A seguito della cancellazione di una società di capitali dal Registro delle Imprese, si determina un fenomeno di tipo successorio in relazione ai rapporti giuridici non definiti facenti capo all'ente estinto. In particolare: (i) le obbligazioni della società non si estinguono ma si trasferiscono in capo ai soci, i quali ne rispondono nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda del loro regime di responsabilità durante la vita della società e (ii) i diritti e i beni non compresi nel bilancio finale di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o comunione indivisa.
Il creditore che agisce in giudizio nei confronti del socio di una società estinta, al fine di far accertare il trasferimento a quest'ultimo di un bene immobile (asseritamente appartenente alla società), ha l'onere di provare che tale bene fosse effettivamente ricompreso nel patrimonio della società al momento della sua estinzione e, in assenza di tale prova, la domanda deve essere respinta. A tal fine, non è sufficiente la produzione di una mera visura catastale, la quale ha finalità prevalentemente fiscali e non costituisce prova della proprietà, ma è necessaria la produzione di una visura ipocatastale, effettuata presso i registri immobiliari, o di altra idonea documentazione che attesti in modo certo ed effettivo la titolarità del diritto reale in capo alla società al momento della sua estinzione.
Il procedimento di controllo giudiziario risponde all’esigenza di ripristinare la legalità violata dell’agire amministrativo, quando vi siano state violazioni idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa; non ha, invece, finalità sanzionatorie in ordine all’agire degli amministratori. L’ex liquidatore non è legittimato ad intervenire nel procedimento di volontaria giurisdizione ex art. 2409 c.c., in quanto non sussiste alcun interesse qualificato a difendersi ma solo un mero interesse di fatto, che non è tale da legittimarne l’intervento; egli avrebbe piena legittimazione soltanto nella sede contenziosa, laddove venisse intentata un’azione di responsabilità. Al contrario, sussiste una piena legittimazione ad intervenire in capo ai soci titolari di una partecipazione qualificata, a prescindere dal fatto che essi sostengano le ragioni di parte ricorrente o si oppongano all’accoglimento del ricorso ex art. 2409 c.c.; depone in tal senso il fondamentale principio di economia processuale, poiché ammettere l’intervento da parte del socio, in particolare ove legittimato ex se ad invocare tale strumento di tutela, consente di evitare l’inutile dispendio di attività processuale che deriverebbe dall’instaurazione di un secondo procedimento, da riunire a quello già introdotto.
Il rimedio ex art. 2409 c.c. può essere invocato laddove vi sia il fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione, tali da arrecare danno alla società o a una o più società controllate; ne deriva che non assume rilievo qualsiasi inosservanza dei doveri gravanti sull'organo amministrativo, ma soltanto quelle violazioni che siano idonee a compromettere il corretto esercizio dell’attività di gestione dell’impresa. Sono irrilevanti le censure attinenti al merito, con due sole eccezioni: le scelte palesemente irragionevoli o negligenti e le scelte economiche compiute dagli amministratori in conflitto di interessi, a condizione che ricorra l'ulteriore presupposto della potenzialità del danno per la società. In caso di conflitto di interessi tra i rappresentanti e la società rappresentata, la sfera dei poteri del giudice si amplia fino ad includere il sindacato sulla ragionevolezza delle scelte di gestione assunte dagli amministratori nell’espletamento del loro incarico, in quanto il limite derivante dalla c.d. business judgement rule non opera laddove si tratti di sindacare l’osservanza dell'obbligo di fedeltà, compreso tra quelli richiamati dall'art. 2409, comma 1, c.c. e sotteso ai precetti normativi in tema di conflitto di interessi. Il ricorrente che invoca la sussistenza di un conflitto di interessi tra il collegio dei liquidatori e la società ha l’onere di fornirne la prova mediante qualsiasi strumento probatorio e, perché sia configurabile, occorre che il rappresentante e la società siano portatori di interessi non solo confliggenti, ma incompatibili, con la conseguenza che non sussistono i presupposti per addivenire ad un regolamento contrattuale che risponda ad un apprezzabile interesse della società e che non sia per essa soltanto pregiudizievole; tale situazione deve emergere da indici ed elementi di anomalia del contesto concreto in cui la scelta è stata compiuta.
