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Presupposti per la nomina di un curatore speciale ex art. 78 C.P.C.
È inammissibile l’istanza per la nomina di un curatore speciale di s.r.l. ex art. 78 c.p.c. nel procedimento relativo all’accertamento...

È inammissibile l’istanza per la nomina di un curatore speciale di s.r.l. ex art. 78 c.p.c. nel procedimento relativo all’accertamento dello stato di scioglimento della società, dal momento che quest’ultima non è contraddittore necessario.

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Patti parasociali atipici e competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa
Ove tra i soci sia intercorso un patto parasociale atipico, la controversia che dovesse sorgere in materia è devoluta alla...

Ove tra i soci sia intercorso un patto parasociale atipico, la controversia che dovesse sorgere in materia è devoluta alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, poiché la nozione di accordo parasociale contemplata dall'art. 3, comma 2, lett. c), del d.lgs. n. 168 del 2003, è più ampia di quella prevista dall'art. 122 del TUF e dall'art. 2341 bis c.c., rientrandovi tutti gli accordi con cui i soci, o alcuni di essi, attuano un regolamento di rapporti, non vincolante nei confronti della società, difforme o complementare rispetto a quanto previsto dallo statuto sociale.

 

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La determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo di azienda
In materia di contratto di cessione di azienda risoltosi per inadempimento del cessionario, la corresponsione dell’equo compenso per l’utilizzo di...

In materia di contratto di cessione di azienda risoltosi per inadempimento del cessionario, la corresponsione dell’equo compenso per l’utilizzo di azienda va parametrato sulla base della remunerazione del godimento dell’azienda, del deprezzamento conseguente alla sua non commerciabilità nelle stesse condizioni in cui era al momento della stipulazione del contratto e del normale deterioramento dei beni aziendali derivanti dall’uso. Seguendo la prassi estimativa, occorre quindi determinare il compenso di un complesso di beni destinati ad un’attività imprenditoriale.

È  dato di comune esperienza che un’azienda che non consente all’imprenditore di operare con una marginalità positiva non ha sul mercato un’appetibilità analoga a quella di un’azienda che è idonea a remunerare l’attività dell’imprenditore e il capitale da questi investito.

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Regime decadenziale dell’eccezione di arbitrato e invalidità della delibera assembleare per abuso della maggioranza
La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata – che devolve agli arbitri tutte le controversie...

La clausola compromissoria contenuta nello statuto di una società a responsabilità limitata – che devolve agli arbitri tutte le controversie insorgenti tra la società e i soci ovvero tra i soci medesimi – non opera in via automatica come limite di giurisdizione del giudice ordinario. Il relativo difetto di competenza può essere fatto valere quale eccezione di parte in senso stretto che, come tale, soggiace al doppio regime decadenziale degli artt. 38, comma 1, e 167 c.p.c. Ne discende che la parte convenuta che intende sollevare tale eccezione ha l'onere di farlo con la comparsa di risposta: se depositata oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c., l’eccezione di arbitrato risulterà tardiva e dovrà essere dichiarata inammissibile.

La delibera assembleare approvata a maggioranza può essere considerata abusiva esclusivamente quando risulti che il voto dei soci dominanti sia stato esercitato in modo arbitrario o fraudolento, con l’unico scopo di perseguire interessi personali divergenti dall’interesse sociale ovvero di ledere i diritti partecipativi o patrimoniali degli altri soci. In mancanza di tali elementi, il controllo giudiziale non può estendersi ai motivi interni che hanno indotto la maggioranza a votare in un certo modo. Il limite alla libertà di voto dei soci è individuato nel dovere di buona fede oggettiva, che consente di perseguire legittimamente un proprio interesse, purché non si arrechi un danno ingiustificato agli altri soci o alla società. Di conseguenza, una deliberazione che, pur avversata dal socio di minoranza, esponga compiutamente le ragioni economiche e giuridiche del proprio contenuto deve ritenersi conforme all’interesse sociale e, pertanto, insuscettibile di censura.

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Sulla applicabilità dell’art. 2381 c.c. alle s.r.l.
Quanto all’applicazione alle s.r.l. dell’art. 2381 c.c. a seguito dell’introduzione nell’art. 2475 c.c. di un ulteriore comma ad opera del...

