L’eventuale responsabilità risarcitoria dell’amministratore ai sensi dell’art. 2476, c. 7, c.c., avendo natura extracontrattuale, richiede la deduzione e la prova di una condotta dolosa o colposa dell’amministratore medesimo, del danno e del nesso causale tra questa e il danno patito dall’attore. Nel contesto di tale azione, le differenze retributive maturate dal lavoratore non integrano, di per sé, una voce di danno risarcibile, costituendo esse il corrispettivo della prestazione lavorativa e gravando il relativo obbligo di pagamento sul datore di lavoro.
In tema di principio di non contestazione, il relativo onere, in ordine ai fatti costitutivi del diritto, si coordina con l'allegazione dei medesimi e, considerato che l'identificazione del tema della decisione dipende in pari misura dall'allegazione e dall'estensione delle relative contestazioni o non contestazioni, ne consegue che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte.
In caso di mancato funzionamento della casella pec per causa imputabile al titolare della casella (nel caso di specie: la casella risultava piena), trova applicazione ai fini della notifica l'art. 3-ter co. 2 l. 53/1994, secondo il quale "se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. la notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata".
Il diritto del socio non amministratore di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria previsto dall'art. 2476 ha natura potestativa e ha finalità di consentire al socio di avere contezza della gestione affinché possa esercitare ulteriori diritti e facoltà. Tale diritto è esercitabile non solo al fine di tutelare gli interessi della società, ma anche interessi individuali del socio, il quale non ha nemmeno l'onere di esprimere il motivo per il quale la potestà ispettiva viene esercitata.
In assenza di una disciplina pattizia non è possibile deliberare nelle s.r.l. l'esclusione di un socio, anche quando questi si disinteressi completamente della vita sociale.
Devono essere assoggettate alla disciplina della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. anche le garanzie fideiussorie dei soci prestate a favore della società poiché la nozione di finanziamento dei soci a favore della società non comprende i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma.
La postergazione disposta dall'art. 2467 cod. civ. integra una condizione di inesigibilità legale e temporanea del diritto alla restituzione del finanziamento da parte del socio di s.r.l., sino a quando non sia superata la situazione di difficoltà economico-finanziaria, concretizzata dalla norma nell’eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto, ovvero nella sussistenza di una condizione finanziaria che avrebbe reso necessario un conferimento. Da tanto discende, sul piano operativo, che il giudice, cui sia chiesto di verificare l’assolvimento dell’onere della prova in tema di applicazione della postergazione ex art 2467 cod. civ., deve procedere al riscontro dell’esistenza in atti di elementi probatori idonei a far ritenere dimostrati i presupposti legali per l’applicazione dell’istituto della postergazione.
Il finanziamento del socio previsto dall’art. 2467 c.c. comprende anche la concessione in favore della società di un immobile in locazione, ove ciò si traduca, in ragione della mancata riscossione dei relativi canoni, in un volontario ed utile apporto economico da parte del socio, che abbia consentito alla società di non sostenere immediatamente il corrispondente costo. La categoria del finanziamento dei soci a favore della società, di cui all’art. 2467 c.c., non comprende, infatti, i soli contratti di credito, in quanto il secondo comma della stessa norma prevede che rientrino in quella categoria i finanziamenti effettuati in qualsiasi forma, così da assumere rilevanza anche il rilascio di garanzie e l’effettuazione di forniture senza corrispettivo, in quanto ciò si traduca in un volontario apporto economico utile proveniente dal socio, che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo.
La postergazione disposta dall’artt. 2467 c.c. opera non solo nel momento in cui si apra un concorso formale con gli altri creditori sociali ma già̀ durante la vita della società, integrando una condizione d’inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma.
La norma dell'art. 2467 c.c., pur se prevista per il caso in cui la società finanziata abbia assunto la forma della società a responsabilità limitata, è estensibile ad altri tipi di società tutte le volte in cui il finanziamento sia stato operato da un socio che, per lo specifico assetto dell’ente o per la posizione da lui concretamente rivestita, si trovi in una situazione sostanzialmente equivalente a quella del socio di una società a responsabilità limitata. La ratio del principio di postergazione del rimborso del finanziamento dei soci posto dall’art. 2467 c.c. per le società a responsabilità limitata (consistente nel contrastare i fenomeni di sottocapitalizzazione nominale in società “chiuse”, determinati dalla convenienza dei soci a ridurre l’esposizione al rischio d’impresa, ponendo i capitali a disposizione dell’ente collettivo nella forma del finanziamento anziché in quella del conferimento) è, infatti, compatibile anche con altre forme societarie, come desumibile dall’art. 2497-quinquies c.c., che ne estende l’applicabilità ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi (come ha accertato, in fatto, il tribunale) vi eserciti attività di direzione e coordinamento.