È meritevole di accoglimento la domanda di sequestro conservativo ante causam promossa nei confronti dell’ex amministratore di società fallita, ove risulti documentalmente l’avvenuta distrazione di somme ingenti dalle casse sociali, in assenza di giustificazione, e sia dimostrata l’incapienza patrimoniale del resistente nonché la sua attitudine a porre in essere condotte dissipative, anche successivamente all’apertura della procedura concorsuale. Ai fini del periculum in mora, rileva altresì l’omessa predisposizione dei bilanci societari e la perdita del patrimonio netto, quale indice di volontà elusiva e pregiudizievole per la massa dei creditori.
Nelle società per azioni, quando lo statuto riproduce integralmente le ipotesi di recesso previste dall’art. 2437, comma 1, c.c., omettendo la lettera e) e inserendo una clausola di rinvio al codice civile, deve ritenersi che la società abbia già integralmente disciplinato la materia, “disponendo diversamente” ai sensi del comma 2 del medesimo articolo. L’elencazione statutaria, così formulata, è esaustiva e preclude l’operatività delle ulteriori cause di recesso previste dalla legge; ne consegue che il rinvio alla disciplina codicistica non può valere a riaprirle. La modifica statutaria concernente le modalità di circolazione delle azioni non legittima, pertanto, il recesso del socio dissenziente ex art. 2437, comma 2, lett. b, c.c., che deve ritenersi inefficace.
Il socio che recede – nella operatività di una clausola che preveda la causa di recesso da lui fatta valere – cessa immediatamente di far parte della società giusta suo atto libero e recettizio onde il recesso opera, automaticamente, se ed in quanto chi lo esercita invochi una determinata facoltà datagli dalla legge o dallo statuto ed i fatti che ne legittimerebbero l’esercizio alla luce di una certa disciplina.
Non integra un'ipotesi di abuso di maggioranza la delibera di aumento di capitale sociale approvata con il voto determinante dei soci di maggioranza e da questi sottoscritta mediante compensazione con crediti da finanziamento soci, qualora l'operazione sia sorretta da un apprezzabile interesse sociale, quale il rafforzamento della struttura patrimoniale della società in vista di futuri investimenti o per migliorare l'affidabilità creditizia nei confronti del sistema bancario. La conseguente diluizione della partecipazione dei soci di minoranza, che non abbiano esercitato il proprio diritto d'opzione, costituisce una mera conseguenza della loro scelta e non un danno ingiusto, quando non sia provato che la delibera sia stata assunta al solo scopo di lederne i diritti e in assenza di un reale interesse per la società.
È inammissibile la domanda cautelare di sospensione della delibera assembleare di revoca dell’amministratore unico di una società a responsabilità limitata, allorché la società sia successivamente posta in liquidazione e nominato un liquidatore, poiché la revoca ha già esaurito i suoi effetti e l’eventuale illegittimità della delibera può dar luogo solo al diritto al risarcimento del danno, non al ripristino della carica.
Incombe sull’amministratore operare secondo diligenza, curando che le entrate della società siano impiegate a profitto di essa. Quando risulti prova di ammanchi, la cui destinazione non è chiarita dalla contabilità, spetta all’amministratore provare che le somme sono state destinate ad utilità sociale, in quanto l’azione della società contro l’amministratore è azione contrattuale, che si giova della presunzione di colpa e che vede l’amministratore più vicino alla possibilità di prova. Dacché, in assenza di tale prova da parte dell'amministratore, la parte di cassa che risulti da questi prelevata si ritiene appresa tout court senza titolo dall'amministratore medesimo.
Nel caso in cui la gestione sociale sia affidata a più amministratori, quand'anche gli atti distrattivi del patrimonio sociale siano posti in essere solo da alcuni di essi, a rispondere in solido degli ammanchi di cassa della società non sono solamente gli amministratori implicati nella condotta distrattiva, ma altresì gli amministratori che, pur rivestendo detto ruolo gestorio, abbiano omesso di esercitare i propri doveri e diritti di informazione rispetto all'operato degli altri amministratori e di intraprendere le dovute iniziative per reagire alle condotte distrattive poste in essere.
Il socio di società di capitali può pacificamente estinguere il debito assunto con la sottoscrizione dell’aumento di capitale mediante compensazione con un credito vantato nei confronti della società. La conversione del credito, da finanziamento in capitale di rischio, determina un incremento del patrimonio netto della società, sicché l'operazione concorre alla protezione degli interessi dei creditori e non risulta contraria all’interesse della società o dei terzi.
