Il socio di minoranza di società fallita che abbia dedotto in giudizio le condotte illecite di una società holding di fatto riconducibile al socio di maggioranza, è legittimato ad agire in giudizio ai sensi dell’art. 2497, co. 1, c.c. in quanto la legittimazione esclusiva del curatore fallimentare è prevista solo per la diversa azione dei creditori.
L’accoglimento dell’azione ex art. 2497 cc presuppone l’accertamento della pluralità di requisiti: (i) la sussistenza di una holding di fatto; (ii) l’esercizio, da parte di tale ente di attività di direzione e coordinamento sulla controllata; (iii) l’accertamento che le condotte denunciate costituiscano espressione di tale attività di direzione e coordinamento e siano state poste in essere in violazione dei principi di corretta gestione imprenditoriale e in perseguimento dio un interesse proprio dell’ente o di soggetti terzi; (iv) l’esistenza e la quantificazione di un danno alla redditività o al valore della partecipazione sociale del socio attore, eziologicamente riconducibile a tali condotte.
La holding di fatto di tipo personale, che può assumere anche la veste di una società di persone di fatto, composta dunque da due o più persone fisiche, esiste per il sol fatto di esser stata costituita tra i soci col fine della direzione unitaria delle società commerciali figlie, vale a dire per l’effettivo esercizio dell’attività di direzione e controllo esplicitamente considerata dagli artt. 2497 e seg. cod. civ., per essere stati i soci animati dall’intento di far operare le singole società eterodirette "come strumenti strategici per un interesse sovradimensionato", corrispondente all’interesse della Holding. L’Holding di tipo personale (che abbia assunto la veste di società di fatto), agisce dunque in nome proprio per il perseguimento di un risultato economico da ottenersi attraverso l'attività svolta, professionalmente, con l'organizzazione ed il coordinamento dei fattori produttivi del proprio gruppo d'imprese. Deve trattarsi, cioè, di una stabile organizzazione volta a determinare l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento di altre società (non limitandosi al mero esercizio dei poteri inerenti alla qualità di socio). In quest'ottica, le società coordinate devono risultare destinate a realizzare un medesimo scopo economico non corrispondente con quello proprio ed autonomo di ciascuna di queste esse, né coincidente con un mero godimento degli utili eventualmente prodotti dalle medesime. Non occorre, per converso, che l'attività di direzione risulti idonea a far conseguire al gruppo vantaggi economici diversi ed ulteriori rispetto a quelli realizzabili in mancanza dell'opera di coordinamento, né che le attività di servizi realizzate dall'holder disvelino un'economicità autonoma rispetto a quella propria delle attività svolte dalle società controllate.
Le caratteristiche qualificanti l’attività di eterodirezione (che non trova una espressa definizione legislativa) non possono desumersi dalla mera gestione di diverse imprese societarie o dalla titolarità di diverse partecipazioni sociali, essendo comunque necessaria, per la realizzazione della fattispecie, la sistematicità di condotte di direzione e coordinamento. Il concetto di direzione e coordinamento costituisce, infatti, un quid pluris rispetto al concetto di controllo societario ex art. 2359 cc e non si esaurisce in esso, essendo espressione di un potere di ingerenza più intenso, consistente nel flusso costante di istruzioni impartite dalla società controllante e trasposte all’interno delle decisioni assunte dagli organi della controllata, aventi ad oggetto momenti significativi della vita della società etero diretta. Segnatamente, l’attività di direzione consiste nell’esercizio di una pluralità sistematica e costante atti di indirizzo idonei ad incidere sulle decisioni gestorie dell’impresa ossia sulle scelte strategiche ed operative di carattere finanziario, industriale, commerciale che attengono alla conduzione degli affari sociali. Vi deve essere, quindi, una pluralità di atti in un contesto di sistematico e duraturo coordinamento gestionale ove il coordinamento enfatizza la pluralità degli interessi dei diversi soggetti giuridici considerati.
Una delibera assembleare di carattere meramente "consultivo", anche ove esprima parere negativo all'operazione gestoria proposta dagli amministratori, non inibisce il potere di questi ultimi di porla in essere [il Tribunale, pertanto, nel caso di specie, ha respinto la richiesta di sospensione cautelare della delibera assemblea consultiva, asseritamente invalida, in quanto è carente l'interesse ad agire degli amministratori, i quali, come detto, conservano il potere di porre in essere l'atto gestorio in esame].
L’ordinanza di revoca dell’amministratore e nomina dell’amministratore giudiziario adottata nell’ambito di un procedimento ex art. 2409 c.c. non è soggetta a revoca in via generale ai sensi dell’art. 742 c.p.c., ma può essere rimessa in discussione solo in presenza di fatti oggettivamente sopravvenuti. Il provvedimento giudiziale incide non solo sugli interessi dei soci, ma anche su quelli dei terzi e del mercato, rendendone inammissibile un riesame continuo.
