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Simulazione assoluta e relativa e requisiti di forma della donazione indiretta
L’istituto della simulazione dell’atto si fonda sul divario fra l’atto palese e la reale volontà contrattuale dei disponenti. In caso...

L’istituto della simulazione dell’atto si fonda sul divario fra l’atto palese e la reale volontà contrattuale dei disponenti. In caso di simulazione assoluta, l’atto appare esservi, ma non è in realtà voluto, o più precisamente vi è sottostante la ferma e reale volontà che l’atto non vi sia; in caso di simulazione relativa, si forma un certo atto ma in realtà se ne vuole, e se ne conviene, uno diverso.
Ove si tratti di simulazione relativa ed il negozio dissimulato sia una donazione indiretta [nel caso di specie, un negotium mixtum cum donatione, consistente nel divario di valore tra l'azienda conferita ed il diritto di usufrutto su quota ottenuto in cambio], non è prospettabile la nullità per difetto di forma (artt. 782 c.c. e 48 L.N.) del negozio dissimulato, dato che alle donazioni indirette non si applicano le forme solenni necessarie per la donazione.

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Erronea stima dei beni oggetto di conferimento ex art. 2465 cod. civ.: della responsabilità del perito e degli amministratori
Non rispetta la best practice della materia il perito che, chiamato ai sensi dell’art. 2465 cod. civ. a stimare i...

Non rispetta la best practice della materia il perito che, chiamato ai sensi dell’art. 2465 cod. civ. a stimare i beni oggetto di conferimento [nella fattispecie, titoli di Stato], si limiti alla descrizione dei beni conferiti, all’indicazione dei criteri di valutazione adottati e alla presa d’atto del loro valore, senza alcun approfondimento informativo e senza alcuna valutazione critica [nel caso di specie, non rendendosi nemmeno conto che i beni oggetto di conferimento non erano di titolarità del conferente]. In tal caso, l'esperto risponde in solido con l’organo gestorio delle passività accumulate dalla società costituita con capitale fittizio, che sono destinate a rimanere insoddisfatte per l’assenza di qualsivoglia capienza patrimoniale della medesima società. In particolare, vi è concorso commissivo del perito stimatore, la cui stima è stata posta a base della valutazione del patrimonio sociale in vista della costituzione della società, e quello omissivo dell’organo gestorio, che è tenuto a sindacare la perizia di stima e ad astenersi dalla prosecuzione dell’attività di rischio.

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Sulla competenza del Giudice cautelare
Il giudice che ha emesso il sequestro conservativo non è competente a dirimere le controversie insorte tra le parti in...

Il giudice che ha emesso il sequestro conservativo non è competente a dirimere le controversie insorte tra le parti in merito all’interpretazione della statuizione di condanna contenuta nel provvedimento che conclude il giudizio di merito rispetto al quale il sequestro conservativo è strumentale. Tale competenza non può ritenersi sussistente nemmeno ai sensi dell’art. 669-duodecies c.p.c., giacché, a ben vedere, non si tratta della fissazione delle modalità di attuazione del sequestro conservativo ma si tratterebbe di specificare il contenuto del provvedimento di merito, su cui il giudice della cautela non può in alcun modo incidere. L’ordinamento prevede specifici rimedi volti a dirimere le incertezze in merito alla portata del provvedimento di merito sia esso una sentenza sia esso un lodo arbitrale, quali la correzione dell’errore materiale, l’impugnazione e l’opposizione all’esecuzione. Il giudice che ha emesso il sequestro conservativo non dispone nemmeno del potere di impedire la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, neppure in attesa dell’exequatur del lodo arbitrale, poiché in questo caso o il creditore chiede l’exequatur entro sessanta giorni dalla proponibilità della domanda o il sequestro diventa inefficace (art. 156- bis disp. att. c.p.c.), fermo restando poi che a seguito dell’ottenimento dell’exequatur il sequestro si converte automaticamente in pignoramento ex art. 686 c.p.c. e il creditore dovrà eseguire infine le formalità di cui all’art. 156 disp. att. c.p.c..