L’annullamento della delibera assembleare per abusivo esercizio del diritto di voto può essere pronunciata in due ipotesi alternative. La prima è quella in cui la decisione non trova alcuna giustificazione nell’interesse della società, essendo piuttosto asservita al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico rispetto a quello sociale. La seconda si realizza quando l'esercizio del diritto di voto è il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci di maggioranza, diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza uti singuli. La prova dell’abuso incombe sulla parte che assume l’illegittimità della deliberazione, che deve indicare compiutamente i sintomi di illiceità.
La configurabilità della fattispecie tipica di annullabilità della decisione assembleare prevista dall’art. 2479 ter, comma 2, c.c. presuppone che: (i) il socio che esprime il voto determinante sia portatore di un interesse personale o di terzi tale da non poter essere soddisfatto se non con il sacrificio del confliggente interesse della società; (ii) la decisione assunta sia almeno potenzialmente dannosa per la società, non essendo sufficiente la sussistenza della situazione di conflitto.
Il rapporto tra società e amministratore rientra tra i rapporti societari ex art. 3 d.lgs. 168/03 non essendo assimilabile né ad un contratto d'opera né ad un rapporto di tipo subordinato o parasubordinato. Da ciò deriva la competenza per materia del tribunale delle imprese.
L'esistenza di un rapporto organico, in virtù del quale l'amministratore impersona la società all'esterno, non esclude che, nei rapporti interni, sia configurabile un vincolo di natura obbligatoria tra l’amministratore e l’ente da lui gestito, né la conseguente distinzione, in quest’ambito, di due centri d’interesse contrapposti facenti rispettivamente capo alle parti di tale ultimo rapporto.
(Nel caso di specie, la domanda di condanna al pagamento del compenso è stata rigettata, in quanto la delibera del consiglio di amministrazione, con cui veniva stabilita la rinuncia ai compensi da parte degli amministratori a partire dal momento della nomina, era oggetto di rinuncia implicita da parte dell’attore).
In forza del rapporto organico esistente tra amministratore e società, rapporto vincolato al rispetto della legge, dell’atto costitutivo e dello statuto, la violazione degli obblighi di legge determina, in capo all’amministratore, una responsabilità di natura contrattuale.
Da ciò consegue che, ai fini dell’onere della prova, la società è tenuta ad allegare le violazioni compiute dagli amministratori ai loro doveri, nonché a provare il danno e il nesso di causalità tra la violazione e il danno, mentre spetta agli amministratori provare, con riferimento agli addebiti contestatigli, l'osservanza dei suddetti doveri.
Quindi, a fronte di disponibilità patrimoniali fuoriuscite, senza apparente giustificazione, dall'attivo della società, quest’ultima, nell'agire per il risarcimento del danno nei confronti dell'amministratore, può limitarsi ad allegare l'inadempimento, consistente nella distrazione o dispersione delle predette risorse, mentre compete all’amministratore la prova del suo adempimento, consistente nella destinazione delle attività patrimoniali in questione all'estinzione di debiti sociali o il loro impiego per lo svolgimento dell'attività sociale, in conformità della disciplina normativa e statutaria.
La natura giurisdizionale e sostitutiva della funzione del giudice ordinario propria dell’arbitrato rituale non è condivisa dall’arbitrato irrituale. Quest’ultimo, infatti, trova il suo fondamento in un atto di investitura privata rispetto al quale non è possibile parlare di giurisdizione o competenza in senso tecnico, essendo demandata agli arbitri un'attività negoziale e non una funzione giurisdizionale.
Da ciò consegue che, solo tra giurisdizione ordinaria e arbitrato rituale, possa verificarsi un problema di competenza, ma non tra giudice ordinario e arbitrato irrituale.
Alla luce di quanto sopra deriva, inoltre, che l’art. 80 c.p.c. 1° comma, ultimo periodo, che individua nel giudice che procede colui il quale provvede alla nomina del curatore speciale in corso di causa, non possa che riferirsi al giudice ordinario e al collegio in arbitrato rituale, ma non anche al collegio in arbitrato irrituale dato che, quest’ultimo, integra un’ipotesi di accertamento privatistico a rilevanza esclusivamente contrattuale.
(Quindi la nomina del curatore speciale ad opera dal giudice ordinario e non ad opera del collegio in arbitrato irrituale, non può minare la validità del contradditorio in modo tale da integrare un’ipotesi di nullità per violazione del litisconsorzio - come lamentato dall’attore nel caso di specie - in quanto essa è stata fatta dal giudice munito dell’investitura per farlo; né può dirsi che l’art. 80 c.p.c. sia norma dettata anche per l’arbitrato irrituale, il cui collegio non assume mai lo status di giudice ordinario).