Ai fini della regolamentazione delle spese processuali, posto che il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, al quale si può derogare solo nelle ipotesi tassativamente previste dall’art. 92 c.p.c., la condotta processuale della ingiungente opposta, che aderisce all’eccezione di compromesso di controparte, non rileva ai fini della compensazione delle spese del giudizio, non potendo integrare un’ipotesi di reciproca soccombenza o una delle altre ipotesi previste dall’art. 92 c.p.c. [nella specie, il Tribunale di Bologna, dopo aver accolto l’eccezione di compromesso e conseguentemente dichiarato nullo il decreto ingiuntivo ottenuto da un socio di una cooperativa per la restituzione di un finanziamento soci infruttifero, ha condannato il socio al pagamento delle spese di lite anche se nel corso del giudizio aveva aderito all’eccezione di compromesso della cooperativa controparte].
Anche in presenza di clausole di arbitrato irrituale è competente l'autorità giudiziaria ordinaria per i procedimenti di natura cautelare.
Deve ritenersi ammissibile l'applicazione del meccanismo dell'art. 614-bis c.p.c. anche nell’ambito dei procedimenti cautelari, trattandosi di disciplina prevedente in via generale mezzi di coercizione indiretta accessori a provvedimenti giudiziali aventi ad oggetto la condanna ad obblighi di fare e, dunque, applicabile anche nel caso di ordini di fare adottati ex art.700 cpc e, come tali, suscettibili di effetti anticipatori della condanna senza che ne sia richiesto il consolidamento a mezzo della introduzione di giudizio di merito.
Ai sensi dell’art. 3, co, 2 del D. Lgs. 27 giugno 2003 n. 168, le Sezioni Specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti relativi a rapporti societari, ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione (altro…)
In materia di procedimento cautelare ante causam trova applicazione l'art. 669 ter cpc e, contrariamente a quanto previsto per il giudizio a cognizione piena, è sempre possibile il rilievo anche d'ufficio, a prescindere dalla natura derogabile o inderogabile dell'incompetenza. Non opera infatti, nel giudizio cautelare, il regime delle preclusioni relativo alle eccezioni e al rilievo d'ufficio dell'incompetenza, ex art. 38 cpc, in quanto applicabile esclusivamente al giudizio a cognizione piena.
Una controversia avente ad oggetto una cessione di azienda non rientra nelle materie di competenza ex lege della Sezione Specializzata Tribunale delle Imprese, così come previsto dal D.Lgs 168/2003, come risultante a seguito delle innovazioni introdotte con D.L. 1/2012, convertito, con modificazioni, nella L. 27/2012.
La controversia tra la società cooperativa edilizia e l’ex-socio assegnatario di un immobile in godimento per sentir dichiarare la risoluzione del contratto di assegnazione e per sentirlo, conseguentemente, condannare al rilascio (altro…)
L’azione di regresso della società che ha effettuato, quale responsabile solidale, il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a carico di propri cessati esponenti per violazione delle disposizioni del TUF è soggetta al termine prescrizionale quinquennale di cui all’art. 28 l. n.689/1981, con decorrenza dal giorno dell’avvenuto pagamento, dovendosi ritenere che la ratio di tale prescrizione breve, consistente nell’esigenza di assicurare la certezza della definizione di pretese connesse all’accertamento di illeciti, ricorra anche rispetto alla pretesa rivolta dalla società nei confronti dell’autore della violazione amministrativa.
All’azione di regresso esercitata, nei confronti dei cessati amministratori, dalla società che ha effettuato il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a carico di questi ultimi per violazione delle disposizioni del TUF è altresì applicabile il termine di prescrizione quinquennale previsto dall’art. 2949 c.c., dovendosi intendere come “diritti che derivano dai rapporti sociali” quei diritti che scaturiscono dalle relazioni sorte fra i soggetti dell’organizzazione sociale in dipendenza diretta del contratto di società e delle situazioni determinate dallo svolgimento della vita sociale.
Rientrano nella cognizione della sezione specializzata in materia di impresa le azioni di regresso esercitate (ai sensi dell’art. 195 t.u.f. ratione temporis applicabile) nei confronti dei cessati amministratori dalla società quotata che ha effettuato (altro…)
Il curatore fallimentare ha la legittimazione attiva a far valere in giudizio la responsabilità a titolo di concorso degli istituti di credito nella mala gestio degli amministratori, per avere le banche fornito lo strumento mediante il quale l’organo gestorio della società ha proseguito con modalità non conservative l’attività dopo la perdita del capitale sociale (art. 2486 c.c.) aggravandone il dissesto.
La prescrizione della responsabilità dell'istituto di credito per aver contribuito all'aggravamento del dissesto della società concedendole abusivamente del credito si interrompe ex art. 1310 c.c. là dove sia stato tempestivamente attivato un separato giudizio contro gli amministratori ed i sindaci della società, per farne valere la responsabilità ex artt. 2393, 2394, 2407 e/o 2043 c.c. in relazione ai danni sofferti dalla società fallita, anche per il ricorso ad
affidamenti e prestiti bancari.
La domanda giudiziale con cui si chiede di accertare la responsabilità di un istituto bancario per aver concesso abusivamente credito ad una società e aggravato così lo stato di dissesto della stessa (altro…)
Il Tribunale delle imprese decide sempre in composizione collegiale le controversie rimesse alla sua cognizione ed è (altro…)