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Sul periculum in mora
Non è meritevole di accoglimento, per insussistenza del requisito del periculum in mora, il ricorso per sequestro conservativo volto a...

Non è meritevole di accoglimento, per insussistenza del requisito del periculum in mora, il ricorso per sequestro conservativo volto a garantire l’incasso di un credito già azionato in sede di merito e fondato sul rischio di depauperamento patrimoniale derivante da presunti atti distrattivi compiuti dal resistente, quando: sia decorso quasi un anno tra il compimento di tali atti e la proposizione della domanda cautelare; alcuni di essi siano stati realizzati prima della diffida di pagamento; il prezzo delle operazioni risulti in concreto congruo, dovendosi attribuire ai valori O.M.I. mera valenza indicativa e considerare, invece, l’andamento effettivo del mercato; la resistente appaia comunque adeguatamente patrimonializzata, avuto riguardo non solo al valore degli immobili di sua proprietà, ma anche alle altre voci dell'attivo iscritte a bilancio, quali le immobilizzazioni finanziarie e i crediti esigibili entro l’esercizio successivo.

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Competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle controversie aventi ad oggetto operazioni di assistenza finanziaria
La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si determina in relazione all’oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame...

La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si determina in relazione all'oggetto della controversia, dovendo sussistere un legame diretto di questa con i rapporti societari e le partecipazioni sociali, riscontrabile alla stregua del criterio generale del petitum sostanziale, identificabile in funzione soprattutto della causa petendi, per la intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio. La lettura dell'art. 3 del D. Lgs. 168/2003, come modificato dal d.l. n. 1/2012, deve rispettarne lettera e ratio, concorrenti nell'indicare la corretta interpretazione e che si concretano da un lato, nell'esistenza di una controversia relativa a rapporti societari ed a partecipazioni sociali; e, dall'altro lato, nel rilievo di situazioni rilevanti sulla vita sociale, sia pure in senso ampio, con riguardo quindi non solo alle vicende di governo interno, ma anche alla persona del singolo socio, nei suoi rapporti con la società, con gli organi societari o con gli altri soci. Laddove la controversia non coinvolga alcuna questione relativa ad un rapporto societario, l'interpretazione razionale dell'art. 3 del D. Lgs. 168/2003, come modificato dal d.l. n. 1/2012, induce ad attribuire la controversia alla competenza del Giudice non specializzato.
La partecipazione azionaria si presta, a seconda dei casi, a costituire lo strumento per esprimere le diverse possibili motivazioni dell'investimento azionario, ora volto ad una funzione propulsiva nell'impresa ed ora, invece, ad un ruolo essenzialmente finanziario del socio, la cui partecipazione in società resta un mero investimento, con sostanziale indifferenza alla dialettica assembleare, organo che diventa la sede delle istanze dei creditori - investitori rispetto alla maggioranza che la governa, con la conseguenza che in queste ipotesi le controversie che avessero ad oggetto la partecipazione azionaria rientrerebbero nel novero di quelle devolute al Tribunale delle Imprese.
Non sussiste la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa nelle controversie in cui l'oggetto del contendere, avuto riguardo al petitum e alla causa petendi, non è la partecipazione azionaria ed i diritti inerenti alla stessa, ma unicamente la sussistenza o l'insussistenza delle pretese creditorie derivanti da rapporti di finanziamento funzionali agli acquisti azionari, in asserita violazione dell'art. 2358 c.c..

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Compromettibilità in arbitri della azione sociale di responsabilità
La controversia relativa all’azione sociale di responsabilità è compromettibile in arbitri, in quanto concernente diritti patrimoniali disponibili all’interno di un...