La pluralità delle irregolarità gestorie non costituisce presupposto indefettibile dell’intervento ex art. 2409 c.c., essendo sufficiente che l’illecito gestorio, anche unico, sia connotato da gravità e continuità [nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto idoneo ad integrare i presupposti del provvedimento ex art. 2409 c.c. il fatto gestorio consistente nella redazione e conduzione ad approvazione di progetto di bilancio non vero, nonché nell'inerzia rispetto agli adempimenti di legge conseguenti alla perdita che la corretta redazione di bilancio farebbe emergere, in quanto fatto avente carattere di illecito continuativo].
La pendenza di giudizi di impugnazione dei bilanci non incide sulla residualità del rimedio ex art. 2409 c.c., posto che i due strumenti hanno finalità distinte: l’impugnazione del bilancio mira a garantire la correttezza della rappresentazione contabile, mentre l’intervento del Tribunale è volto a sanzionare e correggere condotte gestionali anomale e potenzialmente lesive per la società.
Ove la società risulti inattiva e senza organo amministrativo per oltre 10 anni, trovandosi in una situazione di stallo, senza alcun interesse del socio titolare del 99% del capitale sociale alla prosecuzione dell'attività sociale, spetta al Tribunale l'accertamento dello scioglimento della società a responsabilità limitata ai sensi dell'art. 2484 n. 3 c.c. e la nomina dei liquidatori [nel caso di specie, il socio titolare del 99% del capitale sociale era lo Stato, quale erede del socio defunto ex art. 586 c.c.].
Al sindaco in regime di prorogatio non spetta alcun compenso per l’attività svolta durante tale periodo. Ciò, innanzitutto, per via delle difficoltà che vi possono essere nel dare provare della attività effettivamente svolta dal singolo nel periodo successivo alla scadenza del suo mandato e fino alla nomina del nuovo sindaco. A sostegno, inoltre, vi sono ragioni di coerenza del sistema, il quale, ex art. 2400, comma 1, c.c., prevede un fisiologico e limitato periodo di prorogatio dopo lo svolgimento dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio. Pertanto, la remunerazione dell’attività svolta dall’organo di controllo dopo la scadenza del suo mandato deve considerarsi - nei casi di prorogatio limitata ad un periodo naturale e contenuto - già compresa nella previsione relativa al compenso annuale fissato ab origine dall’assemblea dei soci in sede di nomina.
Nei casi in cui non si menzioni alcuna funzione o carica specifica del conferente procura alla lite in nome di società, allegandosi genericamente la qualità di legale rappresentante, si determina nullità relativa, che la controparte può opporre con la prima difesa, a norma dell'art. 157 cod. proc. civ., facendo così carico alla parte istante d'integrare con la prima replica la lacunosità dell'atto iniziale, mediante chiara e non più rettificabile notizia del nome dell'autore della firma illeggibile; ove difetti, sia inadeguata o sia tardiva detta integrazione, si verifica invalidità della procura ed inammissibilità dell'atto cui accede.
Non sussistono i requisiti per configurare profili di responsabilità ex art. 2395 c.c. nei confronti degli amministratori della società committente nel caso in cui tale azione venga promossa dal subappaltatore che assuma di avere subito un danno per la mancata verifica dei requisiti di capacità economica e finanziaria ex art. 84, comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 da parte della committente che abbia affidato un appalto, sulla base di una procedura ad evidenza pubblica, ad un’impresa successivamente ammessa ad una procedura concorsuale (circostanza da cui sia conseguito il mancato pagamento del credito vantato dal subappaltatore). In tale ipotesi, infatti, difetta il nesso di causalità tra i profili di negligenza imputati agli amministratori e il danno di cui il subappaltatore richiede il risarcimento; il nesso di causalità è, infatti, esclusivamente riconducibile al subappaltatore il quale, prima di stipulare il contratto con l’appaltatore, avrebbe dovuto autonomamente accertarsi della solidità patrimoniale di quest’ultimo e, se del caso, chiedere allo stesso idonee garanzie.
Lo stato di scioglimento di una società, determinando una nuova fase di esecuzione del contratto sociale diretta alla definizione dei rapporti giuridici facenti capo all’ente attraverso la liquidazione, è una situazione reversibile.
Lo stato di scioglimento, se non superato con il venir meno della specifica causa che h determinato lo scioglimento, apre la fase di liquidazione, con ampia discrezionalità dei soci, nelle società di persone, di derogare allo schema procedimentale liquidatorio stabilito dalla legge a tutela dei creditori sociali e dei soci in vista dell’eventuale riparto finale di liquidazione.