Quanto all’applicazione alle s.r.l. dell’art. 2381 c.c. a seguito dell’introduzione nell’art. 2475 c.c. di un ulteriore comma ad opera del D. Lgs. n. 14/2019 secondo cui anche all’amministrazione delle s.r.l. “si applica, in quanto compatibile, l’art. 2381” c.c., deve osservarsi che il rinvio alla disciplina delle s.p.a. non è puro e semplice ma è accompagnato da una clausola di compatibilità, cosicché l’interprete non dovrà applicare rigidamente l’art. 2381 c.c., ma dovrà tener conto delle peculiarità del modello delle s.r.l. rispetto alle s.p.a.. In altri termini, l’inserimento del richiamo all’art. 2381 c.c. non ha fatto venir meno né la valorizzazione dell’autonomia statutaria delle s.r.l. né la volontà del legislatore di differenziarle dalle s.p.a. attraverso l’adozione di modelli di governance più agili che costituirono due delle linee guida che ispirarono la riforma del 2003. In quest’ottica, deve ritenersi che il richiamo all’art. 2381 c.c. inserito dal D. Lgs. n. 14/2019 non precluda l’inserimento negli statuti di s.r.l. di clausole che predeterminino una ripartizione di funzioni tra Presidente e Consiglio di Amministrazione, proprio perché devono ritenersi prevalenti le esigenze di valorizzazione dell’autonomia statutaria e delle specificità del modello della s.r.l. Ciò che potrà dirsi precluso, al più, è l’attribuzione da parte dello statuto alla competenza esclusiva del Presidente di quelle funzioni che devono essere necessariamente collegiali e non possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione.

Se entrambi i contraenti chiedono la risoluzione del contratto (nel caso di specie, del patto parasociale) contestandosi reciproci inadempimenti, il giudice è chiamato a verificare la sussistenza degli inadempimenti e, laddove li riconosca come esistenti, dovrà svolgere una valutazione su quale abbia carattere prevalente, pronunciando la risoluzione in favore della parte che abbia subito l’inadempimento prevalente, con esclusione della possibilità di riconoscere colpe contestuali.

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Principi circa la responsabilità degli amministratori
Gravano in esclusiva sull’amministratore della società gli obblighi di buona, competente e diligente gestione (art. 2380-bis e 2381 c.c., valevoli...

Gravano in esclusiva sull’amministratore della società gli obblighi di buona, competente e diligente gestione (art. 2380-bis e 2381 c.c., valevoli anche per le s.r.l.) e l’amministratore che eventualmente decida di informare il suo comportamento a direttive altrui, o permetta che altri si ingeriscano, non è per questo sollevato dalle responsabilità conseguenti alle attività gestorie che egli abbia posto in essere, omesso o tollerato altri ponessero in essere.

L’addebito di mala gestio dell’amministratore di società ha natura di addebito di illecito contrattuale, posto che si fonda sulla violazione dei doveri che l’amministratore deve adempiere in virtù del proprio rapporto gestorio verso la società medesima. Pertanto, per quanto riguarda gli oneri probatori, essi seguono le regole del tipo di domanda: spetta alla società allegare l’illecito (compresi gli elementi che rendono illecita la condotta addebitata, se occorrenti) e provare nesso causale e danno; spetta all’amministratore provare di avere invece diligentemente operato.

Qualora l’amministratore abbia predisposto bilanci non veritieri quanto ai valori di magazzino esposti in valori eccedenti il vero, ciò integra una mera violazione di regole relative alla redazione del bilancio, che non può avere quale conseguenza l'obbligo risarcitorio in capo all'amministratore di incrementare la ricchezza della società così da renderla eguale al valore fittizio indicato in bilancio. Aver simulato ricchezza, infatti, comporta semplicemente l’apparenza di una ricchezza inesistente, ma la ricchezza sostanziale della società, in sé, non cambia, in quanto l’atto rappresentativo dell’amministratore non ha incidenza sulla realtà sottostante.

