Nelle società di persone composte da due soli soci, l’esclusione di uno di essi deve essere pronunciata dal Tribunale, il quale può intervenire anche in via cautelare. Presupposto dell'esclusione è che il socio sia reso responsabile di gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dallo statuto (art. 2286 c.c.). A tal fine, possono essere certamente valorizzati anche i comportamenti che il socio tiene quale amministratore, che devono però essere valutati con maggior rigore rispetto a quanto richiesto dall’art. 2259 c.c. per la mera revoca della facoltà di amministrare.
Nel caso di decisione assunta dall’organo amministrativo in violazione dei limiti posti dall'art. 2479, 2° comma, n. 5, c.c., ciò che si verifica non è tanto l'invalidità dell'atto concluso in assenza della delibera assembleare, bensì un'ipotesi di eccedenza dei poteri rappresentativi potenzialmente idonea a dare luogo all' inefficacia ed all'opponibilità dell'atto medesimo ai terzi contraenti. Unico soggetto legittimato ad eccepire la violazione dei limiti legali ai poteri di rappresentanza è dunque la società, alla quale deve correlativamente essere riconosciuto il potere di assumere "ex tunc" gli effetti dell'atto, attraverso la ratifica, ovvero di farli preventivamente propri, attraverso una delibera autorizzativa, capace di rimuovere i limiti del potere rappresentativo dell'amministratore. Ne consegue il difetto di legittimazione ad agire in capo al singolo socio che intenda ottenere il sequestro dei beni oggetto dell’operazione negoziale viziata, posto che il socio riveste, rispetto a tale negozio, la posizione di terzo e non può dunque far valere la violazione dei limiti legali ai poteri di rappresentanza riservata esclusivamente alla società.
Nel caso di comproprietà di una partecipazione sociale, il rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 cod. civ., va inquadrato nella figura del mandatario ovvero di colui che si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto di altro soggetto, con la conseguenza che le ipotesi di mancato diligente espletamento dell’incarico da parte del rappresentante comune (ad es. per il voto non conforme alle istruzioni ricevute dai compartecipanti alla comunione della quota o per eventuali inadempimenti rispetto alle indicazioni ricevute dai contitolari della quota) troveranno sanzione in un giudizio di responsabilità ex mandato.
La circostanza che, eventualmente, uno dei comunisti sia anche socio, in titolarità individuale, di altra partecipazione sociale, non esclude che la partecipazione oggetto di comproprietà costituisca un autonomo centro di imputazione distinto rispetto alle partecipazioni in titolarità individuale, con conseguente necessità di nominare il rappresentante comune. Nonostante, infatti, la comunione non sia un autonomo soggetto di diritto, essa rappresenta un unitario centro di riferimento e di imputazione dei rapporti giuridici relativi alla partecipazione sociale oggetto di comunione.
La nomina del rappresentante comune non è soggetta alle medesime forme di pubblicità prescritte per l’acquisto mortis causa della partecipazione, essendo sufficiente il rispetto degli adempimenti di cui agli artt. 1105 e 1106 cod. civ., richiamati dall’art. 2468 cod. civ.
L’art. 2377, co. 8 c.c., applicabile in via estensiva anche alle s.r.l. in virtù del richiamo ai sensi dell’art. 2479-ter, comma 4, c.c., dispone che “L’annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto. In tal caso il giudice provvede sulle spese di lite, ponendole di norma a carico della società, e sul risarcimento dell’eventuale danno”. Ne deriva che la sostituzione della delibera impugnata con altra adottata dall’assemblea in conformità della legge, facendo venir meno la specifica situazione di contrasto fra le parti, determina la cessazione della materia del contendere, a condizione che la nuova deliberazione abbia un identico contenuto, e che cioè provveda sui medesimi argomenti, della deliberazione impugnata, ferma soltanto l’avvenuta rimozione dell’iniziale causa di invalidità.
Nel sequestro conservativo la norma generale che detta le modalità di esecuzione è l’art. 678 c.p.c., secondo cui “il sequestro conservativo sui mobili e sui crediti si esegue secondo le norme stabilite per il pignoramento presso il debitore o presso terzi”. Qualora il sequestro debba essere eseguito su partecipazioni di s.r.l. la norma che viene in rilievo è, dunque, l'art. 2471 c.c., che regola specificamente il pignoramento di quote di s.r.l. prevedendo che “il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla società e successiva iscrizione nel registro delle imprese”.
