Nel caso di annullamento della delibera di esclusione da una società cooperativa, grava sul socio, il quale agisca per il risarcimento del danno alla reputazione personale, con riflessi patrimoniali, sofferto a causa dell’illegittima esclusione, l’onere di provare, sia pure a mezzo di presunzioni, l’esistenza del danno, non essendo configurabile un pregiudizio in re ipsa, né può farsi ricorso alla liquidazione equitativa, inidonea a surrogare l’assolvimento dell’onere della prova in ordine all’esistenza del concreto pregiudizio.