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Responsabilità dell’amministratore per omessa tempestiva liquidazione e aggravamento del passivo sociale
L’amministratore di una società ha l’obbligo di attivarsi tempestivamente per la ricapitalizzazione o, in alternativa, per la messa in liquidazione...

L’amministratore di una società ha l’obbligo di attivarsi tempestivamente per la ricapitalizzazione o, in alternativa, per la messa in liquidazione quando il patrimonio netto risulti negativo, evitando il proseguimento di una gestione dannosa per i creditori. L’omessa attivazione di procedure concorsuali, il mancato deposito dei bilanci e la stipula di atti che aggravino l’indebitamento sociale costituiscono elementi idonei a fondare una responsabilità per mala gestio ex art. 255 C.C.I.I. e a giustificare l’adozione di misure cautelari, come il sequestro conservativo sui beni dell’ex amministratore, a tutela del patrimonio destinato ai creditori.

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Diritto di controllo del socio di minoranza nelle S.r.l.: presupposti, modalità e oggetto
Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che...

Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che non partecipano all'amministrazione dall'art. 2476 co 2 c.c., si configura quale manifestazione di un potere di controllo individuale in capo ai singoli soci, di per sé non subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse perché l’interesse sotteso è il controllo sulla gestione in sé (diritto che si esplica in due direzioni, e segnatamente la richiesta di informazioni e l'accesso ai documenti).

Con particolare riferimento alle modalità di esercizio del diritto di accesso alla documentazione sociale, devono rispettarsi i principi di buona fede e correttezza. In concreto, il socio ha diritto di consultare, ovvero di prendere visione, di esaminare, la documentazione sociale presso la sede sociale o dove la medesima è custodita, anche tramite professionisti di fiducia, previo appuntamento; se per la natura o le dimensioni della documentazione l’esame richiede tempo e la necessità di averne a disposizione una copia, la società è tenuta a consentire al socio l’estrazione di copia anche eventualmente su supporto informatico purché a spese del socio se il rilascio di copie. L’oggetto del controllo - sia con riferimento alle informazioni, sia con riferimento alla documentazione sociale - ha uno spettro ampio, il perimetro del potere di indagine conoscitiva del socio che non partecipa alla gestione nella srl si può dire che abbia ad oggetto i documenti e/o le informazioni di cui l’organo amministrativo dispone per una corretta gestione della società non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza; consegue che possono riconoscersi restrizioni al contenuto di tale potere del socio solo nelle ipotesi in cui sorgano esigenze di riservatezza della società che possono trovare fondamento, per esempio, in particolari rapporti di concorrenza con il socio o nell’assunzione in determinati contesti di posizioni contrapposte tra società e socio o nell’esigenza di tutela di segreti industriali.

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Diritto di accesso alla documentazione sociale del socio di s.r.l.: ratio e modalità
Il diritto di accesso alla documentazione sociale, riconosciuto dall’art. 2476 secondo comma c.c. in capo al socio non amministratore di...

Il diritto di accesso alla documentazione sociale, riconosciuto dall’art. 2476 secondo comma c.c. in capo al socio non amministratore di s.r.l., rappresenta la manifestazione di un potere di controllo in capo ai singoli soci, funzionale rispetto all’eventuale esercizio dell’azione sociale di responsabilità e, più in generale, a garantire la trasparenza della gestione societaria.

Quanto alle modalità dell’esercizio del diritto riconosciuto ex lege, al socio spetta di ricevere informazioni sullo svolgimento dell’attività sociale ed il diritto di consultare i libri sociali e la documentazione attinente all’amministrazione della società, non invece il diritto a procedere autonomamente ad atti di ispezione, sicché l’esercizio del diritto di cui all’art. 2476 secondo comma c.c. presuppone necessariamente la collaborazione degli organi sociali o dei professionisti preposti alla conservazione delle scritture contabili.

In concreto, l’esercizio del diritto di consultazione deve essere improntato al principio della buona fede, rappresentante canone generale nell’esecuzione del contratto sociale e al quale deve essere ricondotto l’esercizio del diritto in discussione.

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Del diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale del socio di s.r.l.
Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che...

