In caso di omissioni rilevanti sul piano tributario gli amministratori (di diritto e di fatto), in difetto di prova contraria, devono essere ritenuti responsabili dei danni pari agli importi delle sanzioni, degli interessi, degli aggi contestati ed accertati, oltre interessi legali delle singole condotte contestate sino al saldo.
La qualità formale di amministratore della società è presupposto rilevante e condizione sufficiente per l’affermazione di responsabilità per il danno; nella dimensione civilistica dell’illecito non è certamente causa di esonero da responsabilità l’avere operato in ambito societario quale “testa di legno”.