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Tribunale di Roma, 12 Febbraio 2016

Amministratore o liquidatore di fatto e onere della prova

Tribunale di Roma, 12 Febbraio 2016
Amministratore o liquidatore di fatto e onere della prova

L’individuazione della figura del c.d. amministratore o liquidatore di fatto presuppone che le funzioni gestorie o liquidatorie svolte abbiano carattere sistematico e non si esauriscano, quindi, nel compimento di alcuni atti di natura  eterogenea ed occasionale, di valenza e portata non inequivoca.

La parte, che alleghi che un soggetto abbia in via di fatto gestito la società o espletato l’attività liquidatoria, deve dare prova specifica delle condotte di sistematica e non occasionale ingerenza del medesimo soggetto nella gestione sociale e, dunque, dell’esercizio da parte dello stesso, di funzioni, prerogative e poteri tipicamente connessi alla titolarità della carica di amministratore o liquidatore.

Data Sentenza: 12/02/2016
Registro: RG 65227 / 2013
Allegato:
Stampa Massima
Data: 15/02/2017
Massima a cura di: Carolina Gentile
Carolina Gentile

Dottoranda presso la Scuola di Dottorato "Impresa, lavoro e Istituzioni" dell'Università Cattolica di Milano (curriculum di Diritto Commerciale).

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