Secondo la regola generale prevista dall’art. 2560 c.c, l’acquirente dell’azienda (nel caso di specie la società conferitaria) risponde di tali debiti nei confronti dei creditori aziendali soltanto se essi risultano dai libri contabili obbligatori. L’intervenuta annotazione dei debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta nei libri contabili obbligatori è dunque l’elemento costitutivo della responsabilità dell’acquirente dell’azienda e, data la natura eccezionale della norma che prevede tale responsabilità, non può essere surrogata dalla prova che l’esistenza dei debiti che incombono sull’azienda ceduta era comunque effettivamente conosciuta da parte dell’acquirente (conf. Cass. 22831/2010; Cass. 4726/2002).

L’onere di provare la sussistenza dell’annotazione del debito in questione nelle scritture contabili obbligatorie spetta al creditore, non potendosi in alcun modo integrare un’annotazione generica delle operazioni mediante ricorso ad elementi esterni di riscontro, né essendo tanto meno sufficiente l’allegazione dei bilanci delle società (nel caso di specie, peraltro, l’unico bilancio che evidenziava il debito contestato era relativo all’esercizio successivo a quello del conferimento e il curatore fallimentare aveva dichiarato di non aver rinvenuto le scritture contabili della società conferente poi dichiarata fallita).

 

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I limiti dei poteri gestori sono opponibili al terzo contraente in buona fede in caso di decisioni fondamentali per la vita della società assunte in assenza di previa deliberazione assembleare
Il contratto di affitto di azienda concluso in violazione della regola organizzativa posta dall’art. 2479 co. 2° n. 5 c.c....

Il contratto di affitto di azienda concluso in violazione della regola organizzativa posta dall'art. 2479 co. 2° n. 5 c.c. deve considerarsi invalido quando, a seguito del trasferimento del ramo d’azienda alberghiera, la società abbia trasformato (altro…)

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Quantificazione del danno da risoluzione di contratto di cessione di azienda con patto di riservato dominio
Considerato che il mancato pagamento allegato dall’attrice è pari a circa il 50% del prezzo di cessione, non vi è...

Considerato che il mancato pagamento allegato dall’attrice è pari a circa il 50% del prezzo di cessione, non vi è dubbio che lo stesso integri gli estremi dell’inadempimento di non scarsa importanza di cui al generale rimedio risolutorio previsto dall’art. 1455 c.c. Trattandosi, infatti, di mancata esecuzione dell’obbligo principale gravante sull’acquirente, non può negarsi che tale omesso versamento comprometta l’equilibrio contrattuale.

Quale che sia la tesi che si voglia accogliere circa la natura sospensiva o risolutiva della condizione che prevede il patto di riservato dominio in capo all’alienante, rileva che, comunque, il cessionario è tenuto a tenere una condotta idonea a conservare integre le ragioni della controparte, non certo compatibile con comportamenti che conducono alla chiusura dell’azienda.

Considerato il diritto di riservato dominio e lo scioglimento del contratto, l'alienante ha diritto al risarcimento del danno da quantificarsi nella misura pari al prezzo di cessione, considerato il valore attribuito dalle parti al bene ceduto e poi andato distrutto.

Il danno subito dal venditore in caso di inadempimento del compratore sotto il profilo del lucro cessante consiste nel pregiudizio connesso alla mancata disponibilità del bene, cioè nel reddito che l’alienante avrebbe potuto ricavare ove il bene fosse rimasto nella sua disponibilità.

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Risoluzione di contratto preliminare di vendita per mancanza delle qualità promesse
E’ pacifica l’applicabilità ai contratti preliminari delle norme integrative della disciplina del contratto.

E' pacifica l’applicabilità ai contratti preliminari delle norme integrative della disciplina del contratto.

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Inadempimento del compratore tra risoluzione del contratto e risarcimento del danno
Il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte...

Il creditore che agisce per la risoluzione o per l’adempimento del contratto può limitarsi a fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, ad allegare l’inadempimento della controparte, spettando al debitore convenuto provare il fatto estintivo, modificativo o impeditivo del diritto (conf. Cass Sez. Un. 13533/2001).

Anche se astrattamente l’inadempimento della parte (il compratore) può costituire causa di un danno patito dall’altra parte (il venditore), è necessario dedurre elementi idonei a fornire anche solo indizi valutabili ai fini di una valutazione equitativa del pregiudizio in ipotesi subito e costituente un maggior danno rispetto all’indennizzo ottenuto con l’equo compenso secondo le disposizioni pattizie.

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