La controversia relativa all’azione sociale di responsabilità è compromettibile in arbitri, in quanto concernente diritti patrimoniali disponibili all'interno di un rapporto di natura contrattuale, come si desume dal fatto che detta azione possa costituire oggetto di rinuncia e transazione ex art. 2393 cc e 2476 co 5 cc.Inoltre, se è pur vero che l'art. 2476, comma 3, c.c. riconosce al socio una legittimazione individuale alla proposizione dell'azione sociale di responsabilità, si tratta, tuttavia, di una legittimazione straordinaria riconducibile alla figura della sostituzione processuale contemplata dall'art. 81 c.p.c, che ha natura derivativa rispetto a quella della società (che a sua volta è legittimata a promuovere l’azione ancorché ciò non sia normativamente previsto), come è confermato dalle disposizioni in merito al diritto dei soci che agiscono al rimborso delle spese di lite (art. 2476, quarto comma, cod. civ.) e da quelle concernenti la riserva alla società del potere di rinunciare o di transigere l'azione (art. 2476, quinto comma, cod. civ.), nonché in generale dalla considerazione che, in ogni caso, del risultato dell'azione - proposta dal socio quale sostituto processuale della società — si giova esclusivamente il patrimonio sociale. Tanto che, ove venga esercitata l’azione individuale da parte del socio di s.r.l., sussiste litisconsorzio necessario con la società medesima, posto che l'eventuale condanna dell'amministratore refluisce unicamente nel patrimonio sociale, e potendo solo la società (non il socio) rinunciare all'azione e transigerla. In ragione di ciò, ancorché l’azione venga esercitata individualmente dal socio di s.r.l., quella che viene in rilievo, sotto il profilo sostanziale, è una controversia tra società ed amministratori, che legittima l’applicazione della clausola compromissoria.

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Clausola put&call: natura giuridica ed effetti
La clausola c.d. put&call è una clausola complessa, in parte riconducibile al patto di opzione, che è un negozio giuridico...

