L’incremento del deficit patrimoniale è un danno risarcibile in quanto tale solo se conseguente alla violazione dell’obbligo di cessazione dell’attività di impresa tipica e di sua sostituzione con una gestione meramente conservativa del patrimonio.
Il saldo fallimentare è previsto dall’ordinamento solo come criterio (peraltro, del tutto residuale) di determinazione del danno prodotto da uno specifico illecito, che è quello di aver proseguito l’attività di impresa in assenza di capitale: non quantifica, invece, un obbligo risarcitorio (o, forse, sanzionatorio) per aver tenuto una serie di condotte illecite, indipendentemente da una analisi puntuale del rapporto di causa-effetto tra ciascuna condotta e danno. Non è perciò possibile condannare l’AU a risarcire un ipotetico danno fatto pari al saldo fallimentare, per esempio, per aver agito in conflitto di interessi (che non è un danno di per sé, ma impone di verificare se e in che misura lo abbia provocato), per aver omesso di pagare le imposte (ove il danno consiste nelle sole sanzioni applicate, non nei tributi comunque dovuti), o per aver compiuto atti distrattivi (nel qual caso il danno è pari al valore sottratto, non ad altro).
L’azione dei creditori ex art. 2497 primo comma, cc, ha natura extra contrattuale, non essendo configurabile alcun rapporto contrattuale tra i creditori della società eterodiretta e la Holding che eserciti attività di direzione e coordinamento nei confronti di quest’ultima.
Si tratta di un’azione parificabile all’azione di responsabilità dei creditori sociali ex art. 2394 cc. e quindi riconducibile alla tutela aquiliana ex art. 2043 cc. La prescrizione dell’azione ha in ogni caso durata quinquennale, come prescritto dall’art. 2949 cc in tema di rapporti societari. Ebbene, ciò premesso, va ora ricordato che, nel caso dell’azione ex art. 2497 comma 3.. cc, il danno è quello cagionato dall’etero direzione all’integrità del patrimonio sociale e quindi, il dies a quo del termine prescrizionale, in linea di principio, viene a coincidere con il momento nel in cui i creditori siano oggettivamente in grado di avere percezione dell'insufficienza del patrimonio sociale, per l'inidoneità dell'attivo - raffrontato alle passività - a soddisfare i loro crediti. In ragione dell'onerosità della prova gravante su parte attrice, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione e la dichiarazione di fallimento, ricadendo su chi solleva l’eccezione la prova contraria della diversa data, anteriore, di insorgenza e percepibilità dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti sintomatici di assoluta evidenza, la cui valutazione spetta al giudice di merito.
Ai sensi dell’art. 2275 c.c., in caso di contrasto tra soci, la nomina del liquidatore può essere disposta dal Presidente del Tribunale, con provvedimento di volontaria giurisdizione, reclamabile in Corte d’Appello, che segue il rito di cui agli artt. 737 e ss. c.c. e che non assume carattere decisorio. Il presupposto per l'esercizio dell'intervento (sostitutivo o surrogatorio) del Presidente del Tribunale è che non si raggiunga il consenso di tutti i soci per la nomina di uno o più liquidatori. Nelle società di persone, la ratio della nomina è da ricercare (come nelle società di capitali) nell'esigenza di assicurare che, in una fase delicata della vita della società, ed in presenza di disaccordi tra i soci, l'ente sociale non rimanga privo, per un periodo indeterminato di tempo, degli organi deputati a gestire la fase successiva allo scioglimento (artt. 2274 e ss. c.c.). Tale potere, come altri previsti in materia di società commerciali (art. 2367, comma 2, e art. 2417, comma 1°, c.c.), è dunque attribuito in presenza di una situazione che richiede, nell'interesse al normale funzionamento delle suddette società, una disciplina immediata dei rapporti che ne derivano, attraverso l'adozione di provvedimenti sostitutivi della volontà dei soci. Pertanto, il decreto presidenziale può essere adottato in presenza di un contrasto tra le parti non solo sulla nomina del liquidatore, ma anche sullo stato di scioglimento, essendo in tal caso attribuito al Giudice di effettuare un accertamento incidentale, e pertanto sempre di natura non decisoria, circa la sussistenza di una delle cause legali di scioglimento, e sempre salvo il potere delle parti di revocare il liquidatore, con il consenso di tutti i soci, ovvero di agire in via contenziosa, per ottenere l’accertamento definitivo della causa di scioglimento ex art. 2272 c.c. È quindi previsto un rimedio tipico, che consente al socio interessato di ottenere la nomina del liquidatore in tempi congrui, a seguito di un procedimento a cognizione sommaria, non essendo invece prevista una tutela cautelare che consenta di ottenere, in via anticipata e urgente, gli effetti di un provvedimento di giurisdizione volontaria, quale quello di nomina ex art. 2275 c.c..