Il diritto del socio non amministratore di s.r.l. ex art. 2476, co. 2, c.c. ha natura potestativa, non richiedendo la prova dell’utilità rispetto alla soddisfazione dello specifico interesse e ponendosi a garanzia della facoltà dei soci non amministratori di verificare il corretto e fisiologico svolgimento dell’attività gestoria. In quanto tale, esso è esercitabile anche in via d’urgenza (ex art. 700 c.p.c.) e può essere supportato dallo strumento dell’astreinte ex art. 614-bis c.p.c.
In ogni caso, il diritto di cui all’art. 2476 co. 2 c.c. deve riguardare notizie tratte da elementi già costituiti e non può estendersi a documenti costituendi o a richieste generiche ed esplorative. Il tutto, nel rispetto del principio di buona fede, nonché della necessità di realizzare un contemperamento tra il diritto del socio e le esigenze della società meritevoli di tutela.
Nel caso di gruppi societari, il diritto de quo si estende alla sola documentazione nella materiale disponibilità della società partecipata (necessaria o impiegata per l’esercizio delle proprie funzioni dall’organo amministrativo), non legittimando l’accesso diretto alla documentazione specifica delle società controllate né l’obbligo per l’amministratore di attivarsi per acquisire documenti non in suo possesso.
La responsabilità c.d. precontrattuale, derivante dalla violazione della regola di condotta, posta dall’art. 1337 c.c. a tutela del corretto dipanarsi dell’iter formativo del negozio, costituisce secondo una parte della giurisprudenza anche di legittimità, una forma di responsabilità extracontrattuale mentre, secondo un altro orientamento, va qualificata come responsabilità di tipo contrattuale. In ogni caso, anche se le parti hanno stipulato solo un accordo ‘preparatorio’, non avente efficacia definitiva o vincolante, l’ordinamento tutela l’aspettativa di entrambe le parte al reciproco rispetto degli obblighi di buona fede, di protezione e di informazione, con le ovvie conseguenze in punto di onere della prova e di prescrizione a seconda della natura riconosciuta alla responsabilità precontrattuale.
La regola posta dall’art. 1337 c.c. non si riferisce alla sola ipotesi di rottura ingiustificata delle trattative ma ha valore di clausola generale. La violazione dell’obbligo di comportarsi secondo buona fede nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assume rilievo non solo in caso di rottura ingiustificata delle trattative e, quindi, di mancata conclusione del contratto o di conclusione di un contratto invalido o inefficace, ma anche nel caso in cui il contratto concluso sia valido e, tuttavia, risulti pregiudizievole per la parte vittima dell’altrui comportamento scorretto.
In caso di domanda di risarcimento del danno per rottura ingiustificata delle trattative aventi ad oggetto la conclusione di un contratto di cessione di quote sociali, quando le trattative intessute dalle parti, sebbene in una fase avanzata, si siano fisiologicamente arenate a fronte del sopraggiungere della pandemia di Covid-19, quest’ultima costituisce circostanza idonea ad inevitabilmente e profondamente mutare le condizioni di partenza per le parti se, all’esito dell’istruttoria svolte nel corso del giudizio, non sia stata ravvisabile, in capo all’una o all’altra parte, una responsabilità per la mancata conclusione della cessione.
La responsabilità degli amministratori scaturisce dalla violazione degli obblighi previsti dalla legge o dallo statuto.
Tra i vari obblighi in capo all'amministratore, centrale è quello di tutelare il patrimonio sociale e conservare la garanzia satisfattiva dei creditori. Pertanto, in presenza di condotte dispersive del patrimonio sociale, la responsabilità per la gestione del patrimonio e della cassa sociale grava sull’amministratore, al quale, ex art. 2697 c.c., spetta l’onere di giustificare tutte le uscite e il saldo finale ovvero di provare, anche attraverso la produzione di nuova documentazione, che le somme che, secondo la contabilità sociale, avrebbero dovuto costituire il saldo cassa e che invece non sono state reperite, fossero state comunque utilizzate per scopi sociali.
