Quando le fideiussioni omnibus siano state stipulate in epoca molto successiva al periodo oggetto dell’accertamento compiuto dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 (2002-2005), la nullità parziale delle clausole conformi allo schema ABI richiede la prova della perdurante esistenza, all’epoca della sottoscrizione, di un’intesa illecita avente per oggetto o per effetto quello di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza nel mercato nazionale degli impieghi bancari attraverso la fissazione di specifiche condizioni contrattuali in materia di garanzie fideiussorie. Tale prova può essere tratta dall’acquisizione, su ordine del giudice, dei modelli standard di fideiussione omnibus utilizzati in epoca coeva dai principali istituti di credito: le clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza, se applicate in modo uniforme dalle principali banche, discendono da un’intesa del ceto bancario da qualificarsi anticoncorrenziale e illecita [nella specie, fideiussioni sottoscritte nel gennaio 2018].
La nullità delle clausole di reviviscenza, di rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c. e di sopravvivenza non determina la nullità dell’intero contratto di fideiussione quando non sia emersa la prova che le disposizioni invalide rivestissero, nell’economia complessiva del contratto, un rilievo tale da far presumere che le parti non avrebbero stipulato l’accordo in loro assenza.
I contratti di fideiussione «a valle» di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a), l. n. 287/1990 e 101 TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge citata e 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, perché restrittive in concreto della libera concorrenza, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
La nullità parziale del contratto di fideiussione a valle, dipendente da intesa restrittiva della concorrenza a monte, è rilevabile d’ufficio.