La clausola c.d. put&call è una clausola complessa, in parte riconducibile al patto di opzione, che è un negozio giuridico bilaterale che dà luogo ad una proposta irrevocabile cui corrisponde la facoltà di una delle parti di accettarla, configurando uno degli elementi di una fattispecie a formazione successiva, costituita inizialmente dall’accordo avente ad oggetto l’irrevocabilità della proposta e, successivamente, dall’accettazione definitiva del promissario che, saldandosi con la proposta, perfeziona il contratto. Colui che concede tale facoltà alla controparte resta vincolato alla promessa fatta e non può sottrarsi alle conseguenze di tale promessa. Ciò in quanto il patto di opzione è, già di per sé, un contratto attuale e perfetto, seppur propedeutico alla conclusione del contratto finale, ove segua la accettazione del promissario o favorito. Si tratta quindi di un contratto con obbligazione di una sola parte e, in ciò, si distingue dalla mera proposta irrevocabile, che ha invece natura unilaterale. Il patto di opzione, dunque, riconosce all’opzionario un diritto potestativo, che si esercita mediante l’eventuale atto unilaterale di accettazione, a fronte del quale la parte vincolata alla dichiarazione è titolare di una situazione di mera soggezione, non essendo di norma tenuta al compimento di alcuna attività, neanche collaborativa, affinché il contratto possa concludersi. Pertanto, la dichiarazione contenuta nel patto di opzione può considerarsi vincolante solo qualora contenga tutti gli elementi essenziali del contratto da concludere, in modo da consentire la conclusione di tale contratto nel momento e per l’effetto dell’adesione dell’altra parte, senza necessità di ulteriori pattuizioni. Tuttavia, sotto tale aspetto, l’opzione si distingue dal contratto preliminare, in quanto nella prima ipotesi le parti sono legate da un rapporto tra diritto potestativo e soggezione, mentre nel secondo le parti sono legate da un rapporto tra credito ed obbligo di concludere un futuro contratto. Sicché, la presenza degli elementi essenziali nel preliminare è valutata in modo meno rigoroso, potendo costituire oggetto di successiva integrazione, mentre il rimedio dell’art. 2932 c.c. è escluso per l’opzione. Quest’ultima, infatti, si distingue anche dal preliminare unilaterale, in quanto nel caso di preliminare gli effetti del contratto definitivo si producono solo a seguito del successivo incontro di dichiarazioni tra le parti contraenti, laddove nell’opzione per la conclusione del contratto finale è sufficiente la semplice dichiarazione unilaterale di accettazione della parte non obbligata.
Ed invero, qualora il definitivo assetto (su base contrattuale) di interessi tra le parti non si formi immediatamente per mezzo di un unico atto, si distinguono tre diverse ipotesi, cui conseguono differenti conseguenze giuridiche: (a) patto di opzione, ossia il negozio bilaterale con cui si concorda la irrevocabilità della dichiarazione di una delle parti relativamente ad un futuro contratto, che sarà concluso con la semplice accettazione dell’altra parte (rispetto ad un regolamento negoziale interamente contemplato nel patto di opzione), la quale però rimane libera di accettare o meno detta dichiarazione, entro un certo termine; (b) contratto preparatorio in senso stretto (o puntuazione), con cui i contraenti si accordano su taluni punti del futuro contratto, di tal che in occasione della stipula (a cui le parti non sono obbligate, così come nei casi in cui sono intercorse semplici trattative) non sarà necessario un nuovo incontro di volontà sui punti già definiti; (c) contratto preliminare, diretto ad obbligare le parti (o una sola nel caso di preliminare unilaterale) a stipulare un futuro contratto.
È, pertanto, alla data di accettazione della proposta irrevocabile contenuta nel patto di opzione che è necessario far riferimento ai fini della conclusione del contratto e di tutte le conseguenze da esso derivanti. Una volta concluso il patto di opzione, il promittente non è tenuto ad alcuna specifica condotta positiva volta a consentire la conclusione del contratto finale, ma dovrà astenersi dal compimento di comportamenti volti ad inibire o aggravare la conclusione del contratto finale. Egli è, pertanto, vincolato ad un’obbligazione negativa, la cui violazione legittima la pretesa del risarcimento dei danni in favore del promissario. Di conseguenza, qualora l’opzione put contempli tutti gli elementi essenziali del regolamento negoziale, l’accettazione della controparte – esercitata nei termini e secondo le modalità pattuite – è sufficiente a determinare il perfezionamento del contratto traslativo, facendo sorgere in capo al promittente l’obbligo di pagamento del prezzo. Le contestazioni, quindi, potranno in concreto afferire alle modalità ed ai termini entro cui il diritto potestativo di accettazione è stato esercitato, mentre non potrà contestarsi il perfezionamento del contratto ed il conseguente effetto traslativo a fronte di una accettazione validamente e tempestivamente esercitata.

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Inapplicabilità della translatio iudicis in ipotesi di procedimento cautelare ante causam
In caso di eccezione di incompetenza non opposta sollevata tempestivamente nel corso di un procedimento cautelare ante causam, il Tribunale,...

In caso di eccezione di incompetenza non opposta sollevata tempestivamente nel corso di un procedimento cautelare ante causam, il Tribunale, secondo il dettato dell'art. 669 septies c.p.c., prima locuzione, provvede con ordinanza e statuisce sulle spese anche nel caso in cui la fondatezza dell'eccezione di incompetenza sia riconosciuta dallo stesso ricorrente. Infatti, il tenore letterale di tale ultima disposizione appare incompatibile rispetto alla applicazione analogica nei procedimenti cautelari della c.d. translatio iudicis, disciplinata dall’art. 38, comma 2, c.p.c. prescrizione quest’ultima che, a sua volta, sembra limitare il meccanismo della riassunzione ai soli giudizi di merito, utilizzando la locuzione “causa”.

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Sui criteri di qualificazione dei versamenti dei soci nelle società di capitali
L’erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di...