Dunque, a fronte di disponibilità patrimoniali pacificamente fuoriuscite dall’attivo della società, ovvero con riguardo all’improprio utilizzo della cassa sociale o della giacenza, la società che agisca per il risarcimento del danno nei confronti dell’amministratore può limitarsi ad allegare l’inadempimento, consistente nella distrazione delle suddette risorse, mentre compete all’amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali all’estinzione di debiti sociali, ovvero nella puntuale destinazione delle risorse all’esercizio dell’attività di impresa.
La responsabilità dei soci gestori ex art. 2476, comma 8, c.c. deve necessariamente essere accessoria e concorrente con quella degli amministratori . La norma in esame richiede, inoltre, quanto all’elemento soggettivo, che il socio “intenzionalmente” decida o autorizzi il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi; è pertanto onere della parte che ne invoca la responsabilità dimostrare la volontà del socio di cagionare specifiche lesioni patrimoniali alla società/ai terzi mediante l’induzione dell’amministratore all’inadempimento dei suoi doveri o, quanto meno, dimostrare la piena consapevolezza del socio della contrarietà dell’atto di gestione a norme di legge e dell’atto costitutivo o ai principi di corretta amministrazione nonché delle sue possibili conseguenze. L’antigiuridicità dell’atto si configura anche qualora questo, di per sé lecito perché non contrario a legge/norme imperative, risulti dannoso o, comunque, privo di un vantaggio apprezzabile per la società.
Nel giudizio promosso dal curatore del fallimento del creditore per ottenere l'adempimento di obbligazioni assunte dal convenuto verso il fallito, la quietanza, che il debitore assuma essergli stata rilasciata all'atto del pagamento del creditore (successivamente fallito), non può produrre, nei confronti del curatore, gli effetti di una confessione stragiudiziale, perché il curatore, pur trovandosi rispetto al rapporto sostanziale dedotto in giudizio nella stessa posizione assunta dal fallito, è una parte processuale diversa da questo, con la conseguenza che la medesima quietanza è priva di effetti vincolanti e rappresenta solo un documento probatorio dell'avvenuto pagamento, liberamente valutabile dal giudice del merito al pari di ogni altra prova acquisita al processo.
Il periculum in mora non può essere desunto alternativamente da soli elementi oggettivi o soggettivi.
Il D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 3, comma 2, lett. b) (come modificato dall’art. 2, comma 1, lett. d), D.L. n. 1 del 2012, conv. con modif. in L. n. 27 del 2012), nel determinare la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di Imprese, si riferisce sia ai diritti inerenti alle partecipazioni sociali cedute (ossia ai diritti del socio che ne derivano), sia ai diritti nascenti dall’atto di trasferimento delle partecipazioni e da ogni altro negozio che le abbia ad oggetto, ivi compresi quelli relativi al pagamento del prezzo di cessione, anche nell’ipotesi in cui il corrispettivo sia stato ceduto dal creditore ad un terzo; sicché anche in tal caso la relativa controversia rientra nella competenza per materia della Sezione Specializzata in materia di Impresa.
Il diritto riconosciuto al socio non amministratore di avere notizie sullo svolgimento degli affari e di consultare la documentazione sociale (art. 2476, co. 2 c.c.) è limitato al diritto di ricevere informazioni e di consultare documentazione che sia nella effettiva disponibilità degli amministratori, sicché il socio di una s.r.l. non può pretendere che l’amministratore rediga su sua richiesta relazioni scritte, o comunque che sia onerato da ulteriori obblighi di facere rispetto a quanto strettamente necessario per garantire, secondo i normali canoni di diligenza, un flusso ordinato e regolare di informazioni orali, e ciò in particolare in occasione dello svolgimento delle assemblee ovvero a fronte di specifiche richieste da parte del socio, previo appuntamento e compatibilmente con il normale andamento della vita sociale.
Il diritto riconosciuto al socio non amministratore di avere notizie sullo svolgimento degli affari e di consultare la documentazione sociale (art. 2476, co. 2 c.c.) è limitato al diritto di ricevere informazioni e di consultare documentazione che sia nella effettiva disponibilità degli amministratori, sicché l’amministratore non può evidentemente essere gravato dall’obbligo di consegnare documentazione che non è in suo possesso, temporaneamente o per giustificate ragioni.