Il diritto di informazione e di accesso alla documentazione sociale, espressamente riconosciuto ai soci di società a responsabilità limitata che non partecipano all'amministrazione dall'art. 2476 co 2 c.c., si configura quale manifestazione di un potere di controllo individuale in capo ai singoli soci, di per sé non subordinato ad alcuna dimostrazione di specifico interesse perché l’interesse sotteso è il controllo sulla gestione in sé.
Il potere è ampio e si esplica in due direzioni, nel diritto di avere informazione attraverso l’acquisizione di notizie dall’amministratore sullo svolgimento degli affari sociali, nel diritto di consultazione diretta della documentazione sociale.
Il perimetro del potere di indagine conoscitiva del socio che non partecipa alla gestione nella srl ha ad oggetto i documenti e/o le informazioni di cui l’organo amministrativo dispone per una corretta gestione della società non ravvisandosi nella norma alcuna limitazione se non che l’esercizio del diritto deve uniformarsi al rispetto dei principi di buona fede e correttezza; consegue che possono riconoscersi restrizioni al contenuto di tale potere del socio nelle ipotesi in cui sorgano esigenze di riservatezza della società che possono trovare fondamento, per esempio, in particolari rapporti di concorrenza con il socio o nell’assunzione in determinati contesti di posizioni contrapposte tra società e socio o nell’esigenza di tutela di segreti industriali.
Non può affatto dirsi che un socio di assoluta minoranza non ha un reale interesse all’andamento dell’attività di impresa della società, di conoscere i fatti rilevanti della gestione e quindi che sue richieste ex art 2476 co 2 c.c. potrebbero essere strumentali ad altri interessi.

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Sui requisiti del sequestro giudiziario di partecipazioni societarie
I presupposti per l’autorizzazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. sono la sussistenza di una controversia sulla proprietà o...

I presupposti per l'autorizzazione del sequestro giudiziario ex art. 670 c.p.c. sono la sussistenza di una controversia sulla proprietà o sul possesso di un bene (o di una quota) e l'opportunità di provvedere alla sua custodia o gestione temporanea.

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Il principio della porta aperta delle società cooperative: regole di funzionamento e rimedi
L’aspirante socio che si vede negare, dall’organo amministrativo, l’ammissione alla cooperativa non può rivolgersi al giudice per impugnare la delibera...

L’aspirante socio che si vede negare, dall’organo amministrativo, l’ammissione alla cooperativa non può rivolgersi al giudice per impugnare la delibera che respinge la sua domanda, perché l’art. 2528, co. 4 c.c. gli consente un mero rimedio endosocietario. Pertanto, l’unico rimedio che ha il soggetto per dolersi di non essere stato ammesso alla cooperativa è rivolgersi alla cooperativa stessa, questa volta però all’assemblea e cioè ai soci che la compongono. La legge demanda quindi ai soci della cooperativa di valutare se l’aspirante socio non ammesso dagli amministratori debba o meno far parte della cooperativa, con delibera non ulteriormente sindacabile.

Il principio della cd. porta aperta delle società cooperative, pur prevedendo la astratta possibilità di ingresso di nuovi soci all’interno delle cooperative, alla luce dello scopo mutualistico delle stesse, tuttavia non qualifica lo status di aspirante nuovo socio quale vero e proprio diritto soggettivo bensì di mero interesse, con conseguente unica ed esclusiva possibilità, in caso di rigetto della domanda da parte dell’organo amministrativo, di rivolgersi in sede assembleare. Soltanto una volta esperito l’iter previsto dal legislatore, e quindi il doppio passaggio organo amministrativo – organo assembleare, potrà essere esaminata la sussistenza di eventuali profili di illegittimità della non accettazione della domanda di ammissione nella cooperativa. Il mancato rispetto della procedura endosocietaria rende, pertanto, inammissibile la domanda proposta direttamente avanti al Tribunale per ottenere l’annullamento del provvedimento di rigetto della richiesta di diventare socio, emesso dal consiglio di amministrazione della cooperativa.

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Sul rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza,...

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario.

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Sul rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza,...

Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa del medesimo ufficio giudiziario non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario.

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Interesse a impugnare una delibera di estinzione del rapporto sociale
Con riferimento alle impugnazioni per nullità di deliberazioni antecedenti già proposte, sussiste la perpetuatio legitimationis, in capo a chi abbia...

