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Principi in materia di invalidità delle deliberazioni assembleari
La sospensione dell’esecuzione delle deliberazioni assembleari configura una misura cautelare tipica a natura anticipatoria, i cui presupposti sono la presumibile...

La sospensione dell'esecuzione delle deliberazioni assembleari configura una misura cautelare tipica a natura anticipatoria, i cui presupposti sono la presumibile fondatezza del vizio invalidante dedotto (fumus boni iuris) e l'accertamento, effettuato dal giudice con giudizio di carattere comparatistico, della prevalenza del pregiudizio illegittimamente subito dal ricorrente rispetto a quello che, legittimamente, potrebbe soffrire la società per effetto della sospensione della deliberazione oggetto di controversia (periculum in mora).

Sono impugnabili le deliberazioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno un interesse in conflitto con quello della società allorché: (i) la deliberazione possa recare un danno alla società; e (ii) la partecipazione del socio in conflitto sia stata determinante per l'adozione della deliberazione. In particolare, il conflitto di interessi consiste in una contrapposizione tra l'interesse particolare di uno dei soci e l'interesse della società, di modo che l'uno non possa essere salvaguardato senza l'altro. Pertanto, per integrare una situazione di conflitto di interessi non è sufficiente che il socio miri a realizzare mediante la deliberazione un proprio interesse personale, occorrendo anche che tale interesse si ponga obiettivamente in contrasto con quello della società e che la deliberazione sia idonea a ledere (anche potenzialmente) quest'ultimo interesse, non potendosi ravvisare incompatibilità di posizioni per il sol fatto che i soci abbiano un interesse in un'operazione parallela a quella oggetto della deliberazione.

L'abuso della maggioranza, causa di annullabilità di una deliberazione, deve interpretarsi nel senso che è consentito al socio di esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse personale fino al limite dell'altrui potenziale danno. L'abuso della maggioranza legittima l'annullamento di una delibera allorquando la delibera medesima non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società, essendo il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse antitetico rispetto a quello sociale, ovvero sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari a danno dei soci di minoranza "uti singuli". L'onere di provare l'abuso della maggioranza grava sul socio di minoranza che assume l'illegittimità della delibera.

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Revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l.
L’art. 2476 comma 3 c.c. richiede, perché sia adottato, su richiesta anche del singolo socio, provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore,...

L’art. 2476 comma 3 c.c. richiede, perché sia adottato, su richiesta anche del singolo socio, provvedimento cautelare di revoca dell’amministratore, che questi si sia reso responsabile di “gravi irregolarità nella gestione” (fumus boni iuris) e che l’attualità o la permanenza di tali comportamenti determini il rischio di un pregiudizio imminente ed irreparabile per l’interesse sociale (periculum in mora). Le gravi irregolarità possono essere costituite da violazioni di legge o di statuto anche solo potenzialmente foriere di danno per la società. Inoltre, sebbene la norma parli di irregolarità “di gestione”, non è dubbio che tale termine debba ritenersi comprensivo dell’inadempimento di tutti gli obblighi amministrativi che fanno capo all’amministratore per legge o per statuto, dunque non solo quelli strettamente gestionali, ma anche quelli relativi al funzionamento dell’organizzazione societaria, cioè gli adempimenti o atti di impulso concernenti i rapporti con i soci o con gli altri organi sociali, che gli amministratori sono tenuti a compiere per legge o per obbligo statutario [nel caso di specie, il Tribunale ha rilevato una grave irregolarità comportante la revoca dell’amministratore nella delega totale dei compiti gestori ad un terzo per un lungo periodo di tempo senza alcuna valida giustificazione e in violazione degli oneri di minima diligenza incombenti sull’amministratore].

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Presupposti per la concessione di un sequestro conservativo sui beni dell’amministratore della società di cui si afferma la responsabilità gestoria
Ai fini della concessione di un sequestro, premesso che il fumus boni iuris deve essere inteso quale prognosi di probabile...