In tema di S.a.s., qualora sia spirato il termine semestrale, di cui all’art. 2323 c.c., senza che i soci siano riusciti a modificare l’atto costitutivo (inserendo in società altro socio accomandatario in grado di assumere la carica di amministratore), la società si viene a trovare in fase di scioglimento per l’impossibilità di conseguire il suo oggetto sociale ex art 2272, comma 1, n. 2 c.c..
Ciò non di meno, l’amministratore provvisorio (anche di nomina giudiziale) può convocare l’assemblea per consentire ai soci, alternativamente, di nominare il liquidatore sociale, ovvero di superare la causa di scioglimento proponendo talune deliberazioni (ad esempio, la trasformazione della S.a.s. in S.r.l.).
L’eventuale trasformazione di una S.a.s in S.r.l. comporta la modifica della tipologia e regime giuridico dell’ente collettivo. Pertanto, una eventuale causa di scioglimento di una S.a.s. ben potrà essere superata, per volontà dei soci, mediante la legittima deliberazione di una trasformazione della società di persone in S.r.l., adottata con il consenso della maggioranza dei soci previsto dall’art. 2500-ter c.c.
Il diritto di controllo del socio non amministratore ex art. 2476, co. 2, c.c. deve essere interpretato come possibilità – oltre che di consultare la documentazione sociale avvalendosi eventualmente di un professionista di fiducia – anche di estrarre copia di tale documentazione: ed invero, la possibilità di estrazione di copia (ovviamente con spese a carico del richiedente) appare connaturata all’effettività del diritto di controllo, il quale altrimenti, considerata la complessità della documentazione da analizzare, sarebbe di fatto limitato, se non vanificato almeno in parte.
La prova del carattere emulativo o antisociale dell’istanza del socio ex art. 2476, co. 2, c.c., quale limite all’esercizio del diritto stesso, deve essere fornita dalla società convenuta. La circostanza che il socio richiedente il diritto di accesso. non abbia partecipato all’assemblea di approvazione del bilancio appare del tutto irrilevante e non può di certo giustificare l’impedimento o la limitazione del diritto di controllo della ricorrente.
In merito alla domanda di revoca in via cautelare del Consiglio di Amministrazione, gli unici legittimati passivi rispetto alla pretesa cautelare vanno individuati nei componenti dell’organo amministrativo, atteso che la misura cautelare va ad incidere sul rapporto di amministrazione di cui è parte, dal lato attivo, la società, mentre, dal lato passivo, l’amministratore. La società, infatti, è litisconsorte necessario non dell’amministratore bensì del socio che agisce nell’interesse della stessa, in qualità di sostituto processuale. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso cautelare nel caso in cui venga evocata in giudizio solo la società e non l’unico legittimato passivo, ovvero l’organo gestorio.
L’avvocato notificante, anche nel caso di notifica a mezzo pec, deve essere munito di procura, ma non ha l’obbligo di allegarla all’atto da notificare.
La tempestiva riassunzione della domanda di nomina dell’arbitro davanti al giudice territorialmente competente, comportando la pendenza del procedimento arbitrale, non determina la perdita di efficacia dell’ordinanza cautelare che ante causam sia stata emessa a seguito del ricorso ex art. 669-quinques c.p.c.
La regola della translatio iudicii prevista dall’art. 50 c.p.c si applica analogicamente al provvedimento di diniego di nomina dell’arbitro dettato da incompetenza territoriale, dovendosi ravvisare evidenti esigenze di salvaguardare appieno gli effetti sostanziali e processuali della domanda di arbitrato pendente nelle more del procedimento di nomina giudiziaria.
La mancata conoscenza da parte dei ricorrenti, al momento del deposito dell’istanza di inefficacia dell’ordinanza cautelare ex art. 669-novies c.p.c., della riassunzione del procedimento di nomina dell’arbitro dinanzi al Tribunale dichiarato competente è circostanza che deve essere tenuta in considerazione ai fini della compensazione delle spese di lite.
Ricorrono i requisiti di cui all’art. 2409 c.c. di gravità ed attualità delle irregolarità compiute dall’amministratore, che dovrà quindi essere revocato e sostituito da un nominando amministratore giudiziario, nel caso in cui la società abbia visto aumentata la situazione debitoria e abbia concesso finanziamenti illegittimi ad altre società non partecipate, in mancanza di delibere assembleari e siano constatati il mancato recupero di crediti societari di ingente importo, gravi errori contabili, violazione sistematica dell’obbligo di pagamento di imposte e tasse, mancata convocazione dell’assemblea per l’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 2482 ter cc, attesa la riduzione del capitale sociale al di sotto dei minimi legali.