Ai sensi dell’art. 2260 c.c., gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dell’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale, regolati dalle norme sul mandato. Trattandosi di responsabilità di natura contrattuale, in base ai principi generali che regolamentano la ripartizione degli oneri probatori, parte attrice può limitarsi ad allegare l'inadempimento , mentre compete all'amministratore la prova del corretto adempimento dell’incarico.
Integrano causa di revoca, rilevante ai sensi dell’art. 2259 c.c., tutti quei comportamenti dell’amministratore che compromettono l’esistenza stessa dell’impresa collettiva ed il suo funzionamento; ed altresì le condotte che, violando obblighi di legge o doveri di correttezza e diligenza propri dell’amministratore, non garantiscono una corretta amministrazione della società e la tutela degli interessi privati dei soci della stessa e dei terzi o comunque la violazione di norme che, per la loro frequenza o gravità, facciano venir meno la fiducia dei soci sull’operato degli amministratori. Integra certamente violazione del dovere di diligenza, tale da costituire giusta causa di revoca, la reiterata e perdurante inosservanza del dovere, previsto dall’art. 2261 c.c., di redigere il rendiconto di esercizio e di informare i soci non amministratori circa l’andamento degli affari sociali, così come la mancata comunicazione agli altri soci del rendiconto di fine esercizio. La nomina dell’amministratore da sostituire all’organo revocato non può essere effettuata dal Tribunale ma compete all’assemblea: non è consentito all’Autorità Giudiziaria intervenire a comporre eventuali contrasti tra soci che non consentano di addivenire a tale nomina, verificandosi, in tal caso, una causa di paralisi nel funzionamento della società che, qualora non risolta in seno alla società, dovrà necessariamente portare alla sua liquidazione, ma non potrà essere arginata con la nomina di un amministratore provvisorio da parte del Tribunale né in sede di merito né in sede cautelare.
I diritti sottesi allo scioglimento ed alla liquidazione di una società di capitali, essendo posti a presidio di interessi generali, hanno natura indisponibile; ne deriva che l’atto di nomina del liquidatore, essendo un atto organizzativo che ugualmente attiene ad interessi superindividuali della società, non è suscettibile di arbitrato.
]Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha dichiarato la propria competenza in ordine al procedimento di volontaria giurisdizione instaurato dai soci con ricorso proposto ex art. 2487, II co., c.c., ritenendo non evocabile la competenza arbitrale nel procedimento de quo anche in considerazione della genericità della formulazione della clausola compromissoria inserita nello statuto, riferita soltanto agli eventuali diritti controversi tra i soci e la società e non anche agli eventuali procedimenti instaurati].
La competenza delle Sezioni specializzate in materia di impresa si determina, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 168/2003, in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. La lettera e la ratio della norma si concretano da un lato, nell’esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali; e, dall’altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari o con gli alti soci. Per converso, laddove la controversia non coinvolga alcuna questione relativa ad un rapporto societario, l'interpretazione razionale della disposizione induce ad attribuire la controversia alla competenza del Giudice non specializzato. La partecipazione azionaria si presta, a seconda dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili motivazioni dell’investimento azionario, ora volto ad una funzione propulsiva nell’impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare, organo che diventa la sede delle istanze dei creditori – investitori rispetto alla maggioranza che la governa, con la conseguenza che in queste ipotesi le controversie che hanno ad oggetto la partecipazione azionaria rientrano nel novero di quelle devolute al Tribunale delle imprese. Benché invochi la violazione dell’art. 2358 c.c., la domanda di accertamento della validità o meno di contratti di finanziamento collegati all’acquisto azionario introduce una controversia che non ha come precipuo oggetto un rapporto di natura societaria tra socio e società (nemmeno in considerazione di un ruolo semplicemente finanziario del socio), ma unicamente la sussistenza o l’insussistenza delle pretese creditorie derivanti da affermati rapporti di finanziamento funzionali agli acquisti azionari e non può pertanto reputarsi appartenente alla competenza per materia del Tribunale delle Imprese. Le domande di accertamento di nulla dovere in conseguenza della nullità del contratto di finanziamento ex art. 2358 c.c. non rientrano nella competenza funzionale del foro fallimentare e ben possono essere coltivate in sede ordinaria.