Ai fini della concessione di un sequestro, premesso che il fumus boni iuris deve essere inteso quale prognosi di probabile esistenza del credito fatto valere e la motivazione del provvedimento di concessione deve dare conto degli elementi essenziali su cui si fonda il convincimento della ritenuta esistenza del credito, si deve ritenere che tale requisito sussista nel caso in cui sia chiesto un sequestro conservativo nei confronti di un amministratore di cui si afferma la responsabilità gestoria ex artt. 2392 e 2393 c.c. per aver concesso finanziamenti in conflitto di interessi a società, già in situazione di difficoltà finanziaria, di cui era a sua volta socio e amministratore, senza alcuna garanzia e al di fuori dell’oggetto sociale della finanziatrice. Deve sussistere, altresì, il requisito del periculum in mora, da intendersi non come timore “soggettivo” del creditore, ma come situazione oggettiva verificabile in dati esterni che rendano univoca la sussistenza di un pericolo reale; detto pericolo si ritiene sussistere nel caso in cui contro l’amministratore siano già state intentate altre azioni risarcitorie per il danno subito dalla società, con pericolo che nel tempo occorrente per il giudizio di merito la garanzia patrimoniale dell’amministratore contro cui è chiesto il sequestro si riduca

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Sulla competenza territoriale in controversia su pagamento del prezzo di cessione di quote di società trasformata
In una controversia avente ad oggetto il pagamento del residuo prezzo di cessione di quote di una società originariamente in...

In una controversia avente ad oggetto il pagamento del residuo prezzo di cessione di quote di una società originariamente in nome collettivo, poi trasformata in società a responsabilità limitata, non sussiste la competenza della Sezione Specializzata in materia di impresa, ma quella del Tribunale ordinario territorialmente competente. La trasformazione della società in capitale sociale avvenuta successivamente al perfezionamento del contratto non rileva ai fini della determinazione della competenza, la quale si fonda sul momento della proposizione della domanda e sulla natura originaria della società ceduta.

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Accollo liberatorio: condizioni per la liberazione del debitore
L’accordo esterno è il contratto tra il debitore accollato e il terzo accollante, in forza del quale quest’ultimo assumere verso...

L'accordo esterno è il contratto tra il debitore accollato e il terzo accollante, in forza del quale quest'ultimo assumere verso il creditore accollatario l'obbligo di adempiere la prestazione a lui dovuta dal debitore accollato. Tale fattispecie sottende lo schema del contratto a favore di terzo: (i) il debitore accollato è lo stipulante, (ii) l'accollante (terzo rispetto al rapporto obbligatorio originario) è il promittente e (iii) il creditore accollatario è il terzo rispetto alla convenzione di accollo.
L'accollo esterno può essere cumulativo o liberatorio. Nell'accordo cumulativo il debitore accollato non è liberato, ma resta obbligato verso il creditore accollatario, in solido con l'accollante. In tal caso, tuttavia, l'operatività del beneficium ordinis in favore del debitore originario è subordinata al fatto che il creditore accollatario, pur non liberando l'accollato, dichiari di aderire alla stipulazione fatta in suo favore, rendendola irrevocabile. Nel caso dell'accollo esterno, infatti, la volontà del creditore-terzo assume un ruolo diverso e più forte alla luce del principio di relatività degli effetti contrattuali, che impedisce la produzione di effetti pregiudizievoli per colui che non è parte del contratto: il terzo, infatti, è già creditore dello stipulante e il contratto, pur assegnandogli un nuovo debitore, fa degradare il debitore originario a co-obbligato solidale in via sussidiaria. L'accollo liberatorio, invece, si configura quando (i) il creditore dichiara espressamente e inequivocabilmente di liberare il debitore accollato o (ii) la liberazione del debitore accollato costituisce condizione espressa e inequivoca della convenzione di accollo, tale per cui l'adesione del creditore determina l'automatica liberazione del debitore originario.
L'art. 1268 c.c., subordinando la liberazione del debitore ad una dichiarazione espressa del creditore, esclude che la liberazione possa costituire l'effetto di fatti concludenti, per definizione sintomatici di una manifestazione tacita di volontà e comunque concettualmente contrapposti alla dichiarazione espressa. L'adesione del creditore alla convenzione d'accollo, intervenuta fra il debitore ed un terzo, non determina di per sè la liberazione del debitore accollato, essendo a tal fine necessaria, ai sensi dell'art. 1273, comma 2, c.c., un'espressa previsione o dichiarazione del creditore medesimo, restando altrimenti il debitore originario obbligato in solido con il terzo. La mera adesione del creditore alla convezione d'accollo, in mancanza della manifestazione di volontà espressa ed inequivoca volta a liberare l'originario debitore, comporta unicamente, in funzione rafforzativa del credito, l'effetto di degradare l'obbligazione di costui a sussidiaria ed il conseguente onere del creditore di chiedere preventivamente l'adempimento all'accollante.

