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Tribunale di Milano, 19 Dicembre 2024, n. 10925/2024

Amministratore di diritto, amministratore di fatto e dovere di conservare il patrimonio sociale ex art. 2476 c.c.

Tribunale di Milano, 19 Dicembre 2024, n. 10925/2024
Amministratore di diritto, amministratore di fatto e dovere di conservare il patrimonio sociale ex art. 2476 c.c.

Grava in capo all’amministratore di diritto il dovere di conservare il patrimonio sociale ex art. 2476 c.c. anche laddove vi sia la sussistenza di un amministratore di fatto, posto che, pure in questo caso, l’amministratore di diritto deve impedire il compimento di atti di mala gestio da parte dell’effettivo dominus o, perlomeno, eliminarne o attenuarne gli effetti dannosi.

La società [nel caso di specie il Fallimento] che domandi la restituzione del finanziamento concesso dal socio ex art. 2467 c.c. è onerata di provare i fatti costitutivi su cui si fonda tale disposizione e, in particolar modo, l’esistenza di un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto e quindi di una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento tanto al momento in cui il socio ha chiesto il finanziamento, quanto in quello in cui il socio ha chiesto il rimborso dello stesso.

Data Sentenza: 19/12/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Angelo Mambriani
Registro: RG 41602 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 13/07/2025
Massima a cura di: Edoardo Cecchinato
Edoardo Cecchinato

Avvocato presso il Foro di Venezia. Dottorando in Diritto dell'Economia presso il Corso di Dottorato in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova.

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