L’azione di responsabilità contro l’amministratore della società fallita proposta dal curatore fallimentare ai sensi dell’art. 146 l. fall. compendia sia l’azione sociale di responsabilità prevista per le s.r.l. dall’art. 2476, terzo comma, c.c. sia l’azione di responsabilità proponibile dai creditori della s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, sesto comma, ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della s.r.l. fallita; patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali. Da ciò discende che il curatore fallimentare può invocare l’agevolazione probatoria che deriva dalla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori nei confronti della società e tipica dell’azione sociale di responsabilità, cosicché è sufficiente che il curatore fallimentare alleghi specificamente l’inadempimento rimproverato all’amministratore, essendo poi onere di quest’ultimo dimostrare di aver svolto diligentemente il proprio incarico. Il curatore fallimentare, inoltre, avrà sempre e comunque l’onere di dimostrare il nesso di causalità e la sussistenza del danno.
L’amministratore che viola il divieto di concorrenza stabilito dall’art. 2390 c.c., la cui ratio va rinvenuta nella funzione di prevenzione di un potenziale conflitto di interessi e di tutela del perseguimento dell’interesse sociale, può essere revocato dall’ufficio e condannato al risarcimento dei danni ai sensi dell’art. 2390, co. 2, c.c. La condotta tenuta dall’amministratore in violazione di tale divieto è inoltre idonea a giustificare l’emanazione di un provvedimento cautelare di revoca richiesto dal socio ex art. 2476, co. 3, c.c., costituendo un atto di grave irregolarità nella gestione della società.
La simulazione assoluta della donazione di azioni, quando ricorrono le condizioni previste dall’art. 2724 c.c., può essere provata tanto per via testimoniale quanto tramite presunzioni. L’accordo simulatorio, pur essendo riconducibile ai patti per i quali opera il limite all’ammissibilità della prova testimoniale, non rientra tra gli atti per i quali è richiesta la forma scritta ad substantiam o ad probationem, il che consente di superare il divieto discendente dagli articoli 2722 e 2729 c.c. Il documento, non contestato, nel quale è contenuta la dichiarazione della natura simulata della donazione e che reca la sottoscrizione della persona contro la quale è prodotto, seppur privo di data, è idoneo a costituire quel principio di prova per iscritto che consente di provare la simulazione assoluta anche tramite presunzioni.
L’azione di nullità della delibera assembleare, a differenza di quanto previsto dal legislatore per l’azione di annullamento, necessita dell’allegazione e della prova, da parte del soggetto che impugna la delibera, di un interesse concreto e attuale alla declaratoria di nullità, in quanto esso è la fonte della sua legittimazione ad agire in giudizio e deve sussistere, quale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., non solo al momento della proposizione della domanda ma anche al momento della decisione. In particolare, a prescindere dal fatto che il soggetto agente ricopra o meno la qualifica di socio, laddove venga denunciata la nullità della delibera assembleare ex art. 2379, c.c., non è sufficiente allegare un generico interesse al rispetto della legalità, ma è necessaria l’allegazione e la prova di un’incidenza negativa delle irregolarità denunciate nella sfera giuridica di colui che propone l’impugnativa.
[Nel caso di specie, il Tribunale di Napoli ha rigettato l’azione di nullità della delibera di approvazione del bilancio avanzata dal socio receduto, il quale, divenuto titolare dei soli diritti partecipativi funzionali alla liquidazione della quota sociale per effetto della perdita della qualifica di socio, non aveva fornito la prova del rischio di lesione del proprio diritto di ricevere una corretta liquidazione della quota oggetto di recesso.]
Il socio cha abbia conferito ad un terzo una procura generale, di carattere sostanziale e processuale, avente ad oggetto l’esercizio dei diritti sociali continua ad essere legittimato a compiere in via autonoma le attività contemplate in tale procura e può pertanto richiedere la nomina di un rappresentate comune delle quote in communio pro indiviso.
Nel procedimento ex art. 2409 c.c., l’intervento dell’autorità giudiziaria è ammissibile solo in presenza di gravi irregolarità gestionali concretamente riferibili a violazioni di doveri di legge o statutari degli amministratori, idonee ad arrecare danno alla società. Non può, invece, fondarsi su meri sospetti generici, su questioni attinenti alla convenienza o all'opportunità delle scelte imprenditoriali, né su condotte già sottoposte a verifiche ispettive o penali che non abbiano evidenziato irregolarità.