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Forma ed effetti del patto fiduciario avente ad oggetto il trasferimento di una quota di società di persone e ipotesi di fiducia dinamica e statica
L’acquisto della quota di una società di persone da parte di un fiduciario si configura come combinazione di due fattispecie...

L’acquisto della quota di una società di persone da parte di un fiduciario si configura come combinazione di due fattispecie negoziali collegate, l’una costituita da un negozio reale traslativo, a carattere esterno, realmente voluto ed avente efficacia verso i terzi, e l’altra (il vero e proprio pactum fiduciae), avente carattere interno ed effetti meramente obbligatori, diretta a modificare il risultato finale del negozio esterno mediante l’obbligo assunto dal fiduciario di ritrasferire al fiduciante il bene o il diritto che ha formato oggetto dell’acquisto. In un simile contesto negoziale, non trova applicazione l’art. 1706 c.c., il quale, in tema di mandato, attribuisce effetti reali immediati nel patrimonio del mandante all’acquisto operato per suo conto dal mandatario, in quanto tale meccanismo negoziale è estraneo alla funzione stessa del negozio fiduciario voluto dalle parti. Infatti, il pactum fiduciae con il quale il fiduciario si obbliga a modificare la situazione giuridica a lui facente capo a favore del fiduciante, o di altro soggetto da costui designato, è equiparabile al contratto preliminare, per il quale l’art. 1351 c.c. prescrive la stessa forma del contratto definitivo, cui consegue che il patto fiduciario non è soggetto alla forma scritta ad substantiam o ad probationem allorquando abbia ad oggetto il trasferimento di quote sociali. Di per sé il pactum fiduciae non ha l’effetto reale di trasferimento della quota sociale, ma determina una modificazione della situazione facente capo, rispettivamente, al fiduciante e al fiduciario, con insorgenza dell’obbligo di trasferimento del bene al momento della estinzione del patto fiduciario.

Oltre all’ipotesi più tipica, di c.d. fiducia dinamica (il fiduciante trasferisce la titolarità, il fiduciario si impegna a ritrasferirla all’esito), è configurabile anche l’ipotesi della c.d. fiducia statica, che si verifica nel caso in cui il fiduciario sia già titolare del diritto e, dunque, vi sia la preesistenza di una situazione giuridica attiva facente capo ad un soggetto che venga poi assunto come fiduciario e sia disposto ad attuare un certo disegno del fiduciante mediante l’utilizzazione non già di una situazione giuridica all’uopo creata (come nel negozio fiduciario di tipo traslativo), ma di quella preesistente, che viene così dirottata dal suo naturale esito, a ciò potendosi determinare proprio perché a lui fa capo la situazione giuridica di cui si tratta.

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Presupposti per l’accertamento dello stato di scioglimento di una S.r.l. da parte del Tribunale
Non ricorrono i presupposti perché il Tribunale eserciti i propri poteri suppletivi ai fini dell’accertamento dello stato di scioglimento e...

Non ricorrono i presupposti perché il Tribunale eserciti i propri poteri suppletivi ai fini dell'accertamento dello stato di scioglimento e dell'apertura della liquidazione della società allorché tale esito sia percorribile in via autonoma dal socio (ricorrente) titolare di una quota qualificata del capitale sociale tale da attribuirgli la facoltà di convocare direttamente l’assemblea, acclarare la causa di scioglimento ex art. 2485, comma 2, c.c., e nominare il liquidatore, dotato di tutti i poteri di legge.