Con l'art. 2471 c.c. il legislatore ha attribuito al pignoramento di quote di s.r.l. la forma di pignoramento "documentale", che poggia sul presupposto teorico rappresentato dalla qualificazione della quota di partecipazione in una s.r.l. come un bene immateriale iscritto in un pubblico registro, da ciò facendo derivare la tipologia di espropriazione da attuare, non alternativa ma diversa e sola corretta rispetto alla forma del pignoramento presso terzi, che in precedenza veniva, invece, ritenuto doversi seguire tanto nella esecuzione del pignoramento quanto nella esecuzione del sequestro di quote di s.r.l.. A differenza della esecuzione del pignoramento, l'attuazione del sequestro conservativo avviene sulla base di un provvedimento già perfezionato, nel contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, mentre non può prescindersi dalla iscrizione del sequestro nel Registro (cfr. per analogia art. 679 c.p.c.), non altrettanto può dirsi per la notifica prescritta dall'art. 2471 cc, che vale a produrre il vincolo di indisponibilità, il quale ad ogni modo è opponibile al debitore sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedimento stesso. Le medesime considerazioni valgono per la notifica alla società ove questa sia stata parte del procedimento cautelare. L’iscrizione del vincolo nel Registro delle Imprese costituisce l'unica formalità necessaria al perfezionamento del vincolo finalizzata a garantire l’opponibilità ai terzi degli atti di trasferimento compiuti successivamente alla data di iscrizione del pignoramento.
Il pignoramento disciplinato dall’art. 2471 cod. civ. non necessita, inoltre, di alcuna forma di collaborazione da parte della società - che assume la funzione di terzo interessato - dal momento che i dati e le circostanze sui quali questa dovrebbe riferire (qualità di socio del debitore pignorato, valore nominale della quota, esistenza di vincoli sulla stessa) possono essere ricavati esaminando il registro delle imprese. La funzione della notifica del pignoramento nei confronti della società è quella di rendere operante anche nei suoi confronti il vincolo che costituisce l’effetto tipico del pignoramento, che discende dall’ingiunzione dell’ufficiale giudiziario di non sottrarre i beni pignorati alla garanzia del credito.
L'azione di responsabilità proposta dal curatore della liquidazione giudiziale ex art. 255 c.c.i. compendia sia l'azione sociale di responsabilità prevista dall'art. 2476, primo e terzo comma, c.c. sia l'azione di responsabilità proponibile dai creditori ai sensi dell'art. 2476, sesto comma, c.c. contro gli amministratori ed è diretta alla reintegrazione del patrimonio della società fallita, patrimonio visto unitariamente come garanzia sia per i soci che per i creditori sociali. Ne consegue che il curatore della liquidazione giudiziale, nel proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori, potrà senz'altro invocare le agevolazioni probatorie che derivano dalla natura contrattuale della responsabilità degli amministratori verso la società, e quindi limitarsi a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa [ossia che il soggetto ha ricoperto la carica di amministratore nel periodo in cui è avvenuto il fatto illecito] e ad allegare specificamente la violazione, essendo poi onere dell'amministratore dimostrare di aver adempiuto ai propri obblighi di diligenza.
Il pagamento dei debiti tributari e previdenziali costituisce un obbligo primario per l'amministratore, il quale deve farvi fronte con precedenza rispetto ai debiti verso gli altri fornitori, sia perché i debiti tributari e previdenziali hanno natura privilegiata sia perché il mancato pagamento dei medesimi espone la società a sanzioni, interessi, aggi e quindi a conseguenze maggiormente dannose rispetto al mancato pagamento dei debiti verso fornitori [che, al più, espone ad interessi di mora, ma non a sanzioni]. Nello specifico, non risponde a diligenza la condotta dell'amministratore che non adempie agli obblighi tributari e previdenziali, dando preferenza all'adempimento di altre obbligazioni, giacché cosi operando finisce con l'utilizzare il mancato versamento dei tributi quale fonte di finanziamento improprio dell'attività d'impresa.
L'occultamento delle scritture contabili della società fallita o comunque il loro deposito solo parziale e frammentato costituisce senz'altro un atto di mala gestio.
Ove nell'ultimo bilancio di esercizio antecedente la dichiarazione di fallimento risultano esposte disponibilità liquide, la mancata consegna da parte dell'amministratore unico alla Curatela fallimentare di dette disponibilità, nonostante gli obblighi di legge sullo stesso gravanti e le diffide del Curatore, fa ritenere che esse siano state depauperate o distratte in danno alla società ed ai creditori sociali. Tale condotta costituisce una palese violazione dell'obbligo di conservazione dell'integrità del patrimonio sociale e degli obblighi di diligente gestione.