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La determinazione del pericolo di pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore nel sequestro conservativo
In tema di sequestro conservativo il pericolo di pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore in relazione all’ammontare del credito...

In tema di sequestro conservativo il pericolo di pregiudizio per la garanzia patrimoniale del creditore in relazione all’ammontare del credito azionato, deve essere valutato sulla base dei seguenti principi: 1) irrilevanza, ai fini della sua dimostrazione, del mero convincimento del creditore eo di mere ipotesi; 2) esclusiva rilevanza del riferimento ad indici oggettivamente rilevabili e dimostrabili, pur se dotati di rilievo solo indiziario (ad es. anomale e affrettate alienazioni di beni del debitore); 3) riferibilità tanto ad elementi obiettivi concernenti la capacità patrimoniale del debitore in rapporto all'entità del credito (in via esemplificativa si pensi quali le cattive condizioni economiche risultanti da pignoramenti, azioni esecutive etc.), tanto ad elementi soggettivi evincibili dal comportamento del debitore, tali da lasciare presumere che egli, al fine di sottrarsi all'adempimento, ponga in essere atti dispositivi idonei a provocare l'eventuale depauperamento del suo patrimonio; 4) conseguente sufficienza di una valutazione sommaria di probabilità attuale e concreta di un pericolo di verificazione di un depauperamento del patrimonio del debitore, non necessitando che il pericolo consista in un depauperamento in atto del debitore stesso; 5) riferimento, quale parametro complessivo di valutazione del periculum da parte del giudice, alla necessità di un prudente ed equo contemperamento dei riferiti elementi oggettivi e soggettivi, ove compresenti, pur non dovendo essere i detti criteri di valutazione necessariamente concorrenti, ma risultando invece questi tra di loro in rapporto di alternatività.

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Regime di postergazione dei finanziamenti dei soci nella s.n.c.: limiti di applicabilità
Il regime della postergazione di cui all’art. 2467 c.c. per i finanziamenti eseguiti dai soci nei confronti della s.r.l. è...

Il regime della postergazione di cui all'art. 2467 c.c. per i finanziamenti eseguiti dai soci nei confronti della s.r.l. è previsto dal legislatore a tutela dei creditori della s.r.l. e in considerazione del fatto che nella s.r.l. la responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare conferito. Diversamente, tale ratio non ricorre nel caso di una s.n.c., in quanto i soci di questa sono illimitatamente responsabili delle obbligazioni della società e i creditori sociali possono contare anche sulla garanzia generica data dal patrimonio dei soci. Ciò vale anche per il caso del socio defunto, posto che gli eredi del medesimo sono comunque illimitatamente responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si è verificato il decesso del socio (cfr. art. 2290 c.c.).

In ipotesi di domande di liquidazione della quota del socio defunto e di rimborso del finanziamento da parte dell'erede nei confronti della società, quest'ultimo è legittimato a convenire in giudizio anche i soci superstiti della medesima per procurarsi un titolo esecutivo nei confronti di questi ultimi. L'autonomia patrimoniale tipica della s.n.c., infatti, implica che i soci siano solidalmente e illimitatamente responsabili con la società relativamente al pagamento delle obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), tra le quali vi sono anche il debito verso l’erede del socio defunto avente ad oggetto il valore di liquidazione della quota di quest’ultimo e i debiti per finanziamenti erogati dai soci; né i soci convenuti in giudizio possono invocare il beneficio di escussione previsto dall’art. 2304 c.c., posto che quest’ultima norma vale soltanto in fase esecutiva e non impedisce al creditore di agire in sede di cognizione per procurarsi il titolo esecutivo nei confronti dei soci superstiti.

Il legittimario totalmente pretermesso non diventa erede per effetto della mera apertura della successione ma soltanto a seguito del positivo esperimento dell’azione di riduzione.

Ai fini dell'individuazione della natura di un finanziamento a favore della società, non sono rilevanti le modalità con le quali i versamenti sono stati eseguiti, ma il risultato finale, ossia che, attraverso i medesimi, il socio contribuisce al fabbisogno finanziario della società. Laddove il soggetto che li ha erogati sia lo stesso tenuto a iscrivere gli importi nella contabilità sociale, va attribuita valenza decisiva alle modalità con le quali gli importi sono stati iscritti.