Non ricorre l’ipotesi di cui all’art. 2484, comma 1, n. 2, c.c. di impossibilità di conseguire l’oggetto sociale in caso di inesperienza dell'unico socio superstite a gestire la società, circostanza che non integra certamente l’impossibilità giuridica o materiale ma comunque, oggettiva, assoluta e definitiva di perseguire l’oggetto sociale.

Non ricorre la fattispecie di cui all’art. 2484, comma 1, n. 3, c.c. che prevede lo scioglimento delle società a responsabilità limitata nel caso di impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell’assemblea allorché l’organo assembleare non risulti stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere le sue funzioni essenziali.

In caso di società a responsabilità limitata partecipata da due soci, il decesso di uno dei due soci senza che ne sia stata accettata l'eredità da parte di alcuno, non è ostativo alla convocazione dell’assemblea da parte dell'altro socio superstite detentore di una partecipazione qualificata a tale titolo, potendo egli chiedere la nomina del curatore dell’eredità giacente ex art. 528 c.c. al quale comunicare la convocazione dell’assemblea dei soci.

 

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Ammissibilità dell’azione revocatoria ordinaria dell’atto di conferimento dell’intero capitale sociale in società
È soggetto ad azione revocatoria ex art. 2901 c.c. l’atto di conferimento, in società di persone, dell’intero pacchetto azionario detenuto...

È soggetto ad azione revocatoria ex art. 2901 c.c. l’atto di conferimento, in società di persone, dell’intero pacchetto azionario detenuto dal debitore in una società di capitali, compiuto successivamente al sorgere del credito e idoneo a pregiudicare le ragioni del creditore, anche quando sia a titolo oneroso, ove il terzo (nella specie, la società conferitaria) fosse consapevole del pregiudizio. L’aumento di capitale a titolo gratuito intervenuto successivamente, con emissione di nuove azioni, non altera l’oggetto della revocatoria, poiché tali azioni rappresentano una ricollocazione di valori già presenti nella società conferita e restano ricomprese nel compendio oggetto dell’inefficacia.

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Rapporto tra la dipendenza economica e l’attività di direzione e coordinamento
La responsabilità ex art. 2497 c.c. per abuso dell’attività di direzione e coordinamento presuppone l’effettivo esercizio, da parte della società...

La responsabilità ex art. 2497 c.c. per abuso dell’attività di direzione e coordinamento presuppone l’effettivo esercizio, da parte della società dominante, di poteri gestionali sistematici e vincolanti, tali da incidere sulle scelte strategiche e operative della società eterodiretta, in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, e da determinare un danno diretto e causalmente ricollegabile alla condotta abusiva.

Si considera “dipendenza economica” la situazione in cui un’impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un’altra, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi; situazione da valutarsi tenendo conto della possibilità effettiva della parte contraente c.d. “debole” di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. La mera dipendenza economica - intesa come squilibrio nei rapporti commerciali - non è sufficiente a integrare la fattispecie, né può automaticamente far presumere l’esistenza di un controllo contrattuale rilevante ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 3 c.c.

Il controllo contrattuale rileva ai fini dell’art. 2497 c.c. solo se si traduce in una influenza dominante che priva la società eterodiretta della propria autonomia decisionale, mediante vincoli negoziali “particolari” che condizionano direttamente la sua capacità imprenditoriale. Il quid pluris richiesto dalla norma, nel momento in cui impone che i vincoli contrattuali, oltreché rilevabili in maniera oggettiva, siano “particolari”, invero, consiste nel fatto che, sulla scorta di detti vincoli, la controllata non possa autonomamente determinare le proprie scelte strategiche di gestione in merito allo svolgimento della propria attività imprenditoriale e che, pertanto, l’atteggiarsi dei rapporti negoziali determini una radicale e stabile traslazione all’esterno della società del potere di direzione dell’attività sociale, tale da trasformare l’una società in una sorta di mera succursale dell’altra contraente. In assenza di prova di una tale ingerenza strutturale e di un danno specifico, non è configurabile alcuna responsabilità risarcitoria.

La pretesa risarcitoria fondata su un’allegazione di abuso di dipendenza economica deve essere inquadrata nel regime della responsabilità contrattuale.