Deve dichiararsi la carenza di legittimazione dell’attore ad impugnare la delibera assembleare qualora lo stesso abbia esercitato il recesso comunicandolo alla società in data anteriore alla notifica dell’atto introduttivo del giudizio. La dichiarazione di recesso è infatti un negozio giuridico unilaterale e ricettizio, quindi soggetto alle regole generali proprie degli atti unilaterali. Non è necessaria l’accettazione della società, essendo sufficiente, per la sua efficacia e validità, la sola notifica.
La controversia avente ad oggetto il diritto alla liquidazione della quota del socio receduto, a seguito della trasformazione della società, non essendo ancorata al rapporto societario o alle partecipazioni sociali, ma ad un mero diritto di credito, non rientra nella competenza della sezione specializzata in materia di impresa, poiché il recesso è un atto unilaterale recettizio che, una volta comunicato, determina la perdita dello status socii e del diritto agli utili, a prescindere dalla liquidazione della quota che non ne costituisce una condizione sospensiva, ma una conseguenza stabilita dalla legge.
Grava sul fideiussore la prova che, successivamente alla prestazione della garanzia per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al debitore garantito senza l’autorizzazione del fideiussore, pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle condizioni economiche del debitore. Peraltro, l’onere di richiedere la preventiva autorizzazione non sussiste se la conoscenza delle difficoltà economiche in cui versa il debitore principale è comune o può presumersi tale. In virtù di tale assunto, il fideiussore che è anche socio di minoranza della società garantita non è liberato in caso di mancata preventiva autorizzazione del creditore alla concessione di ulteriore credito, perché, nell’esercizio delle prerogative proprie di componente dell’assemblea (quanto meno in occasione dell’approvazione dei bilanci), ha la concreta possibilità di conoscere la situazione economica e la sua colpevole ignoranza non può giustificare un obbligo sostitutivo di vigilanza in capo alla banca creditrice.
Nel giudizio di opposizione contro la delibera di esclusione del socio di studio associato per l'esercizio in comune di un'attività professionale, incombe sullo studio - che, pur se formalmente convenuto, ha sostanziale veste di attore - l'onere di provare i fatti posti a fondamento dell'atto impugnato.
Come noto, l’art. 670, n. 1, c.p.c. prevede che il giudice possa autorizzare il sequestro giudiziario di beni mobili o immobili, aziende o altre universalità di beni, quando ne è controversa la proprietà o il possesso ed è opportuno provvedere alla loro custodia o alla loro gestione temporanea. Il primo presupposto — ossia l’esistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso della cosa — richiede un contrasto attuale e palese fra le parti, che presenti caratteri oggettivi, seri e concreti e non meramente soggettivi. Tale requisito deve essere inteso nell’accezione più ampia, atteso che, per parametrarsi ad esso, non deve farsi riferimento solamente alle azioni classiche a tutela della proprietà o del possesso (quali ad es. quelle di cui agli artt. 948 e 1140 c.c.), ma anche alle ipotesi in cui venga fatto valere c.d. jus ad rem, ovvero quelle liti in cui non si fa valere un diritto di proprietà o il possesso in senso stretto, ma si controverte della proprietà quale conseguenza di una decisione su un rapporto di natura obbligatoria (nel caso di specie il sequestro ha avuto ad oggetto le cambiali non ancora portate all’incasso e rilasciate per il pagamento di una parte del corrispettivo nell’ambito di un contratto di cessione d’azienda, a fronte della sopravvenuta conoscenza da parte del cessionario dell’assenza di titoli abilitativi all’esercizio dell’attività relativa all’azienda ceduta e conseguente richiesta di riduzione del prezzo e risarcimento dal danno ovvero, successivamente, di risoluzione del contratto di cessione d’azienda).
Il secondo presupposto richiesto dall’art. 670, n. 1, c.p.c. è rappresentato dall’opportunità di provvedere alla custodia o alla gestione dei beni oggetto della richiesta cautelare, da valutarsi in relazione alla natura specifica dei beni stessi. La concessione del sequestro può risultare giustificata anche dalla sola possibilità di una modificazione della situazione di fatto, indipendentemente dal rischio di sottrazione o distruzione del bene. Nel caso del sequestro di cambiali, tale opportunità è ravvisabile nella loro agevole circolazione e, al contempo, nella loro difficile recuperabilità una volta messe in circolo
Ancorché in materia di cessione di partecipazioni sociali sia principio consolidato quello per cui la cessione delle azioni di una società di capitali o di persone fisiche ha come oggetto immediato la partecipazione sociale e solo quale oggetto mediato la quota parte del patrimonio sociale che tale partecipazione rappresenta, ciò non toglie che la consistenza patrimoniale della società -che non attiene all'oggetto del contratto, ma alla sfera delle valutazioni motivazionali delle parti- possa venire in rilievo ove, in relazione ad essa, siano state previste esplicite garanzie contrattuali.