Non è da considerarsi trasferimento del controllo, ai fini della interpretazione della clausola di prelazione di una società, il trasferimento da parte di un socio persona fisica del 50% di una s.r.l., in quanto è estranea alla posizione di controllo la situazione del socio titolare di un mero diritto di veto: il socio che può impedire all’altro o agli altri di assumere determinate decisioni non controlla la società, perché, all’opposto, il controllo è integrato dal potere di chi ne sia titolare di imporre agli altri soci le proprie scelte.
Riprova evidente dell’assenza di controllo in capo al socio al 50 % di s.r.l., specie quando lo statuto sociale prevede, come nel caso di specie, un quorum deliberativo pari alla maggioranza del capitale sociale, è che l’ipotesi di scioglimento delle società di capitali per impossibilità di funzionamento dell’assemblea ex art. 2484 n. 3) c.c., si verifica proprio, quasi sempre, in questi casi. E l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea è segno inequivocabile della mancanza di controllo da parte di uno dei soci.
Per potere fruttuosamente esperire azioni di responsabilità ex art. 2497 c.c. nei confronti dei soci di controllo e di altri responsabili in solido, il socio di minoranza ha l'onere di dedurre (e poi provare) un danno arrecato (altro…)
E’ infondata la domanda di nullità di un accordo per l’asserita mancanza di autorizzazioni amministrative, essendo principio consolidato che le autorizzazioni amministrative all’esercizio di attività d’impresa sono provvedimenti amministrativi volti a disciplinare nell’interesse pubblico l’esecuzione dell’attività commerciale che hanno carattere personale e non possono essere trasmesse in virtù di un semplice accordo tra privati, né possono interferire nei rapporti giuridici di carattere negoziale privato che abbiano attinenza con l’attività dell’esercizio. Esse non sono, pertanto, riconducibili tra i beni che compongono l’azienda di cui all’art. 2555 c.c. ma costituiscono, piuttosto, l’oggetto di obbligazioni a capo della parte venditrice circa l’assenza di vizi della cosa venduta o le qualità promesse della stessa.
La disciplina di cui all’art. 2495 c.c. (nel testo introdotto dal D. Lgs. n. 6 del 2003, art. 4), secondo la quale l’iscrizione della cancellazione delle società di capitali e delle cooperative dal registro delle imprese, avendo natura costitutiva, estingue le società, anche se sopravvivono rapporti giuridici dell’ente, non è estensibile alle vicende estintive della qualità di imprenditore individuale, il quale non si distingue dalla persona fisica che compie l’attività imprenditoriale, sicché l’inizio e la fine della qualità di imprenditore non sono subordinati alla realizzazione di formalità, ma all’effettivo svolgimento o al reale venir meno dell’attività imprenditoriale.
Con l’azione di responsabilità ai sensi dell’art. 2746, co. 6, c.c. (che costituisce l’equivalente dell’art. 2395 c.c.), il socio non è legittimato a richiedere in proprio all’amministratore il risarcimento (altro…)
Il liquidatore non è legittimato ad esperire l’azione sociale di responsabilità nei confronti dell’amministratore in mancanza di una (anteriore) delibera assembleare.
Il liquidatore esercita, nella fase liquidatoria, gli stessi poteri degli amministratori.
Il procedimento volto all'accertamento della sussistenza di una causa di scioglimento ha natura di volontaria giurisdizione e non contenziosa. Pertanto, da luogo alla pronuncia di scioglimento e di nomina dei liquidatori anche quando la causa di scioglimento sia dovuta al comportamento del ricorrente medesimo. (altro…)
Il decreto di revoca degli amministratori ex art. 2409 c.c. e nomina di amministratore giudiziario, benché oggetto di reclamo in Corte d’Appello, deve ritenersi immediatamente efficace anche in assenza di un’espressa declaratoria in tal senso ex art. 741 c.p.c., deponendo in tal senso la previsione dell'art. 92, co. 1, delle disposizioni di attuazione del Codice civile (secondo cui il decreto che nomina amministratore giudiziario priva l'imprenditore, dalla sua data, dell'amministrazione della società) e dell'art. 103, co. 1, delle medesime disposizioni di attuazione (che prevede l'immediata comunicazione all'ufficio del registro delle imprese da parte del cancelliere del provvedimento del tribunale reso ai sensi dell'art. 2409 c.c.), giacché tali disposizioni, speciali rispetto all'articolo 741 c.p.c., appaiono dirette a stabilire – in conformità, del resto, alla natura cautelare del provvedimento di revoca – l'immediata efficacia dei provvedimenti di nomina di amministratore giudiziario di società.
L'esclusione di un socio da una società cooperativa edilizia per il mancato pagamento del canone di locazione relativo all'immobile assegnatogli in godimento comporta tanto la restituzione dell’immobile quanto il pagamento delle somme residue dovute, per il periodo successivo alla esclusione, per occupazione “sine titulo” dell'immobile fino alla sua riconsegna. (altro…)
In forza di quanto statuito dall'art. 3 del D.Lgs. 27/06/2003 n. 168, come modificato dall'art. 2 del D.L. 24/01/2012 convertito in L. 24/03/2012 n. 27, sussiste la competenza funzionale del Tribunale specializzato in materia di Impresa a decidere in merito alle controversie che riguardano l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario relativo alle Società Cooperative (Titolo VI c.c.).
L'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 146 l. fall. R.D. n. 267/1942 è frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli artt. 2393 e 2394 c.c. ed ha carattere unitario ed inscindibile.
In tema di responsabilità degli organi sociali, l'inosservanza del dovere di vigilanza imposto ai sindaci dall'art. 2407, co. 2, c.c. non richiede l'individuazione di specifici comportamenti che si pongano espressamente in contrasto con tale dovere, ma è integrata laddove sia dimostrato che essi non abbiano rilevato una macroscopica violazione o comunque non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti palesemente illegittimi e irregolari, così da omettere la doverosa diligenza, correttezza e buona fede, eventualmente anche segnalando all'assemblea le irregolarità di gestione riscontrate o denunciando i fatti ai sensi dell'art. 2409 c.c..