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Divieto di assistenza finanziaria ex art. 2358 c.c.: applicabilità alle società cooperative per azioni ed alle banche popolari
L’art. 2358 c.c., nel testo vigente dal 2008, prevede un divieto in generale per la società per azioni di accordare...

L’art. 2358 c.c., nel testo vigente dal 2008, prevede un divieto in generale per la società per azioni di accordare prestiti e di fornire garanzie per l’acquisto o la sottoscrizione delle proprie azioni, consentendo alla società di concedere “assistenza finanziaria” solo alle condizioni specificate nella norma stessa, tra cui vi è la necessità che dette operazioni siano preventivamente autorizzate dall’assemblea straordinaria, dovendo essere illustrate nella relazione accompagnatoria degli amministratori indicante le relative condizioni, quali il prezzo delle azioni, l’interesse praticato, la valutazione del merito creditizio dell’acquirente, nonché indicante la convenienza rispetto alle ragioni, agli obiettivi imprenditoriali, ai rischi che esse comportano per la solvibilità e la liquidità della società, dovendo il verbale dell’assemblea e la relazione degli amministratori essere iscritti nel registro delle imprese. Da detta disciplina emerge che l’interesse preminente tutelato dal legislatore è quello della società e dei creditori all’integrità del capitale sociale; interesse rilevante anche per le società cooperative per azioni, alle quali si ritiene applicabile la norma in esame.
Tale norma non è, infatti, incompatibile con la finalità mutualistica propria delle cooperative, tanto che l’art. 2529 c.c. prevede una regolamentazione specifica in tema di acquisto di azioni proprie, pur non derogando espressamente alla disciplina delle altre operazioni vietate, quali quelle di assistenza finanziaria.
L’art. 2358 c.c. è inoltre applicabile anche alle banche popolari, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo testo unico bancario, introdotto con il D.lgs. n. 310/2004, che all’art. 150 bis indica espressamente quali norme del codice civile non si applicano alle banche popolari, non escludendo il citato art. 2358 c.c. dal novero delle norme applicabili.
L’art. 2358 c.c. che prevede le condizioni che rendono possibile l’assistenza finanziaria, afferma nel suo principio generale un divieto che ha carattere imperativo, posto che detto divieto, laddove non derogato in ragione della sussistenza delle condizioni di ammissibilità dell’assistenza finanziaria, è diretto ad impedire operazioni che possano determinare un’erosione anche potenziale del capitale sociale, nell’interesse anche dei creditori della società.
Ne consegue che la violazione dell’art. 2358 c.c., che prevede obblighi comportamentali aventi come destinatari gli organi sociali, produce effetti non solo in ambito “endosocietario” ma determina anche una nullità negoziale (nella fattispecie in esame, è stata ravvisata una nullità negoziale nel rapporto tra la banca e il cliente in quanto ricorreva un collegamento tra negozi volto al perseguimento di quello specifico comune interesse costituito dall’acquisto finanziato dalla Banca delle azioni proprie della stessa, con ciò integrandosi sul piano negoziale la violazione di una norma imperativa comportante nullità negoziale).

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Clausola compromissoria e competenza arbitrale
L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal...

L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario e previsto dall’art. 34 comma 1 del d. lgs. 5/2003, secondo cui “Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”.
Nella delimitazione della categoria delle controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili la giurisprudenza di legittimità ha espresso, in relazione alle impugnazioni di delibere assembleari, un orientamento più drastico secondo cui l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili, inducendo a considerare compromettibili in arbitri anche tutte le impugnazioni per nullità delle delibere assembleare soggette a termini di decadenza, e un orientamento più elastico che configura l’indisponibilità del diritto solo laddove l’impugnazione riguardi censure relative alla violazione di norme che trascendono l’interesse del socio in quanto tale, coinvolgendo invece interessi dell’intera collettività.
I diritti contenziosi non possono essere ritenuti indisponibili e, dunque, non compromettibili in arbitri, laddove le censure attengono non alla violazione di norme imperative poste a tutela dell’interesse generale dei terzi e del mercato, quanto alla violazione di disposizioni a rilevanza meramente endosocietaria.