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Cessione di partecipazioni in violazione di prelazione statutaria
La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari...

La violazione della clausola statutaria contenente un patto di prelazione comporta l’inopponibilità, nei confronti della società e dei soci titolari del diritto di prelazione, della cessione della partecipazione sociale, nonché l’obbligo di risarcire il danno eventualmente prodotto. In caso di violazione della clausola statutaria di prelazione, dunque, l’inefficacia del trasferimento della quota sociale può essere fatta valere in giudizio non soltanto dalla società, ma anche dai soci pretermessi. Il fatto che i soci non si limitino a regolare il loro diritto di prelazione in un patto parasociale, ma scelgano di inserirlo all’interno dello statuto è indice della volontà degli stessi di elevare il loro interesse individuale a mantenere omogenea la compagine sociale a interesse “organizzativo” della società, con conseguente opponibilità della clausola a società e terzi e quindi inefficacia relativa del trasferimento operato in violazione della clausola.

La cessione a terzi di quote sociali in violazione della clausola statutaria di prelazione non comporta automaticamente - nel senso che non determina ipso iure la perdita di efficacia ma deve essere fatta valere dal socio pretermesso - l’inefficacia del negozio traslativo: il socio pretermesso non può limitarsi a lamentare la semplice violazione della clausola ma deve allegare e provare l’effettivo interesse leso dal mancato rispetto della prelazione con l’eventuale conseguente diritto al risarcimento del danno. Tale interesse non può essere individuato nel mero interesse al rispetto del procedimento di cessione. Ancora, l’interesse del socio pretermesso deve concretizzarsi nella manifestazione di un interesse patrimoniale all’acquisto della quota, che la violazione della clausola di prelazione ha impedito, presupposto necessario anche ai fini del ricorso al criterio equitativo ex art. 1226 c.c. per la determinazione del danno lamentato.

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Liquidazione controllata e azione di responsabilità dei creditori di s.r.l.
La domanda di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per danno indiretto, derivante dal depauperamento per mala gestio del...

La domanda di responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali per danno indiretto, derivante dal depauperamento per mala gestio del patrimonio sociale, oggi prevista espressamente per le s.r.l. dall’art 2476, comma 6, c.c., è una azione di carattere extracontrattuale, nella quale dunque incombe all’attore l’intero onere probatorio, esteso anche alla sussistenza dell’elemento della colpa o dolo dell’autore dell’illecito.

Il creditore della s.r.l. è legittimato ad esperire azione ex art. 2476, 6° comma, c.c. , pur in costanza di procedura di liquidazione controllata ai sensi del CCII, dal momento che non è prevista l’estensione a tale procedura del disposto dell’art. 255 C.C.I.I. e, dunque, il liquidatore nominato dal Tribunale non può esercitare le azioni previste dall’articolo in questione, fra le quali quella di cui all’art. 2476 comma 6 c.c.. Il disposto dell’art. 274 C.C.I.I., invece, riguarda le azioni recuperatorie, da esercitare in nome della società, relative ai beni e diritti della società, e non le azioni spettanti ai creditori.

Con riguardo alla prescrizione, l’emersione all’esterno (e quindi ai creditori sociali) della insufficienza del patrimonio alla soddisfazione dei debiti sociali, è presupposto indispensabile per il decorso della prescrizione secondo la regola generale dell’art. 2935 c.c.

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Limiti all’azione di revoca dell’amministratore di s.r.l.
La violazione dei doveri informativi verso il socio integranti di cui all’art. 2476 comma 1 c.c. riguarda solo l’interesse del...

La violazione dei doveri informativi verso il socio integranti di cui all’art. 2476 comma 1 c.c. riguarda solo l’interesse del socio, e non quello della società a beneficio della quale sola il socio è abilitato ad esercitare l’azione di revoca.

Ai fini dell'azione di revoca dell'amministratore di s.r.l. di cui all'art. 2476 c.c., le scelte dell’assemblea sono scelte proprie di essa e non esiste norma speculare all'art. 2476, ult. comma c.c. che permetta di addebitare all’amministratore le scelte assembleari, sol perché l’amministratore le abbia poste in discussione con l’indizione dell’assemblea.

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