Con riferimento alle impugnazioni per nullità di deliberazioni antecedenti già proposte, sussiste la perpetuatio legitimationis, in capo a chi abbia impugnato la deliberazione che determina l’estinzione del rapporto sociale, quantomeno nei suoi confronti, prima che la stessa sia efficace in quanto, essendo l’interesse ad impugnare per nullità dipendente dall’esito della successiva impugnazione, detto interesse resta presente fino all’eventuale rigetto di questa. Viceversa, per le deliberazioni antecedenti all'estinzione del rapporto sociale ma non impugnate o per le successive, l’efficacia delle delibere estintive del rapporto sociale, anche se invalide, comporta che l’interesse ad impugnare deve essere valutato rispetto a colui nei confronti dei quali è stato estinto il rapporto sociale alla stregua dell'interesse del terzo e, dunque, potrà essere ritenuto attuale e concreto solo quando l'impugnante sia titolare di una situazione giuridica qualificata da una correlazione con gli effetti della deliberazione impugnata. L'interesse deve quindi essere legato agli effetti che la delibera viziata ha prodotto o può produrre nella sfera giuridica dell’impugnante, non essendo sufficiente un generico interesse all’eliminazione delle invalidità o, più specificamente, al corretto svolgimento dell’attività sociale, ovvero al conseguimento di vantaggi da parte di altri terzi per effetto dell’eliminazione della delibera (es.: i soci stessi). In questi casi, tuttavia, la sospensione degli effetti della deliberazione estintiva del rapporto sociale avrà effetto di supporto alla legittimazione all’impugnazione per nullità delle deliberazioni in questione, dovendo essere valutata considerando l’impugnante ancora socio.
La legittimazione del terzo a impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio d'esercizio non può discendere da un generico interesse ad ottenere una corretta, trasparente e veritiera esposizione delle poste in bilancio, bensì deve essere correlata all'allegazione di elementi che dimostrino il pregiudizio nella propria sfera giuridica discendente dalla declaratoria dell’invalidità del bilancio in questione.

 

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L’applicabilità dell’art. 2358 c.c. alle società cooperative e alle banche popolari
L’art 2358 c.c., nella misura in cui vieta la stipulazione di determinate operazioni di assistenza finanziaria a tutela del preminente...

L'art 2358 c.c., nella misura in cui vieta la stipulazione di determinate operazioni di assistenza finanziaria a tutela del preminente interesse alla tutela dell'integrità e dell'effettività del patrimonio netto nonchè di quello dei creditori, può considerarsi come norma imperativa. Tale carattere è rimasto anche dopo le modifiche che, nel 2008, hanno indotto alcune deroghe al divieto, dovendo ritenersi che, quando il collocamento di azioni avvenga, contro il divieto, nel mancato rispetto di modalità e limiti previsti dalla legge, la sanzione sia quella della nullità in quanto solo il rispetto di tali requisiti e limiti permette di superare il divieto.
La disciplina dell'art. 2358 c.c. è applicabile anche alle società cooperative: tale disposizione supera, infatti, il vaglio di compatibilità di cui all'art. 2519 c.c..
L'art. 2358 c.c. può ritenersi applicabile anche alle banche popolari costituite in forma di società cooperativa in ragione dell'abrogazione dell'art. 9, d.lgs. n. 105/1948 e del disposto dell'art. 150-bis TUB.

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Arbitrato rituale e irrituale e successione nella clausola compromissoria in caso di cessione di azienda
L’arbitrato costituisce un rimedio alternativo alla risoluzione delle controversie, che presuppone in primo luogo la volontà delle parti di accedervi...

L’arbitrato costituisce un rimedio alternativo alla risoluzione delle controversie, che presuppone in primo luogo la volontà delle parti di accedervi attraverso un patto compromissorio che definisce, tra i vari elementi, anche il tipo di arbitrato cui le parti intendono accedere, che può essere rituale o irrituale. Con il primo, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all’articolo 825 c.p.c., con l’osservanza delle regole del procedimento arbitrale. Con l’arbitrato irrituale, esse intendono invece affidare all’arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione – appunto – della loro volontà
Se è vero, per un principio a carattere generale che la clausola compromissoria inerente al contratto cui accede in funzione integrativa o complementare, si trasferisce anch’essa all’acquirente dell’azienda, essendo lo strumento per realizzare, con effetto per tutte le parti, l’osservanza dell’accordo sostanziale cui essa clausola inerisce , è pur vero che tale trasferimento può ipotizzarsi con riferimento alle clausole compromissorie che prevedono un arbitrato rituale; mentre deve negarsi tale trasferimento quando la clausola compromissoria preveda un arbitrato irrituale.

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