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Clausola compromissoria e competenza arbitrale
L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal...

L’indisponibilità del diritto conteso costituisce l’unico limite posto all’autonomia negoziale nella devoluzione agli arbitri della risoluzione delle controversie nascenti dal vincolo societario e previsto dall’art. 34 comma 1 del d. lgs. 5/2003, secondo cui “Gli atti costitutivi delle società, ad eccezione di quelle che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio a norma dell'articolo 2325-bis del codice civile, possono, mediante clausole compromissorie, prevedere la devoluzione ad arbitri di alcune ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale”. L'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili.
Nella delimitazione della categoria delle controversie societarie aventi ad oggetto diritti indisponibili la giurisprudenza di legittimità ha espresso, in relazione alle impugnazioni di delibere assembleari, un orientamento più drastico secondo cui l'area della non compromettibilità è ristretta all'assoluta indisponibilità del diritto e, quindi, alle sole nullità insanabili, inducendo a considerare compromettibili in arbitri anche tutte le impugnazioni per nullità delle delibere assembleare soggette a termini di decadenza, e un orientamento più elastico che configura l’indisponibilità del diritto solo laddove l’impugnazione riguardi censure relative alla violazione di norme che trascendono l’interesse del socio in quanto tale, coinvolgendo invece interessi dell’intera collettività.
Ciò premesso, anche a voler seguire l’orientamento più elastico, i diritti contenziosi non possono essere ritenuti indisponibili e, dunque, non compromettibili in arbitri, laddove le censure attengono non alla violazione di norme imperative poste a tutela dell’interesse generale dei terzi e del mercato, quanto alla violazione di disposizioni a rilevanza meramente endosocietaria.

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Invalidità della delibera di scioglimento della società per abuso della maggioranza
Il fondamento positivo della fattispecie concretante l’abuso della maggioranza sta nelle clausole generali di correttezza e buona fede oggettiva nell’esecuzione...

Il fondamento positivo della fattispecie concretante l’abuso della maggioranza sta nelle clausole generali di correttezza e buona fede oggettiva nell’esecuzione del contratto; il canone della buona fede rileva come limite esterno all’esercizio del diritto di voto nel senso che il socio può liberamente esercitare le sue scelte per il soddisfacimento dei suoi interessi individuali con il limite dell’altrui potenziale danno accompagnato da un esercizio di voto fraudolento ovvero ingiustificato.
La stessa disciplina legale del fenomeno societario consente a che la maggioranza dei soci ponga fine all'impresa comune senza subordinare tale decisione ad alcuna condizione e, in applicazione del principio di buona fede in senso oggettivo al quale deve essere improntata anche l'esecuzione del contratto di società, il socio di maggioranza può esercitare liberamente e legittimamente il diritto di voto per il perseguimento di un proprio interesse fino al limite esterno dell'altrui potenziale danno. L'abuso della regola di maggioranza (altrimenti detto abuso o eccesso di potere) è, quindi, causa di annullamento delle deliberazioni assembleari allorquando la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società - per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale - oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione (nel caso di specie si deduce il diritto di partecipare alla gestione della società) e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza "uti singuli".
Va tenuto presente che la società non è portatrice di un interesse alla prosecuzione della sua attività di impresa e che rientra tra gli interessi dedotti nel contratto di società anche quello di scioglimento anticipato ex art 2484 n. 6) c.c., quindi può individuarsi in questa fattispecie l’ipotesi dell’abuso se la decisione è stata assunta con lo scopo e l’intendo esclusivo di danneggiare il socio di minoranza.
Ciò posto, risulta evidente come resti preclusa ogni possibilità di valutazione dei motivi che abbiano indotto la maggioranza alla votazione della delibera di scioglimento anticipato della società, essendo insindacabili le esigenze personali, individuali del socio che possano averlo indotto a votare per tale soluzione, se si esclude quell’esercizio "ingiustificato" ovvero "fraudolento" del potere di voto ad opera dei soci maggioritari posto come limite esterno al voto.

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