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Corte d'appello di Catanzaro, 8 Ottobre 2024, n. 1194/2024

Allegazione generica delle operazioni in conflitto e onere della prova nella responsabilità degli amministratori

Corte d'appello di Catanzaro, 8 Ottobre 2024, n. 1194/2024
Allegazione generica delle operazioni in conflitto e onere della prova nella responsabilità degli amministratori

Nell’azione di responsabilità contro gli amministratori di s.r.l. non assolve l’onere di allegazione la società che si limiti a elencare le società, riconducibili agli amministratori, con le quali sarebbero stati intrattenuti rapporti asseritamente illegittimi, senza specificare la tipologia e la portata delle singole operazioni, il tempo in cui sarebbero state compiute, l’amministratore che le avrebbe poste in essere, il depauperamento patrimoniale che ne sarebbe derivato e il nesso di causalità con il danno. A fronte di una deduzione così generica, la difesa del convenuto non può che essere altrettanto generica e resta idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sull’attore, perché l’onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum opera identicamente per entrambe le parti.

Il principio di cui all’art. 115 c.p.c. deve essere sempre coordinato con l’onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto e non può essere invocato per eludere l’assenza di elementi a sostegno delle proprie ragioni o per derogare alle regole sul riparto dell’onere della prova. Resta quindi in capo alla società l’onere di dimostrare, anche per presunzioni, l’esistenza di un danno concreto e, attesa la natura contrattuale della responsabilità degli amministratori, la sussistenza delle violazioni e il nesso di causalità fra queste e il danno.

La banca che abbia svincolato per errore la somma oggetto di pegno, rendendola disponibile sui conti della società, non risponde verso quest’ultima in concorso con gli amministratori quando manchi la prova del danno cagionato alla società e dell’illecita appropriazione della somma da parte degli amministratori, difettando altresì il nesso di causalità tra la condotta della banca e l’illecito contestato agli amministratori.

È inammissibile, per la natura sussidiaria dell’azione generale di arricchimento, la domanda ex art. 2041 c.c. con cui l’amministratore chieda alla società un indennizzo per la fideiussione prestata in suo favore, quando sussista un titolo specifico sul quale fondare la pretesa; il giudice, anche d’ufficio, deve accertare che non sussista altra specifica azione per le restituzioni o per l’indennizzo del pregiudizio subito.

Nel caso in cui i comportamenti degli amministratori che si assumono illeciti non siano in sé vietati dalla legge o dallo statuto, l’onere della prova dell’attore non si esaurisce nella dimostrazione dell’atto compiuto dall’amministratore e investe anche gli elementi di contesto dai quali è possibile dedurre che lo stesso implica violazione del dovere di lealtà o di quello di diligenza; a fronte della prova della violazione del dovere, compete all’amministratore allegare e provare gli ulteriori fatti idonei a escludere o ad attenuare la sua responsabilità.

Data Sentenza: 08/10/2024
Carica: Presidente
Giudice: Alberto Nicola Filardo
Relatore: Fabrizio Cosentino
Registro: RG 133 / 2019
Allegato:
Stampa Massima
Data: 18/10/2026
Massima a cura di: Gianni Tognoni
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