L'erogazione di somme che, a vario titolo, i soci effettuano alle società da loro partecipate, può avvenire a titolo di mutuo oppure di apporto del socio al patrimonio della società. La qualificazione, nell'uno o nell'altro senso, dipende dall'esame della volontà negoziale delle parti, e la relativa prova deve trarsi dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche cui esso appare essere diretto e dagli interessi che vi sono sottesi.  In mancanza di una chiara manifestazione di volontà delle parti, si deve avere riguardo alla qualificazione che i versamenti hanno ricevuto nel bilancio, da reputarsi determinante per stabilire se si tratti di finanziamento o di conferimento, in considerazione della soggezione del bilancio all'approvazione dei soci, senza che assuma rilevanza alcuna la circostanza che i versamenti non abbiano dato luogo a pretese restitutorie da parte dei soci, trattandosi di una scelta che, in quanto successiva all'effettuazione delle predette operazioni e comunque revocabile in qualsiasi momento, non appare di per sé sintomatica dell'intento di rinunciare definitivamente al rimborso delle erogazioni compiute.

L'organo amministrativo non può arbitrariamente appostare in bilancio tali dazioni, né mutare la voce relativa successivamente alla iscrizione originaria, dovendo quest'ultima rispecchiare l'effettiva natura e la causa concreta delle medesime.

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Legittimazione concorrente dei soci contitolari di quota di s.r.l. nell’azione di revoca del liquidatore
I soci contitolari di partecipazioni in una s.r.l. hanno legittimazione concorrente, rispetto al rappresentante comune, ad agire per la revoca...

I soci contitolari di partecipazioni in una s.r.l. hanno legittimazione concorrente, rispetto al rappresentante comune, ad agire per la revoca del liquidatore ex art. 2487 c.c., a prescindere dalla percentuale di capitale sociale posseduta. Si tratta, infatti, dell’esercizio di un diritto che inerisce allo status socii e  che si configura come potere di controllo individuale proprio della qualità di socio, rispetto al quale non rileva l’interesse della società ad avere un interlocutore unitario nell’esercizio dei diritti amministrativi e patrimoniali non frazionabili connessi alla quota sociale, che l'art. 2468 c.c. mira a tutelare.

L’art. 2489 c.c. attribuisce al liquidatore il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. La norma conferisce al liquidatore una certa discrezionalità, conferendogli il potere di individuare ed espletare le attività ritenute maggiormente utili al perseguimento del miglior realizzo in ottica liquidatoria, con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico, assoggettando il liquidatore alle stesse norme che disciplinano la responsabilità degli amministratori per l’inosservanza dei doveri derivanti dal loro incarico e per i conseguenti danni. L’attività di cessione dei beni sociali costituisce, dunque, una delle attività tipiche della fase di liquidazione, che può pertanto costituire fonte di danno solo ove sia avvenuta a condizioni sproporzionate e irragionevoli, ovvero abbia integrato violazione delle specifiche norme dettate in tema di liquidazione.

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Esclusione del socio accomandatario e azione di risarcimento dei danni per mala gestio
Nelle società di persone il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità...

Nelle società di persone il cumulo delle qualifiche di socio e di amministratore non impedisce che le irregolarità o illiceità commesse dal solo amministratore determinino, non solo, la relativa revoca dalla carica, ma anche l’esclusione del socio per violazione dei doveri previsti dallo statuto a tutela delle finalità e degli interessi dell’ente, potendo la violazione dei doveri del socio essere dedotta da comportamenti che minano l’affectio societatis sia in relazione ad atti di disposizione uti socius che da atti posti in essere nell’esercizio di funzioni gestorie o di controllo.

Nelle società in accomandita semplice, per effetto della regola per cui l’amministratore non può che essere un socio accomandatario, l’eventuale esclusione di questi dalla società, non diversamente da qualsiasi altra causa di scioglimento del rapporto sociale a lui facente capo, ne comporta ipso iure anche la cessazione dalla carica.

Costituendo le società di persone un centro di imputazione di situazioni giuridiche distinte da quelle dei soci, ancorché dette società non siano dotate di autonoma personalità giuridica, è configurabile con riguardo ad esse una responsabilità degli amministratori nei confronti dei singoli soci, oltre che verso la società, in termini sostanzialmente analoghi a quanto prevedono, in materia di società per azioni, gli artt. 2393 e 2395 c.c.

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